CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34704/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 dal Magistrato di sorveglianza diSpoletoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento emesso il 24 aprile 2026 il Magistrato di sorveglianzadi Spoleto, pronunciandosi de plano, rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA]Pugliese, che era sottoposto al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bislegge 25 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), avverso la decisione della direzionedella Cara di reclusione di Spoleto, con cui era stata respinta l’istanza deldetenuto finalizzata a essere autorizzato ad acquistare e a detenere compactdisk musicali.2. Avverso provvedimento [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge delladecisione censurata, conseguente al fatto che il Magistrato di sorveglianza diSpoleto si era pronunciato de plano, senza fissare l’udienza in camera di consiglioin contraddittorio con le parti, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 666,comma 2, cod. proc. pen., essendo il tema censorio sollevato dal detenuto,all’evidenza, tutt’altro che incontroverso.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguitoindicati.2. Occorre premettere che il modello procedimentale prefigurato per ilprocedimento di sorveglianza è delineato dall’art. 666 cod. proc. pen., cheprevede la celebrazione di un’udienza in camera di consiglio con lapartecipazione delle parti, per dare modo alle stesse di interloquire, incontraddittorio, davanti al giudice.Tuttavia, è prevista una deroga alla regola generale, con la possibilità di unepilogo decisorio anticipato, rilevante ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc.pen., mediante l’emissione di un provvedimento reso con procedura de plano, inassenza di contraddittorio, quando l’istanza «costituisce mera riproposizione diuna richiesta già rigettata […]» ovvero sia «manifestamente infondata per difettodelle condizioni di legge […]».Ne discende che il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione deplano, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dai casiespressamente previsti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è affetto danullità di ordine generale e assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado delprocedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.3. Tanto premesso, deve osservarsi che costituisce un dato processualeincontroverso quello secondo cui il respingimento del reclamo presentato daRosario [OSCURATO:PERSONA] veniva pronunciata dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto deplano, senza la fissazione dell’udienza in camera di consiglio, al di fuori delleipotesi previste dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non potendo ritenersi,ictu oculi, incontroversa la questione sollevata dal difensore del detenuto,relativa all’insussistenza dei presupposti legittimanti l’autorizzazione adacquistare e a detenere compact disk musicali.Il percorso processuale seguito dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto,dunque, si pone in contrasto con il modello procedimentale descritto nelparagrafo precedente, nel rispetto del quale il respingimento del reclamo potevaessere pronunciato de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.,soltanto laddove si fosse accertato che lo stesso mancava dei requisiti affermatidalla legge e la presa di atto di tale mancanza non richiedeva accertamenti ditipo cognitivo né valutazioni discrezionali. Non può, in proposito, non richiamarsiun illuminante arresto giurisprudenziale, risalente ma tuttora insuperato, in cui siafferma che il respingimento de plano di una richiesta, avanzata nelprocedimento di esecuzione o nel procedimento di sorveglianza, può essereadottato «soltanto qualora l’istanza manchi dei requisiti posti direttamente dallalegge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipocognitivo né valutazioni discrezionali» (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso,Rv. 273714 - 01).Ne è, del resto, dubitabile che, nel caso di specie, per affermarel’insussistenza dei presupposti di legge, il Magistrato di sorveglianza di Spoletoha compiuto una valutazione discrezionale sull’organizzazione della Casa direclusione di Spoleto, impostagli dalla giurisprudenza di legittimità consolidata,secondo cui: «In tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis Ord.pen., è legittimo il provvedimento dell’amministrazione penitenziaria di diniegodell’autorizzazione all’acquisto e alla detenzione di “compact disk” musicali e deirelativi lettori digitali, qualora, per l’incidenza sull’organizzazione della vitadell’istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibileassicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Sez. 1, n. 1306del 17/11/2023, dep. 2024, Messina, Rv. 285656 - 01; si veda, in sensosostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Vastarella,Rv. 283819 - 01).Pertanto, nel caso di specie, si è verificata una nullità assoluta, rilevante neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.,determina la nullità del giudizio e del provvedimento oggetto d’impugnazione, inlinea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1,n. 42471 del 27/10/2009, Tozzi, Rv. 245574 - 01; Sez. 1, n. 20290 del06/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239994 - 01).4.Per queste ragioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato conrinvio al Magistrato di sorveglianza di Spoleto, affinché provveda a un nuovogiudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sonoenunciati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza con rinvio per nuovo esame al magistrato di sorveglianza dispoleto.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]