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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 43326/2021

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13267 del 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 novembre 1982; avverso la sentenza n. 1154/2020 del Tribunale di Ancona del 21 ottobre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Avendo il Tribunale di Ancona, con sentenza del 21 ottobre 2020, dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 727 cod. pen., per avere questi detenuto un cane di razza corso in condizioni incompatibili con la sua natura e tali da cagionare alla bestia gravi sofferenzir9ed avendo, conseguentemente il predetto Tribunale condannato il prevenuto alla pena ritenuta di giustizia, costui, tramite la propria difesa fiduciaria ha interposto ricorso in appello avverso la predetta sentenza, censurando la stessa in quanto emessa non dall'organo giudiziaria per la stessa funzionalmente competente, da lui indicata nel Giudice di Pace, ma dal Tribunale in composizione monocratica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal Maugeri è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

Deve preliminarmente rilevarsi che, essendo stata irrogata al carico del Maugeri la sola pena di euro 7.000,00 di ammenda, la decisione di primo grado non sarebbe stata suscettibile di impugnazione in grado di appello; per tale ragione, avendone, comunque, i requisiti formali e sostanziali, l'impugnazione dal medesimo proposta come ricorso di fronte al giudice di secondo grado, in applicazione del principio del favor impugnationis, deve essere convertita in ricorso in grado di legittimità.

Ciò posto, osserva, peraltro, il Collegio che, le argomentazioni svolte dal ricorrente in ordine al radicamento della competenza funzionale dei giudizi aventi ad oggetto la violazione dell'art. 727 cod. pen. di fronte al Giudice di Pace anzichè, come verificatosi nella presente occasione, di fronte al Tribunale in composizione monocratica sono basate, per espressa indicazione contenuta nell'atto introduttivo del presente giudizio, nella indicazione contenuta nell'art. 2, comma 15, lettera h), della legge n. 57 del 2016, ove si legge che sono attribuiti alla competenza del Giudice di pace, fra gli altri, i procedimenti per le contravvenzioni, previste dagli artt. 727 e 727-bis cod. pen.

Sulla base di tale elemento testuale viene ricondotta alla competenza del Giudice di Pace anche la competenza riguardante il procedimento a carico del Maugeri.

L'argomento svolto dal ricorrente è, tuttavia, evidentemente fallace.Omette, infatti, il ricorrente di considerare che la disposizione legislativa da lui richiamata, contenuta, come da lui stesso dichiarato, nella legge n. 57 del 2016, non è disposizione immediatamente precettiva erga omnes in quanto con essa il legislatore si è limitato, nei termini che gli sono - espressamente consentiti dall'art. 76 della Costituzione repubblicana, a delegare il Governo alla adozione di un successivo provvedimento di rango sub primario, si tratta nella specie del dlgs n. 116 del 2017, avente lo scopo di disciplinare effettivamente la materia delegata, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi che, con la legge di delega, nel caso appunto la n. 57 del 2016, il Parlamento ha dettato.

Ciò posto, ribadito che, pertanto, la disciplina effettivamente precettiva per la comunità dei consociati e per la generalità degli organi dello Stato è solamente quella contenuta nel decreto legislativo, essendo quella contenuta nella legge di delega rivolta a limitare i termini dell'eccezionale conferimento del potere legislativo all'organo esecutivo, si rileva che dando attuazione alla predetta delega, operazione come detto eseguita attraverso la adozione del dlgs n. 116 del 20i7, il Governo nel rideterminare la competenza funzionale dell'organo giudiziario ora in questione non ha inteso estendere questa anche ai procedimenti penali aventi ad oggetto la violazione, fra l'altro, dell'art. 727 cod. pen. in ordine al quale rimangono, pertanto, in vigore le ordinarie regole di riparto della competenza per materia fra gli organi della giurisdizione nazionale (si veda, infatti, il testo vigente dell'art. 4 del dlgs n. 274 del 2000, recante "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace e norma dell'art. 14 della legge 14 novembre 1999, n. 468" nonché l'intero testo del dlgs n. 116 del 2017 che nulla dispone in materia di estensione della competenza penale del Giudice di pace).

Né una tale deliberazione può ritenersi violativa, sotto il profilo della legittimità costituzionale, delle disposizioni contenute nella legge n. 57 del 2016, da intendersi richiamate quali parametri interposti di legittimità costituzionale, in quanto costituenti i criteri ed i principi direttivi cui, secondo le regole dell'art. 76 della Costituzione, deve attenersi il legislatore delegato.

Ciò in quanto la violazione costituzionale sarebbe ravvisabile esclusivamente in caso di eccesso di delega - cioè ove il legislatore delegato avesse provveduto in una materia a lui non deferita ovvero in termini esulanti rispetto ai principi ed ai criteri direttivi che gli sono stati dettati - posto che in tal modo il legislatore delegato, appunto esuberando rispetto ai limiti della delega a lui conferita, sarebbe andato ad invadere un ambito competenziale che, nel riparto dei poteri delineato dalla Costituzione, spetta all'organo legislativo, delle cui prerogative quello si sarebbe in tal modo appropriato; ma non si verifica né in caso di omesso esercizio della delega (la quale è, infatti, suscettibile di essere conferita, per espresso dettato legislativo, solo ad tempus, scaduto il quale essa decade, perdendo, pertanto efficacia la legge di conferimento di essa) né in caso di "esercizio difettivo della delega", atteso che una tale condotta, sia quella del tutto omissiva sia quella parzialmente tale, in nulla avrebbe violato le competenze dell'organo parlamentare, lasciando intatto il suo potere di esercitare direttamente, e non per mezzo della delega, la funzione legislativa, provvedendo a disciplinare autonomamente la materia che il legislatore delegato ha, invece, lasciato intonsa.

Considerato, pertanto che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la competenza funzionale a giudicare sul reato contestato al Maugeri è, ed è restata, in capo al Tribunale in composizione monocratica in difetto di attuazione sul punto della delega conferita dal Parlamento al legislatore delegato secondo i termini del combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 57 del 2016, il motivo dei suo ricorso avverso la sentenza impugnata è manifestamente infondato e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

A tale dichiarazione fa seguito, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
13267 del 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 novembre 1982; avverso la sentenza n. 1154/2020 del Tribunale di Ancona del 21 ottobre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Avendo il Tribunale di Ancona, con sentenza del 21 ottobre 2020, dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 727 cod. pen., per avere questi detenuto un cane di razza corso in condizioni incompatibili con la sua natura e tali da cagionare alla bestia gravi sofferenzir9ed avendo, conseguentemente il predetto Tribunale condannato il prevenuto alla pena ritenuta di giustizia, costui, tramite la propria difesa fiduciaria ha interposto ricorso in appello avverso la predetta sentenza, censurando la stessa in quanto emessa non dall'organo giudiziaria per la stessa funzionalmente competente, da lui indicata nel Giudice di Pace, ma dal Tribunale in composizione monocratica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal Maugeri è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Deve preliminarmente rilevarsi che, essendo stata irrogata al carico del Maugeri la sola pena di euro 7.000,00 di ammenda, la decisione di primo grado non sarebbe stata suscettibile di impugnazione in grado di appello; per tale ragione, avendone, comunque, i requisiti formali e sostanziali, l'impugnazione dal medesimo proposta come ricorso di fronte al giudice di secondo grado, in applicazione del principio del favor impugnationis, deve essere convertita in ricorso in grado di legittimità. Ciò posto, osserva, peraltro, il Collegio che, le argomentazioni svolte dal ricorrente in ordine al radicamento della competenza funzionale dei giudizi aventi ad oggetto la violazione dell'art. 727 cod. pen. di fronte al Giudice di Pace anzichè, come verificatosi nella presente occasione, di fronte al Tribunale in composizione monocratica sono basate, per espressa indicazione contenuta nell'atto introduttivo del presente giudizio, nella indicazione contenuta nell'art. 2, comma 15, lettera h), della legge n. 57 del 2016, ove si legge che sono attribuiti alla competenza del Giudice di pace, fra gli altri, i procedimenti per le contravvenzioni, previste dagli artt. 727 e 727-bis cod. pen. Sulla base di tale elemento testuale viene ricondotta alla competenza del Giudice di Pace anche la competenza riguardante il procedimento a carico del Maugeri. L'argomento svolto dal ricorrente è, tuttavia, evidentemente fallace.Omette, infatti, il ricorrente di considerare che la disposizione legislativa da lui richiamata, contenuta, come da lui stesso dichiarato, nella legge n. 57 del 2016, non è disposizione immediatamente precettiva erga omnes in quanto con essa il legislatore si è limitato, nei termini che gli sono - espressamente consentiti dall'art. 76 della Costituzione repubblicana, a delegare il Governo alla adozione di un successivo provvedimento di rango sub primario, si tratta nella specie del dlgs n. 116 del 2017, avente lo scopo di disciplinare effettivamente la materia delegata, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi che, con la legge di delega, nel caso appunto la n. 57 del 2016, il Parlamento ha dettato. Ciò posto, ribadito che, pertanto, la disciplina effettivamente precettiva per la comunità dei consociati e per la generalità degli organi dello Stato è solamente quella contenuta nel decreto legislativo, essendo quella contenuta nella legge di delega rivolta a limitare i termini dell'eccezionale conferimento del potere legislativo all'organo esecutivo, si rileva che dando attuazione alla predetta delega, operazione come detto eseguita attraverso la adozione del dlgs n. 116 del 20i7, il Governo nel rideterminare la competenza funzionale dell'organo giudiziario ora in questione non ha inteso estendere questa anche ai procedimenti penali aventi ad oggetto la violazione, fra l'altro, dell'art. 727 cod. pen. in ordine al quale rimangono, pertanto, in vigore le ordinarie regole di riparto della competenza per materia fra gli organi della giurisdizione nazionale (si veda, infatti, il testo vigente dell'art. 4 del dlgs n. 274 del 2000, recante "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace e norma dell'art. 14 della legge 14 novembre 1999, n. 468" nonché l'intero testo del dlgs n. 116 del 2017 che nulla dispone in materia di estensione della competenza penale del Giudice di pace). Né una tale deliberazione può ritenersi violativa, sotto il profilo della legittimità costituzionale, delle disposizioni contenute nella legge n. 57 del 2016, da intendersi richiamate quali parametri interposti di legittimità costituzionale, in quanto costituenti i criteri ed i principi direttivi cui, secondo le regole dell'art. 76 della Costituzione, deve attenersi il legislatore delegato. Ciò in quanto la violazione costituzionale sarebbe ravvisabile esclusivamente in caso di eccesso di delega - cioè ove il legislatore delegato avesse provveduto in una materia a lui non deferita ovvero in termini esulanti rispetto ai principi ed ai criteri direttivi che gli sono stati dettati - posto che in tal modo il legislatore delegato, appunto esuberando rispetto ai limiti della delega a lui conferita, sarebbe andato ad invadere un ambito competenziale che, nel riparto dei poteri delineato dalla Costituzione, spetta all'organo legislativo, delle cui prerogative quello si sarebbe in tal modo appropriato; ma non si verifica né in caso di omesso esercizio della delega (la quale è, infatti, suscettibile di essere conferita, per espresso dettato legislativo, solo ad tempus, scaduto il quale essa decade, perdendo, pertanto efficacia la legge di conferimento di essa) né in caso di "esercizio difettivo della delega", atteso che una tale condotta, sia quella del tutto omissiva sia quella parzialmente tale, in nulla avrebbe violato le competenze dell'organo parlamentare, lasciando intatto il suo potere di esercitare direttamente, e non per mezzo della delega, la funzione legislativa, provvedendo a disciplinare autonomamente la materia che il legislatore delegato ha, invece, lasciato intonsa. Considerato, pertanto che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la competenza funzionale a giudicare sul reato contestato al Maugeri è, ed è restata, in capo al Tribunale in composizione monocratica in difetto di attuazione sul punto della delega conferita dal Parlamento al legislatore delegato secondo i termini del combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 57 del 2016, il motivo dei suo ricorso avverso la sentenza impugnata è manifestamente infondato e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. A tale dichiarazione fa seguito, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d