CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20029/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria depositata nell'interesse della parte civile; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini di marcata aspecificità lamenta il difetto di motivazione quanto al giudizio di attendibilità della persona offesa e del suo narrato quando che di contro la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, in linea con la complessiva valutazione del materiale istruttorio coerentemente apprezzato a sostegno del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt 56 e 392 cod. pen ascritto all'imputato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. ma non la condanna del ricorrente a rifondere le spese del grado alla parte civile, il cui intervento in giudizio, in questa sede , non ha inciso sulla valutazione pregiudiziale nel caso resa P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri P.Q.M