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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2021

Cassazione n. 46826/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Simone PERELLI: "inammissibilità del ricorso". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 26 gennaio 2021 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive realizzate, di cui alla sentenza di condanna n. 662/2010 del Tribunale di Gela irrevocabile il 30 maggio 2012.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 665 cod. proc. pen.).

La ricorrente aveva contestato con ricorso al giudice dell'esecuzione la prescrizione dell'ordine di demolizione e l'assenza di sua titolarità (proprietà) del bene oggetto della demolizione.

Il Tribunale di Gela ha escluso la competenza del giudice dell'esecuzione sull'istanza presentata ex art. 665 cod. proc. pen.

Per l'ordinanza impugnata ogni questione sorta in merito alla demolizione sarebbe di "competenza" dell'autorità amministrativa (nella specie il Prefetto, in relazione al novellato art. 41, d.P.R. 380/2001).

Invece, la giurisdizione in merito alle questioni sollevate con il ricorso introduttivo è del giudice dell'esecuzione che avrebbe dovuto pronunciarsi sulla prescrizione dell'ordine di demolizione e sulla mancanza di titolarità della ricorrente per il bene immobile oggetto della demolizione.

Ha quindi concluso per l'annullamento dell'ordinanza.

3. La Procura Generale della Cassazione, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte per la inammissibilità del ricorso. i [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso risulta fondato e l'ordinanza impugnata deve annullarsi senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Gela per la pronuncia in merito.

Per l'ordinanza impugnata "ogni valutazione circa la eseguibilità dell'ordine di demolizione non deve essere prospettata ed affrontata dal giudice dell'esecuzione ma dinanzi le autorità amministrative, Comune e Prefettura, le quali, nell'ambito della valutazione tecnica progettuale che loro compete, potranno accertare se la necessaria attività di demolizione dell'opera abusiva determinerebbe un inevitabile indebolimento della struttura portante dell'intero immobile con conseguente squilibrio delle forze sismiche, riduzione dell'indice di sicurezza sismica e di stabilità del fabbricato sottostante realizzato con regolare permesso per costruire".

In materia di demolizione di immobili abusivi la "competenza" a decidere su ogni questione attinente alla revoca o alla sospensione della demolizione spetta al giudice dell'esecuzione, in quanto l'ordine di demolizione - pur dando applicazione ad una sanzione amministrativa- ha natura giurisdizionale soggetto all'esecuzione in conformità alle disposizioni del codice di procedura penale: "In materia di edilizia, competente a decidere sulla richiesta di revoca dell'ordine di demolizione di opere abusive contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna è, in caso di pluralità di sentenze eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, il giudice dell'esecuzione individuato ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., atteso che detto ordine, pur dando applicazione ad una sanzione amministrativa, ha natura giurisdizionale ed è conseguentemente soggetto all'esecuzione in conformità alle previsioni del codice di procedura penale" (Sez. 1, Sentenza n. 46612 del 03/10/2019 Cc., dep. 18/11/2019, Rv. 277484 - 01; vedi, altresì, Sez.

U n. 15 del 1996, Rv. 205336-01, Sez. 3, Sentenza n. 30679 del 20/12/2016 Cc., dep. 20/06/2017, Rv. 270229 e Sez. 3, Sentenza n. 3336 del 02/10/1996 Cc., dep. 10/01/1997, Rv. 206555).

Va ricordato, inoltre, che l'art. 664, ult. comma, cod. proc. pen. prevede la competenza dell'autorità amministrativa solo nell'ipotesi di "esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative - accertate nel processo penale", stabilendo che il pubblico ministero deve in queste ipotesi trasmettere "l'estratto della sentenza esecutiva all'autorità amministrativa competente".

Si tratta di esecuzione delle sanzioni amministrative quali ad esempio le violazioni al codice della strada connesse a reati colposi contro l'incolumità personale, che ai sensi dell'art. 24 della legge 689/1981 vengono accertate dal giudice penale.

Nel caso della demolizione di un immobile abusivo di certo non si verte in materia di violazioni amministrative accertate nel processo penale, ma di applicazione di sanzione specifica (demolitoria) per il ripristino di un interesse tutelato.

Senza, peraltro, considerare che l'applicabilità dell'art. 664, ult. comma, cod. proc. pen. si presenterebbe non solo processualmente impraticabile, ma giuridicamente non giustificabile in quanto nella categoria delle sanzioni amministrative non possono essere ricondotte, per la costante giurisprudenza, quelle misure specifiche oggetto dei c.d. provvedimenti ripristinatori.

Quanto alla revocabilità in fase die esecuzione dell'ordine di demolizione, non compatibile con la situazione di fatto o giuridica sopravvenuta, una siffatta eventualità non può essere assunta per negare la natura di provvedimento giurisdizionale; tanto è vero che il rimedio della revoca è stato introdotto dall'attuale sistema processuale penale riguardo all'esecuzione in termini assai ampi, anche relativamente ai giudicati, al fine di adeguare alla situazione concreta ed attuale gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali adottati.

Passando alle modalità di esecuzione ed agli organi preposti essendo il titolo esecutivo costituito dalla sentenza irrevocabile, comprensiva dell'ordine di demolizione, l'organo promotore dell'esecuzione va identificato nel pubblico ministero, il quale, ove il condannato non ottemperi all'ingiunzione a demolire, non potrà che investire il giudice 3 --/--~/<9--- di esecuzione, al fine della fissazione delle modalità di esecuzione.

Non resta quindi che applicare all'esecuzione dell'ordine di demolizione il procedimento attinente all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali: il pubblico ministero "cura di ufficio l'esecuzione ... (art.665 cod. proc. pen. e 29 reg. cod. proc. pen.): ove sorga una controversia concernente non solo il titolo ma le modalità esecutive viene instaurato dallo stesso pubblico ministero, dall'interessato o dal difensore procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione (artt. 665 ss. cod. proc. pen.).

Tali questioni possono riguardare anche i rapporti con i provvedimenti concorrenti della pubblica amministrazione, oppure le modalità della stessa esecuzione d'ufficio ove l'intimato non provveda direttamente alla demolizione.

La competenza prevista dall'art. 41 d.P.R. 380 / 2001 in capo al Prefetto (in precedenza al Comune) non incide sul procedimento di demolizione in sede giurisdizionale, soprattutto per le questioni attinenti al titolo esecutivo, la sua revoca o la sua sospensione, che restano di esclusiva giurisdizione del giudice dell'esecuzione penale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Simone PERELLI: "inammissibilità del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 26 gennaio 2021 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive realizzate, di cui alla sentenza di condanna n. 662/2010 del Tribunale di Gela irrevocabile il 30 maggio 2012. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 665 cod. proc. pen.). La ricorrente aveva contestato con ricorso al giudice dell'esecuzione la prescrizione dell'ordine di demolizione e l'assenza di sua titolarità (proprietà) del bene oggetto della demolizione. Il Tribunale di Gela ha escluso la competenza del giudice dell'esecuzione sull'istanza presentata ex art. 665 cod. proc. pen. Per l'ordinanza impugnata ogni questione sorta in merito alla demolizione sarebbe di "competenza" dell'autorità amministrativa (nella specie il Prefetto, in relazione al novellato art. 41, d.P.R. 380/2001). Invece, la giurisdizione in merito alle questioni sollevate con il ricorso introduttivo è del giudice dell'esecuzione che avrebbe dovuto pronunciarsi sulla prescrizione dell'ordine di demolizione e sulla mancanza di titolarità della ricorrente per il bene immobile oggetto della demolizione. Ha quindi concluso per l'annullamento dell'ordinanza. 3. La Procura Generale della Cassazione, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte per la inammissibilità del ricorso. i [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta fondato e l'ordinanza impugnata deve annullarsi senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Gela per la pronuncia in merito. Per l'ordinanza impugnata "ogni valutazione circa la eseguibilità dell'ordine di demolizione non deve essere prospettata ed affrontata dal giudice dell'esecuzione ma dinanzi le autorità amministrative, Comune e Prefettura, le quali, nell'ambito della valutazione tecnica progettuale che loro compete, potranno accertare se la necessaria attività di demolizione dell'opera abusiva determinerebbe un inevitabile indebolimento della struttura portante dell'intero immobile con conseguente squilibrio delle forze sismiche, riduzione dell'indice di sicurezza sismica e di stabilità del fabbricato sottostante realizzato con regolare permesso per costruire". In materia di demolizione di immobili abusivi la "competenza" a decidere su ogni questione attinente alla revoca o alla sospensione della demolizione spetta al giudice dell'esecuzione, in quanto l'ordine di demolizione - pur dando applicazione ad una sanzione amministrativa- ha natura giurisdizionale soggetto all'esecuzione in conformità alle disposizioni del codice di procedura penale: "In materia di edilizia, competente a decidere sulla richiesta di revoca dell'ordine di demolizione di opere abusive contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna è, in caso di pluralità di sentenze eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, il giudice dell'esecuzione individuato ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., atteso che detto ordine, pur dando applicazione ad una sanzione amministrativa, ha natura giurisdizionale ed è conseguentemente soggetto all'esecuzione in conformità alle previsioni del codice di procedura penale" (Sez. 1, Sentenza n. 46612 del 03/10/2019 Cc., dep. 18/11/2019, Rv. 277484 - 01; vedi, altresì, Sez. U n. 15 del 1996, Rv. 205336-01, Sez. 3, Sentenza n. 30679 del 20/12/2016 Cc., dep. 20/06/2017, Rv. 270229 e Sez. 3, Sentenza n. 3336 del 02/10/1996 Cc., dep. 10/01/1997, Rv. 206555). Va ricordato, inoltre, che l'art. 664, ult. comma, cod. proc. pen. prevede la competenza dell'autorità amministrativa solo nell'ipotesi di "esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative - accertate nel processo penale", stabilendo che il pubblico ministero deve in queste ipotesi trasmettere "l'estratto della sentenza esecutiva all'autorità amministrativa competente". Si tratta di esecuzione delle sanzioni amministrative quali ad esempio le violazioni al codice della strada connesse a reati colposi contro l'incolumità personale, che ai sensi dell'art. 24 della legge 689/1981 vengono accertate dal giudice penale. Nel caso della demolizione di un immobile abusivo di certo non si verte in materia di violazioni amministrative accertate nel processo penale, ma di applicazione di sanzione specifica (demolitoria) per il ripristino di un interesse tutelato. Senza, peraltro, considerare che l'applicabilità dell'art. 664, ult. comma, cod. proc. pen. si presenterebbe non solo processualmente impraticabile, ma giuridicamente non giustificabile in quanto nella categoria delle sanzioni amministrative non possono essere ricondotte, per la costante giurisprudenza, quelle misure specifiche oggetto dei c.d. provvedimenti ripristinatori. Quanto alla revocabilità in fase die esecuzione dell'ordine di demolizione, non compatibile con la situazione di fatto o giuridica sopravvenuta, una siffatta eventualità non può essere assunta per negare la natura di provvedimento giurisdizionale; tanto è vero che il rimedio della revoca è stato introdotto dall'attuale sistema processuale penale riguardo all'esecuzione in termini assai ampi, anche relativamente ai giudicati, al fine di adeguare alla situazione concreta ed attuale gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali adottati. Passando alle modalità di esecuzione ed agli organi preposti essendo il titolo esecutivo costituito dalla sentenza irrevocabile, comprensiva dell'ordine di demolizione, l'organo promotore dell'esecuzione va identificato nel pubblico ministero, il quale, ove il condannato non ottemperi all'ingiunzione a demolire, non potrà che investire il giudice 3 --/--~/<9--- di esecuzione, al fine della fissazione delle modalità di esecuzione. Non resta quindi che applicare all'esecuzione dell'ordine di demolizione il procedimento attinente all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali: il pubblico ministero "cura di ufficio l'esecuzione ... (art.665 cod. proc. pen. e 29 reg. cod. proc. pen.): ove sorga una controversia concernente non solo il titolo ma le modalità esecutive viene instaurato dallo stesso pubblico ministero, dall'interessato o dal difensore procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione (artt. 665 ss. cod. proc. pen.). Tali questioni possono riguardare anche i rapporti con i provvedimenti concorrenti della pubblica amministrazione, oppure le modalità della stessa esecuzione d'ufficio ove l'intimato non provveda direttamente alla demolizione. La competenza prevista dall'art. 41 d.P.R. 380 / 2001 in capo al Prefetto (in precedenza al Comune) non incide sul procedimento di demolizione in sede giurisdizionale, soprattutto per le questioni attinenti al titolo esecutivo, la sua revoca o la sua sospensione, che restano di esclusiva giurisdizione del giudice dell'esecuzione penale. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribun