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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21791/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 39831/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si sostiene la carenza del dolo e la non offensività della condotta per la brevità dell'allontanamento, è meramente riproduttivo di analogo motivo d'appello già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale (pag. 1 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'erronea valutazione della prova da parte del giudice, è del tutto generico in quanto si limita a mere enunciazioni senza misurarsi con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che censura la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è aspecifico in quanto non si confronta con le argomentazioni del Giudice di appello, che fa riferimento alla considerevole gravità del fatto e alla presenza di precedenti specifici (pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dic P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 39831/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si sostiene la carenza del dolo e la non offensività della condotta per la brevità dell'allontanamento, è meramente riproduttivo di analogo motivo d'appello già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale (pag. 1 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'erronea valutazione della prova da parte del giudice, è del tutto generico in quanto si limita a mere enunciazioni senza misurarsi con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che censura la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è aspecifico in quanto non si confronta con le argomentazioni del Giudice di appello, che fa riferimento alla considerevole gravità del fatto e alla presenza di precedenti specifici (pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dic P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21791/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris