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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 gennaio 2020

Cassazione n. 08393/2022

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la seguente ORDINANZA N le: R LO Cu lo ,2A sul ricorso 14657-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente glravvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B.

MARTINI 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; controricorrente - 222» '.(U avverso l'ordinanza n. 218/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato in fatto che: La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 29 gennaio 2020 emessa ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato la stessa Cassa a restituire a [OSCURATO:PERSONA], titolare di pensione di reversibilità, il contributo di solidarietà versato nel quinquennio 2009-2013 (pari ad Euro 6.225,05); la corte territoriale, in applicazione dei principi affermati dal Giudice di legittimità in varie pronunce (Cass. n. 26229/2014, Cass. n. 26303/2014, Cass. n. 53/2015), ha ritenuto non dovuto il contributo invece preteso dalla Cassa di Previdenza e, quindi, l'impugnazione priva di ragionevoli possibilità di essere accolta; avverso la sentenza del Tribunale di Roma e della citata ordinanza della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi ed a successiva memoria; resiste, con controricorso e successiva memoria, [OSCURATO:PERSONA]; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Considerato che: Ric. 2020 n. 14657 sez.

ML - ud. 21-10-2021 /r -2- , con il primo motivo del ricorso, la Cassa ricorrente denuncia la violazione: del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; della L. n. 201 del 2011, art. 24 nonchè artt. 3 e 38 Cost; con il secondo motivo, si denuncia la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della Cassa; il terzo motivo è relativo alla violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., dell'art. 129 r.d.l. n. 1827/1935 e 47 bis d.P.R. n. 639/1979, si deduce l'erroneità della sentenza impugnata dovendosi ritenere decennale di prescrizione anziché quinquennale; in relazione al terzo motivo, è stata pubblicata ordinanza interlocutoria n. 33380 del 2021, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio, con la quale si è ritenuto che la soluzione della questione di diritto rivesta carattere nomofilattico, e, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. per la decisione presso la Sesta Sezione; il Collegio dispone, dunque, la rimessione della causa alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione, rimette la causa alla Quarta Sezione, Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, del 21 ottobre 2021 e del 23 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA N le: R LO Cu lo ,2A sul ricorso 14657-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente glravvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. MARTINI 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; controricorrente - 222» '.(U avverso l'ordinanza n. 218/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato in fatto che: La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 29 gennaio 2020 emessa ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato la stessa Cassa a restituire a [OSCURATO:PERSONA], titolare di pensione di reversibilità, il contributo di solidarietà versato nel quinquennio 2009-2013 (pari ad Euro 6.225,05); la corte territoriale, in applicazione dei principi affermati dal Giudice di legittimità in varie pronunce (Cass. n. 26229/2014, Cass. n. 26303/2014, Cass. n. 53/2015), ha ritenuto non dovuto il contributo invece preteso dalla Cassa di Previdenza e, quindi, l'impugnazione priva di ragionevoli possibilità di essere accolta; avverso la sentenza del Tribunale di Roma e della citata ordinanza della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi ed a successiva memoria; resiste, con controricorso e successiva memoria, [OSCURATO:PERSONA]; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Considerato che: Ric. 2020 n. 14657 sez. ML - ud. 21-10-2021 /r -2- , con il primo motivo del ricorso, la Cassa ricorrente denuncia la violazione: del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; della L. n. 201 del 2011, art. 24 nonchè artt. 3 e 38 Cost; con il secondo motivo, si denuncia la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della Cassa; il terzo motivo è relativo alla violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., dell'art. 129 r.d.l. n. 1827/1935 e 47 bis d.P.R. n. 639/1979, si deduce l'erroneità della sentenza impugnata dovendosi ritenere decennale di prescrizione anziché quinquennale; in relazione al terzo motivo, è stata pubblicata ordinanza interlocutoria n. 33380 del 2021, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio, con la quale si è ritenuto che la soluzione della questione di diritto rivesta carattere nomofilattico, e, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. per la decisione presso la Sesta Sezione; il Collegio dispone, dunque, la rimessione della causa alla Quarta Sezione. P.Q.M. La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione, rimette la causa alla Quarta Sezione, Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, del 21 ottobre 2021 e del 23 novembre
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