CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26155/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interescquse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico profilo di doglianza è manifestamente infondato perché denunzia un asserito vizio ex art 606, comma 1, lettera D) all'evidenza smentito dal tenore della-,decisione impugnata nella quale si dà atto della acquisizione, in primo grado, del supporto contenente le immagini rivendicate dalla difesa a sostegno del proprio assunto e della conseguente visione delle stesse da parte del giudicante, attestata dalla puntuale indicazione dei frame destinati a smentire la ricostruzione difensiva, senza che siffatta ultima valutazione risulti adeguatamente superata dalla genericità dei rilievi difensivi, esposti in appello e altrettanto inadeguatamente replicati in questa sede, senza che assuma rilievo alcuno la avvenuta visione delle immagini siccome operata nella camera di consiglio e non nel contraddittorio delle parti una volta che il decidnte abbia dato puntuale e logico riscontro della valutazione del relativo dato (Sez. 5, n. 7015 de/ 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278803); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inlammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle am Così deciso il 19 maggio 2