CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 05330/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila - per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva dichiarato Carmine CERELLO colpevole del reato di truffa. 2. Propone ricorso Carmine CERELLO, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per travisamento della prova in ordine alla individuazione dello stesso imputato quale il responsabile della condotta contestata. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo. Il travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, non può costituire il mezzo per valutare nel merito la prova - come invece sollecitato dal ricorrente - bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. I giudici di merito hanno valorizzato l'esito della individuazione fotografica effettuata dall'operaio incaricato della consegna della cucina, corroborato da un dato estremamente rilevante: l'utenza telefonica mobile utilizzata dal responsabile della truffa era proprio "intestata al Cerello stesso". 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Agostini i [OSCURATO:PERSONA]