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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10685/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 13.6.2025 la Corte d'Assise d'appello di Napoli ha provveduto su una richiesta di attribuzione di liberazione anticipata al periodo di isolamento diurno accessorio all'ergastolo; Rilevato che l'ordinanza, rigettando la richiesta, ha fatto corretta applicazione del principio - affermato con riferimento alla possibilità di scomputare i periodi di liberazione anticipata dall'isolamento diurno - secondo cui «l'isolamento diurno è una sanzione sfornita di un proprio carattere autonomo, perché temporalmente circoscritta e destinata solo ad aggiungersi alla pena dell'ergastolo», mentre, ai sensi dell'art. 54, comma 4, L. n. 354 del 1975, «la pena su cui può andare a incidere la liberazione anticipata è quella dell'ergastolo, così da permettere la più spedita fruizione di specificati benefici penitenziari (permessi premio, semilibertà e liberazione condizionale)», con la conseguenza che resta estraneo a tale previsione l'isolamento diurno che «non ha, infatti, il connotato della pena sulla quale possa incidere la liberazione anticipata, svolgendo invece la funzione di rendere maggiormente afflittiva la pena perpetua» (Sez. 1, n. 12155 del 9/1/2025, Ruà, n.m.; cfr. anche Sez. 1, n. 46345 del 12/5/2023, Cristofaro, n.m.); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso, sviluppatosi attorno all'argomento secondo cui l'isolamento diurno ha invece natura di sanzione penale, sia da dichiararsi inammissibile, in quanto propone una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto (Sez. 2, n. 17281 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Delle Cave, Rv. 276916 — 01); Aggiunto che alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 13.6.2025 la Corte d'Assise d'appello di Napoli ha provveduto su una richiesta di attribuzione di liberazione anticipata al periodo di isolamento diurno accessorio all'ergastolo; Rilevato che l'ordinanza, rigettando la richiesta, ha fatto corretta applicazione del principio - affermato con riferimento alla possibilità di scomputare i periodi di liberazione anticipata dall'isolamento diurno - secondo cui «l'isolamento diurno è una sanzione sfornita di un proprio carattere autonomo, perché temporalmente circoscritta e destinata solo ad aggiungersi alla pena dell'ergastolo», mentre, ai sensi dell'art. 54, comma 4, L. n. 354 del 1975, «la pena su cui può andare a incidere la liberazione anticipata è quella dell'ergastolo, così da permettere la più spedita fruizione di specificati benefici penitenziari (permessi premio, semilibertà e liberazione condizionale)», con la conseguenza che resta estraneo a tale previsione l'isolamento diurno che «non ha, infatti, il connotato della pena sulla quale possa incidere la liberazione anticipata, svolgendo invece la funzione di rendere maggiormente afflittiva la pena perpetua» (Sez. 1, n. 12155 del 9/1/2025, Ruà, n.m.; cfr. anche Sez. 1, n. 46345 del 12/5/2023, Cristofaro, n.m.); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso, sviluppatosi attorno all'argomento secondo cui l'isolamento diurno ha invece natura di sanzione penale, sia da dichiararsi inammissibile, in quanto propone una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto (Sez. 2, n. 17281 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Delle Cave, Rv. 276916 — 01); Aggiunto che alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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