CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 marzo 2026
Cassazione n. 33202/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 06/03/2026 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olioche ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.rocedimento a trattazione scritta .[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza del Tribunale di Avellino con la quale [OSCURATO:PERSONA] èstato condannato per il reato di cui all’ art. 76, comma 2, del decreto legislativo6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure diprevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafiaa norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; d’ora in poi, cod.antimafia), alla pena di anni uno di reclusione e euro 1.550,00 di multa.2. Avverso la sentenza, propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motividi ricorso, di eseguito indicati.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione delladisposizione di cui all’art. 76, comma 2, cod. antimafia.In particolare, la difesa evidenzia che la Corte di appello ha confermatol’affermazione di responsabilità in ordine al reato indicato, nonostante l’istruttoriadibattimentale abbia provato che non è stato lui l’installatore, né il beneficiariodella presenza delle telecamere, giacché sono state montate dalla moglie primache egli fosse sottoposto alle prescrizioni; non sarebbe pertanto a lui contestabilela condotta trattandosi di mero ospite nella citata abitazione; inoltre, si rileva chesuccessivamente all’intervento dei Carabinieri la moglie del ricorrente, attraversoun tecnico da lei chiamato, ha disinstallato le telecamere.La difesa evidenzia poi come dalle dichiarazioni della moglie emerga altresìche le videocamere, per come installate, non potevano essere utilizzate perverificare presenze all’esterno dell’immobile, non essendo posizionate in modo daeludere i controlli di Polizia, rispetto ai quali il ricorrente non si è mai sottratto.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione delledisposizioni di cui all’art. 3, comma 4, del cod. antimafia, rilevando che ilQuestore non avrebbe potuto imporre il divieto di installazione delle telecamere,in quanto la norma richiamata indica in modo tassativo gli strumenti e gliapparati vietati, non potendo le telecamere rientrare nel novero di «qualsiasiapparato di comunicazione radiotrasmittente».2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizi motivazionali in ordine aldiniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche sull’esclusivo rilievodei precedenti senza considerare la condotta collaborativa che lo stesso ha avutoal momento del controllo, attraverso l’immediata rimozione delle telecamere daparte di un tecnico, chiamato dalla moglie e soprattutto senza considerare chel’installazione fosse anteriore alla notifica della misura di prevenzione; néavrebbe considerato l’assenza di violazioni pregresse delle prescrizioni, né latenuità della violazione. Sussisterebbero pertanto elementi positivi cherenderebbero ingiustificato il diniego e che la Corte di appello non ha valutato.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olioha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esposte.In via preliminare, va evidenziato che il ricorrente è stato condannato inordine al delitto di cui all'art. 76, commi 2, 3, 4, cod. antimafia, perché qualepersona sottoposta alla misura della Sorveglianza speciale di [OSCURATO:PERSONA] la durata di anni due, con obbligo di soggiorno nel Comune di Montoro, invirtù del decreto n. 303 del 2018 emesso dal Tribunale di Napoli, installavapresso la propria abitazione un sistema di videosorveglianza costituito da settetelecamere, di cui una posta sul portone principale, una all’interno del cortile,una all’interno dell’abitazione e quattro poste sul terrazzo.2. Il primo motivo, nella parte in cui censura l’erronea applicazione delcombinato disposto delle disposizionidi cui all'art. 76, commi 2, 3,4, cod.antimafia anche all’utilizzatore e non solo all’installatore dei dispositivi incontestazione non è fondato.2.2. La disposizione di cui all’art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 159 del 2011stabilisce «[c]on l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui aicommi 1 e 3-bis, può imporre alle persone che risultino definitivamentecondannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o inparte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visorinotturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi ditrasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacitàoffensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia,armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo,compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita,in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa allepersone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili ealtri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonchéprogrammi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazionie messaggi».Tanto precisato, va, dunque rilevato che dalla medesima formulazioneletterale della norma discende che essa si applica alla persona sottoposta allamisura di prevenzione che usufruisca degli strumenti ivi indicati, anche comeutilizzatore, non richiedendosi, come prospettato dalla difesa, che egli, per il casodella collocazione delle telecamere, sia necessariamente l’installatore.Del resto la finalità della disposizione è quella di consentire in qualsiasimomento un adeguato controllo di polizia presso l’abitazione dell’interessato che,altrimenti, risulterebbe vanificato in caso di esistenza di sistemi, sia pureinstallati da altri, che permettano di individuare coloro che si avvicinanoall’abitazione, compresi gli appartenenti alle forze dell'ordine.2.3. È, altresì, destituita di fondamento l’ulteriore doglianza, articolata con ilprimo motivo di ricorso, con la quale il ricorrente ha eccepito che le telecamererinvenute non erano idonee ad eludere i controlli di polizia.Si tratta di censura generica che non si confronta con quanto puntualmenteevidenziato nella sentenza impugnata nella quale i giudici di appello hanno datospecificamente conto della presenza di sette dispositivi funzionanti, in quantodotati di led rosso, collocati sia all’esterno sia all’interno dell’edificio,valorizzandone la evidente funzione di controllo e monitoraggio dell’area.Né tale chiara destinazione delle telecamere, una posta sul portoneprincipale, una all’interno del cortile, una all’interno dell’abitazione e quattro sulterrazzo, può ritenersi smentita dall’assunto difensivo secondo cui esse nonsarebbero state utilizzabili per eludere i controlli, in quanto orientate «verso partiesclusive dell’immobile».Proprio la loro distribuzione nei diversi punti di accesso e negli spazi esternied interni dell’edificio costituisce, infatti, elemento sintomatico della funzione divigilanza svolta dai dispositivi, correttamente valorizzata dalla Corte territoriale.3. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente pone la questione della nonriconducibilità delle telecamere agli strumenti indicati nella disposizione di cuiall’art. 3, comma 4, cod. antimafia, non è fondato.Ad avviso del difensore, la disposizione indicata consentirebbe al Questore dipotere prescrivere il divieto di utilizzo solo degli strumenti tassativamente iviindicati, tra i quali non vi rientrerebbero le telecamere.Come già sopra rilevato, la disposizione in esame stabilisce, per quanto quirileva, che quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 3-bis dell’art. 3 cod.antimafia, il Questore con l'avviso orale può imporre «il divieto di possedere outil izzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazioneradiotrasmittente, radar e visori notturni».Al riguardo va rilevato che questa Corte, con la sentenza Sez. V n. 17949del 2020, pur riferendosi al diverso caso di cui all’art. 4, comma 4, della legge n.1423 del 1956 (che ha identica formulazione), ha ritenuto che un sistema divideosorveglianza ben dovesse ritenersi ricompreso nel divieto in essere,consentendo la visione su uno spazio ove può presentarsi il personale di polizia,addetto ai controlli; nella fattispecie si trattava di un dispositivo di videosorveglianza composto da una telecamera diurna e notturna posta sul cancellod'ingresso principale dell'abitazione dell'imputato e da un televisore cheriproduceva le immagini trasmesse dalla telecamera.Tuttavia, va tenuto presente che nel frattempo è intervenuta la sentenza n.2 del 2023 della Corte costituzionale che – nel dichiarare l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazioneradiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso ol’utilizzo – ha notevolmente contribuito a chiarire la portata della disposizione inordine agli strumenti il cui possesso o utilizzo può essere vietato.La sentenza ha evidenziato che tra i vari mezzi e strumenti di cui il questorepuò vietare il possesso o l’utilizzo, «in tutto o in parte», ai soggetti che si trovinonelle condizioni previste dallo stesso art. 3 cod. antimafia, «gli apparati dicomunicazione radiotrasmittente risultano enunciati per primi dal commacensurato. Il loro inserimento tra i possibili oggetti di un avviso orale delquestore risale alla legge n. 128 del 2001. L’elenco originario, trasfuso in seguitonel d.lgs. n. 159 del 2011 (dopo esser stato ulteriormente integrato ad operadell’art. 3 della legge n. 94 del 2009), poneva gli apparati ricordati accanto a«radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balisticaindividuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne lapotenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsiai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifraturao crittazione di conversazioni e messaggi».Tanto precisato, la Corte costituzionale ha rilevato come si tratti «di uncatalogo di strumenti di uso non comune, quasi di natura eccezionale, il cuiimpiego parrebbe indicativo della volontà di compiere specifiche attivitàdelittuose offensive o difensive (per sottrarsi ai controlli delle forze dell’ordine),anche mediante l’uso o l’esibizione della forza» traendo da ciò che«un’interpretazione più coerente con tale contesto normativo e con la ratiolegisavrebbe potuto allora suggerire che gli specifici apparati di comunicazioneradiotrasmittente oggetto di divieto del questore possono essere soltanto quelli,anch’essi di uso non comune, univocamente e abitualmente destinati ad undeterminato scopo criminoso, e tali anche da evidenziare una specifica volontà diusare la tecnologia per danneggiare le indagini di polizia o sfuggire ai relativicontrolli».Pur alla luce delle specificazioni fornite dalla pronuncia della Cortecostituzionale che ha evidenziato il carattere «non comune» degli strumentiindicati nel catalogo di cui all’art. 3, comma 4, cod. antimafia, occorre darecontinuità alla giurisprudenza di questa Corte sopra evidenziata con riferimentoalla inclusione della telecamera negli strumenti ivi indicati.Sebbene la telecamera non sia di per sé un apparato tecnologico di «uso noncomune» o «quasi di natura eccezionale» assume tale connotato quando in basealle concrete circostanze oggettive diviene strumento destinato a sottrarsi aicontrolli delle Autorità di pubblica sicurezza, da parte di colui che a tali controlli èstato sottoposto in quanto destinatario della misura di prevenzione, dovendoessere ricondotta, anche alla luce delle precisazioni contenute nella sentenzadella Corte costituzionale n. 2 del 2023, al divieto di cui all’art. 3, comma 4, cod.antimafia.In conclusione la telecamera è riconducibile agli strumenti oggetto deldivieto previsto dall’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 allorché, avutoriguardo alle concrete circostanze del caso, sia destinata a consentire al soggettosottoposto a misura di prevenzione di eludere i controlli dell’autorità di pubblicasicurezza, assumendo per tale ragione carattere di strumento tecnologico «noncomune», ai secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale con lasentenza n. 2 del 2023.Alla luce delle considerazioni che precedono, correttamente, quindi i giudicidi merito hanno ritenuto che il sistema di videosorveglianza utilizzato dalricorrente e composto da sette telecamere dislocate in più parti dell’edificio edell’abitazione del ricorrente, - segnatamente una posta sul portone principale,una all’interno del cortile, una all’interno dell’abitazione e quattro sul terrazzo -sia riconducibile al divieto previsto dall’art. 3, comma 4, cod. antimafia,risultando, per le concrete modalità di installazione e dislocazione degli apparati,oggettivamente destinato a consentire al ricorrente, soggetto sottoposto allamisura di prevenzione, di controllare un’ampia area nelle vicinanzedell’abitazione e dunque a sottrarsi ai controlli dell’autorità di pubblica sicurezza.3. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente ha censurato la motivazionequanto al diniego delle attenuanti generiche, non è fondato.La Corte di appello con motivazione puntuale ed esaustiva ha dato contodelle ragioni del diniego evidenziando non soltanto che il ricorrente è personagravata da precedenti penali, ma ha attribuito rilievo al breve lasso di tempointercorso tra l’inizio della misura di prevenzione e l’accertamento dellaviolazione delle prescrizioni, ritenendo, altresì, con argomentazione logica elineare, che l’aver disinstallato le telecamere non fosse circostanza significativa diun comportamento collaborativo, atteso che la protrazione dell’utilizzo avrebbecomportato la reiterazione della violazione penale.Va al riguardo ricordato che in tema di attenuanti generiche, il giudice delmerito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede dilegittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, deglielementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti aifini della concessione o dell'esclusione. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269 - 01). Per le ragioni sopra evidenziate la motivazione dellaCorte di appello risulta conforme al principio enunciato.4. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Allapronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]