CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2025
Cassazione n. 23495/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4771/2020R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- CINTO –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore e domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- LIPPO –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1285/ 2019 depositata il 20/06/2019. Oggetto: Pubblica ammi- nistrazione – Arbitrato – Nullità – Compensi pro- fessionali - A rtt. 13, L.R. Sicilia n. 44/1991 e 191, D. Lgs. n. 267/2000 – Violazione -Conseguenze R.G.N. 4771/2020 Ud. 27/06/2025CC Sez. S1 - R.G. 4771/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 2 di 18 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte d'appello di Pa- lermo n. 1285/2019 –depositata in data 20 giugno 2019 – la quale, su domanda del [OSCURATO:PERSONA] –e nella regolare costituzione dello stesso odierno ricorrente –ha accolto l'impugnazione ex art. 829 c.p.c. del lodo arbitrale depositato in data 16 febbraio 2015, dichiarando la nullità del lodo medesimo e, conseguentemente, respingendo la do- manda che [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato in sede arbitrale. 2. Oggetto del giudizio arbitrale, infatti, era la pretesa azionata dall'odierno ricorrente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la corresponsione del compenso per un incarico, conferito dallo stesso COMUNE, relativo alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori di ampliamento di un porto turistico. 3. La Corte d'appello di Palermo, adita dal [OSCURATO:PERSONA], ha esaminato preliminarmente e ritenuto fondato il motivo di impugna- zione col quale lo stesso odierno controricorrente deduceva la viola- zione degli artt. 13, L.R. Sicilia n. 44/1991 e 191, D. Lgs. n. 267/2000, in quanto l'incarico di progettazione era stato conferito in assenza di impegno di spesa e senza l'attestazione della copertura finanziaria. La Corte d'appello, richiamato il carattere imperativo delle previ- sioni invocate dal COMUNE, ha escluso che i presupposti richiesti dallo art. 191, D. Lgs. n. 267/2000 potessero ravvisarsi nell'attestazione del responsabile del servizio finanziario del COMUNE, con la quale il ragio- niere capo del [OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato che l'incarico confe- rito a [OSCURATO:PERSONA] non gravava sul bilancio comunale, trovando co- Sez. S1 - R.G. 4771/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 3 di 18 pertura finanziaria nel finanziamento concesso da altro Ente, risultando giustificatal'assenza di indicazione dello specifico capitolo di spesa del bilancio comunalesul quale imputare i costi della prestazione. La Corte d'appello ha rilevato, tuttavia, che nello stesso parere del responsabile del servizio finanziario si precisava che in caso di revoca del finanziamento, le somme necessarie a coprire le spese per la pre- stazione dell'odierno ricorrente avrebbero dovuto essere reperite nel bilancio comunale, in tal modo ammettendosiche nel bilancio mede- simo non era stata stanziata alcuna somma per detto incarico. La Corte territoriale ha quindi escluso che la presenza di un finan- ziamento concesso da altro Ente valga a sopperire alla mancata regi- strazione dell'impegno contabile nel bilancio comunale ai fini della va- lidità della delibera autorizzativa e del contratto stipulato dal COMUNE, osservando che la circostanza che la copertura finanziaria dell'incarico conferito sia assicurata dal finanziamento di altro Ente non soddisfa la rigida prescrizione imposta dalla procedura contabile prevista dall'art. 191 TUEL, in q uanto l ' Ente finanziatore rimane estraneo al contratto stipulato dal Comune,con conseguente azionabilità del credito del pro- fessionista direttamente nei confronti del Comune. La Corte territoriale, quindi, ha concluso nel senso della nullità della delibera di Giunta di conferimento dell'incarico a [OSCURATO:PERSONA] e, con- seguentemente, della nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 829, secondo comma, c.p.c. –nella formulazione ratione temporis vi- gente –e pertanto, esaurita la fase rescindente e definendo il giudizio rescissorio, ha escluso la sussistenza di obbligazione alcuna del CO- [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], affermando la nullità sia della delibera di conferimento dell'incarico sia –conseguentemente –dello stesso contratto concluso dal COMUNE con l'odierno ricorrente. Sez. S1 - R.G. 4771/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 4 di 18 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 191 e 194, D. Lgs. n.267/2000; 13, L.R. Sicilia n. 44/1991 “e dei principii di diritto in materia di debiti fuori bilancio degli enti pubblici locali”. Il ricorrente deduce l'inadeguata ricostruzione dell'evoluzione del quadro normativo da parte della decisione impugnata, evidenziando, conseguentemente, che sarebbero erronee sia l'affermazione della ne- cessaria nullità della delibera assunta senza copertura di bilancio sia l'affermazione della “frattura del rapporto di immedesimazione orga- nica nella PA”. Invoca, in particolare, il disposto di cui all'art. 194, D. Lgs. n.267/ 2000, argomentando nel senso del carattere non obbligatorio dell'as- sunzione della delibera, deducendo la sussistenza nel concreto dei pre- supposti richiesti dalla norma invocata. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, “nella specie: l'accertata re- sponsabilità esclusiva del Comune per la revoca del finanziamento dei lavori”. Sez. S1 - R.G. 4771/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 5 di 18 Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare sia che la revoca del finanziamento concesso dall'Ente terzo è da ascriversi a responsabilità dello stesso [OSCURATO:PERSONA] sia una serie di ulteriori circostanze che verrebbero ad eviden- ziare ulteriormente la responsabilità del Comune. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., deduce, testualmente, “violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 8, del D. Lgs. 18/04/2016, n.50 (codice dei contratti pub- blici), dell'art. 11, comma 4, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 241, e dei principii di diritto in materia di responsabilità contrattuale. - Contestuale viola- zione degli articoli 1362, 1366, e 1371 del codice civile”. Dopo aver dedotto il carattere inderogabile sia dell'art. 30, D. Lgs. n. 50/2016 sia dell'art. 11, Legge n. 241/1990 –in quanto “tali dispo- sizioni di legge riflettono dei principi fondamentali dell'ordinamento” - il ricorso argomenta che la decisione impugnata “ha trascurato com- pletamente i principii inderogabili del diritto civile sulla responsabilità contrattuale dell'obbligato” e che “non ha considerato che nessuna delle norme pubblicistiche richiamate stabilisce una deroga al principio della responsabilità contrattuale del debitore negligente, né autorizza un contraente a ipotizzare deroghe in danno dell'altro.”. Si censura ulteriormente l'interpretazione che la Corte territoriale avrebbe dato del parere reso dal responsabile del servizio finanziario del Comune, deducendo la violazione degli artt. 1362, 1366 e 1371. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., deduce, testualmente, “violazione e falsa applicazione dei prin- cipi di legge che regolano il judicium rescissorium, e decadenza del Comune dall'impugnazione della propria responsabilità per la revoca del finanziamento”. Sez. S1 - R.G. 4771/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 6 di 18 Si censura la decisione delle Corte territoriale nella parte in cui, ritenuto esaurito il giudizio rescissorio, ha esaminato il merito della pretesa azionata dal ricorrente. Argomenta, in particolare, il ricorso che: − “il riesame del merito non può dirsi completato seriamente, se il giudice omette di esaminare insieme, sia il fatto decisivo del giudizio, ossia la responsabilità esclusiva del Comune nell'aver provocato la revoca del finanziamento regionale, sia il principio di diritto su cui si fonda la conseguente responsa- bilità del debitore inadempiente”; − avendo la Corte deciso, sulla scorta del principio della ragione più liquida, esaminando solo il terzo motivo di appello dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] “il secondo giudice si è negata la pro- spettiva del giudizio, trascurando gli altri motivi dello stesso appello avversario, e così lasciandosi sfuggire il fatto decisivo della causa”; − il gravame del [OSCURATO:PERSONA] “non sollevava alcuna contestazione in ordine alle documentate conclusioni del Lodo in merito alla responsabilità esclusiva del Comune per la re- voca del finanziamento”, per cui il controricorrente “ora non può farlo, in questa, o altra sede, per la semplice ragione che è decaduto dall'impugnazione”. − “la Corte palermitana, anziché indagare sul rapporto di causa ed effetto che intercorre tra la responsabilità del Comune per la revoca del finanziamento, e il diniego di pagare il compenso al professionista, ha liquidato l'evento della revoca, come già osservato, in una sola riga, e tra parentesi: "(come è peraltro avvenuto - si veda sul punto l' all. 5 della produzione del Co- mune di [OSCURATO:PERSONA])", senza altro aggiungere”. Sez. S1 - R.G. 4771/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 7 di 18 2. I motivi di ricorso sono, nel loro complesso, privi di pregio. 2.1. Quanto al primo motivo, si deve rilevare che la decisione im- pugnata, nell'affermare la nullità della delibera di conferimento dell'in- carico per assenza di un impegno di spesa,si è pienamente conformata al costante orientamento di questa Corte, per cui la delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista in assenza di copertura finanziaria è nulla, ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000,e l'invalidità sia di tale delibera sia del contratto concluso sulla base della stessa èrilevabile d'ufficio anche in appello, derivando dalla violazione di norme imperative(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15050 del 11/06/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22481 del 24/09/2018; Cass. Sez. L, Sen- tenza n. 17358 del 27/06/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 33768 del 19/12/2019; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29828 del 27/10/2023). Altrettanto correttamente la Corte territoriale ha negatoche la de- claratoria di nullità della delibera potesse essere preclusadall'attesta- zione del responsabile del servizio finanziario dell'odierno controricor- rente- con la quale il ragioniere capo aveva rilevato che l ' incarico non gravava sul bilancio comunale, trovando copertura finanziaria nel fi- nanziamento concesso da altro Ente- e che conseguentemente la pre- senza di un finanziamento concesso da tale Ente val esse a sopperire alla mancata registrazione dell'impegno contabile nel bilancio comu- nale ai fini della validità della delibera autorizzativa e del contratto. Anche in questo caso, infatti, la Corte territoriale si è pienamente conformata all'insegnamento di questa Corte, a mente del quale il di- vieto, per i Comuni, in base all'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. 2 marzo 1989 n. 66- oggi sostituito dall ' art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267- di effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile re- gistrato dal ragioniere (o, in sua mancanza, dal segretario) sul compe- tente capitolo di bilancio di previsione, si applica anche se la spesa sia Sez. S1 - R.G. 4771/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 8 di 18 interamente finanziata da altro ente pubblico, ferma restando la ne- cessaria verifica della copertura della spesa nel bilancio del Comune che ne assume l'impegno(Cass. Sez. U, Sentenza n. 26657 del 18/12/ 2014; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8189 del 23/05/2003). Come già osservato da questa Corte, infatti, il finanziamento ad opera di altro Ente non vale ad elidere il fatto che l'obbligazione di pagamento, sia pure condizionata, resta obbligazione propria del Co- mune conferente l ' incarico; detta obbligazione , quindi, non può non trovare riscontro, come tale, nel bilancio dello stesso ente, a maggior ragione ove si consideri che l'ente finanziatore resta estraneo al con- tratto di opera professionale dedotto in causa; che il credito del pro- fessionista resta azionabile direttamente nei confronti del Comunecon- ferente; che, infine, permane l'autonomia finanziaria di ciascun ente locale, con la conseguente necessità per ciascuno di essi, e specifica- mente per quello che ha assunto l'obbligazione contrattuale, di verifi- care le compatibilità e rispettare i vincoli di bilancio stabiliti dalla legge. Da ciò deriva la necessità di distinguere il rapporto di finanziamento -che intercorre tra l'Ente finanziatore e il Comune che riceve il benefi- cio- dall ' impegno di spesa richiesto dal contratto d ' opera professionale -che è impegno proprio del Comune e non già dell'ente finanziatore - con la conseguenza che tale impegno deve risultare necessariamente nel bilancio comunale. Infine, questa Corte ha evidenziato che la richiesta di un finanzia- mento dell'opera da parte di altro ente pubblico non va confusa con l'obbligo imposto al Comune - in funzione di inderogabili esigenze di certezza, trasparenza e di corretta gestione della spesa pubblica - di indicare nella delibera autorizzativa del contratto, anzitutto, il com- penso spettante al professionista, e quindi, l'impegno di spesa neces- sario onde provvedere al pagamento del corrispettivo già pattuito, e Sez. S1 - R.G. 4771/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 9 di 18 che la registrazione dell'impegno contabile, portato a conoscenza del privato,va tenuta distinta dall' impegno di spesa, che esprime un con- cetto più ampio e generale e che esiste a carico dell'ente contraente, ancorché sospensivamente condizionato all'ottenimento del finanzia- mento. Risulta, in tal modo, evidentemente smentita la tesi sviluppata da parte ricorrente in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., nella quale si viene a sostenere che l'attestazione del responsabile finanziariovarrebbe a far ritenere rispettato il vincolo dell'assunzione dell'impegno contabile: a rilevare, invero, è la circostanza che la presenza di un finanziamento di Ente terzo non valeva ad elidere il fatto che, costituendosi il rapporto tra il professionista ed il Comune odierno controricorrente, era nel bi- lancio di quest'ultimo che doveva risulta adeguatamente appostato l'impegno di spesa, restando il Comune unico debitore nei cui confronti il professionista avrebbe potuto azionare le proprie pretese. Prive di pregio appaiono, poi, le deduzioni riferite al disposto di cui all'art. 194, D. Lgs. n. 267/2000, e ciò per una duplice ragione. Da un lato, infatti, il profilo dedotto nel motivo di ricorso – come anche eccepito dal controricorrent e - non risulta essere stato in alcun modo affrontato nella decisione impugnata, né parte ricorrente ha tem- pestivamente dedotto di averlo sollevato nei precedenti gradi di giudi- zio, individuando, in ossequio all'art. 366 c.p.c., l'atto o gli atti nei quali sarebbe avvenuta tale deduzione. Deve, conseguentemente, trovare applicazione il principio, reitera- tamente enunciato da questa Corte, per cui qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'av- venuta deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio Sez. S1 - R.G. 4771/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 10 di 18 precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono inve- stire questioni già comprese nel thema decidendumdel giudizio di ap- pello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospetta- zione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; ed an- che Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/ 2013). Anche in questo caso devono essere disattese le argomentazioni del ricorrente in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., sufficiente essendo rilevare che, a fronte della deduzione,da parte del COMUNE in sede di impugnazione, della violazione dell'art. 191, D. Lgs. n. 267/2000, sa- rebbe stato onere dell'odierno ricorrente dedurre in sede di impugna- zione l'operatività della previsione –individuando e riproducendo nella presente sede di legittimitàl' atto in cui ciò era avvenuto, in ossequi o al canone di specificità di cui all'art. 366 c.p.c. – ed impugnando poi innanzi a questa Cortela decisione della Corte territoriale per non es- sersi pronunciata su tale profilo. Da un altro lato, le deduzioni del ricorrente –anche in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.‒ vengono a prospettare una obbligatorietà dell ' as- sunzione della delibera ex art. 194, D. Lgs. n. 267/2000 che invece è stata da questa Corte esclusa(proprio nel precedente invocato dal ri- corrente in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.), osservando che in tema di riconoscimento, da parte degli enti locali, dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 267 del 2000, non esiste un diritto soggettivo del privato al riconoscimento del debito assunto dalla P.A., Sez. S1 - R.G. 4771/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 11 di 18 atteso che detto riconoscimento consegue all'attivazione di un proce- dimento discrezionale, in cui è riservata all'ente la valutazione dell'uti- lità e dell'arricchimento ottenuti con l'acquisizione di beni e servizi, at- traverso l'assunzione di un'obbligazione sprovvista di copertura conta- bile, pur essendo possibile per il privato agire ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio dell'ente locale e l'ordine di provvedere esplicitamente in relazione al riconoscimento del debito fuori bilancio, facendo valere una situazione giuridica che si configura come posizione di diritto soggettivo- giacché correlata ad una pretesa di adempimento contrattuale - con conse- guente giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29178 del 21/12/2020, che, in motivazione, osserva: “Il riconosci- mento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), TUEL, consegue, effettivamente, all'attivazione di un procedimento discrezionale, riservando all'ente locale la valutazione dell'utilità e dell'arricchimento conseguiti con l'acquisizione, nell'ambito dell'esple- tamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. È per questo vietato al giudice di sostituirsi all'amministrazione, in maniera da ac- certare immediatamente la lesione del diritto del privato ad ottenere il riconoscimento del debito assunto fuori bilancio.”). Quel che rileva, in sostanza, è che non solo non risulta che l ' Ente controricorrente abbia mai attivato il procedimento ex art. 194, D. Lgs. n. 267/2000 – postulando , in via meramente teorica, la piena sussi- stenza dei presupposti della previsione, inammissibilmente argomen- tatain fatto dal ricorrente nella presente sede di legittimità –ma anche non risulta che lo stesso ricorrente abbia mai assunto le iniziative per l'attivazione del suddetto procedimento, essendo la questione rimasta del tutto estranea all'ambito sia del giudizio arbitrale sia della succes- siva impugnazione innanzi la Corte d'appello. Sez. S1 - R.G. 4771/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 12 di 18 2.2.Inammissibile e comunque infondato è il secondo mezzo. In primo luogo, invero, lo stesso risulta affetto da irrimediabili ca- renze nel rispetto dell'art. 366 c.p.c. Secondo i principi fissati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/ 04/2014 (e dalle successive Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 25216 del 27/ 11/2014; Cass. Sez. 3,Sentenza n. 9253 del 11/04/2017), l'ipotesi di cui all'art. 360, n. 5), c.p.c., deve essere riferita ad un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c., il ri- corrente deve indicare: 1) il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso; 2) il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esi- stente; 3) il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discus- sione processuale tra le parti; 4) la sua "decisività". Tornando al caso in esame, si osserva che i l motivo di ricorso si sostanzia nel richiamo ad un mero inciso della motivazione impugnata –nel quale, peraltro, non si ravvisa l'affermazione della responsabilità dell'odierno controricorrente per la revoca del finanziamento –e ad una serie di documenti, senza che tuttavia il ricorrente venga a dedurre specificamente che il profilo era stato effettivamente sia dedotto sia fatto oggetto di discussione. È solo a fronte della fondata contestazione operata in controricorso –nel quale è stata eccepita la novità della questione – che il ricorrente è venuto, in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., ad aggiungereuna serie diindicazioni più puntuali. Sez. S1 - R.G. 4771/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 13 di 18 Ma tale integrazione, in quanto tale, è inammissibile, perché ope- rata in una memoria –come quella ex art. 380-bis.1 c.p.c. – che (come quella ex art. 378 c.p.c.) non ha la funzione di integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell ' atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo dirittodi impugnazione, e non di dedurre nuove eccezioni - implicanti necessariamente accertamenti di fatto -o sollevare nuove questioni di dibattito (Cass. Sez. 2,Sentenza n. 8949 del 30/03/2023; Cass. Sez. L,Sentenza n. 21355 del 06/07/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5503 del 26/02/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24007 del 12/10/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26332 del 20/12/2016), violandosi, altri- menti, il diritto di difesa della controparte (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 3471 del 22/02/2016). In secondo luogo, anche alla luce delle considerazioni già illustrate in relazione al primo mezzo, si deve constatare che il motivo di ricorso non si confronta adeguatamente con la ratio della decisione, la quale ha – correttamente ‒ richiama to l ' ipotesi di revoca del finanziamento unicamente come profilo eventuale che valeva a rendere comunque necessario lo stanziamento a bilancio comunale, e non come elemento da cui poteva dipendere o meno la sussistenza della violazione dell'art. 191, D. Lgs. n. 267/2000 e la conseguente insorgenza del debito del COMUNE. Quel che si vuol significare, in sostanza, è che – come corretta- mente chiarito dalla stessa decisione impugnata ‒ il profilo del finan- ziamento da parte di un Ente diverso risultava nella specie irrilevante perché l'Ente finanziatore restava estraneo al rapporto tra l ' odierno controricorrente – Ente finanziato ‒ e l ' altro contraente – odierno ri- Sez. S1 - R.G. 4771/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 14 di 18 corrente –il quale in ogni caso avrebbe potuto agire unicamente contro il COMUNE, con conseguente vincolo per quest'ultimo di deliberare il conferimento dell'incarico in presenza di specifica copertura finanziaria. La tesi del ricorrente sembra voler suggerire che la revoca del fi- nanziamento dell'Ente terzo per fatto e colpa dell'odierno controricor- rente sarebbe valsa a rendere irrilevante la precedente conclusione del contratto in assenza di impegno di spesa e di copertura finanziaria, con conseguente insorgenza in capo al controricorrente dell'obbligazione di corresponsione del compenso pur in presenza di un contratto nullo, perché concluso sulla base di una delibera nulla. Per contro, va chiarito che l'ipotetica imputabilità all'odierno con- troricorrente della revoca del finanziamento non può in alcun modo valere ad escludere la nullità del contratto, potendo al più giustificare una diversa responsabilità del Comune nei confronti dell ' altro con- traente, fermo restando che tale (del tutto ipotetica) responsabilità: 1) non varrebbe a sanare in contratto nullo; 2) non risulterebbe ricondu- cibile all'art. 1337 c.c., considerato che l'art. 191, D. Lgs. n. 267/2000 è previsione a caratura pubblicistica, di cui, conseguentemente, si pre- sume la conoscenza da parte del professionista. 2.3.Il terzo motivo è infondato. I generici richiami operati dal mezzo ai “principi di diritto in materia di responsabilità contrattuale” si limitano all'apodittica affermazione per cui detti principi varrebbero a superare un vincolo che invece que- sta Corte –nei precedenti già richiamati – ha ritenuto inderogabile, e cioè la tutela dell'equilibrio di bilancio degli enti pubblici, equilibrio a garanzia del quale è, appunto, dettato l'art. 191, D. Lgs. n. 267/2000, norma dalla quale, come visto, è stata fatta costantemente discendere la nullità degli incarichi deliberatisenza adeguato impegno di spesa. Sez. S1 - R.G. 4771/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 15 di 18 Evidente, quindi, che del tutto vano risulta il richiamo alla vincola- tività generale dei contratti, nel momento in cui il rapporto negoziale risulta invece affetto dall'insanabile vizio della nullità, con conseguente assenza di un valido vincolo, come del resto correttamente rilevato dalla decisione impugnata, la cui ratio decidendi risulta ancora una volta inadeguatamente impugnata. Va, allora, ribadito che, in via di mera ipotesi, si sarebbe potuta, semmai, configurare una diversa responsabilità del Comune nei con- fronti dell'altro contraente, in ogni caso non riconducibile alla respon- sabilità precontrattuale, in quanto verrebbe comunque ad operare il limite derivante dall'art. 1338 c.c., non potendo l'odierno ricorrente de- durre di aver confidato incolpevolmente nella validità del contratto, at- teso il carattere pubblicistico –e quindi presuntivamente conosciuto – della previsione di legge violata. Considerazione, questa, che vale di per sé ad evidenziare l'assoluta infondatezza delle ulteriori deduzioni del ricorrente in tema di non cor- retta interpretazione del contratto, dal momento che a venire in rilievo nella presente sede è la radicale nullità di una delibera di conferimento dell'incarico e del correlato conferimento, tema rispetto al quale ogni questione interpretativa risulta evidentemente recessiva ed anzi del tutto non pertinente. 2.4.L'ultimo mezzo è da ritenersi inammissibile. Si deve rammentare che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inam- missibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma an- che, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determi- nate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata deb- Sez. S1 - R.G. 4771/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 16 di 18 bano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fatti- specie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adem- piere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della la- mentata violazione. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16700 del 05/08/ 2020; Cass. Sez. 1,Sentenza n. 24298 del 29/11/2016). Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l'o- nere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le afferma- zioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U,Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). Il motivo di ricorso in esame, invece, si limita ad un generico rife- rimento ai “principi di legge che regolano il iudicium rescissorium”, ma non viene concretamente ad evidenziare alcun inadeguato governo delle previsioni di legge da parte della Corte territoriale, la quale, in- vece, ha correttamente fatto applicazione del principio della ragione più liquida– da questa Corte reiteratamente enunciato ( Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019) ‒ senza che peraltro tale applicazione sia adeguatamente censurata, li- mitandosi il ricorrente a dolersi di una presunta incompletezza della decisione impugnata, la quale ha invece correttamente definito il giu- dizio rescissorio sulla base della questione ritenuta di più agevole so- Sez. S1 - R.G. 4771/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 17 di 18 luzione, ed anzi, a ben vedere, sulla base del profilo radicalmente riso- lutivo. 3.Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d el controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup- posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'Amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con- creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve- nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte, rigetta il ricorso, condanna il ricorrent e a rifondere a l controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltr