CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 34525/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione dei benefici di legge e delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile, in quanto costituito da censure del tutto generiche, che eludono il confronto con la congrua motivazione fornita dalla Corte di appello alla luce del contegno processuale tenuto dall'imputato, della gravità della condotta e dell'assenza di qualsiasi elemento positivamente valutabile; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente