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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 febbraio 2025

Cassazione n. 26861/2025

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lati [OSCURATO:PERSONA] L’istanza è stata rigettata con ordinanza in data 11 febbraio 2025.

2. Avverso il provvedimento ha proposto reclamo il detenuto, a mezzo del proprio difensore, evidenziando come la richiesta fosse stata giustificata con l’età avanzata del detenuto, con le sue condizioni di salute e con quelle della moglie, anch’essa anziana.

L’istanza era giustificata da ragioni di assolvimento alle primarie esigenze di vita, non altrimenti suscettibili di essere garantite e a fronte di ciò il Magistrato di sorveglianza si è limitato a rigettarla, senza ulteriore motivazione.

3. Con ordinanza del 16 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo e, rilevata la ricorribilità per cassazione del provvedimento impugnato, ha disposto trasmettersi gli atti a questa Corte.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L’atto introduttivo risulta articolato in termini di puro merito e senza la contestazione dell’unico vizio deducibile nel caso di impugnazione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza in materia di modifica delle modalità esecutive della misura alternativa della detenzione domiciliare, ovvero la violazione di legge.

Deve essere incidentalmente ribadito, infatti, che avverso il decreto emesso dal magistrato di sorveglianza a seguito della richiesta del semilibero di concessione della licenza premio è esperibile il ricorso per cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimento che incide sulla libertà personale (Sez. 1, n. 5031 del 26/10/2023, dep. 2024, Mirabella, Rv. 285853 – 01; Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv. 287623 - 01).

Tuttavia, con l’atto introduttivo si sollecita una rivalutazione degli elementi fattuali già sottoposti all’esame del giudice investito della richiesta originaria dimodifica delle modalità applicative della misura alternativa.

In tal senso si pongono le allegazioni difensive relative alle condizioni soggettive del ricorrente e della coniuge, oltre alle esigenze di salute.

Si tratta di argomenti di puro merito che esulano totalmente da una qualsiasi deduzione inquadrabile in termini di violazione di legge.

Giova, a tale proposito, ribadire il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601) in base al quale «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».

3. Da quanto esposto, discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Stante la struttura del provvedimento impugnato che si risolve nella mera indicazione del dispositivo, nonostante la dichiarazione di inammissibilità, si esenta il ricorrente dalla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lati [OSCURATO:PERSONA] L’istanza è stata rigettata con ordinanza in data 11 febbraio 2025. 2. Avverso il provvedimento ha proposto reclamo il detenuto, a mezzo del proprio difensore, evidenziando come la richiesta fosse stata giustificata con l’età avanzata del detenuto, con le sue condizioni di salute e con quelle della moglie, anch’essa anziana. L’istanza era giustificata da ragioni di assolvimento alle primarie esigenze di vita, non altrimenti suscettibili di essere garantite e a fronte di ciò il Magistrato di sorveglianza si è limitato a rigettarla, senza ulteriore motivazione. 3. Con ordinanza del 16 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo e, rilevata la ricorribilità per cassazione del provvedimento impugnato, ha disposto trasmettersi gli atti a questa Corte. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L’atto introduttivo risulta articolato in termini di puro merito e senza la contestazione dell’unico vizio deducibile nel caso di impugnazione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza in materia di modifica delle modalità esecutive della misura alternativa della detenzione domiciliare, ovvero la violazione di legge. Deve essere incidentalmente ribadito, infatti, che avverso il decreto emesso dal magistrato di sorveglianza a seguito della richiesta del semilibero di concessione della licenza premio è esperibile il ricorso per cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimento che incide sulla libertà personale (Sez. 1, n. 5031 del 26/10/2023, dep. 2024, Mirabella, Rv. 285853 – 01; Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv. 287623 - 01). Tuttavia, con l’atto introduttivo si sollecita una rivalutazione degli elementi fattuali già sottoposti all’esame del giudice investito della richiesta originaria dimodifica delle modalità applicative della misura alternativa. In tal senso si pongono le allegazioni difensive relative alle condizioni soggettive del ricorrente e della coniuge, oltre alle esigenze di salute. Si tratta di argomenti di puro merito che esulano totalmente da una qualsiasi deduzione inquadrabile in termini di violazione di legge. Giova, a tale proposito, ribadire il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601) in base al quale «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito». 3. Da quanto esposto, discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Stante la struttura del provvedimento impugnato che si risolve nella mera indicazione del dispositivo, nonostante la dichiarazione di inammissibilità, si esenta il ricorrente dalla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Decreto Cassazione n. 26861/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris