Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 51266/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 ottobre 1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 luglio 5 avverso il decreto reso dalla Corte di appello di Salerno il 18 gennaio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione ex art. 28 d.

Igs.

N. 159/2011 proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale sottoposta, e di [OSCURATO:PERSONA], quale terzo interessato, relativa alla confisca di prevenzione applicata con il decreto emesso il 16 ottobre 2013 dal Tribunale di Cosenza e confermato in appello dalla Corte di Catanzaro il 22 gennaio 2016, divenuto irrevocabile a seguito di sentenza di questa Suprema Corte del 16 maggio 2017, avente ad oggetto una serie di beni e aziende appartenenti alla Iacovo ed intestati anche al marito, in quanto ritenuta pericolosa ai sensi dell'articolo 4 lett.

B del Codice antimafia. 2.Avverso detto provvedimento propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 violazione di legge poiché la Corte di appello ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione avanzata dalla prevenuta e dal terzo interessato affermando che il novum dedotto, rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, era irrilevante posto che con detta pronunzia sono stati espunti dal novero dei soggetti cui sono applicabili le misure di prevenzione solo quelli per i quali è stata ritenuta la pericolosità ai sensi della lettera A dell'art.1 del decreto legislativo n. 159/2011.

La Corte invece avrebbe dovuto, previa fissazione dell'udienza nel contraddittorio tra le parti, verificare se effettivamente sussisteva il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura, considerato che la Iacovo è stata assolta dai reati di usura a lei contestati e che in ragione del pronunciamento della Corte costituzionale affinché possa essere riconosciuta nell'inquadramento di un soggetto nell'ambito della pericolosità generica prevista dall'art. 4 lettera B del Codice antimafia occorre verificare che la stessa abbia posto in essere abitualmente delitti che abbiano effettivamente generato profitti, che costituiscano l'unico reddito del soggetto o quantomeno una componente significativa.

Di contro la Corte si è limitata ad una elencazione di pendenze giudiziaria a carico dei fratelli Iacovo, senza rendere al riguardo adeguata motvazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perchè generico e manifestamente infondato.

Va preliminarmente ribadito che la sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione - personali e patrirnoniali - è limitata al profilo della «assenza» di motivazione e non ricomprende - in modo specifico - il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge (art. 4 comma 11 legge n. 1423 del 1956/ art. 10 comma 3 d.Lgs. n. 159 del 2011).

Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ogicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez.

I, 26.2.2009, Rv. 242887).

2. Nel caso in esame le doglianze esposte dai ricorrenti e — ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato — non evidenziano profili di vera e propria «apparenza» motivazionale, anzi il contesto espressivo rappresenta con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici dell'iter dimostrativo della insussistenza dei presupposti dell'invocata revocazione Nel caso in esame i ricorrenti deducono violazione dei criteri di inquadramento nel profilo di pericolosità di cui alla lettera B dell'art. 1 del d.lgs 159/2011 in ragione delle assoluzioni riportate dalla Iacovo, già note all'epoca del decreto definitivo, e della sentenza della Corte Costituzionale intervenuta nel 2019.

Così facendo, non si confronta con il tenore della motivazione del provvedimento impugnato e solleva una censura non consentita.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata dalla Corte territoriale, la Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, è tenuta all'annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a). (Sez.

U, Sentenza n. 3513 del 16/12/2021 Cc. (dep. 31/01/2022 ) Rv. 282474 - 02 ).

Di contro. in relazione alla pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011, n. 159, ha osservato che le sentenze della Corte costituzionale, nella parte in cui dichiarino l'infondatezza della questione sollevata fornendo indicazioni interpretative che escludano il vizio di incostituzionalità, non consentono la revoca dei provvedimenti definitivi, potendo «costituire solamente un autorevole punto di riferimento per l'interpretazione della disciplina in questione nei procedimenti pendenti, non anche svolgere una valenza "demolitoria" rispetto alle decisioni che hanno acquisito carattere di definitività procedimentale.» Ne consegue che nel caso di pericolosità riconosciuta sotto il profilo di cui alla lett.

B, come nel caso in esame, la confisca non può essere revocata, in quanto si basa su un titolo non colpito dalla declaratoria di illegittimità; né, il giudice della revocazione deve accertare che il provvedimento di applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica - anche - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), cit. sia fornito di adeguata motivazione circa la sussistenza del triplice requisito (delitti commessi abitualmente dal proposto che abbiano effettivamente generato profitti per il predetto, costituenti l'unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa dello stesso) necessario, alla luce della richiamata sentenza del giudice delle leggi, affinché le condotte sintomatiche di pericolosità possano rientrare in via esclusiva nella lett. b) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, poiché ciò comporterebbe l'onere di rivalutare gli elementi posti a sostegno dell'affermazione della pericolosità del soggetto alla luce dei canoni interpretativi avallati dalla sentenza n. 24 del 2019, cori la conseguenza di attribuire alla pronuncia interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale quell'attitudine a incidere erga omnes sul provvedimento di confisca divenuto irrevocabile di cui essa è priva.

Le Sezioni unite hanno, pertanto, concluso nel senso che, nella delibazione della richiesta di revoca della confisca disposta, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, previo inquadramento della pericolosità sociale del proposto nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del citato art. 1, il giudice della prevenzione non è tenuto ad effettuare una nuova valutazione del materiale probatorio, che è già stato delibato nel contraddittorio delle parti e ritenuto sufficiente a ricavarne la ricorrenza dei presupposti delle misure di prevenzione, per essere il proposto annoverabile anche nella categoria criminologica di cui alla citata lett. b); fermo restando che il fondamento giustificativo della confisca basato sulla categoria criminologica non investita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale deve connotarsi in termini di autonomia e autosufficienza.

Anche recentemente è stato ribadito in fattispecie analoga a quella in esame che in tema di misure di prevenzione, la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 che ha dichiarato, tra l'altro, l'infondatezza della questione sollevata in relazione all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, fornendo indicazioni interpretative che escludono il vizio di incostituzionalità, non consente la revoca cel provvedimento di confisca che trova giustificazione in detta norma. (Fattispecie in °Ai è stata rigettata la richiesta di revoca della confisca disposta a seguito dell'inquadramento del proposto sia nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, colpito dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, sia in quella di cui a la lett. b). (Sez. 1 - , Sentenza n. 24709 del 11/01/2023 Cc. (dep. 08/06/2023 ) Rv. 284772 - 01) 2.1 Nel caso in esame la Corte, facendo corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. :3513 del 2022 Fiorentino, ha precisato che dalla lettura del decreto definitivo di applicazione della misura si desume che la pericolosità di Iacova era stata ritenuta ai sensi della lett.

B dell'art. 1 cit. .

Tanto basta a ritenere inammissibile l'istanza di revocazione e il provvedimento impugnato insindacabile in questa sede poiché, come già esposto, la pronunzia di incostituzionalità non ha riguardato la pericolosità generica di cui alla lett.

B e non ricorrono i presupposti per riesaminare quanto già giudicato, considerato che le assoluzioni valorizzate dalla difesa non costituiscono un novum.

In sostanza il ricorso mira ad ottenere una rivalutazione del profilo di pericolosità della ricorrente e introduce censure che non possono essere fatte valere in questa sede, considerato che la pericolosità di cui alla lettera B è stata più che adeguatamente motivata nel provvedimento primigenio, in relazione a fatti accertati giudizialmente che dimostrano la sussistenza di una attività familiare svolta per anni e con caratteri di professionalità in concorso con i fratelli germani, Agostino e Dino, resisi responsabili di plurimi episodi di usura anche aggravati dal metodo mafioso, e quindi lucrogenetici, sicchè non ricorrono i presupposti per rivalutare quanto già passato in giudicato.

3. Alla stregua di queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione del grado di colpa manifestato nella proposizione della impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ( orselli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 ottobre 1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 luglio 5 avverso il decreto reso dalla Corte di appello di Salerno il 18 gennaio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione ex art. 28 d. Igs. N. 159/2011 proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale sottoposta, e di [OSCURATO:PERSONA], quale terzo interessato, relativa alla confisca di prevenzione applicata con il decreto emesso il 16 ottobre 2013 dal Tribunale di Cosenza e confermato in appello dalla Corte di Catanzaro il 22 gennaio 2016, divenuto irrevocabile a seguito di sentenza di questa Suprema Corte del 16 maggio 2017, avente ad oggetto una serie di beni e aziende appartenenti alla Iacovo ed intestati anche al marito, in quanto ritenuta pericolosa ai sensi dell'articolo 4 lett. B del Codice antimafia. 2.Avverso detto provvedimento propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 violazione di legge poiché la Corte di appello ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione avanzata dalla prevenuta e dal terzo interessato affermando che il novum dedotto, rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, era irrilevante posto che con detta pronunzia sono stati espunti dal novero dei soggetti cui sono applicabili le misure di prevenzione solo quelli per i quali è stata ritenuta la pericolosità ai sensi della lettera A dell'art.1 del decreto legislativo n. 159/2011. La Corte invece avrebbe dovuto, previa fissazione dell'udienza nel contraddittorio tra le parti, verificare se effettivamente sussisteva il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura, considerato che la Iacovo è stata assolta dai reati di usura a lei contestati e che in ragione del pronunciamento della Corte costituzionale affinché possa essere riconosciuta nell'inquadramento di un soggetto nell'ambito della pericolosità generica prevista dall'art. 4 lettera B del Codice antimafia occorre verificare che la stessa abbia posto in essere abitualmente delitti che abbiano effettivamente generato profitti, che costituiscano l'unico reddito del soggetto o quantomeno una componente significativa. Di contro la Corte si è limitata ad una elencazione di pendenze giudiziaria a carico dei fratelli Iacovo, senza rendere al riguardo adeguata motvazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perchè generico e manifestamente infondato. Va preliminarmente ribadito che la sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione - personali e patrirnoniali - è limitata al profilo della «assenza» di motivazione e non ricomprende - in modo specifico - il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge (art. 4 comma 11 legge n. 1423 del 1956/ art. 10 comma 3 d.Lgs. n. 159 del 2011). Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ogicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. I, 26.2.2009, Rv. 242887). 2. Nel caso in esame le doglianze esposte dai ricorrenti e — ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato — non evidenziano profili di vera e propria «apparenza» motivazionale, anzi il contesto espressivo rappresenta con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici dell'iter dimostrativo della insussistenza dei presupposti dell'invocata revocazione Nel caso in esame i ricorrenti deducono violazione dei criteri di inquadramento nel profilo di pericolosità di cui alla lettera B dell'art. 1 del d.lgs 159/2011 in ragione delle assoluzioni riportate dalla Iacovo, già note all'epoca del decreto definitivo, e della sentenza della Corte Costituzionale intervenuta nel 2019. Così facendo, non si confronta con il tenore della motivazione del provvedimento impugnato e solleva una censura non consentita. Secondo la giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata dalla Corte territoriale, la Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, è tenuta all'annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a). (Sez. U, Sentenza n. 3513 del 16/12/2021 Cc. (dep. 31/01/2022 ) Rv. 282474 - 02 ). Di contro. in relazione alla pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011, n. 159, ha osservato che le sentenze della Corte costituzionale, nella parte in cui dichiarino l'infondatezza della questione sollevata fornendo indicazioni interpretative che escludano il vizio di incostituzionalità, non consentono la revoca dei provvedimenti definitivi, potendo «costituire solamente un autorevole punto di riferimento per l'interpretazione della disciplina in questione nei procedimenti pendenti, non anche svolgere una valenza "demolitoria" rispetto alle decisioni che hanno acquisito carattere di definitività procedimentale.» Ne consegue che nel caso di pericolosità riconosciuta sotto il profilo di cui alla lett. B, come nel caso in esame, la confisca non può essere revocata, in quanto si basa su un titolo non colpito dalla declaratoria di illegittimità; né, il giudice della revocazione deve accertare che il provvedimento di applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica - anche - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), cit. sia fornito di adeguata motivazione circa la sussistenza del triplice requisito (delitti commessi abitualmente dal proposto che abbiano effettivamente generato profitti per il predetto, costituenti l'unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa dello stesso) necessario, alla luce della richiamata sentenza del giudice delle leggi, affinché le condotte sintomatiche di pericolosità possano rientrare in via esclusiva nella lett. b) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, poiché ciò comporterebbe l'onere di rivalutare gli elementi posti a sostegno dell'affermazione della pericolosità del soggetto alla luce dei canoni interpretativi avallati dalla sentenza n. 24 del 2019, cori la conseguenza di attribuire alla pronuncia interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale quell'attitudine a incidere erga omnes sul provvedimento di confisca divenuto irrevocabile di cui essa è priva. Le Sezioni unite hanno, pertanto, concluso nel senso che, nella delibazione della richiesta di revoca della confisca disposta, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, previo inquadramento della pericolosità sociale del proposto nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del citato art. 1, il giudice della prevenzione non è tenuto ad effettuare una nuova valutazione del materiale probatorio, che è già stato delibato nel contraddittorio delle parti e ritenuto sufficiente a ricavarne la ricorrenza dei presupposti delle misure di prevenzione, per essere il proposto annoverabile anche nella categoria criminologica di cui alla citata lett. b); fermo restando che il fondamento giustificativo della confisca basato sulla categoria criminologica non investita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale deve connotarsi in termini di autonomia e autosufficienza. Anche recentemente è stato ribadito in fattispecie analoga a quella in esame che in tema di misure di prevenzione, la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 che ha dichiarato, tra l'altro, l'infondatezza della questione sollevata in relazione all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, fornendo indicazioni interpretative che escludono il vizio di incostituzionalità, non consente la revoca cel provvedimento di confisca che trova giustificazione in detta norma. (Fattispecie in °Ai è stata rigettata la richiesta di revoca della confisca disposta a seguito dell'inquadramento del proposto sia nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, colpito dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, sia in quella di cui a la lett. b). (Sez. 1 - , Sentenza n. 24709 del 11/01/2023 Cc. (dep. 08/06/2023 ) Rv. 284772 - 01) 2.1 Nel caso in esame la Corte, facendo corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. :3513 del 2022 Fiorentino, ha precisato che dalla lettura del decreto definitivo di applicazione della misura si desume che la pericolosità di Iacova era stata ritenuta ai sensi della lett. B dell'art. 1 cit. . Tanto basta a ritenere inammissibile l'istanza di revocazione e il provvedimento impugnato insindacabile in questa sede poiché, come già esposto, la pronunzia di incostituzionalità non ha riguardato la pericolosità generica di cui alla lett. B e non ricorrono i presupposti per riesaminare quanto già giudicato, considerato che le assoluzioni valorizzate dalla difesa non costituiscono un novum. In sostanza il ricorso mira ad ottenere una rivalutazione del profilo di pericolosità della ricorrente e introduce censure che non possono essere fatte valere in questa sede, considerato che la pericolosità di cui alla lettera B è stata più che adeguatamente motivata nel provvedimento primigenio, in relazione a fatti accertati giudizialmente che dimostrano la sussistenza di una attività familiare svolta per anni e con caratteri di professionalità in concorso con i fratelli germani, Agostino e Dino, resisi responsabili di plurimi episodi di usura anche aggravati dal metodo mafioso, e quindi lucrogenetici, sicchè non ricorrono i presupposti per rivalutare quanto già passato in giudicato. 3. Alla stregua di queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione del grado di colpa manifestato nella proposizione della impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ( orselli
Decreto Cassazione n. 51266/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris