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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00601/2025

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5527/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 733/13/2021, depositata in data 25gennaio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 4 novembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’ avvis o di accertamento n.

RJ807A100785/2006,per omesso versamento di ritenute per l’anno 2001, e l’atto di contestazione n.

RJ8COA1O1051/2006; gli atti traevano origine dal processo verbale di constatazione redatto dalla Notifica del ricorso per cassazione alla parte contumace in appello - Presso il difensore domiciliatario in primo grado - I nesistenza - Esclusione-[OSCURATO:PERSONA].Guardia di Finanzail 19 febbraio 2003, emesso a seguito di una visita ispettiva effettuata presso la società; gli ispettori del Lavoro avevano acclarato che alcune lavoratrici, dipendenti della società cooperativa ‘I ragazzini’ alla quale la RO.GI. aveva affidato l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro, in realtà lavoravano alle dipendenze della RO.GI. (avente sede nel medesimo indirizzo, [OSCURATO:PERSONA] n. 86, Catania); di qui, la contestazione della violazione dell’art. 1 l. 1369/1960.

La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che la mera violazione della suddetta norma non giustificasse la qualificazione della RO.GI. quale sostituto d’imposta.

2. Interposto gravame dall’Ufficio, la società rimaneva contumace.

L a Commissione tributaria regionale della Sicilia confermava la sentenza di prime cure evidenziando che il rapporto di lavoro con l’interponente può sorgere solo quando il lavoratore presenti il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., e, pertanto, in difetto di tale azione, nessun obbligo di ritenuta sorge in capo all’interponente.

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi a due motivi.

La curatela non ha svolto difese nel presente giudizio.

Il ricorso è stato, quindi,fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Considerato che:

1. Va, preliminarmente, dichiarata la nullità della notifica del ricorso per cassazione, eseguita dall’Agenzia all’indirizzo pec del difensore della RO.GI. in primo grado.

La società appellata, invero, non si era costituita nel secondo grado; pertanto, la notifica andava eseguita alla parte personalmente.

Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, infatti, «quando non sia espressamente conferita per tutti i gradi di giudizio, l’elezione di domicilio contenuta nella procura spiega i suoi effetti solo per il grado di giudizio per il quale è stata conferita.

Pertanto, la notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, se effettuata presso il domiciliatario della stessa in primo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 330, comma terzo, c.p.c., ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non inesistente, e, conseguentemente, sanabile o a seguito della costituzione della parte intimata, o mediante rinnovazione nella residenza o nel domicilio della parte»(ex multis, Cass. 11/05/2018, n. 11485).

1.1. Nella specie la curatela è rimasta intimata ed il ricorso per cassazione è stato notificato agli indirizzi pec del difensore in primo grado (dr. [OSCURATO:PERSONA]) e del curatore (avv. [OSCURATO:PERSONA]).La notifica eseguita presso l’indirizzo pec dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) non può ritenersi validamente eseguita nei confronti della curatela in mancanza della prova che il detto indirizzo pec corrisponda a quello della procedura, comunicato dal curatore all’atto della sua nomina.

L’obbligo, in capo al curatore del fallimento ( oggi liquidazione giudiziale), di comunicare il proprio indirizzo pec è stato introdotto nel 2012 dall’art. 17, comma 2, del d.l. n. 179/2012, convertito dalla legge 221/2012, e si applicava anche alle procedure concorsuali pendentialla data di entrata in vigore del detto d.l..

Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio ed ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione alla curateladel fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, concedendo alla ricorrente termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per la notifica del ricorso alla curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. presso l’indirizzo PEC della procedura comu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5527/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 733/13/2021, depositata in data 25gennaio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 4 novembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’ avvis o di accertamento n. RJ807A100785/2006,per omesso versamento di ritenute per l’anno 2001, e l’atto di contestazione n. RJ8COA1O1051/2006; gli atti traevano origine dal processo verbale di constatazione redatto dalla Notifica del ricorso per cassazione alla parte contumace in appello - Presso il difensore domiciliatario in primo grado - I nesistenza - Esclusione-[OSCURATO:PERSONA].Guardia di Finanzail 19 febbraio 2003, emesso a seguito di una visita ispettiva effettuata presso la società; gli ispettori del Lavoro avevano acclarato che alcune lavoratrici, dipendenti della società cooperativa ‘I ragazzini’ alla quale la RO.GI. aveva affidato l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro, in realtà lavoravano alle dipendenze della RO.GI. (avente sede nel medesimo indirizzo, [OSCURATO:PERSONA] n. 86, Catania); di qui, la contestazione della violazione dell’art. 1 l. 1369/1960. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che la mera violazione della suddetta norma non giustificasse la qualificazione della RO.GI. quale sostituto d’imposta. 2. Interposto gravame dall’Ufficio, la società rimaneva contumace. L a Commissione tributaria regionale della Sicilia confermava la sentenza di prime cure evidenziando che il rapporto di lavoro con l’interponente può sorgere solo quando il lavoratore presenti il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., e, pertanto, in difetto di tale azione, nessun obbligo di ritenuta sorge in capo all’interponente. 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi a due motivi. La curatela non ha svolto difese nel presente giudizio. Il ricorso è stato, quindi,fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. Va, preliminarmente, dichiarata la nullità della notifica del ricorso per cassazione, eseguita dall’Agenzia all’indirizzo pec del difensore della RO.GI. in primo grado. La società appellata, invero, non si era costituita nel secondo grado; pertanto, la notifica andava eseguita alla parte personalmente. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, infatti, «quando non sia espressamente conferita per tutti i gradi di giudizio, l’elezione di domicilio contenuta nella procura spiega i suoi effetti solo per il grado di giudizio per il quale è stata conferita. Pertanto, la notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, se effettuata presso il domiciliatario della stessa in primo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 330, comma terzo, c.p.c., ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non inesistente, e, conseguentemente, sanabile o a seguito della costituzione della parte intimata, o mediante rinnovazione nella residenza o nel domicilio della parte»(ex multis, Cass. 11/05/2018, n. 11485). 1.1. Nella specie la curatela è rimasta intimata ed il ricorso per cassazione è stato notificato agli indirizzi pec del difensore in primo grado (dr. [OSCURATO:PERSONA]) e del curatore (avv. [OSCURATO:PERSONA]).La notifica eseguita presso l’indirizzo pec dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) non può ritenersi validamente eseguita nei confronti della curatela in mancanza della prova che il detto indirizzo pec corrisponda a quello della procedura, comunicato dal curatore all’atto della sua nomina. L’obbligo, in capo al curatore del fallimento ( oggi liquidazione giudiziale), di comunicare il proprio indirizzo pec è stato introdotto nel 2012 dall’art. 17, comma 2, del d.l. n. 179/2012, convertito dalla legge 221/2012, e si applicava anche alle procedure concorsuali pendentialla data di entrata in vigore del detto d.l.. Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio ed ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione alla curateladel fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo, concedendo alla ricorrente termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per la notifica del ricorso alla curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. presso l’indirizzo PEC della procedura comu
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