CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 1995
Cassazione n. 18597/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05XZO2M) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/D1/1998 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04R785S) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/04/1995 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 4 ottobre 2022, confermava la sentenza di primo grado con la quale Occ:hionorelli Michael e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati, per quanto qui di interesse, per i reati di rapina e altri reati. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, il quale rileva che con l'atto di appello si era affermato che per Occhionorelli non poteva sottacersi la particolare modestia d dell'offesa e non era stata concessa l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; per quanto riguardava Missaoui, nel determinare la pena la Corte di appello non aveva tenuto conto della giovanissima età dell'imputato, della collaborazione prestata e della partecipazione attiva dell'imputato al procedimento [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Premessa l'estrema genericità del ricorso, la Corte di appello ha motivato in maniera esauriente sulla mancata concessione dell'art. 114 cod. pen. a Occhionorelli, e nessun confronto vi è con tale parte della motivazione; quanto alla pena, è principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nel caso in esame), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della perla, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); inoltre, la motivazione della Corte di appello contenuta nell'ultima parte di pagine 3 della sentenza impugnata, non è manifestamente illogica, ed è quindi immune da censure. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C