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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 29861/2022

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al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]Roma, in [OSCURATO:PERSONA] de Gama, n. 73, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] E ANTONIO”, in persona del curatore fallimentare p.t.; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, n. 801/2019 (pubblicata il 1° aprile 2019); R.G.N. 16968/2019 C.C. 21/09/2022 [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 - bis .1. c.p.c. dalla difesa del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del novembre 2008, il sig. [OSCURATO:PERSONA] – sulla premessa di essere proprietario del terreno sito in Manfredonia lotto I, comparto 3, dell’[OSCURATO:PERSONA] D3E di P.R.G. (ex DI/46 di P. di f.), censito nel N.C.T. di Manfredonia al foglio 41, particelle nn. 778 e 795 -conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia – Sezione distaccata di Manfredonia, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proprietaria del confinante lotto M, comparto 3, dell’Insula D3E del P.R.G. (exDI/46 di P. di F.), censito al N.C.T. di Manfredonia al foglio 41, particella n. 1070 (derivante dalla fusione delle particelle soppresse 779-794-807, a seguito di acquisto fattone in virtù di decreto del 23/04/2007 del [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Foggia – Sezione fallimentare), al fine di sentir accertare lo sconfinamento della convenuta sul suo fondo, con la conseguente condanna della stessa all’arretramento, a proprie spese e cure, della recinzione sul lato ovest della proprietà della medesima [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., onde riottenere la restituzione della suddetta porzione di terreno in suo favore, con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva la società convenuta, la quale, oltre ad eccepire la nullità dell’atto di citazione per asserita indeterminatezza della individuazione dell’area oggetto del prospettato sconfinamento e a contestare nel merito la domanda, chiedeva - in via subordinata e riconvenzionale – la rimozione e il riposizionamento, a cura del Quitadamo, della recinzione al servizio del suo terreno, nonché l’accertamento del suo diritto ad essere tenuta indenne dal [OSCURATO:PERSONA] snc (da cui aveva acquistato il fondo, regolarmente perimetrato e recintato), di cui si chiedeva la chiamata in causa per essere garantita da ogni conseguenza connessa all’eventuale evizione parziale del terreno e da qualsiasi altro effetto negativo connesso all’eventuale soccombenza.

Si costituiva in giudizio la citata Curatela della [OSCURATO:SOCIETA] (di cui era stata autorizzata la chiamata in causa), la quale contestava ogni avverso dedotto.

Con sentenza n. 2822/2015, il Giudice adito rigettava le domande proposte dall’attrice e dichiarava il non luogo a provvedere sulle domande riconvenzionali subordinate formulate dalla società Edilabita e sulla domanda di manleva proposta nei confronti della Curatela del suddetto fallimento.

2. Sul gravame interposto dal soccombente Quitadamo e nella costituzione della sola appellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 801/2019 (pubblicata il 1° aprile 2019), rigettava il gravame e, per l’effetto, confermava la sentenza impugnata, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

A fondamento dell’adottata decisione, la Corte di secondo grado rilevava che il Tribunale aveva correttamente individuato, come oggetto della domanda, l’accertamento dello sconfinamento ad opera della società Edilabita nella proprietà del Quitadamo e tanto era stato desunto, oltre che dal dato letterale della domanda, anche dalle circostanze costituenti oggetto dei capitoli di prova orale, tutti riguardanti l’evento della rimozione della recinzione e della sua conseguente riapposizione, a seguito dell’accertamento dello sconfinamento.

Aggiungeva, poi, la Corte territoriale che ciò era confermato anche dal fatto che alcuna contestazione ed incertezza esisteva in ordine alle dimensioni dei fondi e alla delimitazione dei relativi confini, come identificati mediante la relazione di consulenza prodotta dalla terza chiamata in causa e dal successivo atto di transazione intervenuto fra le parti e vincolante anche per il Quitadamo, da cui l’inutilità di ogni altro accertamento peritale.

Con riferimento al motivo di gravame vertente sull’asserita mancata valutazione, da parte del giudice di prime cure, della documentazione acquisita in giudizio (in particolare degli atti intercorsi con la Curatela di fallimento [OSCURATO:SOCIETA].), la Corte barese lo riteneva infondato in quanto la circostanza che l’appellante si dolesse solo dello spostamento della recinzione, risultando invariata la posizione del cancello e dell’idrante, spostate dalla Curatela in forza della transazione, rendeva inverosimile lo sconfinamento, ad opera della società Edilabita, della sola recinzione il cui riposizionamento non era stato certamente realizzato al momento della sottoscrizione della transazione, in osservanza della quale il Quitadamo avrebbe dovuto attivarsi “entro e non oltre 30 giorni”.

3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, il sig. [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre la Curatela della società Tecnoinballaggi non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La difesa del ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello ha escluso la fondatezza del primo motivo di gravame, con il quale essa – quale appellante – aveva dedotto l’omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sul capo principale della domanda relativo all’accertamento delle dimensioni dei fondi.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., prospettando che la Corte distrettuale non ha esaminato correttamente l’esistenza del confine reale, da considerarsi risultante dallo spostamento dell’idrante e del cancello d’ingresso a ridosso del nuovo confine da parte della Curatela, rilevando che se la società Edilabita avesse spostato la recinzione realizzata da Quitadamo sull’esatto confine determinato dalla C.T.U., vi sarebbero stati dei segni evidenti, riconoscibili nelle fotografie da lui prodotte agli atti.

3. Con il terzo, ed ultimo, motivo, il ricorrente deduce – in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. – la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per la mancata ammissione della C.T.U. ritualmente richiesta dall’attore/appellante, per essere la relativa motivazione del tutto mancante, nel mentre la C.T.U. avrebbe costituito, nel caso in esame, l’unico possibile mezzo per accertare lo sconfinamento da parte della società Edilabita nel suo terreno, risultando così determinante ai fini della decisione (per come lasciato intendere anche dall’inibitoria concessa dal giudice di appello, con la quale fu sospesa l’efficacia esecutiva della decisione di primo grado).

4. Rileva il collegio che deve essere esaminato, secondo un criterio di priorità logico-giuridica, il terzo motivo del ricorso si deduce il difetto assoluto di motivazione circa l’ammissione di una c.t.u., ritenuta l’unico mezzo istruttorio ai fini della decisione.

Esso è del tutto privo di fondamento perché – diversamente da quanto denunciato – la Corte di appello (cfr. pagg. 7 - 8 dell’impugnata sentenza) ha specificamente motivato sulla insussistenza della necessità di disporre una c.t.u., in quanto da considerarsi superflua alla stregua degli accertamenti sui quali vi era stata contestazione ad opera delle parti, così come già risultanti dalla relazione della c.t.u. (ritualmente prodotta agli atti di causa) espletata nell’ambito della procedura fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA].

Da qui l’insussistenza della prospetta violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., risultando l’impugnata sentenza motivata e dotata dei requisiti propri prescritti dalle citate norme, oltretutto non riferibili (donde anche la possibile inammissibilità della relativa censura) all’ipotesi della supposta omissione dell’esame di istanze istruttorie né ad un vizio di mancato esame di fatto decisivo.

Oltretutto, con il motivo in questione, il ricorrente si è solo limitato ad addurre che la c.t.u. sarebbe stata l’unico mezzo per accertare i fatti allegati, senza specificare idoneamente quali fossero e la decisività degli stessi al fine del possibile raggiungimento di una soluzione di merito contraria a quella adottata dal giudice di prime cure.

5. Il primo motivo del ricorso è anch’esso del tutto privo di fondamento giuridico e va disatteso.

Infatti,non risulta configuratasi la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., dal momento che la Corte di appello –nell’interpretare e qualificare la domanda proposta con l’originario atto di citazione (attività rientrante nei suoi poteri) – ha ritenuto che il suo oggetto consistesse nell’accertamento dello sconfinamento, ad opera della Edilabita, nella proprietà Quitadamo e che – proprio con riferimento specifico alla contestazione di cui alla censura in esame – non avrebbe potuto esservi alcuna contestazione ed incertezza in ordine alle dimensioni dei fondi e con riferimento ai confini, come identificati dal c.t.u. ed anche dal successivo atto di transazione, intervenuto tra le parti originarie ed efficace anche nei riguardi del Quitadamo.

Quindi, la Corte di appello (v. pagg. 8-9 della motivazione dell’impugnata sentenza) ha risposto sul motivo di gravame riportato nella doglianza qui considerata e non è incorsa nel vizio dedotto con il motivo in questione.

6. La seconda censura si profila propriamente inammissibile perché –sotto forma di un’asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – il ricorrente deduce, in effetti, una possibile insufficienza della motivazione (non più denunciabile nemmeno ai sensi del novellato n. 5) dell’art. 360 c.p.c.: cfr., per tutte, Cass.

SU n. 8053/2014) in ordine alle valutazioni di merito adeguatamente compiute dal giudice di appello o, in ogni caso, sollecita questa Corte ad una rivisitazione delle stesse, attività preclusa al giudice di legittimità.

Costituisce principio pacifico (v., tra le tante, Cass. n. 27000/2016 e Cass. n. 12971/2022) che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

7. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento –in favore della controricorrente - delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese riferibili al rapporto processuale tra la ricorrente e la parte rimasta intimata.

Ai sensi del citato art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile del 21 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]Roma, in [OSCURATO:PERSONA] de Gama, n. 73, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] E ANTONIO”, in persona del curatore fallimentare p.t.; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, n. 801/2019 (pubblicata il 1° aprile 2019); R.G.N. 16968/2019 C.C. 21/09/2022 [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 - bis .1. c.p.c. dalla difesa del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del novembre 2008, il sig. [OSCURATO:PERSONA] – sulla premessa di essere proprietario del terreno sito in Manfredonia lotto I, comparto 3, dell’[OSCURATO:PERSONA] D3E di P.R.G. (ex DI/46 di P. di f.), censito nel N.C.T. di Manfredonia al foglio 41, particelle nn. 778 e 795 -conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia – Sezione distaccata di Manfredonia, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proprietaria del confinante lotto M, comparto 3, dell’Insula D3E del P.R.G. (exDI/46 di P. di F.), censito al N.C.T. di Manfredonia al foglio 41, particella n. 1070 (derivante dalla fusione delle particelle soppresse 779-794-807, a seguito di acquisto fattone in virtù di decreto del 23/04/2007 del [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Foggia – Sezione fallimentare), al fine di sentir accertare lo sconfinamento della convenuta sul suo fondo, con la conseguente condanna della stessa all’arretramento, a proprie spese e cure, della recinzione sul lato ovest della proprietà della medesima [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., onde riottenere la restituzione della suddetta porzione di terreno in suo favore, con vittoria delle spese di giudizio. Si costituiva la società convenuta, la quale, oltre ad eccepire la nullità dell’atto di citazione per asserita indeterminatezza della individuazione dell’area oggetto del prospettato sconfinamento e a contestare nel merito la domanda, chiedeva - in via subordinata e riconvenzionale – la rimozione e il riposizionamento, a cura del Quitadamo, della recinzione al servizio del suo terreno, nonché l’accertamento del suo diritto ad essere tenuta indenne dal [OSCURATO:PERSONA] snc (da cui aveva acquistato il fondo, regolarmente perimetrato e recintato), di cui si chiedeva la chiamata in causa per essere garantita da ogni conseguenza connessa all’eventuale evizione parziale del terreno e da qualsiasi altro effetto negativo connesso all’eventuale soccombenza. Si costituiva in giudizio la citata Curatela della [OSCURATO:SOCIETA] (di cui era stata autorizzata la chiamata in causa), la quale contestava ogni avverso dedotto. Con sentenza n. 2822/2015, il Giudice adito rigettava le domande proposte dall’attrice e dichiarava il non luogo a provvedere sulle domande riconvenzionali subordinate formulate dalla società Edilabita e sulla domanda di manleva proposta nei confronti della Curatela del suddetto fallimento. 2. Sul gravame interposto dal soccombente Quitadamo e nella costituzione della sola appellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 801/2019 (pubblicata il 1° aprile 2019), rigettava il gravame e, per l’effetto, confermava la sentenza impugnata, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado. A fondamento dell’adottata decisione, la Corte di secondo grado rilevava che il Tribunale aveva correttamente individuato, come oggetto della domanda, l’accertamento dello sconfinamento ad opera della società Edilabita nella proprietà del Quitadamo e tanto era stato desunto, oltre che dal dato letterale della domanda, anche dalle circostanze costituenti oggetto dei capitoli di prova orale, tutti riguardanti l’evento della rimozione della recinzione e della sua conseguente riapposizione, a seguito dell’accertamento dello sconfinamento. Aggiungeva, poi, la Corte territoriale che ciò era confermato anche dal fatto che alcuna contestazione ed incertezza esisteva in ordine alle dimensioni dei fondi e alla delimitazione dei relativi confini, come identificati mediante la relazione di consulenza prodotta dalla terza chiamata in causa e dal successivo atto di transazione intervenuto fra le parti e vincolante anche per il Quitadamo, da cui l’inutilità di ogni altro accertamento peritale. Con riferimento al motivo di gravame vertente sull’asserita mancata valutazione, da parte del giudice di prime cure, della documentazione acquisita in giudizio (in particolare degli atti intercorsi con la Curatela di fallimento [OSCURATO:SOCIETA].), la Corte barese lo riteneva infondato in quanto la circostanza che l’appellante si dolesse solo dello spostamento della recinzione, risultando invariata la posizione del cancello e dell’idrante, spostate dalla Curatela in forza della transazione, rendeva inverosimile lo sconfinamento, ad opera della società Edilabita, della sola recinzione il cui riposizionamento non era stato certamente realizzato al momento della sottoscrizione della transazione, in osservanza della quale il Quitadamo avrebbe dovuto attivarsi “entro e non oltre 30 giorni”. 3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, il sig. [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre la Curatela della società Tecnoinballaggi non ha svolto attività difensiva in questa sede. La difesa del ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello ha escluso la fondatezza del primo motivo di gravame, con il quale essa – quale appellante – aveva dedotto l’omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sul capo principale della domanda relativo all’accertamento delle dimensioni dei fondi. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., prospettando che la Corte distrettuale non ha esaminato correttamente l’esistenza del confine reale, da considerarsi risultante dallo spostamento dell’idrante e del cancello d’ingresso a ridosso del nuovo confine da parte della Curatela, rilevando che se la società Edilabita avesse spostato la recinzione realizzata da Quitadamo sull’esatto confine determinato dalla C.T.U., vi sarebbero stati dei segni evidenti, riconoscibili nelle fotografie da lui prodotte agli atti. 3. Con il terzo, ed ultimo, motivo, il ricorrente deduce – in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. – la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per la mancata ammissione della C.T.U. ritualmente richiesta dall’attore/appellante, per essere la relativa motivazione del tutto mancante, nel mentre la C.T.U. avrebbe costituito, nel caso in esame, l’unico possibile mezzo per accertare lo sconfinamento da parte della società Edilabita nel suo terreno, risultando così determinante ai fini della decisione (per come lasciato intendere anche dall’inibitoria concessa dal giudice di appello, con la quale fu sospesa l’efficacia esecutiva della decisione di primo grado). 4. Rileva il collegio che deve essere esaminato, secondo un criterio di priorità logico-giuridica, il terzo motivo del ricorso si deduce il difetto assoluto di motivazione circa l’ammissione di una c.t.u., ritenuta l’unico mezzo istruttorio ai fini della decisione. Esso è del tutto privo di fondamento perché – diversamente da quanto denunciato – la Corte di appello (cfr. pagg. 7 - 8 dell’impugnata sentenza) ha specificamente motivato sulla insussistenza della necessità di disporre una c.t.u., in quanto da considerarsi superflua alla stregua degli accertamenti sui quali vi era stata contestazione ad opera delle parti, così come già risultanti dalla relazione della c.t.u. (ritualmente prodotta agli atti di causa) espletata nell’ambito della procedura fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. Da qui l’insussistenza della prospetta violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., risultando l’impugnata sentenza motivata e dotata dei requisiti propri prescritti dalle citate norme, oltretutto non riferibili (donde anche la possibile inammissibilità della relativa censura) all’ipotesi della supposta omissione dell’esame di istanze istruttorie né ad un vizio di mancato esame di fatto decisivo. Oltretutto, con il motivo in questione, il ricorrente si è solo limitato ad addurre che la c.t.u. sarebbe stata l’unico mezzo per accertare i fatti allegati, senza specificare idoneamente quali fossero e la decisività degli stessi al fine del possibile raggiungimento di una soluzione di merito contraria a quella adottata dal giudice di prime cure. 5. Il primo motivo del ricorso è anch’esso del tutto privo di fondamento giuridico e va disatteso. Infatti,non risulta configuratasi la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., dal momento che la Corte di appello –nell’interpretare e qualificare la domanda proposta con l’originario atto di citazione (attività rientrante nei suoi poteri) – ha ritenuto che il suo oggetto consistesse nell’accertamento dello sconfinamento, ad opera della Edilabita, nella proprietà Quitadamo e che – proprio con riferimento specifico alla contestazione di cui alla censura in esame – non avrebbe potuto esservi alcuna contestazione ed incertezza in ordine alle dimensioni dei fondi e con riferimento ai confini, come identificati dal c.t.u. ed anche dal successivo atto di transazione, intervenuto tra le parti originarie ed efficace anche nei riguardi del Quitadamo. Quindi, la Corte di appello (v. pagg. 8-9 della motivazione dell’impugnata sentenza) ha risposto sul motivo di gravame riportato nella doglianza qui considerata e non è incorsa nel vizio dedotto con il motivo in questione. 6. La seconda censura si profila propriamente inammissibile perché –sotto forma di un’asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – il ricorrente deduce, in effetti, una possibile insufficienza della motivazione (non più denunciabile nemmeno ai sensi del novellato n. 5) dell’art. 360 c.p.c.: cfr., per tutte, Cass. SU n. 8053/2014) in ordine alle valutazioni di merito adeguatamente compiute dal giudice di appello o, in ogni caso, sollecita questa Corte ad una rivisitazione delle stesse, attività preclusa al giudice di legittimità. Costituisce principio pacifico (v., tra le tante, Cass. n. 27000/2016 e Cass. n. 12971/2022) che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. 7. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento –in favore della controricorrente - delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo. Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese riferibili al rapporto processuale tra la ricorrente e la parte rimasta intimata. Ai sensi del citato art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile del 21 settembre
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