Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 gennaio 1991

Cassazione n. 18023/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 4/02/2021 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione all'art. 81 cod. per. con riferimento alla posi ione di Begiraj e l'inammissibilità nel resto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 19 giugno 2020, che condannava, all'esito di giudizio abbreviato: -[OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei di reclusione ed euro 24.000 di multa per il concorso con Zylali nella detenzione ai fini di spaccio di 450 gr. circa di cocaina custodita nel proprio garage e di oltre 110 grammi della medesima sostanza custodita da Zylali, nonché per il reato di detenzione ai fini di spaccio - aggravato dall'ingente quantità - di 42 kg. di marjuana e 1,57 kg. di hashish; -[OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro, mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 20.200 di multa per il concorso con [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione della cocaina di cui sopra e per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

2. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione i due imputati, con un unico atto, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Inosservanza delle norme sul concorso di persone nel reato con riferimento alla avvenuta attribuzione ad entrambi i ricorrenti della totalità della cocaina.

Anche a poter accertare che i ricorrenti, in un assai limitato arco temporale, avessero cooperato fra loro in una cosiddetta comune attività di spaccio al minuto, ciò nonostante, non poteva asserirsi che entrambi, in comune, detenessero quanto separatamente rinvenuto in via della Castiglia nella disponibilità esclusiva di Zylaj e nel garage ubicato in via Po utilizzato da [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello incorre in una ambivalenza motivazionale che è indice di incoerenza e contraddittorietà concettuale.

Anche ammettendo la proveniera comune (da una unica partita) della cocaina rinvenuta nel garage di via Po e di quella nella disponibilità dello Zylaj, rinvenuta nell'abitazione di via Castiglia, é di tutta evidenza come non vi fosse ragione alcuna per potere postulare una comune co-detenzione della cocaina separatamente rinvenuta in due differenti luoghi, in uno dei quali, e cioè il garage di via Po, Zylaj non aveva mai fatto accesso.

E evidente la contraddittorietà della motivazione, laddove la Corte d'appello esclude la comunione detentiva rispetto alla sostanza stupefacente del tipo marijuana detenuta anch'essa in quel aarage e, invece, la afferma, in base a discutibili similitudini tossicologiche, quanto alla cocaina.

Una eventuale comune attività di spaccio al minuto (peraltro non contestata) non costituiva presupposto logico giuridico atto a fondare la comunione co- detentiva indistinta rispetto all'intera sostanza, proprio perché separatamente rinvenuta in due distinte allocazioni.2.2.

Violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, 546 comma 1, lett. e), 458 e 438, comma 6-bis cod. proc. pen., in relazione alla utilizzabilità ai fini decisori di quegli elementi che il giudicante ritiene corroboranti della contraddittoria asserzione di una comune CO.- detenzione dell'intera cocaina.

Gli acquirenti dello stupefacente, successivamente escussi a s.i.t. hanno affermato che i telefoni dei due imputati erano intercambiabili.

Siffatta asserzione prelude al convincimento dei giudici di merito circa la comunione detentiva fra i quantitativi di cocaina rinvenuti separatamente.

La Corte d'appello disattende la questione principale devoluta dalla difesa, rilevante ai fini della utilizzabilità di quelle fonti, ovverosia il difetto di contestazione specifica ai fini di illiceità delle condotte, delle separate risultanze (non correlabili all'imputazione elevata in questa sede ) di siffatto implemento investigativo pervenuto nel fascicolo del giudizio immediato senza che agli imputati fosse dato di poter interloquire, costituendo le fonti testimoniali citate e utilizzate dal giudice di merito, materiale investigativo nuovo dal quale non è mai sortita contestazione giuridica alcuna.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 80 d.P.R. 309/90, con riferimento alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Il superamento della soglia minima essenziale di due chilogrammi di THC non è sufficiente a ritenere configurabile l'aggravante in questione.

Era compito della Corte d'appello verificare se, in relazione alla situazione specifica, quel limite minimo potesse essere superato.

2.4. Violazione di legge in relazione 10k mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva.

2.5. Violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. peri, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Erronea l'affermazione secondo la quale la detenzione nel medesimo contesto spazio temporale di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee integri diversi reati e non un unico reato allorquando si tratta della contemporanea violazione del disposto dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90.

2.6. Violazione di legge in relazione alla disposta confisca dei telefoni cellulari.

L'asserito utilizzo degli apparati telefonici non rende tali beni funzionalmente volti alla esclusiva consumazione di reati.

Ciò anche a voler tralasciare l'omessa contestazione nel processo de quo di condotte di cessione di stupefacente a terzi.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate.

2. Appare preliminare la censura sull'inutilizzabilità dei seguiti di indagine: la stessa, oltrechè reiterativa del motivo di appello, risulta manifestamente infondata, posto che tali esiti erano compresi negli atti nel momento in cui è stato chiesto l'abbreviato. 3.Nessuna contraddittorietà è ravvisabile nel non aver attribuito la co detenzione anche della marijuana rinvenuta nel garage di [OSCURATO:PERSONA] esclusa dal primo giudice in considerazione dell'assenza in riferimento a tale stupefacente del dato della omogeneità quali-quantitativa riscontrato rispetto alla cocaina trovata nell'appartamento -in quanto la distinzione, oltre a essere sostenuta da tale dato non irragionevole, etuNicomunque, era preclusa dal divieto di reformatio in pejus.

Per il resto, il ricorso sollecita in realtà una rivalutazione nel merito, anche e soprattutto in riferimento ai dati forniti dai seguiti d'indagine comprovanti la cooperazione dei due nello spaccio di cocaina, atteso che è sulla base di una invocata e alternativa ricostruzione del fatto che il ricorso lamenta l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen.

La deduzione difensiva sulla sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] agli arresti domiciliari (in presenza di molteplici e comprovati elementi di inaffidabilità e mancanza di effetti deterrenti delle reazioni dell'ordinamento oltre che di doti autocustodiali) non risulta logicamente incompatibile con le dichiarazioni testimoniali raccolte, di tal che anch'essa si risolve nella sollecitazione di rivalutazione di merito, inammissibili in questa Sede.

4. Reiterativa e manifestamente infondata risulta poi la contestazione sull'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90, alla luce delle circostanze delle condotte e sulle caratteristiche quali-quantitative della sostanza quali esposte in sentenza. 5.11 motivo sul diniego delle generiche si appunta su valutazioni sorrette da motivazioni non arbitrarie -oltre che, invero, del tutto condivisibili -come tali rientrati nel giudizio di merito insindacabili nella presente sede.

Irrilevante poi il fatto che nella sentenza si faccia riferimento al solo art, 87 del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla disposta confisca, posto che viene fornita adeguata motivazione a sostegno della confisca facoltativa dei telefonini quali strumentali.5.1.

A proposito della recidiva, va sottolineato che, effettivamente, nella sua applicazione, è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183).

Nel motivare l'applicazione della recidiva, la Corte di appello di Bologna si è correttamente uniformata al criterio sopra richiamato, con la ineccepibile argomentazione secondo la quale, oltre ai precedenti penali, la reiterazione dell'illecito, dopo alcuni anni, è chiaramente espressione di pericolosità sociale.

La condotta degli imputati viene, quindi, correttamente ritenuta come la significativa prosecuzione di un irregolare percorso delinquenziale già avviato dagli stessi (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782).

6. Manifestamente infondato è infine il motivo relativo al mancato riconoscimento della continuazione interna con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla detenzione di cocaina e marijuana, atteso che la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee integra un unico reato, e non una pluralità di reati in concorso tra loro, solo qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità (Sez.

U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 02), circostanza non ricorrente nel caso di specie.

7. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 4/02/2021 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione all'art. 81 cod. per. con riferimento alla posi ione di Begiraj e l'inammissibilità nel resto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 19 giugno 2020, che condannava, all'esito di giudizio abbreviato: -[OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei di reclusione ed euro 24.000 di multa per il concorso con Zylali nella detenzione ai fini di spaccio di 450 gr. circa di cocaina custodita nel proprio garage e di oltre 110 grammi della medesima sostanza custodita da Zylali, nonché per il reato di detenzione ai fini di spaccio - aggravato dall'ingente quantità - di 42 kg. di marjuana e 1,57 kg. di hashish; -[OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro, mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 20.200 di multa per il concorso con [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione della cocaina di cui sopra e per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. 2. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione i due imputati, con un unico atto, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Inosservanza delle norme sul concorso di persone nel reato con riferimento alla avvenuta attribuzione ad entrambi i ricorrenti della totalità della cocaina. Anche a poter accertare che i ricorrenti, in un assai limitato arco temporale, avessero cooperato fra loro in una cosiddetta comune attività di spaccio al minuto, ciò nonostante, non poteva asserirsi che entrambi, in comune, detenessero quanto separatamente rinvenuto in via della Castiglia nella disponibilità esclusiva di Zylaj e nel garage ubicato in via Po utilizzato da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello incorre in una ambivalenza motivazionale che è indice di incoerenza e contraddittorietà concettuale. Anche ammettendo la proveniera comune (da una unica partita) della cocaina rinvenuta nel garage di via Po e di quella nella disponibilità dello Zylaj, rinvenuta nell'abitazione di via Castiglia, é di tutta evidenza come non vi fosse ragione alcuna per potere postulare una comune co-detenzione della cocaina separatamente rinvenuta in due differenti luoghi, in uno dei quali, e cioè il garage di via Po, Zylaj non aveva mai fatto accesso. E evidente la contraddittorietà della motivazione, laddove la Corte d'appello esclude la comunione detentiva rispetto alla sostanza stupefacente del tipo marijuana detenuta anch'essa in quel aarage e, invece, la afferma, in base a discutibili similitudini tossicologiche, quanto alla cocaina. Una eventuale comune attività di spaccio al minuto (peraltro non contestata) non costituiva presupposto logico giuridico atto a fondare la comunione co- detentiva indistinta rispetto all'intera sostanza, proprio perché separatamente rinvenuta in due distinte allocazioni.2.2. Violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, 546 comma 1, lett. e), 458 e 438, comma 6-bis cod. proc. pen., in relazione alla utilizzabilità ai fini decisori di quegli elementi che il giudicante ritiene corroboranti della contraddittoria asserzione di una comune CO.- detenzione dell'intera cocaina. Gli acquirenti dello stupefacente, successivamente escussi a s.i.t. hanno affermato che i telefoni dei due imputati erano intercambiabili. Siffatta asserzione prelude al convincimento dei giudici di merito circa la comunione detentiva fra i quantitativi di cocaina rinvenuti separatamente. La Corte d'appello disattende la questione principale devoluta dalla difesa, rilevante ai fini della utilizzabilità di quelle fonti, ovverosia il difetto di contestazione specifica ai fini di illiceità delle condotte, delle separate risultanze (non correlabili all'imputazione elevata in questa sede ) di siffatto implemento investigativo pervenuto nel fascicolo del giudizio immediato senza che agli imputati fosse dato di poter interloquire, costituendo le fonti testimoniali citate e utilizzate dal giudice di merito, materiale investigativo nuovo dal quale non è mai sortita contestazione giuridica alcuna. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 80 d.P.R. 309/90, con riferimento alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Il superamento della soglia minima essenziale di due chilogrammi di THC non è sufficiente a ritenere configurabile l'aggravante in questione. Era compito della Corte d'appello verificare se, in relazione alla situazione specifica, quel limite minimo potesse essere superato. 2.4. Violazione di legge in relazione 10k mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva. 2.5. Violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. peri, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Erronea l'affermazione secondo la quale la detenzione nel medesimo contesto spazio temporale di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee integri diversi reati e non un unico reato allorquando si tratta della contemporanea violazione del disposto dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. 2.6. Violazione di legge in relazione alla disposta confisca dei telefoni cellulari. L'asserito utilizzo degli apparati telefonici non rende tali beni funzionalmente volti alla esclusiva consumazione di reati. Ciò anche a voler tralasciare l'omessa contestazione nel processo de quo di condotte di cessione di stupefacente a terzi.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate. 2. Appare preliminare la censura sull'inutilizzabilità dei seguiti di indagine: la stessa, oltrechè reiterativa del motivo di appello, risulta manifestamente infondata, posto che tali esiti erano compresi negli atti nel momento in cui è stato chiesto l'abbreviato. 3.Nessuna contraddittorietà è ravvisabile nel non aver attribuito la co detenzione anche della marijuana rinvenuta nel garage di [OSCURATO:PERSONA] esclusa dal primo giudice in considerazione dell'assenza in riferimento a tale stupefacente del dato della omogeneità quali-quantitativa riscontrato rispetto alla cocaina trovata nell'appartamento -in quanto la distinzione, oltre a essere sostenuta da tale dato non irragionevole, etuNicomunque, era preclusa dal divieto di reformatio in pejus. Per il resto, il ricorso sollecita in realtà una rivalutazione nel merito, anche e soprattutto in riferimento ai dati forniti dai seguiti d'indagine comprovanti la cooperazione dei due nello spaccio di cocaina, atteso che è sulla base di una invocata e alternativa ricostruzione del fatto che il ricorso lamenta l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. La deduzione difensiva sulla sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] agli arresti domiciliari (in presenza di molteplici e comprovati elementi di inaffidabilità e mancanza di effetti deterrenti delle reazioni dell'ordinamento oltre che di doti autocustodiali) non risulta logicamente incompatibile con le dichiarazioni testimoniali raccolte, di tal che anch'essa si risolve nella sollecitazione di rivalutazione di merito, inammissibili in questa Sede. 4. Reiterativa e manifestamente infondata risulta poi la contestazione sull'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90, alla luce delle circostanze delle condotte e sulle caratteristiche quali-quantitative della sostanza quali esposte in sentenza. 5.11 motivo sul diniego delle generiche si appunta su valutazioni sorrette da motivazioni non arbitrarie -oltre che, invero, del tutto condivisibili -come tali rientrati nel giudizio di merito insindacabili nella presente sede. Irrilevante poi il fatto che nella sentenza si faccia riferimento al solo art, 87 del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla disposta confisca, posto che viene fornita adeguata motivazione a sostegno della confisca facoltativa dei telefonini quali strumentali.5.1. A proposito della recidiva, va sottolineato che, effettivamente, nella sua applicazione, è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183). Nel motivare l'applicazione della recidiva, la Corte di appello di Bologna si è correttamente uniformata al criterio sopra richiamato, con la ineccepibile argomentazione secondo la quale, oltre ai precedenti penali, la reiterazione dell'illecito, dopo alcuni anni, è chiaramente espressione di pericolosità sociale. La condotta degli imputati viene, quindi, correttamente ritenuta come la significativa prosecuzione di un irregolare percorso delinquenziale già avviato dagli stessi (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782). 6. Manifestamente infondato è infine il motivo relativo al mancato riconoscimento della continuazione interna con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla detenzione di cocaina e marijuana, atteso che la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee integra un unico reato, e non una pluralità di reati in concorso tra loro, solo qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità (Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 02), circostanza non ricorrente nel caso di specie. 7. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s
Sentenza Cassazione n. 18023/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris