CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31811/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2370/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 17103/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Il tribunale ribadiva l’assenza del requisitofondamentale per la riabilitazione, ovvero l’integrale risarcimento del danno in favore dei familiari ed eredi delle persone offese dal gravissimo reato per il quale era stato condannato l’istante, poiché quest’ultimoperseverava nell’offerta della somma di 2500 euro da destinare ad enti o associazioni di beneficenza. 2. Avverso detto provvedimentopropone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia lamentando violazione degli artt. 178 e 179 cod. pen. e correlato vizio di motivazione. A sostegno di tale affermazione faceva presente come il magistrato di sorveglianza avesse concesso all’istante il beneficio della remissione del debito, proprio in ragione della sua provata incapacità economica. Non avendo ricevuto risposta decideva di inviaretale somma ad altro ente benefico di sua scelta. 4. Il difensore ha depositato memoria in data 1° luglio 2025 chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Per potersi, poi, valutare il mancato risarcimento dei danni a favore della parte offesa, o comunque l'omessa tacitazione delle sue ragioni creditorie, alla stregua di un elemento condizionante la concessione della riabilitazione, occorre accertare se il debito sia liquido ed esigibile, se vi sia stata quantificazione di esso da parte del creditore, se, in sintesi, l'inadempimento sia stato volontario o non già, per qualsiasi ragione, necessitato, dalla constatata povertà del debitore, dalla inesistenza di richieste risarcitorie da parte del creditore, dalla impossibilità di quantificare il danno nel silenzio della sentenza o da altri elementi capaci di incidere sulla volontarietà dell'inadempimento in questione (Sez. 1, n. 80 del 14/1/1992 Pallucchini, Rv.189605-01) Il Tribunale,nell’esaminare la condotta asseritamente risarcitoria tenuta dall’istante, ne rileva l’inadeguatezza, sia sotto il profilo della particolare modestia delle sommeversate, a fronte dei gravissimi reati commessi, sia della peculiarità della iniziativa benefica, asseritamente surrogatoria, che può essere interrotta in qualunque momento; da ultimo rileva come l’istante non possa essere ritenuto in condizione di indigenza, svolgendo attività lavorativa. L’elemento della remissione del debito, poi, è poco significativo, poiché riguarda unicamente le spese di mantenimento in carcere e risale al 2004. funzione del valore dimostrativo dell'emenda e della condotta successiva alla condanna (Sez. 1, n. 37081 del 31/05/2024, Zanni, Rv. 287087 - 01): e, secondo quanto è stato adeguatamente spiegatonel provvedimento impugnato, le attività surrogatorie del risarcimento, poste in essere successivamente alla condanna, al di là della intrinseca modestia della somma, non hanno alcun valore dimostrativo di una emenda. La disamina delle argomentazioni esposte nell’impugnato provvedimento alla lucedegli insegnamenti di questa Corte restituisce, dunque, una motivazione corretta, logica, priva di discrasieche deve essere ritenuta, dunque, incensurabile in questa sede. 2. Per le ragioni sopra evidenziate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e