CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29275/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza, con cui l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce il vizio di motivazione e il travisamento della prova in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato; ritenuto che esso sia inammissibile, atteso che le censure appaiono dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal Giudice di merito una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare a una decisione diversa e, come tali, le stesse si pongono all'esterno del perimetro del sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01), non essendo in questa sede deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla mancanza, dalla manifesta illogicità, dalla contraddittorietà e, dunque, le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti quanto all'attendibilità, alla credibilità, allo spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto fondato su deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e in quanto le doglianze si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolte dai Giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] o•Y Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci