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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08818/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, per quel che qui rileva, ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamentano la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione - lungi dal contenere censure di legittimità, si sostanzia nella generica prospettazione di un diverso, apprezzamento del compendio probatorio senza neppure addurne il travisamento, e segnatamente nella negazione della attendibilità della persona offesa e del coniuge (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, per quel che qui rileva, ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamentano la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione - lungi dal contenere censure di legittimità, si sostanzia nella generica prospettazione di un diverso, apprezzamento del compendio probatorio senza neppure addurne il travisamento, e segnatamente nella negazione della attendibilità della persona offesa e del coniuge (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 08818/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris