CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 29925/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31925/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè PROCURA REPUBBLICA CATANZARO, AGENZIA DELLE ENTRATE CATANZARO -intimati- avverso ORDINANZAdi CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1078/2017 depositata il22/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - il Presidente della Corte d’appello di Catanzaro, con ordinanza del 22.9.2018, ha rigettato il ricorso ex art.170 DPR 115/2002, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento della medesima Corte, che aveva rigettato la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio in un giudizio di appello avverso la decisione del Tribunale di reiezione della domanda protezione internazionale; - nell’ordinanza ex art.170 DPR 115/2002, vengono richiamate per relationem le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e si pone in rilievo l’assenza di documentazione attestante la posizione reddituale del richiedente la protezione internazionale; - avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; - il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso; Ritenuto che: - il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art.116 c.p.c., degli artt. 79 e 94 del DPR 115/2002, dell'art.132 c.p.c., n. 4, per motivazione apparente e mancata esposizione delle ragioni della decisione, con la violazione altresì delDPR n.115 del 2002, art.79 e 94; si deduce in particolare che il giudice dell’opposizione ha errato nel ritenere semplicemente che il ricorrente non avesse prodotto la certificazione dello Stato consolare di provenienza attestante gli eventuali redditi prodotti all’estero, né avrebbe documentato l’impossibilità di produrre la suddetta certificazione consolare. Il ricorrente rileva che, a seguito dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui la Corte d’appello lo aveva invitato a produrre la certificazione dell’autorità consolare, con deposito telematico del 31.7.2017, aveva depositato la dichiarazione sostitutiva della certificazione ex art.94 DPR 115/2002, nonchè la certificazione consolare vidimata dall’autorità nigeriana da cui risulterebbe che non aveva percepito alcun reddito. Secondo il ricorrente, tale documentazione soddisfa i requisiti legali per l'accesso al beneficio e risultava già prodotta in epoca anteriore alla decisione dell'opposizione; - con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D. Lgs n.150 del 2011, art.15, per il mancato esercizio del potere devolutivo da parte del giudice dell'opposizione, che avrebbe dovuto ordinare, ove avesse valutato la carenza di prova, l'integrazione della documentazione a sostegno della richiesta di ammissione. - I motivi, che possono esser congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati. - L'art. 79 del DPR 115/2002 prevede che: "Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato"; - l'art. 94, comma 2 del DPR 115/2002 dispone che, in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione; - nel caso di specie, il ricorrente, a seguito della richiesta di integrazione da parte della Corte d’appello del 25.7.2017, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art.94 del DPR 115/2002 e la certificazione consolare vidimata dall’autorità nigeriana. Peraltro, come costantemente affermato da questa Corte, il procedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è connotato dall'assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell'interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto; - a tal fine, va anche richiamato il precedente di questa Corte, Cass. Civ., Sez. VI, 9.11.2021, n.32766, relativo alla medesima fattispecie, che aderisce alla giurisprudenza penale e, segnatamente, a Cass. Pen., Sez. IV, 8.2.2018, n.8617, con cui è stato affermato che l'impossibilità di produrre l'attestazione relativa ai redditi prodotti all'estero può essere sopperita con la produzione dell'autocertificazione, corredata delle istanze per ottenere la documentazione di cui alDPR n.115 del 2002, art.79. Inoltre, per integrare il requisito dell'impossibilità, non è necessaria l'assoluta impossibilità di produrre l’attestazione dei redditi prodotti all’estero perché la sua dimostrazione comporterebbe una prova di per sé incompatibile con un procedimento teso ad assicurare la difesa al non abbiente, nell’ipotesi di assenza di contatti con il paese di origine o di inadempienza dello Stato interpellato; - a tali principi di diritto non si è conformato il provvedimento impugnato, che ha richiamato per relationem ed in modo apodittico la decisione della Corte d’appello, secondo cui l’istante aveva omesso di provvedere a produrre la richiesta certificazione consolare, senza indicare le ragioni per le quali le due autocertificazioni versate in atti non erano idonee ad assicurare la dimostrazione delle condizioni reddituali imposte dalla legge; - inoltre, vi è stata una evidente violazione delle norme che disciplinano il procedimento di ammissione al gratuito patrocinio ed il relativo giudizio di impugnazione, con particolare riferimento all’art.15 del DPR 115/2002, il quale prevede il potere- dovere del giudice di richiedere i documenti necessari ai fini della decisione, atteso l’effetto devolutivo pieno del giudizio di opposizione; - l'ordinanza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Catanzaro, in persona di diverso magistrato, che applicherà il seguente principio di diritto: “In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'impossibilità di produrre l'attestazione relativa ai redditi prodotti all'estero può essere sopperita con la produzione dell'autocertificazione, corredata delle istanze per ottenere la documentazione di cui all'art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002; a tal fine, non è necessaria l'assoluta impossibilità, poiché la sua dimostrazione comporterebbe una prova di per sé incompatibile con un procedimento teso ad assicurare la difesa al non abbiente, finendo per coincidere o con l'esplicito immotivato rifiuto o con l'assenza di possibili contatti con il paese di origine e, quindi, per impedire la difesa a coloro che siano privi di mezzi di sollecitazione dell'autorità competente”. - Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso e cassa l'ordinanza impugnata, con rinvio anche per le spese del presente giudizio al Pr