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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20244/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; VfRitenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha accolto solo parzialmente l'istanza di misura alternative presentata dal condannato; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono Manifestamente infondati, in quanto si limitano a censurare il giudizio del Tribunale di sorveglianza senza riuscire ad individuare tratti di manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, che è coerente, invece, con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che "l'affidamento in prova al servizio sociale assolve alla funzione risocializzante del condannato, il cui comportamento attuale rileva ai fini dell'osservazione della personalità, sicché la misura non può essere disposta nel caso in cui, pur a fronte di un comportamento formalmente corretto, venga rilevata l'indifferenza del soggetto alle attività trattamentali e, dunque, il sostanziale rifiuto delle opportunità di rieducazione" (Sez. 1, n. 6762 del 08/11/2022, dep. 2023, Notarstefano, Rv. 284065) e che sia necessario che sia stato avviato un percorso di revisione critica del proprio passato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924) - che rileva sul piano oggettivo, e prescinde dalla eventuale responsabilità per essa del condannato dovuta allo scarso livello di istruzione ed alle difficoltà linguistiche di un soggetto che pur riferisce di essere in Italia da trentaquattro anni - non essendo, peraltro, manifestamente illogico aver ritenuto ostativo alla misura più ampia lo svolgimento di attività lavorativa nello stesso settore imprenditoriale alle dipendenze di un nipote ventiseienne, nonchè il principio di gradualità del trattamento che suggerisce il passaggio attraverso misure alternative con margini di libertà intermedi, quale quella della semilibertà concessa al condannato con lo stesso provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; VfRitenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha accolto solo parzialmente l'istanza di misura alternative presentata dal condannato; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono Manifestamente infondati, in quanto si limitano a censurare il giudizio del Tribunale di sorveglianza senza riuscire ad individuare tratti di manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, che è coerente, invece, con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che "l'affidamento in prova al servizio sociale assolve alla funzione risocializzante del condannato, il cui comportamento attuale rileva ai fini dell'osservazione della personalità, sicché la misura non può essere disposta nel caso in cui, pur a fronte di un comportamento formalmente corretto, venga rilevata l'indifferenza del soggetto alle attività trattamentali e, dunque, il sostanziale rifiuto delle opportunità di rieducazione" (Sez. 1, n. 6762 del 08/11/2022, dep. 2023, Notarstefano, Rv. 284065) e che sia necessario che sia stato avviato un percorso di revisione critica del proprio passato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924) - che rileva sul piano oggettivo, e prescinde dalla eventuale responsabilità per essa del condannato dovuta allo scarso livello di istruzione ed alle difficoltà linguistiche di un soggetto che pur riferisce di essere in Italia da trentaquattro anni - non essendo, peraltro, manifestamente illogico aver ritenuto ostativo alla misura più ampia lo svolgimento di attività lavorativa nello stesso settore imprenditoriale alle dipendenze di un nipote ventiseienne, nonchè il principio di gradualità del trattamento che suggerisce il passaggio attraverso misure alternative con margini di libertà intermedi, quale quella della semilibertà concessa al condannato con lo stesso provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P. P.Q.M
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