CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 1983
Cassazione n. 18773/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale locale del 22 Settembre 2023 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen., lamentando che la sentenza sia affetta da carenza motivazionale e da manifesta illogicità, avendo la Corte di Appello ritenuto colpevole l'odierno ricorrente senza un adeguato compendio probatorio, fondandosi esclusivamente sulla ricostruzione dei fatti operata dagli agenti intervenuti e su un ragionamento di natura presuntiva, privo di idoneo riscontro e, pertanto, non utilizzabile in sede penale. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. non essendo stata raggiunta la prova della colpevolezza dell'odierno ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il primo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Inoltre, la seconda doglianza è manifestamente infondata poiché assolutamente priva di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertiva. La stessa, in particolare, non è sorretta da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. In primo luogo, occorre chiarire che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la decisione della Corte non si fonda esclusivamente sulla narrazione degli agenti operanti, ma su una valutazione unitaria e sistematica di plurimi elementi 2indiziari, ritenuti gravi, precisi e concordanti che costituiscono il compendio probatorio In tale prospettiva, il giudice di secondo grado non si limita a recepire il contenuto del verbale di arresto, bensì valorizza una serie di circostanze fattuali quali il contesto (una nota piazza di spaccio), la condotta osservata dalla PG (interazione sospetta con una donna poi allontanatasi), il comportamento successivo (fuga immediata alla vista delle forze dell'ordine), il segnale di allerta ("zio, zio") lanciato dalle vedette e, soprattutto, il dato oggettivo del possesso di sostanza stupefacente, cocaina, già suddivisa in 18 involucri occultata negli slip, pari a 27 dosi medie. In materia di stupefacenti, infatti, qualora la condotta non appaia riconducibile all'immediatezza del consumo personale, il giudice di merito è tenuto a valutare la destinazione della droga alla luce di tutte le circostanze, sia oggettive sia soggettive, del fatto, secondo criteri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione. La difesa, inoltre, tende a valutare tali elementi isolatamente, tuttavia, la prova indiziaria deve essere apprezzata nella sua globalità e non attraverso un esame atomistico (Sez. 1 n. 8863 del 18/11/2020, dep 2021, S., Rv. 280605 - 02). In questa prospettiva, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che la mera dichiarazione dell'imputato circa l'uso personale della sostanza non sia idonea, in assenza di riscontri oggettivi, a escluderne la destinazione allo spaccio. Parimenti, è stata logicamente esclusa la sussistenza di uno stato di tossicodipendenza, non risultando acquisiti elementi probatori in tal senso. Ed ancora, l'occultamento della sostanza negli slip evidenzia una chiara volontà di sottrarre la sostanza ai controlli. Quanto al richiamo all'art. 533 cod. proc. pen., la regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", consente di pronunciare sentenza di condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, oppure siano prospettate ipotesi vaghe e inesplorate dal punto di vista scientifico, evocate in un ordine di causalità possibile, ma non individuato neppure in astratto (Sez. 5, n. 22334 del 10/03/2025, D., Rv. 288272 - 01).3 e,/Nel caso di specie, la versione alternativa della difesa è priva di riscontri oggettivi e non è idonea a mettere in discussione quanto affermato dai giudici di merito. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M