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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27213/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 9162/2021; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo; P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Roma, 20 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 9162/2021; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo; P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 20 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27213/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris