CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36582/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Q Ir [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso denunzia un asserito difetto della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; Rilevato che il secondo motivo, laddove contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità della ricorrente nella parte in cui non ha ricostruito in modo alternativo la vicenda per cui è processo, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482 - 01); Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che le doglianze afferiscono alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive e dunque non affetta da quella manifesta arbitrarietà che, sola, potrebbe schiudere le porte al sindacato di legittimità (ex aliis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C