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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16236/2026

Testo disponibile della fonte

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rte d'appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso insistendo per l'accoglimento delricorso, con particolare riferimento al travisamento della prova.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha: a)parzialmente confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] emessa,all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale edocumentale contestati al ricorrente quale amministratore unico della societàBlack [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Foggia in data 02/02/2016;b) ridotto la pena ad anni tre e mesi dieci di reclusione per la contestualedichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo c).2.

Contro la sentenza della Corte di Appello l’imputato, per tramite della propriadifesa, ha proposto ricorso, articolando nove motivi di seguito illustrati nei limitistabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..2.1.

Con il primo motivo prospetta violazione di legge in relazione agli artt. 546comma 1 lett. e) e 192 c.p.p. nonché vizio di motivazione per travisamento dellaprova sub specie di error in personam.

Deduce, nello specifico, che la sentenzaimpugnata era incorsa in travisamento della prova laddove, richiamando passaggidella sentenza n. 2582/2024 del Tribunale di Foggia nei confronti di VincenzoGiandolfi, ha ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA] ivi citato fosse l'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Annarelli, quando invece si trattava di [OSCURATO:PERSONA], persona del tutto diversadal primo.

Errore di persona che, in tesi, avrebbe inciso nella valutazione disoggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato al capo A).2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 216 e 217 l.f., prospettando erronea qualificazione giuridicadel fatto e carenza motivazionale in ordine alla sussistenza del dolo specifico.

Inconcreto, il ricorso si duole del fatto che la sentenza impugnata, a fronte di unacontestazione di bancarotta documentale fraudolenta che lo richiedeva, non abbiadimostrato idoneamente il dolo specifico, essendosi al riguardo limitata a vuoteformule nemmeno considerando elementi di segno contrario (quali lapresentazione di concordato preventivo).2.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla duplicazione delle contestazioni derivante da travisamento dellaprova.

In particolare, la sentenza impugnata avrebbe travisato la testimonianzadel [OSCURATO:PERSONA], come da verbale dell'udienza dinanzi alla Corte d'appellodel 12/06/2024, posto che, mentre questi aveva dichiarato che la distrazioneaveva riguardato un importo complessivo di euro 652.150,00 di cui ben euro452.195,00 erano in realtà stati trasferiti alle società riconducibili all'[OSCURATO:PERSONA], laCorte aveva cumulato impropriamente i due importi, confermando una distrazionedi euro 1.104.345,00.

Ciò con incidenza in ordine alla valutazione della gravità deifatti ed alla determinazione della pena.2.4.

Con il quarto motivo prospetta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla configurabilità dei prelievi come legittimi compensidell'amministratore.

In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avevaomesso di considerare che, come evidenziato nella memoria difensiva ex art.121cod. proc. pen., i prelievi effettuati dall'[OSCURATO:PERSONA] erano configurabili come legittimicompensi dell'amministratore, proporzionati al volume d'affari della società.2.5.

Con il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla valutazione dell'affitto di ramo d'azienda.

In particolare, il ricorso siduole del fatto che la sentenza impugnata aveva erroneamente valutato la vicendadell'affitto di ramo d'azienda alla [OSCURATO:SOCIETA].. omettendo di considerare che: a)la riduzione del canone era giustificata dall'inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] all'obbligo di trasferire il TFR dei dipendenti (euro 432.598,76); b) i viziriscontrati nei beni oggetto dell'affitto ne diminuivano l'idoneità all'uso pattuito; c)la transazione aveva permesso il soddisfacimento dei creditori privilegiati (exdipendenti).2.6.

Con il sesto motivo prospetta violazione di legge in relazione agli artt. 132 e133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della penaprincipale nonché al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Ilricorrente si duole che, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche nonchénella commisurazione della pena, la sentenza impugnata non abbiaadeguatamente considerato elementi quali la gestione ventennale dell’impresa, lapresentazione di domanda di concordato preventivo, la riduzione degli importisottratti alla stregua di quanto addotto sull’elemento oggettivo del capo A).2.7.

Con il settimo motivo, deduce violazione di legge in relazione ai principicomunitari di proporzionalità e offensività e vizio di motivazione sulla qualificazionedei fatti come bancarotta fraudolenta.

Il ricorrente si duole del fatto che lasentenza impugnata non avrebbe adeguatamente valutato la ricorrenza di unaconcreta lesività delle condotte di bancarotta e la sussistenza di un dolo specifico,così omettendo di procedere alla riqualificazione del fatto nella previsione di cuiall’art. 217 l. fall.2.8.

Con l’ottavo motivo, prospetta violazione di legge in relazione agli artt. 132e 133 cod. pen. e vizio di motivazione per omessa valutazione del comportamentodell'imputato.

Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata non abbiaadeguatamente valutato, ai fini della determinazione del trattamentosanzionatorio, il comportamento dell’imputato che aveva richiesto il concordatopreventivo con ciò attivando la procedura che aveva poi portato al fallimento.9.

Con il nono motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133cod. pen. e 597 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione per omessa pronunciasul motivo di appello relativo alla durata delle pene accessorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato, risultando i motivi nel loro complesso infondati.2.

Il primo motivo è per alcuni versi generico e per altri manifestamente infondato.2.1.

Come premesso, con la doglianza in oggetto, la difesa ha dedotto iltravisamento della prova costituita dal verbale di esame testimoniale di MaurizioAnnarelli assunto nel processo 99/22 RG Tribunale di Foggia, esitato nella sentenzan. 2582/24 emessa in data 14/06/2024 che aveva assolto, con la formula «il fattonon costituisce reato», [OSCURATO:PERSONA], dall’accusa di omesso pagamento diritenute di imposta relative all’annata 2015 per i dipendenti della società Protects.r.l. di cui era legale rappresentante.

L’errore a base del travisamento eraindividuato nel fatto che la Corte aveva ritenuto che il teste [OSCURATO:PERSONA], inquella sede assunto, coincidesse con l’odierno ricorrente.Secondo la difesa, la circostanza, mentre era frutto di un chiaro travisamento,avrebbe avuto l’effetto di sviare l’argomentazione della sentenza impugnataladdove aveva «tratto dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] delPersonale della [OSCURATO:SOCIETA]. e non legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl.,la fallace convinzione che la [OSCURATO:PERSONA] srl. avesse sopportato i costi d'impresa,e che, di converso, la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse incamerato i profitti dell'attività diimpresa. [OSCURATO:PERSONA] si riferiva all'attività d'impresa svolta, lesue dichiarazioni concernevano la [OSCURATO:SOCIETA]., e non la [OSCURATO:PERSONA] srl., impresadel quale era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], parzialmente suoomonimo».2.2.

Seppure l’errore di persona sia intervenuto, il motivo si mostra del tuttoscollegato dalla motivazione della sentenza e dallo stesso contenuto della prova dicui assume il travisamento.2.2.1.

Le coordinate entro cui deve essere esaminata la questione sono offerte dalfatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. viene in rilievo nella imputazione come società cui la fallitaaveva affittato il ramo di azienda con scrittura in data 23/09/2014 e nei cuiconfronti aveva peraltro omesso di riscuotere i canoni maturati per i primi dueanni, integrando così quella che è contestata quale condotta distrattiva.La sentenza d’appello, confermando quanto accertato in primo grado, haricostruito il contesto dell’operazione, evidenziando che l’affitto di azienda avevadi fatto svuotato l’azienda nel quadro in cui, alcuni mesi prima, in data 17 gennaio2014, secondo quanto attestato da una scrittura privata (rinvenuta il 10 luglio2014, in sede di verifica, all'interno dell'autovettura dell'imputato), l’attualericorrente si era assicurato il pacchetto di maggioranza pari al 51% delle quotesociali della [OSCURATO:SOCIETA], contestualmente disponendo l'intestazione fiduciariadelle sue quote in favore di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante edamministratore unico della medesima [OSCURATO:SOCIETA]Era stato poi accertato che la società fallita non aveva «mai riscosso neanche 1euro a titolo di canone per l'utilizzo del ramo d'azienda».2.2.2.

Il prospettato travisamento della prova si innesta nella allegazione difensivavolta a contrastare la contestazione di distrazione relativa alla mancata riscossioneda parte della fallita del canone di affitto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], secondo la difesa, doveva essere considerato il carattere transattivodi una scrittura che aveva visto la riduzione del canone da 180.000 a 60.000 euroa fronte del fatto che la fallita non aveva corrisposto il TFR per euro 432.598,76e dei vizi riscontrati nei beni oggetto dell'affitto d'azienda che ne diminuivanol'idoneità all'uso pattuito.2.2.3.

Emerge pianamente dai passaggi esposti il fatto che il richiamatotravisamento non ha in alcun modo inciso sul nucleo essenziale che sorregge iltema della distrazione unicamente qui in rilievo.Contrariamente all’allegazione difensiva, la sentenza impugnata non ha dedotto lecointeressenze dell’imputato dal fraintendimento della deposizione di AnnarelliMaurizio.In primo luogo, in effetti, nulla in tal senso si rileva dalla motivazione né si potevarilevare posto che l’esame dibattimentale in rilievo nemmeno contiene alcunriferimento suscettibile del fraintendimento dedotto dalla difesa.Vero è, invece, che la motivazione dà chiaramente conto del fatto di avereindividuato le cointeressenze dell’imputato nella [OSCURATO:SOCIETA]. nella scritturaredatta in data 17 gennaio 2014, con la quale [OSCURATO:PERSONA] si assicurava ilpacchetto di maggioranza acquisendo il 51% delle quote sociali di quella società,contestualmente disponendo l'intestazione fiduciaria delle sue quote in favore diGiandolfi [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante ed amministratore unico della medesimaProtect s.r.l.2.2.4.

Già la Corte territoriale, pur incorrendo nell’errore menzionato, d’altrocanto, ha osservato che le vicende oggetto della sentenza 2582/24 si mostravanodel tutto estranee all’unico fatto contestato ed accertato, quello dell’omessopagamento delle annate di canone di affitto, a prescindere dalla sua riduzione edalla sua eventuale valenza transattiva.A margine, anzi, assumeva che la sentenza prodotta riscontrava «come tutti glioneri - anche previdenziali- fossero stati lasciati in capo alla [OSCURATO:PERSONA], mentrel'attività commerciale ed i profitti facevano capo alla [OSCURATO:SOCIETA] ».

Ciò per il fatto chela [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva in alcun modo provveduto ai pagamenti di ritenute peri dipendenti della azienda, accampando crisi aziendali che avevano appuntocondotto al proscioglimento del Gandolfi con la formula «perché il fatto noncostituisce reato».Si tratta di profili, appunto, che evidenziano la totale estraneità della provatravisata al percorso motivazionale qui in rilievo.

Percorso con cui il motivonemmeno si confronta, tanto da risultare radicalmente aspecifico sul pianoestrinseco.2.3.

Il motivo, quindi, risulta generico oltre che manifestamente infondato.3.

Il secondo motivo è inammissibile.3.1.

Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza non abbia valutato e dimostrato,come necessario in relazione alla fattispecie contestata, la ricorrenza del dolospecifico e non abbia riqualificato il fatto come bancarotta documentale semplice.3.2.

Come noto, l’art. 216 comma 1 n. 2) l. fall., distingue due tipi di bancarottafraudolenta documentale, ovvero la bancarotta specifica, descritta dalla primaparte della disposizione, e quella generale, descritta dalla seconda parte.3.2.1.

I due tipi sono accomunati dal profilo funzionale di tutela dell’accesso degliorgani fallimentari al patrimonio informativo dell’impresa conservato nei libri enelle scritture contabili.

Bene giuridico protetto, quello così individuato, che, comeaffermato dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non ècircoscritto a una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabilidell'impresa, riguardando, piuttosto, una conoscenza documentata egiuridicamente utile di tali vicende, in relazione all'interesse dei creditori allaconoscenza delle stesse e della consistenza del patrimonio della società destinatoa soddisfare le proprie ragioni (ed. ostensibilità della situazione patrimoniale deldebitore: cfr., ex plurimis, Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc.

Loy.;Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Rv. 232212).I due tipi sono, peraltro, distinti quanto ad elemento oggettivo e soggettivo dellerispettive fattispecie che descrivono diverse modalità di offesa al bene cosìindividuato.3.2.2.

Nella bancarotta generale, connotata dalla tenuta di libri e scritture chesono messi a disposizione degli organi fallimentari, l’offesa è integrata da contenutie modi della stessa tenuta che è qui realizzata «in guisa da non rendere possibilela ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari».

Coerentemente alrilievo che l’offesa è qui intrinseca al fatto oggettivo che si realizza mediante unfalso ideologico, il dolo richiesto è quello generico.Al riguardo è stato appunto chiarito che la fattispecie in esame «presuppone unaccertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminatidagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestualealla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di datioggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulterioriconnotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dologenerico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n.26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017,Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904) »(Sez. 5 - , Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, in motivazione).3.2.3.

Radicalmente diversa è la struttura della bancarotta specifica che realizzala sua offesa tipica impedendo proprio agli organi fallimentari di entrare nelladisponibilità delle fonti informative qualificate in quanto sottratte, distrutte ofalsificate «con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recarepregiudizi ai creditori».

Sulla base del comune profilo effettuale di impedirel’accesso degli organi fallimentari alle fonti contabili è stata ricondotta alparadigma così in esame anche l’omessa tenuta delle scritture ove sorretta daldolo specifico indicato.È, appunto, assolutamente consolidato l’orientamento secondo cui « In tema dibancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, perla cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori,consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organifallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce unafattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b),l. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultimaintegra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamentocondotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predettiorgani» (Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904 –

01. Cfr. exmultis: Sez. 5 - , Sentenza n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650 – 01; Sez. 5 - ,Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 01).Il dolo specifico è, quindi, elemento costitutivo della bancarotta documentalespecifica.

Quando questa, poi, si declina nella condotta dell’omessa tenuta siffattoelemento soggettivo assume rilievo essenziale per la distinzione dalla bancarottadocumentale semplice.

È stato, al riguardo, puntualmente evidenziato che, al finein esame, occorre «che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi)da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere talefattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplicedocumentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915;Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179)» (Sentenza n.42546/2024, Cocozza, cit. in motivazione).3.2.4.

La distinzione così operata tra i due tipi, per cui la bancarotta generale simediante varie forme di sottrazione della fonte informativa alla disponibilità degliorgani fallimentari (Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904 - 01),guida anche la qualificazione di vicende particolari.È stato così chiarito che, «in tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientranella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiedeil dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri uningiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritturecontabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili,ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco" e sidifferenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessaannotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza diannotazioni, ma nell'omessa annotazione di specifiche operazioni» (Sez. 5 - ,Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 – 01, nella cuimotivazione è stato efficacemente chiarito che «nel caso della bancarotta"generale" la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazionedella valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel casodella bancarotta "specifica" l'elemento oggettivo è polivalente sicché è richiestauna specifica direzione della volontà.

In questa ottica le annotazioni incomplete,che incidono sul principio di continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e ilmovimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modaledella condotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operativitàdell'impresa e dunque creano quell'inganno che è punito nella "bancarottagenerale").3.3.

Alla stregua delle illustrate premesse, risulta che la bancarotta documentaleè qui contestata come fraudolenta generale e non specifica, posto che si imputaall’[OSCURATO:PERSONA] il fatto che «teneva i libri e le altre scritture contabili non aggiornati etali da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale e del movimentodegli affari; in particolare, nelle scritture contabili - aggiornate alla data del31.12.2013 - i saldi dei singoli "conti di mastro" non corrispondono ai dati riportatinel bilancio relativo all'esercizio 2013 (ultimo bilancio approvato) ed a quelliriportati nella dichiarazione fiscale del 2014 (riferiti all'esercizio 2013)».Le sentenze conformi hanno accertato, appunto, in termini qui nemmenocontroversi, una realtà contabile in cui le omesse annotazioni si combinano conampie irregolarità, così evidenziando la declinazione decettiva del risultanteapparato contabile.In altri termini, a fronte di una apparente continuità contabile, le annotazioniesistenti non rispondevano ai dati complessivamente risultanti.La sentenza impugnata, al riguardo, concludeva che «(l)'annotazione di attivitàpatrimoniali inesistenti o inesigibili, l'indicazione di passività per importinotevolmente inferiori rispetto al debito complessivamente maturato, soprattuttoin materia fiscale e contributiva nonché l'estrema genericità delle annotazionicontabili erano emersi come espedienti per occultare lo stato di insolvenza.rendendo in sostanza impossibile la ricostruzione delle vicende societarie ».3.4.

Nel quadro così definito, che correttamente vede la verifica operata secondoi criteri della bancarotta fraudolenta documentale generale, nemmeno controversol’elemento oggettivo, la sentenza impugnata ha operato una esaustiva ricognizionedell’elemento soggettivo scrutinato secondo i caratteri propri del dolo generico quiin rilievo.Ha così rimarcato che le alterazioni e le omissioni erano volte a coprire il risalentestato di insolvenza (cfr. p. 4 della motivazione: “L'annotazione di attivitàpatrimoniali inesistenti o inesigibili, l'indicazione di passività per importinotevolmente inferiori rispetto al debito complessivamente maturato, soprattuttoin materia fiscale e contributiva. nonché l'estrema genericità delle annotazionicontabili erano emersi come espedienti per occultare lo stato di insolvenza.rendendo in sostanza impossibile la ricostruzione delle vicende societarie”).Si tratta appunto di adeguata ricognizione del contenuto di un atteggiamento dellavolontà che cade sull’elemento oggettivo intrinsecamente connotato dalla capacitàdi decezione o di occultamento della realtà contabile che è insita nel fatto stessodi tenere le scritture contabili «in guisa da non rendere possibile la ricostruzionedel patrimonio o del movimento degli affari».Così inquadrata la vicenda, rimane fuori campo l’argomento che il ricorso pretendedi desumere dalla promozione del concordato, da cui dovrebbe inferirsi, sempresecondo l’allegazione, un indice contrario al dolo specifico.

Detto di come, avutoriguardo alla fattispecie individuata, non sia qui richiesto il dolo specifico, è persinosuperfluo rimarcare come la sentenza impugnata abbia evidenziato che laproposizione del concordato aveva avuto in concreto mera funzione dilatoria, innessun modo indicativa di una attenzione alle sorti della massa.3.5.

Il motivo di ricorso, quindi, da un lato non è coerente con la consolidatagiurisprudenza per cui, nel tipo di bancarotta documentale in esame, è sufficienteil dolo generico, dall’altro non si confronta con la motivazione della sentenza che,sul punto, offre una argomentazione coerente alle indicazioni nomofilattiche epriva di contraddizioni logiche.4.

Il terzo motivo è infondato.4.1.

Con la doglianza in esame il ricorso deduce, sub specie di violazione di leggee vizio di motivazione, l’assunto secondo cui la sentenza avrebbe duplicato gliimporti distratti per effetto di travisamento della prova e, specificamente, dellatestimonianza del [OSCURATO:PERSONA], come da verbale dell'udienza d'appellodel [OSCURATO:DATA_NASCITA].

In particolare, secondo la prospettazione qui in rilievo, mentrequesti aveva dichiarato che la distrazione aveva riguardato un importocomplessivo di euro 652.150,00 di cui ben euro 452.195,00 erano in realtà statitrasferiti alle società riconducibili all'[OSCURATO:PERSONA], la Corte aveva cumulatoimpropriamente i due importi, confermando una distrazione di euro 1.104.345,00.Ciò con incidenza in ordine alla valutazione della gravità dei fatti e sulladeterminazione della pena4.2.

Non si verte al cospetto di travisamento della prova bensì di differenteinterpretazione delle complessive risultanze sul profilo individuato.E, invero, sul tema, a seguito di acquisizione della deposizione del [OSCURATO:PERSONA] e diproduzione documentale, solo in parte richiamata nello stesso ricorso, la Corte haricostruito un flusso ampio e ingiustificato di risorse dai conti della fallita a quellidi varie società, tra cui quelle indicate nell’imputazione, concludendo che«emergeva che negli anni dal 2012 al giugno 2014 [OSCURATO:PERSONA] aveva distrattosomme per l'importo complessivo di 1.879.097,21 euro.

Di tale importocomplessivo, la contestata minor cifra di 652.150,00 euro per "esigenze personali"costituiva soltanto una parte delle complessive sottrazioni in danno della società.In ordine a tale distrazione di denaro dalle casse sociali nessuna giustificazione hamai fornito l'imputato» .Con siffatto ordine di argomentazione il ricorso non si confronta, mentre nemmenoadduce idoneamente il complesso degli elementi documentali che, richiamati nelladeposizione del [OSCURATO:PERSONA], dovrebbero integrarne il contenuto ai fini della verificaqui richiesta.4.3.

In conclusione, non si apprezza compiutamente alcun travisamento né èdedotto differente vizio di motivazione che individui carenze, manifeste illogicità ocontraddizioni nella argomentazione.5.

Il quarto motivo è inammissibile.5.1.

Si tratta di motivo introdotto per la prima volta con la memoria ex art. 121cod. proc. pen. datata 30 ottobre 2024 per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], motivo dicui già la sentenza impugnata (cfr. p.7) aveva rilevato la tardività, conconseguente inammissibilità.5.2.

Il motivo è, quindi, inammissibile sia in quanto, non confrontandosi con lasentenza impugnata, si manifesta aspecifico, sia in quanto ripropone un puntoprecluso siccome non correttamente devoluto in appello.6.

Il quinto motivo è inammissibile.6.1.

Il ricorso deduce qui violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alfatto che la sentenza impugnata non aveva adeguatamente scrutinato la vicendadell'affitto di ramo d'azienda alla [OSCURATO:SOCIETA]., in particolare omettendo diconsiderare che: a) la riduzione del canone era giustificata dall'inadempimentodella [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'obbligo di trasferire il TFR dei dipendenti (euro432.598,76); b) i vizi riscontrati nei beni oggetto dell'affitto ne diminuivanol'idoneità all'uso pattuito; c) la transazione aveva permesso il soddisfacimento deicreditori privilegiati (ex dipendenti).6.2.

Come già evidenziato nella sentenza impugnata, il motivo (come già formulatoin sede di appello) non si confronta con il fatto che non è qui nemmeno in rilievola riduzione del canone di affitto che il ricorrente assume di spiegare con ilbilanciamento dei vantaggi transattivi, bensì il tema, affatto differente,dell’omesso pagamento del canone medesimo, come dovuto anche a seguito dellariduzione.La doglianza, che non si confronta nemmeno con l’indicazione della motivazionedella sentenza impugnata, risulta ripetitiva di un motivo già connotato dagenericità in sede di appello.7.

Il sesto motivo è infondato.7.1.

Il ricorrente lamenta che, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generichee nella commisurazione della pena, la sentenza impugnata non abbiaadeguatamente considerato elementi quali la gestione ventennale dell’impresa daparte dell’imputato, la presentazione di domanda di concordato preventivo, lariduzione degli importi sottratti alla stregua di quanto addotto sull’elementooggettivo del capo A).7.2.

A fronte di un motivo di appello generico sul punto, la sentenza impugnata hamotivato in sequenza su entrambi gli aspetti in esame osservando come, da unlato, si apprezzasse la gravità dei fatti, «alla luce degli importi elevati delle sommedistratte e della pervicacia dei comportamenti di dissoluzione del patrimoniosocietario, perseverati a fini personali nonostante i sequestri penali già intervenutied anzi elaborando meccanismi idonei ad eludere il vincolo già dispostodall'autorità giudiziaria», dall’altro dovesse constatarsi che «l'imputato hamanifestato totale indifferenza per le sorti dei creditori e tra questi in particolaredello Stato che già vantava un credito tributario pervenuto a 13 milioni di euro ».La Corte non solo nemmeno ha, poi, trascurato l’argomento al riguardo dedottodalla difesa con riguardo alla proposizione del concordato da parte del ricorrente,ma ne ha, al contrario, colto in modo del tutto convincente il carattere strumentalee svantaggioso per la fallita, osservando che la procedura minore era stataintrodotta «in bianco», in difetto dei presupposti di legge.Percorso motivazionale, quello illustrato, che sostiene in termini esaustivi e logicila conclusione che non si apprezzavano «i presupposti per la concessione dellevalutabile a favore dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale non ha mai mostrato alcuna resipiscenzaper le condotte delittuose poste in essere ».7.3.

In particolare, è pacifico, in giurisprudenza, che, «in tema di attenuantigeneriche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione èinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto,anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).Nel caso di specie la Corte di appello ha tracciato un iter argomentativo che simantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delleincoerenze segnalate dal ricorrente il quale sollecita un intervento che il giudice dilegittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici eche tiene debitamente conto delle conquiste processuali.7.4.

Analoghe considerazioni debbono spendersi con riguardo alla determinazionedel trattamento sanzionatorio principale oggetto del presente motivo, posto chel’argomentazione adottata dalla sentenza impugnata non si espone a censure nellapresente sede di legittimità.In particolare, la discrezionalità riconosciuta in materia al giudice di merito edinsindacabile in sede di legittimità in assenza di illogicità manifeste, è statacorrettamente esercitata, avendo la Corte di appello osservato che «la sanzionedeterminata in anni 5 di reclusione, cioè in misura "inferiore alla media edittaleper il più grave reato di cui al capo a), è pienamente giustificata alla luce degliimporti elevati delle somme distratte e della pervicacia dei comportamenti didissoluzione del patrimonio societario, perseverati a fini personali nonostante isequestri penali già intervenuti ed anzi elaborando meccanismi idonei ad eludereil vincolo già disposto dall'autorità giudiziaria.

L'imputato ha manifestato totaleindifferenza per le sorti dei creditori e tra questi in particolare dello Stato che giàvantava un credito tributario pervenuto a 13 milioni di euro».8.

Il settimo motivo è inammissibile.8.1.

Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata non avrebbeadeguatamente valutato la ricorrenza di una concreta lesività delle condotte dibancarotta e la sussistenza di un dolo specifico, così omettendo di procedere allariqualificazione del fatto nella previsione di cui all’art. 217 L. Fall.8.2.

Il motivo è affetto da assoluta genericità intrinseca tanto che nemmeno sicomprende se la censura sia riferita alla sola bancarotta documentale o (anche) aquella patrimoniale.È, comunque, dato osservare che vengono prospettate generiche censure in baseai principi di offensività e proporzionalità, anche in base a non meglio determinatagiurisprudenza della CEDU, quando qui si verte al cospetto di fatti di bancarottadocumentale e patrimoniale che, oltre alla tipicità, esibiscono l’offensivitàintrinsecamente propria alle rispettive fattispecie astratte, oltretutto declinata intermini di specifica gravità avuto riguardo al significativo vulnus portato agliinteressi specificamente protetti, secondo quanto già sopra argomentato.9.

L’ottavo motivo è inammissibile.9.1.

Il ricorrente, riprendendo sotto altro profilo, un tema già toccato con il sestomotivo, si duole del fatto che la sentenza impugnata, ai fini della determinazionedel trattamento sanzionatorio, non abbia adeguatamente apprezzato – ritenendoloanzi “risibile” – l’argomento fondato sul comportamento dell’imputato che,richiedendo il concordato preventivo, aveva anche posto la premessa proceduraleche aveva agevolato la dichiarazione di fallimento.9.2.

Anche in questo caso, il ricorso non si confronta minimamente con la puntualeargomentazione addotta sul punto dalla sentenza impugnata già sopra riferita.Non si vede, peraltro, quale merito possa riconoscersi al ricorrente in ragione delfatto che, invece di richiedere il fallimento come la situazione di manifesta edisastrata insolvenza della società da tempo avrebbe richiesto, ha introdotto unaprocedura concordataria in bianco, in assenza dei relativi presupposti, in modoche ha ritardato ulteriormente l’esito scontato del fallimento alla fine intervenutosolo dopo che l’amministratore giudiziario aveva provveduto a ritirare la domanda.La doglianza, affetta da intrinseca illogicità, comunque nemmeno concretamentesi confronta con la motivazione con la quale la Corte territoriale ha datoampiamente conto di come la circostanza evocata dal ricorrente non potesseportare alcun elemento da valutare a suo favore, saldandosi anzi con il quadro disegno opposto che attraversava le diverse imputazioni.9.3.

Il motivo trae, quindi, la inammissibilità da genericità e manifestainfondatezza.10.

Il nono motivo è infondato.10.1.

Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen. e 597 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione per omessa pronuncia sulmotivo di appello relativo alla durata delle pene accessorie.10.2.

A fronte della sentenza di primo grado che aveva determinato le peneaccessorie della interdizione dai PP.UU. per anni 5 nonché quella della interdizioneed incapacità di cui all'art. 216 cit., per anni 8, la sentenza della Corte di appello,sul punto, dopo avere ridotto la pena principale da anni 4 di reclusione ad anni tremesi 10 di reclusione per effetto della estinzione del reato di cui al capo C), risultaavere stabilito che «per la medesima durata vanno rideterminate le peneaccessorie ».10.3.

È appena il caso di premettere che, diversamente da quanto originariamenterichiesto nell’atto di appello, che aveva riguardo anche alla durata dellainterdizione dai pp.uu., la questione si circoscrive necessariamente alle solesanzioni della inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale edell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, previstedall’art. 216 ult. comma l. fall. che le sentenze più o meno precisamenterichiamano, posto che la durata della misura di cui all’art. 29 cod. pen. è fissa,seppure diversificata in relazione a quella della pena principale.10.4.

Quanto alle misure accessorie di cui all’ultimo comma art. 216 l. fall., laCorte territoriale ne ha ridotto la durata sino alla misura pari alla pena principalecontestualmente ridotta.La riduzione operata costituisce di per sé risposta allo specifico motivo di appello,tanto più assorbente nel quadro nel quale è incontrastato l’orientamento secondocui la motivazione è qui necessaria in modo specifico soltanto se la durata superasignificativamente la media edittale (Sez. 5 - , Sentenza n. 1947 del 03/11/2020-dep. 18/01/2021- Rv. 280668 – 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 11329 del 09/12/2019-dep. 03/04/2020- Rv. 278788 – 01), soglia al di sotto della quale si collocano lepene accessorie qui inflitte.11.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso insistendo per l'accoglimento delricorso, con particolare riferimento al travisamento della prova.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha: a)parzialmente confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] emessa,all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale edocumentale contestati al ricorrente quale amministratore unico della societàBlack [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Foggia in data 02/02/2016;b) ridotto la pena ad anni tre e mesi dieci di reclusione per la contestualedichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo c).2. Contro la sentenza della Corte di Appello l’imputato, per tramite della propriadifesa, ha proposto ricorso, articolando nove motivi di seguito illustrati nei limitistabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..2.1. Con il primo motivo prospetta violazione di legge in relazione agli artt. 546comma 1 lett. e) e 192 c.p.p. nonché vizio di motivazione per travisamento dellaprova sub specie di error in personam. Deduce, nello specifico, che la sentenzaimpugnata era incorsa in travisamento della prova laddove, richiamando passaggidella sentenza n. 2582/2024 del Tribunale di Foggia nei confronti di VincenzoGiandolfi, ha ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA] ivi citato fosse l'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Annarelli, quando invece si trattava di [OSCURATO:PERSONA], persona del tutto diversadal primo. Errore di persona che, in tesi, avrebbe inciso nella valutazione disoggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato al capo A).2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 216 e 217 l.f., prospettando erronea qualificazione giuridicadel fatto e carenza motivazionale in ordine alla sussistenza del dolo specifico. Inconcreto, il ricorso si duole del fatto che la sentenza impugnata, a fronte di unacontestazione di bancarotta documentale fraudolenta che lo richiedeva, non abbiadimostrato idoneamente il dolo specifico, essendosi al riguardo limitata a vuoteformule nemmeno considerando elementi di segno contrario (quali lapresentazione di concordato preventivo).2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla duplicazione delle contestazioni derivante da travisamento dellaprova. In particolare, la sentenza impugnata avrebbe travisato la testimonianzadel [OSCURATO:PERSONA], come da verbale dell'udienza dinanzi alla Corte d'appellodel 12/06/2024, posto che, mentre questi aveva dichiarato che la distrazioneaveva riguardato un importo complessivo di euro 652.150,00 di cui ben euro452.195,00 erano in realtà stati trasferiti alle società riconducibili all'[OSCURATO:PERSONA], laCorte aveva cumulato impropriamente i due importi, confermando una distrazionedi euro 1.104.345,00. Ciò con incidenza in ordine alla valutazione della gravità deifatti ed alla determinazione della pena.2.4. Con il quarto motivo prospetta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla configurabilità dei prelievi come legittimi compensidell'amministratore. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avevaomesso di considerare che, come evidenziato nella memoria difensiva ex art.121cod. proc. pen., i prelievi effettuati dall'[OSCURATO:PERSONA] erano configurabili come legittimicompensi dell'amministratore, proporzionati al volume d'affari della società.2.5. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla valutazione dell'affitto di ramo d'azienda. In particolare, il ricorso siduole del fatto che la sentenza impugnata aveva erroneamente valutato la vicendadell'affitto di ramo d'azienda alla [OSCURATO:SOCIETA].. omettendo di considerare che: a)la riduzione del canone era giustificata dall'inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] all'obbligo di trasferire il TFR dei dipendenti (euro 432.598,76); b) i viziriscontrati nei beni oggetto dell'affitto ne diminuivano l'idoneità all'uso pattuito; c)la transazione aveva permesso il soddisfacimento dei creditori privilegiati (exdipendenti).2.6. Con il sesto motivo prospetta violazione di legge in relazione agli artt. 132 e133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della penaprincipale nonché al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Ilricorrente si duole che, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche nonchénella commisurazione della pena, la sentenza impugnata non abbiaadeguatamente considerato elementi quali la gestione ventennale dell’impresa, lapresentazione di domanda di concordato preventivo, la riduzione degli importisottratti alla stregua di quanto addotto sull’elemento oggettivo del capo A).2.7. Con il settimo motivo, deduce violazione di legge in relazione ai principicomunitari di proporzionalità e offensività e vizio di motivazione sulla qualificazionedei fatti come bancarotta fraudolenta. Il ricorrente si duole del fatto che lasentenza impugnata non avrebbe adeguatamente valutato la ricorrenza di unaconcreta lesività delle condotte di bancarotta e la sussistenza di un dolo specifico,così omettendo di procedere alla riqualificazione del fatto nella previsione di cuiall’art. 217 l. fall.2.8. Con l’ottavo motivo, prospetta violazione di legge in relazione agli artt. 132e 133 cod. pen. e vizio di motivazione per omessa valutazione del comportamentodell'imputato. Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata non abbiaadeguatamente valutato, ai fini della determinazione del trattamentosanzionatorio, il comportamento dell’imputato che aveva richiesto il concordatopreventivo con ciò attivando la procedura che aveva poi portato al fallimento.9. Con il nono motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133cod. pen. e 597 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione per omessa pronunciasul motivo di appello relativo alla durata delle pene accessorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato, risultando i motivi nel loro complesso infondati.2. Il primo motivo è per alcuni versi generico e per altri manifestamente infondato.2.1. Come premesso, con la doglianza in oggetto, la difesa ha dedotto iltravisamento della prova costituita dal verbale di esame testimoniale di MaurizioAnnarelli assunto nel processo 99/22 RG Tribunale di Foggia, esitato nella sentenzan. 2582/24 emessa in data 14/06/2024 che aveva assolto, con la formula «il fattonon costituisce reato», [OSCURATO:PERSONA], dall’accusa di omesso pagamento diritenute di imposta relative all’annata 2015 per i dipendenti della società Protects.r.l. di cui era legale rappresentante. L’errore a base del travisamento eraindividuato nel fatto che la Corte aveva ritenuto che il teste [OSCURATO:PERSONA], inquella sede assunto, coincidesse con l’odierno ricorrente.Secondo la difesa, la circostanza, mentre era frutto di un chiaro travisamento,avrebbe avuto l’effetto di sviare l’argomentazione della sentenza impugnataladdove aveva «tratto dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] delPersonale della [OSCURATO:SOCIETA]. e non legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl.,la fallace convinzione che la [OSCURATO:PERSONA] srl. avesse sopportato i costi d'impresa,e che, di converso, la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse incamerato i profitti dell'attività diimpresa. [OSCURATO:PERSONA] si riferiva all'attività d'impresa svolta, lesue dichiarazioni concernevano la [OSCURATO:SOCIETA]., e non la [OSCURATO:PERSONA] srl., impresadel quale era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], parzialmente suoomonimo».2.2. Seppure l’errore di persona sia intervenuto, il motivo si mostra del tuttoscollegato dalla motivazione della sentenza e dallo stesso contenuto della prova dicui assume il travisamento.2.2.1. Le coordinate entro cui deve essere esaminata la questione sono offerte dalfatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. viene in rilievo nella imputazione come società cui la fallitaaveva affittato il ramo di azienda con scrittura in data 23/09/2014 e nei cuiconfronti aveva peraltro omesso di riscuotere i canoni maturati per i primi dueanni, integrando così quella che è contestata quale condotta distrattiva.La sentenza d’appello, confermando quanto accertato in primo grado, haricostruito il contesto dell’operazione, evidenziando che l’affitto di azienda avevadi fatto svuotato l’azienda nel quadro in cui, alcuni mesi prima, in data 17 gennaio2014, secondo quanto attestato da una scrittura privata (rinvenuta il 10 luglio2014, in sede di verifica, all'interno dell'autovettura dell'imputato), l’attualericorrente si era assicurato il pacchetto di maggioranza pari al 51% delle quotesociali della [OSCURATO:SOCIETA], contestualmente disponendo l'intestazione fiduciariadelle sue quote in favore di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante edamministratore unico della medesima [OSCURATO:SOCIETA]Era stato poi accertato che la società fallita non aveva «mai riscosso neanche 1euro a titolo di canone per l'utilizzo del ramo d'azienda».2.2.2. Il prospettato travisamento della prova si innesta nella allegazione difensivavolta a contrastare la contestazione di distrazione relativa alla mancata riscossioneda parte della fallita del canone di affitto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], secondo la difesa, doveva essere considerato il carattere transattivodi una scrittura che aveva visto la riduzione del canone da 180.000 a 60.000 euroa fronte del fatto che la fallita non aveva corrisposto il TFR per euro 432.598,76e dei vizi riscontrati nei beni oggetto dell'affitto d'azienda che ne diminuivanol'idoneità all'uso pattuito.2.2.3. Emerge pianamente dai passaggi esposti il fatto che il richiamatotravisamento non ha in alcun modo inciso sul nucleo essenziale che sorregge iltema della distrazione unicamente qui in rilievo.Contrariamente all’allegazione difensiva, la sentenza impugnata non ha dedotto lecointeressenze dell’imputato dal fraintendimento della deposizione di AnnarelliMaurizio.In primo luogo, in effetti, nulla in tal senso si rileva dalla motivazione né si potevarilevare posto che l’esame dibattimentale in rilievo nemmeno contiene alcunriferimento suscettibile del fraintendimento dedotto dalla difesa.Vero è, invece, che la motivazione dà chiaramente conto del fatto di avereindividuato le cointeressenze dell’imputato nella [OSCURATO:SOCIETA]. nella scritturaredatta in data 17 gennaio 2014, con la quale [OSCURATO:PERSONA] si assicurava ilpacchetto di maggioranza acquisendo il 51% delle quote sociali di quella società,contestualmente disponendo l'intestazione fiduciaria delle sue quote in favore diGiandolfi [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante ed amministratore unico della medesimaProtect s.r.l.2.2.4. Già la Corte territoriale, pur incorrendo nell’errore menzionato, d’altrocanto, ha osservato che le vicende oggetto della sentenza 2582/24 si mostravanodel tutto estranee all’unico fatto contestato ed accertato, quello dell’omessopagamento delle annate di canone di affitto, a prescindere dalla sua riduzione edalla sua eventuale valenza transattiva.A margine, anzi, assumeva che la sentenza prodotta riscontrava «come tutti glioneri - anche previdenziali- fossero stati lasciati in capo alla [OSCURATO:PERSONA], mentrel'attività commerciale ed i profitti facevano capo alla [OSCURATO:SOCIETA] ». Ciò per il fatto chela [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva in alcun modo provveduto ai pagamenti di ritenute peri dipendenti della azienda, accampando crisi aziendali che avevano appuntocondotto al proscioglimento del Gandolfi con la formula «perché il fatto noncostituisce reato».Si tratta di profili, appunto, che evidenziano la totale estraneità della provatravisata al percorso motivazionale qui in rilievo. Percorso con cui il motivonemmeno si confronta, tanto da risultare radicalmente aspecifico sul pianoestrinseco.2.3. Il motivo, quindi, risulta generico oltre che manifestamente infondato.3. Il secondo motivo è inammissibile.3.1. Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza non abbia valutato e dimostrato,come necessario in relazione alla fattispecie contestata, la ricorrenza del dolospecifico e non abbia riqualificato il fatto come bancarotta documentale semplice.3.2. Come noto, l’art. 216 comma 1 n. 2) l. fall., distingue due tipi di bancarottafraudolenta documentale, ovvero la bancarotta specifica, descritta dalla primaparte della disposizione, e quella generale, descritta dalla seconda parte.3.2.1. I due tipi sono accomunati dal profilo funzionale di tutela dell’accesso degliorgani fallimentari al patrimonio informativo dell’impresa conservato nei libri enelle scritture contabili. Bene giuridico protetto, quello così individuato, che, comeaffermato dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non ècircoscritto a una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabilidell'impresa, riguardando, piuttosto, una conoscenza documentata egiuridicamente utile di tali vicende, in relazione all'interesse dei creditori allaconoscenza delle stesse e della consistenza del patrimonio della società destinatoa soddisfare le proprie ragioni (ed. ostensibilità della situazione patrimoniale deldebitore: cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy.;Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Rv. 232212).I due tipi sono, peraltro, distinti quanto ad elemento oggettivo e soggettivo dellerispettive fattispecie che descrivono diverse modalità di offesa al bene cosìindividuato.3.2.2. Nella bancarotta generale, connotata dalla tenuta di libri e scritture chesono messi a disposizione degli organi fallimentari, l’offesa è integrata da contenutie modi della stessa tenuta che è qui realizzata «in guisa da non rendere possibilela ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari». Coerentemente alrilievo che l’offesa è qui intrinseca al fatto oggettivo che si realizza mediante unfalso ideologico, il dolo richiesto è quello generico.Al riguardo è stato appunto chiarito che la fattispecie in esame «presuppone unaccertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminatidagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestualealla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di datioggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulterioriconnotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dologenerico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n.26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017,Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904) »(Sez. 5 - , Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, in motivazione).3.2.3. Radicalmente diversa è la struttura della bancarotta specifica che realizzala sua offesa tipica impedendo proprio agli organi fallimentari di entrare nelladisponibilità delle fonti informative qualificate in quanto sottratte, distrutte ofalsificate «con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recarepregiudizi ai creditori». Sulla base del comune profilo effettuale di impedirel’accesso degli organi fallimentari alle fonti contabili è stata ricondotta alparadigma così in esame anche l’omessa tenuta delle scritture ove sorretta daldolo specifico indicato.È, appunto, assolutamente consolidato l’orientamento secondo cui « In tema dibancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, perla cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori,consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organifallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce unafattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b),l. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultimaintegra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamentocondotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predettiorgani» (Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904 – 01. Cfr. exmultis: Sez. 5 - , Sentenza n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650 – 01; Sez. 5 - ,Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 01).Il dolo specifico è, quindi, elemento costitutivo della bancarotta documentalespecifica. Quando questa, poi, si declina nella condotta dell’omessa tenuta siffattoelemento soggettivo assume rilievo essenziale per la distinzione dalla bancarottadocumentale semplice. È stato, al riguardo, puntualmente evidenziato che, al finein esame, occorre «che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi)da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere talefattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplicedocumentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915;Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179)» (Sentenza n.42546/2024, Cocozza, cit. in motivazione).3.2.4. La distinzione così operata tra i due tipi, per cui la bancarotta generale simediante varie forme di sottrazione della fonte informativa alla disponibilità degliorgani fallimentari (Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904 - 01),guida anche la qualificazione di vicende particolari.È stato così chiarito che, «in tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientranella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiedeil dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri uningiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritturecontabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili,ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco" e sidifferenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessaannotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza diannotazioni, ma nell'omessa annotazione di specifiche operazioni» (Sez. 5 - ,Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 – 01, nella cuimotivazione è stato efficacemente chiarito che «nel caso della bancarotta"generale" la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazionedella valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel casodella bancarotta "specifica" l'elemento oggettivo è polivalente sicché è richiestauna specifica direzione della volontà. In questa ottica le annotazioni incomplete,che incidono sul principio di continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e ilmovimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modaledella condotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operativitàdell'impresa e dunque creano quell'inganno che è punito nella "bancarottagenerale").3.3. Alla stregua delle illustrate premesse, risulta che la bancarotta documentaleè qui contestata come fraudolenta generale e non specifica, posto che si imputaall’[OSCURATO:PERSONA] il fatto che «teneva i libri e le altre scritture contabili non aggiornati etali da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale e del movimentodegli affari; in particolare, nelle scritture contabili - aggiornate alla data del31.12.2013 - i saldi dei singoli "conti di mastro" non corrispondono ai dati riportatinel bilancio relativo all'esercizio 2013 (ultimo bilancio approvato) ed a quelliriportati nella dichiarazione fiscale del 2014 (riferiti all'esercizio 2013)».Le sentenze conformi hanno accertato, appunto, in termini qui nemmenocontroversi, una realtà contabile in cui le omesse annotazioni si combinano conampie irregolarità, così evidenziando la declinazione decettiva del risultanteapparato contabile.In altri termini, a fronte di una apparente continuità contabile, le annotazioniesistenti non rispondevano ai dati complessivamente risultanti.La sentenza impugnata, al riguardo, concludeva che «(l)'annotazione di attivitàpatrimoniali inesistenti o inesigibili, l'indicazione di passività per importinotevolmente inferiori rispetto al debito complessivamente maturato, soprattuttoin materia fiscale e contributiva nonché l'estrema genericità delle annotazionicontabili erano emersi come espedienti per occultare lo stato di insolvenza.rendendo in sostanza impossibile la ricostruzione delle vicende societarie ».3.4. Nel quadro così definito, che correttamente vede la verifica operata secondoi criteri della bancarotta fraudolenta documentale generale, nemmeno controversol’elemento oggettivo, la sentenza impugnata ha operato una esaustiva ricognizionedell’elemento soggettivo scrutinato secondo i caratteri propri del dolo generico quiin rilievo.Ha così rimarcato che le alterazioni e le omissioni erano volte a coprire il risalentestato di insolvenza (cfr. p. 4 della motivazione: “L'annotazione di attivitàpatrimoniali inesistenti o inesigibili, l'indicazione di passività per importinotevolmente inferiori rispetto al debito complessivamente maturato, soprattuttoin materia fiscale e contributiva. nonché l'estrema genericità delle annotazionicontabili erano emersi come espedienti per occultare lo stato di insolvenza.rendendo in sostanza impossibile la ricostruzione delle vicende societarie”).Si tratta appunto di adeguata ricognizione del contenuto di un atteggiamento dellavolontà che cade sull’elemento oggettivo intrinsecamente connotato dalla capacitàdi decezione o di occultamento della realtà contabile che è insita nel fatto stessodi tenere le scritture contabili «in guisa da non rendere possibile la ricostruzionedel patrimonio o del movimento degli affari».Così inquadrata la vicenda, rimane fuori campo l’argomento che il ricorso pretendedi desumere dalla promozione del concordato, da cui dovrebbe inferirsi, sempresecondo l’allegazione, un indice contrario al dolo specifico. Detto di come, avutoriguardo alla fattispecie individuata, non sia qui richiesto il dolo specifico, è persinosuperfluo rimarcare come la sentenza impugnata abbia evidenziato che laproposizione del concordato aveva avuto in concreto mera funzione dilatoria, innessun modo indicativa di una attenzione alle sorti della massa.3.5. Il motivo di ricorso, quindi, da un lato non è coerente con la consolidatagiurisprudenza per cui, nel tipo di bancarotta documentale in esame, è sufficienteil dolo generico, dall’altro non si confronta con la motivazione della sentenza che,sul punto, offre una argomentazione coerente alle indicazioni nomofilattiche epriva di contraddizioni logiche.4. Il terzo motivo è infondato.4.1. Con la doglianza in esame il ricorso deduce, sub specie di violazione di leggee vizio di motivazione, l’assunto secondo cui la sentenza avrebbe duplicato gliimporti distratti per effetto di travisamento della prova e, specificamente, dellatestimonianza del [OSCURATO:PERSONA], come da verbale dell'udienza d'appellodel [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In particolare, secondo la prospettazione qui in rilievo, mentrequesti aveva dichiarato che la distrazione aveva riguardato un importocomplessivo di euro 652.150,00 di cui ben euro 452.195,00 erano in realtà statitrasferiti alle società riconducibili all'[OSCURATO:PERSONA], la Corte aveva cumulatoimpropriamente i due importi, confermando una distrazione di euro 1.104.345,00.Ciò con incidenza in ordine alla valutazione della gravità dei fatti e sulladeterminazione della pena4.2. Non si verte al cospetto di travisamento della prova bensì di differenteinterpretazione delle complessive risultanze sul profilo individuato.E, invero, sul tema, a seguito di acquisizione della deposizione del [OSCURATO:PERSONA] e diproduzione documentale, solo in parte richiamata nello stesso ricorso, la Corte haricostruito un flusso ampio e ingiustificato di risorse dai conti della fallita a quellidi varie società, tra cui quelle indicate nell’imputazione, concludendo che«emergeva che negli anni dal 2012 al giugno 2014 [OSCURATO:PERSONA] aveva distrattosomme per l'importo complessivo di 1.879.097,21 euro. Di tale importocomplessivo, la contestata minor cifra di 652.150,00 euro per "esigenze personali"costituiva soltanto una parte delle complessive sottrazioni in danno della società.In ordine a tale distrazione di denaro dalle casse sociali nessuna giustificazione hamai fornito l'imputato» .Con siffatto ordine di argomentazione il ricorso non si confronta, mentre nemmenoadduce idoneamente il complesso degli elementi documentali che, richiamati nelladeposizione del [OSCURATO:PERSONA], dovrebbero integrarne il contenuto ai fini della verificaqui richiesta.4.3. In conclusione, non si apprezza compiutamente alcun travisamento né èdedotto differente vizio di motivazione che individui carenze, manifeste illogicità ocontraddizioni nella argomentazione.5. Il quarto motivo è inammissibile.5.1. Si tratta di motivo introdotto per la prima volta con la memoria ex art. 121cod. proc. pen. datata 30 ottobre 2024 per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], motivo dicui già la sentenza impugnata (cfr. p.7) aveva rilevato la tardività, conconseguente inammissibilità.5.2. Il motivo è, quindi, inammissibile sia in quanto, non confrontandosi con lasentenza impugnata, si manifesta aspecifico, sia in quanto ripropone un puntoprecluso siccome non correttamente devoluto in appello.6. Il quinto motivo è inammissibile.6.1. Il ricorso deduce qui violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alfatto che la sentenza impugnata non aveva adeguatamente scrutinato la vicendadell'affitto di ramo d'azienda alla [OSCURATO:SOCIETA]., in particolare omettendo diconsiderare che: a) la riduzione del canone era giustificata dall'inadempimentodella [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'obbligo di trasferire il TFR dei dipendenti (euro432.598,76); b) i vizi riscontrati nei beni oggetto dell'affitto ne diminuivanol'idoneità all'uso pattuito; c) la transazione aveva permesso il soddisfacimento deicreditori privilegiati (ex dipendenti).6.2. Come già evidenziato nella sentenza impugnata, il motivo (come già formulatoin sede di appello) non si confronta con il fatto che non è qui nemmeno in rilievola riduzione del canone di affitto che il ricorrente assume di spiegare con ilbilanciamento dei vantaggi transattivi, bensì il tema, affatto differente,dell’omesso pagamento del canone medesimo, come dovuto anche a seguito dellariduzione.La doglianza, che non si confronta nemmeno con l’indicazione della motivazionedella sentenza impugnata, risulta ripetitiva di un motivo già connotato dagenericità in sede di appello.7. Il sesto motivo è infondato.7.1. Il ricorrente lamenta che, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generichee nella commisurazione della pena, la sentenza impugnata non abbiaadeguatamente considerato elementi quali la gestione ventennale dell’impresa daparte dell’imputato, la presentazione di domanda di concordato preventivo, lariduzione degli importi sottratti alla stregua di quanto addotto sull’elementooggettivo del capo A).7.2. A fronte di un motivo di appello generico sul punto, la sentenza impugnata hamotivato in sequenza su entrambi gli aspetti in esame osservando come, da unlato, si apprezzasse la gravità dei fatti, «alla luce degli importi elevati delle sommedistratte e della pervicacia dei comportamenti di dissoluzione del patrimoniosocietario, perseverati a fini personali nonostante i sequestri penali già intervenutied anzi elaborando meccanismi idonei ad eludere il vincolo già dispostodall'autorità giudiziaria», dall’altro dovesse constatarsi che «l'imputato hamanifestato totale indifferenza per le sorti dei creditori e tra questi in particolaredello Stato che già vantava un credito tributario pervenuto a 13 milioni di euro ».La Corte non solo nemmeno ha, poi, trascurato l’argomento al riguardo dedottodalla difesa con riguardo alla proposizione del concordato da parte del ricorrente,ma ne ha, al contrario, colto in modo del tutto convincente il carattere strumentalee svantaggioso per la fallita, osservando che la procedura minore era stataintrodotta «in bianco», in difetto dei presupposti di legge.Percorso motivazionale, quello illustrato, che sostiene in termini esaustivi e logicila conclusione che non si apprezzavano «i presupposti per la concessione dellevalutabile a favore dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale non ha mai mostrato alcuna resipiscenzaper le condotte delittuose poste in essere ».7.3. In particolare, è pacifico, in giurisprudenza, che, «in tema di attenuantigeneriche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione èinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto,anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).Nel caso di specie la Corte di appello ha tracciato un iter argomentativo che simantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delleincoerenze segnalate dal ricorrente il quale sollecita un intervento che il giudice dilegittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici eche tiene debitamente conto delle conquiste processuali.7.4. Analoghe considerazioni debbono spendersi con riguardo alla determinazionedel trattamento sanzionatorio principale oggetto del presente motivo, posto chel’argomentazione adottata dalla sentenza impugnata non si espone a censure nellapresente sede di legittimità.In particolare, la discrezionalità riconosciuta in materia al giudice di merito edinsindacabile in sede di legittimità in assenza di illogicità manifeste, è statacorrettamente esercitata, avendo la Corte di appello osservato che «la sanzionedeterminata in anni 5 di reclusione, cioè in misura "inferiore alla media edittaleper il più grave reato di cui al capo a), è pienamente giustificata alla luce degliimporti elevati delle somme distratte e della pervicacia dei comportamenti didissoluzione del patrimonio societario, perseverati a fini personali nonostante isequestri penali già intervenuti ed anzi elaborando meccanismi idonei ad eludereil vincolo già disposto dall'autorità giudiziaria. L'imputato ha manifestato totaleindifferenza per le sorti dei creditori e tra questi in particolare dello Stato che giàvantava un credito tributario pervenuto a 13 milioni di euro».8. Il settimo motivo è inammissibile.8.1. Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata non avrebbeadeguatamente valutato la ricorrenza di una concreta lesività delle condotte dibancarotta e la sussistenza di un dolo specifico, così omettendo di procedere allariqualificazione del fatto nella previsione di cui all’art. 217 L. Fall.8.2. Il motivo è affetto da assoluta genericità intrinseca tanto che nemmeno sicomprende se la censura sia riferita alla sola bancarotta documentale o (anche) aquella patrimoniale.È, comunque, dato osservare che vengono prospettate generiche censure in baseai principi di offensività e proporzionalità, anche in base a non meglio determinatagiurisprudenza della CEDU, quando qui si verte al cospetto di fatti di bancarottadocumentale e patrimoniale che, oltre alla tipicità, esibiscono l’offensivitàintrinsecamente propria alle rispettive fattispecie astratte, oltretutto declinata intermini di specifica gravità avuto riguardo al significativo vulnus portato agliinteressi specificamente protetti, secondo quanto già sopra argomentato.9. L’ottavo motivo è inammissibile.9.1. Il ricorrente, riprendendo sotto altro profilo, un tema già toccato con il sestomotivo, si duole del fatto che la sentenza impugnata, ai fini della determinazionedel trattamento sanzionatorio, non abbia adeguatamente apprezzato – ritenendoloanzi “risibile” – l’argomento fondato sul comportamento dell’imputato che,richiedendo il concordato preventivo, aveva anche posto la premessa proceduraleche aveva agevolato la dichiarazione di fallimento.9.2. Anche in questo caso, il ricorso non si confronta minimamente con la puntualeargomentazione addotta sul punto dalla sentenza impugnata già sopra riferita.Non si vede, peraltro, quale merito possa riconoscersi al ricorrente in ragione delfatto che, invece di richiedere il fallimento come la situazione di manifesta edisastrata insolvenza della società da tempo avrebbe richiesto, ha introdotto unaprocedura concordataria in bianco, in assenza dei relativi presupposti, in modoche ha ritardato ulteriormente l’esito scontato del fallimento alla fine intervenutosolo dopo che l’amministratore giudiziario aveva provveduto a ritirare la domanda.La doglianza, affetta da intrinseca illogicità, comunque nemmeno concretamentesi confronta con la motivazione con la quale la Corte territoriale ha datoampiamente conto di come la circostanza evocata dal ricorrente non potesseportare alcun elemento da valutare a suo favore, saldandosi anzi con il quadro disegno opposto che attraversava le diverse imputazioni.9.3. Il motivo trae, quindi, la inammissibilità da genericità e manifestainfondatezza.10. Il nono motivo è infondato.10.1. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen. e 597 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione per omessa pronuncia sulmotivo di appello relativo alla durata delle pene accessorie.10.2. A fronte della sentenza di primo grado che aveva determinato le peneaccessorie della interdizione dai PP.UU. per anni 5 nonché quella della interdizioneed incapacità di cui all'art. 216 cit., per anni 8, la sentenza della Corte di appello,sul punto, dopo avere ridotto la pena principale da anni 4 di reclusione ad anni tremesi 10 di reclusione per effetto della estinzione del reato di cui al capo C), risultaavere stabilito che «per la medesima durata vanno rideterminate le peneaccessorie ».10.3. È appena il caso di premettere che, diversamente da quanto originariamenterichiesto nell’atto di appello, che aveva riguardo anche alla durata dellainterdizione dai pp.uu., la questione si circoscrive necessariamente alle solesanzioni della inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale edell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, previstedall’art. 216 ult. comma l. fall. che le sentenze più o meno precisamenterichiamano, posto che la durata della misura di cui all’art. 29 cod. pen. è fissa,seppure diversificata in relazione a quella della pena principale.10.4. Quanto alle misure accessorie di cui all’ultimo comma art. 216 l. fall., laCorte territoriale ne ha ridotto la durata sino alla misura pari alla pena principalecontestualmente ridotta.La riduzione operata costituisce di per sé risposta allo specifico motivo di appello,tanto più assorbente nel quadro nel quale è incontrastato l’orientamento secondocui la motivazione è qui necessaria in modo specifico soltanto se la durata superasignificativamente la media edittale (Sez. 5 - , Sentenza n. 1947 del 03/11/2020-dep. 18/01/2021- Rv. 280668 – 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 11329 del 09/12/2019-dep. 03/04/2020- Rv. 278788 – 01), soglia al di sotto della quale si collocano lepene accessorie qui inflitte.11. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 16236/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris