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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19068/2026

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ero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/20261.

L’Agenzia delle entrate in data 22 ottobre 2012 notificava alcontribuente, di professione calciatore, l’avviso n.TVM011201661/2014, con il quale accertava un maggior reddito dalavoro dipendente per l’anno d’imposta 2009, sulla base dei rilieviformulati dalla Guardia di finanza di Cava de’ Tirreni con il processoverbale di constatazione redatto il 24 luglio 2012 a conclusione di unaverifica fiscale per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31dicembre 2010. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza di Cava de’ Tirreni aveva operatoin conseguenza di altro verbale di constatazione redatto in data 25luglio 2011 dalla Guardia di Finanza di Lecce a carico dell’[OSCURATO:SOCIETA]., con il quale si rilevava che detta società avevaerogato al contribuente, per il periodo dal 2007 al 2010, un importoannuo di € 24.000,00 sotto forma di fringe benefit, da assoggettare aritenuta fiscale da parte della società sportiva e costituente redditoimponibile ai fini IRPEF per il calciatore.2. [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, con sentenzadel 30 giugno 2017, n. 2360/03/2017, rigettava il ricorso delcontribuente, ritenendo il provvedimento impugnato congruamentemotivato ed osservando, nel merito, che dai documenti prodotti e cioèdai mandati tra società sportiva e agente e tra agente e calciatore,risultava che [OSCURATO:PERSONA], amministratore delegato della societàPromosport s.r.l., aveva esercitato attività di procuratore del calciatoreSchiavi Raffaele, e che dalla scrittura privata tra l’Unione [OSCURATO:SOCIETA]. e la società [OSCURATO:SOCIETA]. emergevano i rapportiintercorsi per i quali erano previsti specifici compensi in relazione adiverse attività; inoltre, per l’anno 2009 era risultata lacontabilizzazione di fatture per € 24.000,00 che l’Agenzia delleEntrate aveva considerato “fringe benefit”, da sottoporre atassazione in quanto importi costituenti forma di remunerazioneNumero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/2026aggiuntiva erogati nell’interesse preminente del calciatore ericonducibili al rapporto di lavoro dipendente.3.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, conla sentenza n. 1577/22/2024, accoglieva l’appello richiamando lamotivazione della sentenza n. 1150/2016, che aveva deciso la parallelavicenda riguardante la contestazione dell’Ufficio alla US Lecce perl’indebita detrazione a fronte della fattura emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA] srlper l’anno 2007 in base alla stessa scrittura privata e relativa almedesimo calciatore.

In particolare, riteneva non ricorrente un’ipotesidi simulazione contrattuale perché la causa negoziale della scritturaprivata in ordine all’attività da svolgere era da ricercarsi nell’interessespecifico della società sportiva ad avere un calciatore in grado disvolgere al meglio le sue prestazioni calcistiche, non rilevando di persé che l’amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA] fosse anchel’agente sportivo del calciatore.4.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazioneaffidandolo ad un unico motivo.Il contribuente, regolarmente edotto del giudizio come da relata del19/11/2024, è rimasto intimato.5.

Le parti non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., degli artt. 2909 e 2697 c.c.,dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 6 del d.l. 119/2018, convertito conmodificazioni dalla legge 136/2018.Con una prima censura l’Agenzia delle entrate rileva che lasentenza impugnata è illegittima nella parte in cui ha fondato la suadecisione sulla base dell’asserito giudicato costituito dalla sentenza n.Numero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/20261150/2016, che si sarebbe formato nel giudizio incardinato neiconfronti di un soggetto terzo, e cioè l’[OSCURATO:PERSONA], e non neiriguardi del contribuente.

A ciò aggiunge che non risulta prodottal’attestazione di passaggio in giudicato e che la decisione non èdefinitiva in quanto in pendenza della lite è stata presentata l’istanzadi definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. 119/2018.Con una seconda censura l’Agenzia delle entrate rileva che ilgiudice di appello ha ignorato l’effettivo giudicato formatosi in ordinealle decisioni n. 2299/2019 e n. 6408/2019 rese rispettivamente dallaCommissione Tributaria Regionale della Puglia e della Campania inrelazione ad avvisi di accertamenti emessi nei confronti del calciatoreper gli anni di imposta 2008 e 2010.

Con le predette pronunce il giudicedi merito ha statuito in senso in senso favorevole all’Ufficio,riconoscendo la natura di fringe benefit degli ulteriori importi versati infavore del calciatore nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente.2.

Il motivo è infondato.2.1.

La questione oggetto del presente giudizio concerne lacontestazione ai fini IRPEF rivolta dall’Agenzia delle entrate alcontribuente di professione calciatore: gli importi versati in virtù dellascrittura privata del 20/8/2005 dalla società di calcio Unione [OSCURATO:SOCIETA]. alla società [OSCURATO:SOCIETA]., il cui amministratore era ilprocuratore sportivo del calciatore, non dovevano essere consideratiun costo deducibile della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., datoredi lavoro dello sportivo, bensì come reddito aggiuntivo di lavorodipendente (fringe benefit), imponibile in capo al calciatore, poichél'attività dell'agente, seppure remunerata dalla società sportiva, erasvolta nell'esclusivo interesse del calciatore, in virtù del rapportocontrattuale esistente tra lo sportivo e il procuratore.2.2.

Secondo il consolidato orientamento della Corte (Cass.12/01/2017, n. 586), in base all'art. 51 t.u.i.r.

«il reddito di lavoroNumero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/2026dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, aqualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma dierogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.»; questa regola èespressione del principio della «onnicomprensività» del reddito dilavoro con riguardo a tutto quanto percepito dal dipendente «inrelazione al rapporto di lavoro», il che comporta che si debbanoincludere in questa categoria reddituale anche gli importi e leerogazioni in genere integranti un vantaggio accessorio attribuito daldatore di lavoro.3.

Tanto premesso, con la prima censura l’Agenzia delle entrate siduole del fatto che la decisione della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado si fonda sulla sentenza n. 1150/2016, depositata il24/5/2019, pronunciata nei confronti di un soggetto terzo e nonpassata in giudicato.3.1.

La censura è infondata per diverse ragioni.3.2.

Innanzitutto, si osserva che può invocarsi l’autorità di giudicatodi una sentenza resa nei confronti di un soggetto terzo ove sussistanoi presupposti del giudicato c.d. riflesso.A tal riguardo la Corte ha affermato che (Cass. civ., 26/4/2022, n.13004, 23/10/2023, n. 29301) l'efficacia riflessa del giudicato reso traaltre parti del giudizio è ravvisabile in quei soli casi in cui tra lasituazione giuridica oggetto del giudicato e quella facente capo al terzoestraneo al giudizio venga a configurarsi una relazione di"pregiudizialità dipendenza in senso giuridico" (e non in senso soltantologico), ipotesi che si verifica nel caso in cui tutti od anche alcuni deifatti costitutivi della fattispecie relativi al rapporto pregiudiziale-condizionante vengano ad integrare gli elementi della fattispecie delrapporto pregiudicato-condizionato.Quindi, sebbene, in linea generale, si affermi che l'accertamentocontenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effettoNumero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/2026tra le parti, i loro eredi o aventi causa, secondo quanto previsto dall'art.2909 c.c., e che, dunque, l'accertamento contenuto nella sentenza nonestende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, tuttavia, adeterminate condizioni, il giudicato, quale affermazione obiettiva diverità, può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggettiestranei al rapporto processuale.Quanto ai limiti entro i quali l’estensione degli effetti del giudicatopossa avvenire nei confronti di soggetti che sono rimasti estranei algiudizio divenuto definitivo, la Corte ha precisato che l'estensione delgiudicato riflesso opera a condizione che i terzi estranei al giudizio sianotitolari di "diritti dipendenti o comunque subordinati" al rapporto decisocon efficacia di giudicato (Cass. Sez.

U, 12 marzo 2008, n. 6523; Cass.civ., 20 febbraio 2013, n. 4241; Cass. civ., 11 giugno 2019, n. 15599),mentre tale efficacia riflessa è certamente impedita qualora il terzo siatitolare di un rapporto "autonomo e indipendente" rispetto a quello inordine al quale il giudicato è intervenuto, non essendo ammissibile néche egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico né che se ne possaavvalere a fondamento della sua pretesa, salva previsione di legge(Cass. civ., 13 gennaio 2011, n. 691; Cass. civ., 2 dicembre 2015, n.24558; Cass. civ., 17 maggio 2017, n. 12252).Nel caso di specie, in astratto, può configurarsi una dipendenza sulpiano del collegamento negoziale nel senso che il rapporto tra le societàdisciplinato dalla scrittura privata del 20/8/2005, quello tra la societàcalcistica ed il calciatore di lavoro dipendente, e quello tra il calciatoreed il suo agente, sono collegati poiché il datore di lavoro provvede alpagamento di un compenso aggiuntivo diretto al calciatore che vieneperò corrisposto al suo agente in virtù di una serie di prestazioni inrealtà non svolte tra le società, assicurando in tal modo un benefit alcalciatore da inquadrare nell’ambito della remunerazioneomnicomprensiva che spetta al lavoratore.

In tal caso la societàNumero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/2026sportiva non potrebbe dedurre il costo della fattura emessa dallasocietà di cui il procuratore sportivo del calciatore era l’amministratoredelegato, in quanto ciò che ha versato si correla al rapporto di lavorocon il calciatore; quest’ultimo dovrà versare l’Irpef sull’ulteriore sommaricevuta -quale prestazione di beni e servizi in natura- daricomprendersi nella sua retribuzione.

Laddove si escluda che tra lasocietà calcistica [OSCURATO:PERSONA] SpA e la società Promosportsrl vi sia un siffatto rapporto e si rappresenti l’autonomo interessenegoziale sotteso a detta scrittura privata intercorsa tra le parti (comenella sentenza n. 1150/2016), da una parte, il costo della fatturasarebbe deducibile ai fini IRAP e IVA, dall’altro il calciatore nulladovrebbe ai fini IRPEF; da tanto consegue il collegamento negoziale trai diversi contratti stipulati tra le parti e l’unitarietà della vicenda ai finifiscali e, quindi, tra la decisione resa con sentenza n. 1150/2016riguardante l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e quella oggetto delpresente giudizio che riguarda il calciatore, lavoratore dipendente dellasocietà sportiva, in relazione però al diverso anno in verifica e cioèl’anno 2009.L’osservazione critica svolta dall’Agenzia delle entrate in ordine allanon deducibilità di un giudicato che riguarda un soggetto terzo,pertanto, deve ritenersi infondata.3.3.

Deve però rilevarsi che, se pure in astratto poteva invocarsi ilgiudicato, la censura dell’Agenzia è infondata anche sotto diversoprofilo.Sebbene in atti non si riscontri l’attestazione di giudicato dellasentenza n. 1150/2016, che invece la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado menziona come cosa giudicata, deve comunqueosservarsi, con argomentazione che assume portata dirimente, che lacensura non coglie la ratio della decisione.Numero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/2026La sentenza n. 1150/2016 non viene menzionata dalla Corte digiustizia tributaria di secondo grado per invocarne la vincolatività qualeautorità di giudicato nel presente giudizio, bensì al solo fine dirichiamarne la motivazione che ha reputato condivisibile e checomunque svolge anche in autonomia nel prosieguo della decisionestessa.Ed infatti nella sentenza impugnata, il giudice di appello ha rilevatoche la vera causa negoziale della scrittura privata del 20/8/2005 tra lesocietà in ordine all’attività da svolgere in favore del calciatore per ilsuo benessere psico-fisico, è da ricercarsi “nell’interesse specifico dellasocietà sportiva ad avere un calciatore in grado di svolgere al megliole sue prestazioni calcistiche, con evidente ritorno economico dellastessa società, anche in vista di future sistemazioni del giocatorestesso: non ricorre, quindi, alcuna ipotesi di simulazione contrattuale”.A ciò ha aggiunto che, a fronte della scrittura privata,l’[OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di opporre elementiche potessero smentire le pattuizioni in essa previste, se non lacircostanza che l’agente del calciatore era lo stesso amministratoredella società [OSCURATO:SOCIETA] che aveva concluso la scrittura privata conla società sportiva datore di lavoro del calciatore.La decisione di secondo grado ha, quindi, seguito un proprio itermotivazionale e non si è limitata a richiamare la sentenza n.1150/2016, che ha disciplinato il profilo speculare del datore di lavoro,sostituto di imposta rispetto al calciatore, ritenuto inadempiente sottoil profilo tributario per aver utilizzato la fattura emessa dallaPromosport srl al fine di dedurre costi di cui l’Agenzia riteneva nonpotesse giovarsi a fini fiscali.Ciò a prescindere dal profilo della definizione agevolata richiestadall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in relazione all’accertamento oggettodel giudizio concluso con sentenza n. 1150/2016 e documentatoNumero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/2026dall’Agenzia delle entrate in allegato al ricorso con la domanda didefinizione del 24/5/2019 ai sensi del d.l. 119/2018 dalla quale sievince anche l’invio di un nuovo piano di rideterminazione delle rate il5/5/2021, con conseguente esclusione della definizione dellacontroversia, che quindi risulterebbe pendente.4.

Con l’ulteriore censura articolata nel motivo di ricorso l’Agenziadelle entrate ha evidenziato che la Corte di Giustizia di secondo gradodella Puglia non ha considerato il giudicato di cui alle sentenze indicate.4.1.

La doglianza è infondata.4.2.

Con riferimento alla violazione di legge denunciata, giovapremettere che, sin dalla pronuncia n. 24664 resa in data 28/11/2007dalla Corte a sezioni unite, il giudicato è stato ritenuto elementonormativo, la cui valutazione rientra nelle questioni di diritto chepossono essere valutate anche in sede di legittimità.Da ciò consegue che, da una parte, nel giudizio di legittimitàl'esistenza del giudicato possa essere direttamente rilevata dalla Cortesulla base del materiale acquisito al processo e, peraltro verso, chel'interpretazione del giudicato debba essere coerentemente operataalla stregua dell'interpretazione delle norme e non di quella degli atti edei negozi giuridici.

Non si tratta infatti dell'apprezzamento di un fattoma di una quaestio iuris sindacabile in sede di legittimità nella piùampia ottica della violazione di legge.Si è, in definitiva, affermato che il giudice di legittimità puòdirettamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esternocon cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti delprocesso e alla valutazione e interpretazione degli atti processualimediante indagini ed accertamenti anche di fatto indipendentementedall'interpretazione data dal giudice di merito.

Il giudice di legittimitàha dunque poteri cognitivi innanzitutto in ordine all'esistenza e, quindi,alla ricognizione del contenuto di un eventuale giudicato esterno.Numero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/2026E’, dunque, possibile valutare la censura proposta dall’Agenzia conriferimento al vizio di violazione di legge, risultando dagli atti laproduzione nel grado in appello delle sentenze richiamate delle quali siinvoca l’autorità di cosa giudicata.4.3.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado nel riportarele richieste delle parti ha dato atto che la difesa dell’Agenzia hadepositato “sentenze definitive favorevoli all'Agenzia delle Entrate,relative all'anno d'imposta 2008 e 2010”.Si osserva che le sentenze non vengono puntualmente indicate enon vi l’attestazione di passaggio in giudicato di quelle prodotte nelpresente giudizio.Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimitàquello secondo il quale affinché il giudicato esterno possa fare stato nelprocesso è necessaria la certezza della sua formazione della quale laparte interessata è tenuta a fornire la prova (Cass. sez. 5, 3/01/2025,n. 61).Inoltre, nella sentenza impugnata non viene svolta alcunamotivazione al riguardo e l’Agenzia delle entrate non ha articolatocensura sul punto argomentando in ordine ad un difetto di pronunciaai sensi dell’art. 112 c.p.c. oppure ad un rigetto implicito.Né, prima ancora, si comprende se la parte abbia nel giudizio diappello eccepito puntualmente il giudicato portato dalle due sentenzeinnanzi menzionate, al fine di consentire alla Corte di rivedere laquestione nel presente giudizio, atteso che l’eccezione di giudicato nonpuò essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione se ilgiudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, perl’inammissibile proposizione in tal sede di questioni nuove (Cass. sez.1, 29/2/2024, n. 5370).In ogni caso, si osserva quanto segue:Numero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/2026Le sentenze n. 2299/2019 e n. 6408/2019, rispettivamentepronunciate dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia e dellaCampania, sono state allegate al ricorso.Anche a voler superare la mancata allegazione della prova delpassaggio in giudicato delle sentenze menzionate, che già deveritenersi un profilo dirimente per disattendere la censura proposta, sirileva che la decisione favorevole all’Agenzia deriva da accertamenti difatto che attengono ai diversi anni di imposta 2008 e 2010.4.4.

A tal riguardo va richiamato l’orientamento consolidato diquesta Corte (Cass., sez. trib., 20/1/2025, n. 1302; Cass., sez. trib.,3/9/2025, n. 24463; Cass. sez. trib., 13/5/2025, n. 12798, Cass., sez.trib., 10/1/2024, n. 990), alla luce dei principi affermati dalle SezioniUnite con sentenza 16/6/2006, n. 13916, e ribaditi nella pronuncia aSezioni Unite resa con sentenza 25/3/2021, par. 4,6 e seguenti,secondo il quale in materia tributaria l’effetto vincolante del giudicatoesterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai casi in cuivengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente opluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprendepiù periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne laqualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, restandoesclusa l’efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie“tendenzialmente permanenti” in quanto suscettibili di variazioneannuale.

Il problema sorge proprio perché quello tributario è giudizionon limitato all'atto, ma esteso, nei limiti della domanda, allavalutazione fattuale del rapporto secondo lo schema della'impugnazione-merito'.4.5.

E’ vero che l’avviso di accertamento relativo all’anno 2009oggetto del presente giudizio deriva dal medesimo processo verbale diconstatazione di cui si è innanzi dato conto e sul quale sono fondati gliavvisi di accertamento per gli anni 2008 e 2010 oggetto dei giudiziNumero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/2026conclusi con le sentenze n. 2299/2019 e n. 6408/2019, mal’accertamento in fatto compiuto nelle sentenze non può diversivincolante per il giudizio in esame proprio perché frutto dellavalutazione degli elementi in atti che per le molteplici prestazionioggetto della scrittura privata del 20/8/2005 in contestazione possonotrovare un diverso apprezzamento in relazione ai diversi anni inquestione.Premesso, infatti, che il giudicato non può involgere profilistrettamente giuridici che attengono a questioni di diritto, nel giudizioconcluso con sentenza n. 2299/2019 la Commissione TributariaRegionale della Puglia ha deciso nel senso di seguito sinteticamenteriportato: 1) ha ritenuto adeguatamente motivata la pretesadell’Ufficio, sia pure con riferimento ad atti già in possesso delcontribuente, come dimostrato dalle difese svolte, rilevandosi dallalettura dell’avviso di accertamento un agevole inquadramentodell’ipotesi accertativa; 2) ha escluso la doppia presunzionenell'operato degli organi accertatori.

A tal ultimo riguardo ha, inparticolare, osservato che l'attività di intermediazione di cui al mandato(cosiddetto Modulo blu) rilasciato all'agente deve ritenersi effettiva enemmeno negata dal contribuente, anche se dallo stesso inquadratadiversamente (per prestazioni diverse, riguardanti il benessere psico-fìsico).

Ciò che si presume è che l'attività di rappresentare il calciatorefosse già iniziata e che le somme per pagarlo siano state giustificatecon un contratto diverso intercorso tra la società calcistica e la societàche fa capo all'agente.

Tale presunzione, secondo la CommissioneTributaria Regionale, è fondata in quanto contraddittoria appare lasottoscrizione del mandato dopo il contratto di ingaggio e dopo uncontratto con la società di cui era amministratore l'agente, tra l'altroper prestazioni non meglio definite.

A tal fine ha anche osservato chenon è stata fornita alcuna prova dell'effettuazione di tali prestazioni eNumero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/2026che, nemmeno in grado di appello, il contribuente ha dimostrato diavere pagato in altro modo ed in altra occasione il proprio agente a cuiha rilasciato un mandato ad ingaggio ormai definito, ipotesi nonverosimile. [OSCURATO:PERSONA] ha invece ritenuto lineare l’ipotesidell’Ufficio, anche per la congruità delle cifre (compenso all'agente del5% su €.400.000,00 cioè proprio €.20.000,00 all'anno), suffragata daun documento ritrovato negli uffici della società calcistica che associavail nome dell'agente a quello del calciatore, ed ha concluso ritenendoche il calciatore avesse percepito le ulteriori somme - non dichiarate -versate all'agente ogni anno direttamente dalla società calcistica, sottoforma di fittizie prestazioni diverse correlate al benessere psico-fìsicodell'atleta: in definitiva, il calciatore si è sottratto all’obbligo didichiarare dette somme e, per il lavoratore, anche la società calcisticaquale sostituto d'imposta nella corresponsione di somme per lavorodipendente; l'agente ha ricevuto quanto di spettanza (diversamentequalificando le prestazioni rese), ma il calciatore ha omesso didichiarare ciò che ha ricevuto per pagarlo.Il collegio riconosceva, quindi, la forza logica della presunzioneposta a base dell’accertamento come riscontrata nel giudizio in virtù dielementi che non rientrano in quelle fattispecie “tendenzialmentepermanenti” che consentono di invocare il giudicato tributario proprioperché suscettibili di variazione di anno in anno e di diversoapprezzamento probatorio in relazione all’assolvimento o menodell’onere della prova a carico delle parti in ordine all’effettuazione delleprestazioni concordate nella scrittura privata in esame.Allo stesso modo, con la sentenza n. 6408/2019 la CommissioneTributaria Regionale di Salerno ha ritenuto che, sulla base di tutti glielementi esaminati -in particolare della scrittura privata del 20/8/2005e della circostanza che per l'anno 2010- risultavano contabilizzatefatture per un importo di 24.000,00 erogato alla [OSCURATO:SOCIETA] perNumero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/2026tesserati; gli elementi esaminati fornivano la prova del fatto che ilcontratto stipulato tra le due società avesse ad oggetto l'erogazione diprestazioni nell'esclusivo interesse del calciatore, e cioè prestazioniaccessorie erogate dalla società in favore del suo dipendente tesserato,con conseguente conferma dell’accertamento impugnato.Anche con riferimento a tale ultima pronuncia, gli elementi di fattovalutati non possono ritenersi perfettamente sovrapponibiliall’accertamento relativo al rapporto intercorso tra le parti nell’anno2009, poiché le parti avrebbero potuto eseguire le prestazioni previstenella scrittura privata del 20/8/2005 nel senso indicato e non secondolo schema fittizio riconosciuto per le diverse annualità successiveesaminate dalle [OSCURATO:PERSONA] innanzi menzionate, e quindiavrebbe potuto essere fornita la prova dell’effettuazione di prestazioninon costituenti un mero vantaggio accessorio alla retribuzionericonosciuto dal datore di lavoro, ma di prestazioni di vario contenutoeseguite nell’interesse della società sportiva in favore di terzi comedocumentalmente concordato.Da tanto consegue che la violazione di legge denunciatadall’Agenzia non può ritenersi sussistente anche a voler prescinderedalla prova indispensabile del passaggio in giudicato delle decisionirichiamate che non risulta fornita.5.

Non sussistono, dunque, le censurate violazione del giudicato,né sussiste, con riferimento ad eventuali profili residuali, la violazionedell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.In particolare (Cass. sez. 5, 13/5/2025, n. 12797) la violazionedell’art. 2697 c.c. non è dedotta secondo i criteri indicati nellamotivazione (paragrafo 14, pag. 33) espressa dalla sentenza resa asezioni unite dalla Corte, n. 16598 del 05/08/2016, e ribaditi, ex multis,da Cass. n. 26769 del 2018, né si allega che il giudice, nel valutare unaNumero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/2026prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - inassenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudenteapprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualorala prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilproprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo neirigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità suivizi di motivazione, nel caso di specie nemmeno sollecitato.6.

In definitiva, il ricorso va respinto.6.1.

Nulla va disposto per le spese che restano a carico di partericorrente per la mancata costituzione del contribuente vittorioso.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n.115.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 giugno 2026Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/20261. L’Agenzia delle entrate in data 22 ottobre 2012 notificava alcontribuente, di professione calciatore, l’avviso n.TVM011201661/2014, con il quale accertava un maggior reddito dalavoro dipendente per l’anno d’imposta 2009, sulla base dei rilieviformulati dalla Guardia di finanza di Cava de’ Tirreni con il processoverbale di constatazione redatto il 24 luglio 2012 a conclusione di unaverifica fiscale per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31dicembre 2010. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza di Cava de’ Tirreni aveva operatoin conseguenza di altro verbale di constatazione redatto in data 25luglio 2011 dalla Guardia di Finanza di Lecce a carico dell’[OSCURATO:SOCIETA]., con il quale si rilevava che detta società avevaerogato al contribuente, per il periodo dal 2007 al 2010, un importoannuo di € 24.000,00 sotto forma di fringe benefit, da assoggettare aritenuta fiscale da parte della società sportiva e costituente redditoimponibile ai fini IRPEF per il calciatore.2. [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, con sentenzadel 30 giugno 2017, n. 2360/03/2017, rigettava il ricorso delcontribuente, ritenendo il provvedimento impugnato congruamentemotivato ed osservando, nel merito, che dai documenti prodotti e cioèdai mandati tra società sportiva e agente e tra agente e calciatore,risultava che [OSCURATO:PERSONA], amministratore delegato della societàPromosport s.r.l., aveva esercitato attività di procuratore del calciatoreSchiavi Raffaele, e che dalla scrittura privata tra l’Unione [OSCURATO:SOCIETA]. e la società [OSCURATO:SOCIETA]. emergevano i rapportiintercorsi per i quali erano previsti specifici compensi in relazione adiverse attività; inoltre, per l’anno 2009 era risultata lacontabilizzazione di fatture per € 24.000,00 che l’Agenzia delleEntrate aveva considerato “fringe benefit”, da sottoporre atassazione in quanto importi costituenti forma di remunerazioneNumero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/2026aggiuntiva erogati nell’interesse preminente del calciatore ericonducibili al rapporto di lavoro dipendente.3. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, conla sentenza n. 1577/22/2024, accoglieva l’appello richiamando lamotivazione della sentenza n. 1150/2016, che aveva deciso la parallelavicenda riguardante la contestazione dell’Ufficio alla US Lecce perl’indebita detrazione a fronte della fattura emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA] srlper l’anno 2007 in base alla stessa scrittura privata e relativa almedesimo calciatore. In particolare, riteneva non ricorrente un’ipotesidi simulazione contrattuale perché la causa negoziale della scritturaprivata in ordine all’attività da svolgere era da ricercarsi nell’interessespecifico della società sportiva ad avere un calciatore in grado disvolgere al meglio le sue prestazioni calcistiche, non rilevando di persé che l’amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA] fosse anchel’agente sportivo del calciatore.4. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazioneaffidandolo ad un unico motivo.Il contribuente, regolarmente edotto del giudizio come da relata del19/11/2024, è rimasto intimato.5. Le parti non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., degli artt. 2909 e 2697 c.c.,dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 6 del d.l. 119/2018, convertito conmodificazioni dalla legge 136/2018.Con una prima censura l’Agenzia delle entrate rileva che lasentenza impugnata è illegittima nella parte in cui ha fondato la suadecisione sulla base dell’asserito giudicato costituito dalla sentenza n.Numero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/20261150/2016, che si sarebbe formato nel giudizio incardinato neiconfronti di un soggetto terzo, e cioè l’[OSCURATO:PERSONA], e non neiriguardi del contribuente. A ciò aggiunge che non risulta prodottal’attestazione di passaggio in giudicato e che la decisione non èdefinitiva in quanto in pendenza della lite è stata presentata l’istanzadi definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. 119/2018.Con una seconda censura l’Agenzia delle entrate rileva che ilgiudice di appello ha ignorato l’effettivo giudicato formatosi in ordinealle decisioni n. 2299/2019 e n. 6408/2019 rese rispettivamente dallaCommissione Tributaria Regionale della Puglia e della Campania inrelazione ad avvisi di accertamenti emessi nei confronti del calciatoreper gli anni di imposta 2008 e 2010. Con le predette pronunce il giudicedi merito ha statuito in senso in senso favorevole all’Ufficio,riconoscendo la natura di fringe benefit degli ulteriori importi versati infavore del calciatore nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente.2. Il motivo è infondato.2.1. La questione oggetto del presente giudizio concerne lacontestazione ai fini IRPEF rivolta dall’Agenzia delle entrate alcontribuente di professione calciatore: gli importi versati in virtù dellascrittura privata del 20/8/2005 dalla società di calcio Unione [OSCURATO:SOCIETA]. alla società [OSCURATO:SOCIETA]., il cui amministratore era ilprocuratore sportivo del calciatore, non dovevano essere consideratiun costo deducibile della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., datoredi lavoro dello sportivo, bensì come reddito aggiuntivo di lavorodipendente (fringe benefit), imponibile in capo al calciatore, poichél'attività dell'agente, seppure remunerata dalla società sportiva, erasvolta nell'esclusivo interesse del calciatore, in virtù del rapportocontrattuale esistente tra lo sportivo e il procuratore.2.2. Secondo il consolidato orientamento della Corte (Cass.12/01/2017, n. 586), in base all'art. 51 t.u.i.r. «il reddito di lavoroNumero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/2026dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, aqualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma dierogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.»; questa regola èespressione del principio della «onnicomprensività» del reddito dilavoro con riguardo a tutto quanto percepito dal dipendente «inrelazione al rapporto di lavoro», il che comporta che si debbanoincludere in questa categoria reddituale anche gli importi e leerogazioni in genere integranti un vantaggio accessorio attribuito daldatore di lavoro.3. Tanto premesso, con la prima censura l’Agenzia delle entrate siduole del fatto che la decisione della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado si fonda sulla sentenza n. 1150/2016, depositata il24/5/2019, pronunciata nei confronti di un soggetto terzo e nonpassata in giudicato.3.1. La censura è infondata per diverse ragioni.3.2. Innanzitutto, si osserva che può invocarsi l’autorità di giudicatodi una sentenza resa nei confronti di un soggetto terzo ove sussistanoi presupposti del giudicato c.d. riflesso.A tal riguardo la Corte ha affermato che (Cass. civ., 26/4/2022, n.13004, 23/10/2023, n. 29301) l'efficacia riflessa del giudicato reso traaltre parti del giudizio è ravvisabile in quei soli casi in cui tra lasituazione giuridica oggetto del giudicato e quella facente capo al terzoestraneo al giudizio venga a configurarsi una relazione di"pregiudizialità dipendenza in senso giuridico" (e non in senso soltantologico), ipotesi che si verifica nel caso in cui tutti od anche alcuni deifatti costitutivi della fattispecie relativi al rapporto pregiudiziale-condizionante vengano ad integrare gli elementi della fattispecie delrapporto pregiudicato-condizionato.Quindi, sebbene, in linea generale, si affermi che l'accertamentocontenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effettoNumero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/2026tra le parti, i loro eredi o aventi causa, secondo quanto previsto dall'art.2909 c.c., e che, dunque, l'accertamento contenuto nella sentenza nonestende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, tuttavia, adeterminate condizioni, il giudicato, quale affermazione obiettiva diverità, può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggettiestranei al rapporto processuale.Quanto ai limiti entro i quali l’estensione degli effetti del giudicatopossa avvenire nei confronti di soggetti che sono rimasti estranei algiudizio divenuto definitivo, la Corte ha precisato che l'estensione delgiudicato riflesso opera a condizione che i terzi estranei al giudizio sianotitolari di "diritti dipendenti o comunque subordinati" al rapporto decisocon efficacia di giudicato (Cass. Sez. U, 12 marzo 2008, n. 6523; Cass.civ., 20 febbraio 2013, n. 4241; Cass. civ., 11 giugno 2019, n. 15599),mentre tale efficacia riflessa è certamente impedita qualora il terzo siatitolare di un rapporto "autonomo e indipendente" rispetto a quello inordine al quale il giudicato è intervenuto, non essendo ammissibile néche egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico né che se ne possaavvalere a fondamento della sua pretesa, salva previsione di legge(Cass. civ., 13 gennaio 2011, n. 691; Cass. civ., 2 dicembre 2015, n.24558; Cass. civ., 17 maggio 2017, n. 12252).Nel caso di specie, in astratto, può configurarsi una dipendenza sulpiano del collegamento negoziale nel senso che il rapporto tra le societàdisciplinato dalla scrittura privata del 20/8/2005, quello tra la societàcalcistica ed il calciatore di lavoro dipendente, e quello tra il calciatoreed il suo agente, sono collegati poiché il datore di lavoro provvede alpagamento di un compenso aggiuntivo diretto al calciatore che vieneperò corrisposto al suo agente in virtù di una serie di prestazioni inrealtà non svolte tra le società, assicurando in tal modo un benefit alcalciatore da inquadrare nell’ambito della remunerazioneomnicomprensiva che spetta al lavoratore. In tal caso la societàNumero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/2026sportiva non potrebbe dedurre il costo della fattura emessa dallasocietà di cui il procuratore sportivo del calciatore era l’amministratoredelegato, in quanto ciò che ha versato si correla al rapporto di lavorocon il calciatore; quest’ultimo dovrà versare l’Irpef sull’ulteriore sommaricevuta -quale prestazione di beni e servizi in natura- daricomprendersi nella sua retribuzione. Laddove si escluda che tra lasocietà calcistica [OSCURATO:PERSONA] SpA e la società Promosportsrl vi sia un siffatto rapporto e si rappresenti l’autonomo interessenegoziale sotteso a detta scrittura privata intercorsa tra le parti (comenella sentenza n. 1150/2016), da una parte, il costo della fatturasarebbe deducibile ai fini IRAP e IVA, dall’altro il calciatore nulladovrebbe ai fini IRPEF; da tanto consegue il collegamento negoziale trai diversi contratti stipulati tra le parti e l’unitarietà della vicenda ai finifiscali e, quindi, tra la decisione resa con sentenza n. 1150/2016riguardante l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e quella oggetto delpresente giudizio che riguarda il calciatore, lavoratore dipendente dellasocietà sportiva, in relazione però al diverso anno in verifica e cioèl’anno 2009.L’osservazione critica svolta dall’Agenzia delle entrate in ordine allanon deducibilità di un giudicato che riguarda un soggetto terzo,pertanto, deve ritenersi infondata.3.3. Deve però rilevarsi che, se pure in astratto poteva invocarsi ilgiudicato, la censura dell’Agenzia è infondata anche sotto diversoprofilo.Sebbene in atti non si riscontri l’attestazione di giudicato dellasentenza n. 1150/2016, che invece la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado menziona come cosa giudicata, deve comunqueosservarsi, con argomentazione che assume portata dirimente, che lacensura non coglie la ratio della decisione.Numero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/2026La sentenza n. 1150/2016 non viene menzionata dalla Corte digiustizia tributaria di secondo grado per invocarne la vincolatività qualeautorità di giudicato nel presente giudizio, bensì al solo fine dirichiamarne la motivazione che ha reputato condivisibile e checomunque svolge anche in autonomia nel prosieguo della decisionestessa.Ed infatti nella sentenza impugnata, il giudice di appello ha rilevatoche la vera causa negoziale della scrittura privata del 20/8/2005 tra lesocietà in ordine all’attività da svolgere in favore del calciatore per ilsuo benessere psico-fisico, è da ricercarsi “nell’interesse specifico dellasocietà sportiva ad avere un calciatore in grado di svolgere al megliole sue prestazioni calcistiche, con evidente ritorno economico dellastessa società, anche in vista di future sistemazioni del giocatorestesso: non ricorre, quindi, alcuna ipotesi di simulazione contrattuale”.A ciò ha aggiunto che, a fronte della scrittura privata,l’[OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di opporre elementiche potessero smentire le pattuizioni in essa previste, se non lacircostanza che l’agente del calciatore era lo stesso amministratoredella società [OSCURATO:SOCIETA] che aveva concluso la scrittura privata conla società sportiva datore di lavoro del calciatore.La decisione di secondo grado ha, quindi, seguito un proprio itermotivazionale e non si è limitata a richiamare la sentenza n.1150/2016, che ha disciplinato il profilo speculare del datore di lavoro,sostituto di imposta rispetto al calciatore, ritenuto inadempiente sottoil profilo tributario per aver utilizzato la fattura emessa dallaPromosport srl al fine di dedurre costi di cui l’Agenzia riteneva nonpotesse giovarsi a fini fiscali.Ciò a prescindere dal profilo della definizione agevolata richiestadall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in relazione all’accertamento oggettodel giudizio concluso con sentenza n. 1150/2016 e documentatoNumero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/2026dall’Agenzia delle entrate in allegato al ricorso con la domanda didefinizione del 24/5/2019 ai sensi del d.l. 119/2018 dalla quale sievince anche l’invio di un nuovo piano di rideterminazione delle rate il5/5/2021, con conseguente esclusione della definizione dellacontroversia, che quindi risulterebbe pendente.4. Con l’ulteriore censura articolata nel motivo di ricorso l’Agenziadelle entrate ha evidenziato che la Corte di Giustizia di secondo gradodella Puglia non ha considerato il giudicato di cui alle sentenze indicate.4.1. La doglianza è infondata.4.2. Con riferimento alla violazione di legge denunciata, giovapremettere che, sin dalla pronuncia n. 24664 resa in data 28/11/2007dalla Corte a sezioni unite, il giudicato è stato ritenuto elementonormativo, la cui valutazione rientra nelle questioni di diritto chepossono essere valutate anche in sede di legittimità.Da ciò consegue che, da una parte, nel giudizio di legittimitàl'esistenza del giudicato possa essere direttamente rilevata dalla Cortesulla base del materiale acquisito al processo e, peraltro verso, chel'interpretazione del giudicato debba essere coerentemente operataalla stregua dell'interpretazione delle norme e non di quella degli atti edei negozi giuridici. Non si tratta infatti dell'apprezzamento di un fattoma di una quaestio iuris sindacabile in sede di legittimità nella piùampia ottica della violazione di legge.Si è, in definitiva, affermato che il giudice di legittimità puòdirettamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esternocon cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti delprocesso e alla valutazione e interpretazione degli atti processualimediante indagini ed accertamenti anche di fatto indipendentementedall'interpretazione data dal giudice di merito. Il giudice di legittimitàha dunque poteri cognitivi innanzitutto in ordine all'esistenza e, quindi,alla ricognizione del contenuto di un eventuale giudicato esterno.Numero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/2026E’, dunque, possibile valutare la censura proposta dall’Agenzia conriferimento al vizio di violazione di legge, risultando dagli atti laproduzione nel grado in appello delle sentenze richiamate delle quali siinvoca l’autorità di cosa giudicata.4.3. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado nel riportarele richieste delle parti ha dato atto che la difesa dell’Agenzia hadepositato “sentenze definitive favorevoli all'Agenzia delle Entrate,relative all'anno d'imposta 2008 e 2010”.Si osserva che le sentenze non vengono puntualmente indicate enon vi l’attestazione di passaggio in giudicato di quelle prodotte nelpresente giudizio.Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimitàquello secondo il quale affinché il giudicato esterno possa fare stato nelprocesso è necessaria la certezza della sua formazione della quale laparte interessata è tenuta a fornire la prova (Cass. sez. 5, 3/01/2025,n. 61).Inoltre, nella sentenza impugnata non viene svolta alcunamotivazione al riguardo e l’Agenzia delle entrate non ha articolatocensura sul punto argomentando in ordine ad un difetto di pronunciaai sensi dell’art. 112 c.p.c. oppure ad un rigetto implicito.Né, prima ancora, si comprende se la parte abbia nel giudizio diappello eccepito puntualmente il giudicato portato dalle due sentenzeinnanzi menzionate, al fine di consentire alla Corte di rivedere laquestione nel presente giudizio, atteso che l’eccezione di giudicato nonpuò essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione se ilgiudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, perl’inammissibile proposizione in tal sede di questioni nuove (Cass. sez.1, 29/2/2024, n. 5370).In ogni caso, si osserva quanto segue:Numero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/2026Le sentenze n. 2299/2019 e n. 6408/2019, rispettivamentepronunciate dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia e dellaCampania, sono state allegate al ricorso.Anche a voler superare la mancata allegazione della prova delpassaggio in giudicato delle sentenze menzionate, che già deveritenersi un profilo dirimente per disattendere la censura proposta, sirileva che la decisione favorevole all’Agenzia deriva da accertamenti difatto che attengono ai diversi anni di imposta 2008 e 2010.4.4. A tal riguardo va richiamato l’orientamento consolidato diquesta Corte (Cass., sez. trib., 20/1/2025, n. 1302; Cass., sez. trib.,3/9/2025, n. 24463; Cass. sez. trib., 13/5/2025, n. 12798, Cass., sez.trib., 10/1/2024, n. 990), alla luce dei principi affermati dalle SezioniUnite con sentenza 16/6/2006, n. 13916, e ribaditi nella pronuncia aSezioni Unite resa con sentenza 25/3/2021, par. 4,6 e seguenti,secondo il quale in materia tributaria l’effetto vincolante del giudicatoesterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai casi in cuivengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente opluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprendepiù periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne laqualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, restandoesclusa l’efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie“tendenzialmente permanenti” in quanto suscettibili di variazioneannuale. Il problema sorge proprio perché quello tributario è giudizionon limitato all'atto, ma esteso, nei limiti della domanda, allavalutazione fattuale del rapporto secondo lo schema della'impugnazione-merito'.4.5. E’ vero che l’avviso di accertamento relativo all’anno 2009oggetto del presente giudizio deriva dal medesimo processo verbale diconstatazione di cui si è innanzi dato conto e sul quale sono fondati gliavvisi di accertamento per gli anni 2008 e 2010 oggetto dei giudiziNumero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/2026conclusi con le sentenze n. 2299/2019 e n. 6408/2019, mal’accertamento in fatto compiuto nelle sentenze non può diversivincolante per il giudizio in esame proprio perché frutto dellavalutazione degli elementi in atti che per le molteplici prestazionioggetto della scrittura privata del 20/8/2005 in contestazione possonotrovare un diverso apprezzamento in relazione ai diversi anni inquestione.Premesso, infatti, che il giudicato non può involgere profilistrettamente giuridici che attengono a questioni di diritto, nel giudizioconcluso con sentenza n. 2299/2019 la Commissione TributariaRegionale della Puglia ha deciso nel senso di seguito sinteticamenteriportato: 1) ha ritenuto adeguatamente motivata la pretesadell’Ufficio, sia pure con riferimento ad atti già in possesso delcontribuente, come dimostrato dalle difese svolte, rilevandosi dallalettura dell’avviso di accertamento un agevole inquadramentodell’ipotesi accertativa; 2) ha escluso la doppia presunzionenell'operato degli organi accertatori. A tal ultimo riguardo ha, inparticolare, osservato che l'attività di intermediazione di cui al mandato(cosiddetto Modulo blu) rilasciato all'agente deve ritenersi effettiva enemmeno negata dal contribuente, anche se dallo stesso inquadratadiversamente (per prestazioni diverse, riguardanti il benessere psico-fìsico). Ciò che si presume è che l'attività di rappresentare il calciatorefosse già iniziata e che le somme per pagarlo siano state giustificatecon un contratto diverso intercorso tra la società calcistica e la societàche fa capo all'agente. Tale presunzione, secondo la CommissioneTributaria Regionale, è fondata in quanto contraddittoria appare lasottoscrizione del mandato dopo il contratto di ingaggio e dopo uncontratto con la società di cui era amministratore l'agente, tra l'altroper prestazioni non meglio definite. A tal fine ha anche osservato chenon è stata fornita alcuna prova dell'effettuazione di tali prestazioni eNumero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/2026che, nemmeno in grado di appello, il contribuente ha dimostrato diavere pagato in altro modo ed in altra occasione il proprio agente a cuiha rilasciato un mandato ad ingaggio ormai definito, ipotesi nonverosimile. [OSCURATO:PERSONA] ha invece ritenuto lineare l’ipotesidell’Ufficio, anche per la congruità delle cifre (compenso all'agente del5% su €.400.000,00 cioè proprio €.20.000,00 all'anno), suffragata daun documento ritrovato negli uffici della società calcistica che associavail nome dell'agente a quello del calciatore, ed ha concluso ritenendoche il calciatore avesse percepito le ulteriori somme - non dichiarate -versate all'agente ogni anno direttamente dalla società calcistica, sottoforma di fittizie prestazioni diverse correlate al benessere psico-fìsicodell'atleta: in definitiva, il calciatore si è sottratto all’obbligo didichiarare dette somme e, per il lavoratore, anche la società calcisticaquale sostituto d'imposta nella corresponsione di somme per lavorodipendente; l'agente ha ricevuto quanto di spettanza (diversamentequalificando le prestazioni rese), ma il calciatore ha omesso didichiarare ciò che ha ricevuto per pagarlo.Il collegio riconosceva, quindi, la forza logica della presunzioneposta a base dell’accertamento come riscontrata nel giudizio in virtù dielementi che non rientrano in quelle fattispecie “tendenzialmentepermanenti” che consentono di invocare il giudicato tributario proprioperché suscettibili di variazione di anno in anno e di diversoapprezzamento probatorio in relazione all’assolvimento o menodell’onere della prova a carico delle parti in ordine all’effettuazione delleprestazioni concordate nella scrittura privata in esame.Allo stesso modo, con la sentenza n. 6408/2019 la CommissioneTributaria Regionale di Salerno ha ritenuto che, sulla base di tutti glielementi esaminati -in particolare della scrittura privata del 20/8/2005e della circostanza che per l'anno 2010- risultavano contabilizzatefatture per un importo di 24.000,00 erogato alla [OSCURATO:SOCIETA] perNumero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/2026tesserati; gli elementi esaminati fornivano la prova del fatto che ilcontratto stipulato tra le due società avesse ad oggetto l'erogazione diprestazioni nell'esclusivo interesse del calciatore, e cioè prestazioniaccessorie erogate dalla società in favore del suo dipendente tesserato,con conseguente conferma dell’accertamento impugnato.Anche con riferimento a tale ultima pronuncia, gli elementi di fattovalutati non possono ritenersi perfettamente sovrapponibiliall’accertamento relativo al rapporto intercorso tra le parti nell’anno2009, poiché le parti avrebbero potuto eseguire le prestazioni previstenella scrittura privata del 20/8/2005 nel senso indicato e non secondolo schema fittizio riconosciuto per le diverse annualità successiveesaminate dalle [OSCURATO:PERSONA] innanzi menzionate, e quindiavrebbe potuto essere fornita la prova dell’effettuazione di prestazioninon costituenti un mero vantaggio accessorio alla retribuzionericonosciuto dal datore di lavoro, ma di prestazioni di vario contenutoeseguite nell’interesse della società sportiva in favore di terzi comedocumentalmente concordato.Da tanto consegue che la violazione di legge denunciatadall’Agenzia non può ritenersi sussistente anche a voler prescinderedalla prova indispensabile del passaggio in giudicato delle decisionirichiamate che non risulta fornita.5. Non sussistono, dunque, le censurate violazione del giudicato,né sussiste, con riferimento ad eventuali profili residuali, la violazionedell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.In particolare (Cass. sez. 5, 13/5/2025, n. 12797) la violazionedell’art. 2697 c.c. non è dedotta secondo i criteri indicati nellamotivazione (paragrafo 14, pag. 33) espressa dalla sentenza resa asezioni unite dalla Corte, n. 16598 del 05/08/2016, e ribaditi, ex multis,da Cass. n. 26769 del 2018, né si allega che il giudice, nel valutare unaNumero registro generale 24419/2024Numero sezionale 4803/2026Numero di raccolta generale 19068/2026Data pubblicazione 11/06/2026prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - inassenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudenteapprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualorala prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilproprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo neirigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità suivizi di motivazione, nel caso di specie nemmeno sollecitato.6. In definitiva, il ricorso va respinto.6.1. Nulla va disposto per le spese che restano a carico di partericorrente per la mancata costituzione del contribuente vittorioso.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n.115.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 giugno 2026Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19068/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris