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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04535/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha accolto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha annullato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, con riferimento al reato di omicidio commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] nonché alla strumentale violazione in materia di armi comuni da sparo.

Secondo l'ipotesi accusatoria, il Pannace aveva agito quale esecutore materiale, partecipando insieme con il cugino, [OSCURATO:PERSONA], all'agguato che, come documentato dal filmato ripreso da una telecamera di sorveglianza, era stato commesso da due soggetti travisati da passamontagna, i quali avevano esploso cinque colpi di pistola cal. 7,65 all'indirizzo del Polito.

Osserva il Tribunale che la provvista indiziaria a carico del Pannace non è connotata dal necessario carattere di gravità.

L'indagato è stato raggiunto dalla chiamata in reità proveniente da un solo collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], valutata soggettivamente ma non oggettivamente attendibile per il suo contenuto impreciso.

Altri due collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno reso concordi dichiarazioni solo sul mandante, individuato in [OSCURATO:PERSONA], e sulla causale, indicata nel risentimento del Fiorillo per uno schiaffo ricevuto dalla vittima durante un periodo di detenzione.

Le ulteriori emergenze investigative non consentono di sopperire a tale carenza: - il colloquio intercettato il 13 settembre 2011 tra i due cugini all'interno del carcere di [OSCURATO:PERSONA], dove [OSCURATO:PERSONA] si trovava detenuto per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], non contiene indicazioni chiare, come già evidenziato dalla sentenza irrevocabile di assoluzione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per quest'ultimo episodio; - il filmato ripreso dalla telecamera di sorveglianza, a causa della scarsa definizione delle immagini, non consente né di individuare, con la necessaria certezza, la presenza nel passamontagna indossato da uno dei due esecutori dell'omicidio del numero "46", presente in quello trovato dalla polizia giudiziaria sulla base delle indicazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione intercettata, né di effettuare, come attestato nella relazione tecnica eseguita dai RIS di Messina depositata il 2 settembre 2011, un'utile comparazione tra i tratti somatici delle due persone effigiate ed i cugini Pannace.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Catanzaro articolando tre motivi, alla cui esposizione premette una critica di fondo, riferita all'intero apparato argomentativo, indicato come viziato sul piano logico, oltre che imperniato su una valutazione delle emergenze investigative parcellizzata ed atomistica anziché globale nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova indiziaria, ampiamente richiamata, e, comunque, sganciata dalle base fattuale.

2.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione, anche sotto il profilo della contraddittorietà del testo del provvedimento impugnato con gli atti di indagine, con riferimento alla chiamata in reità del collaboratore Arena, erroneamente ritenuta generica ed imprecisa e comunque non individualizzante.

Nel ritenere che le circostanze riferite dall'Arena, ossia il grado di parentela con [OSCURATO:PERSONA] ed il ruolo di custode delle armi del sodalizio, non siano idonee ad individuare in [OSCURATO:PERSONA] uno dei due esecutori materiali del delitto, il Tribunale - secondo il ricorrente - propone una interpretazione alternativa delle dichiarazioni e accusatorie che non trova alcuna conferma negli atti di indagine e non riesce, comunque, a fornire una spiegazione adeguata delle ragioni per cui l'assenza di riscontri su aspetti secondari mini irrimediabilmente la credibilità oggettiva delle dichiarazioni accusatorie dell'Arena, anche in base al principio che permette la valutazione frazionata delle chiamate in reità.

Nemmeno il diretto interessato, in sede di interrogatorio di garanzia, ha ipotizzato che l'Arena avesse chiamato in causa cugini diversi da lui e, anzi, ha spiegato per quale motivo il Pardea, fonte dell'Arena, aveva interesse a coinvolgerlo nell'omicidio.

Dalla conversazione del 13 settembre 2011 si evince l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] per le armi, segnatamente per una pistola, peraltro nell'ambito di una discussione più ampia su conteggi di denaro.

La sua valenza dimostrativa è stata esclusa aderendo acriticamente alle valutazioni espresse nella sentenza emessa in altro procedimento ai fini dell'accertamento della responsabilità penale per un diverso episodio omicidiairio, senza considerare che, nella presente sede cautelare, il dato investigativo doveva essere valutato non come prova autonoma ma quale riscontro delle dichiarazioni del collaboratore Arena.

Anche la critica sull'insuperabile incertezza della fonte di informazione dell'Arena è infondata.

Il collaboratore Arena, per come si evince dal tenore delle sue dichiarazioni, ha costantemente riferito di essere stato informato dal Pardea "in stretto rapporto con le articolazioni criminali di [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]".

2.2. Con il secondo motivo lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al contenuto del verbale di trascrizione del colloquio del 13 settembre 2011 tenutosi presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA].

Mentre nel dialogo intercettato i cugini Pannace, attraverso parole dal significato chiaro ed inequivocabile, esprimono la comune intenzione di non spostare il passamontagna dal posto dove all'epoca si trovava nascosto e dove, qualche mese dopo, verrà rinvenuto dalla polizia giudiziaria, l'ordinanza impugnata ha erroneamente interpretato la conversazione nel senso che sia stato [OSCURATO:PERSONA] ad indicare a Giuseppe il posto dove era nascosto il passamontagna per chiedergli di "toglierlo".Si tratta di un travisamento su una circostanza decisiva posto che il Tribunale ha ravvisato un argomento logico a favore della estraneità all'addebito di [OSCURATO:PERSONA] nell'incompressibile mancato adempimento dell'ordine, impartitogli dal cugino nel suo interesse, di nascondere il passamontagna.

2.3. Con il terzo motivo lamenta illogicità della motivazione con riferimento al punto dell'ordinanza in cui il Tribunale ritiene di non attribuire valenza indiziaria ai fotogrammi estrapolati dalle telecamere dell'impianto di sorveglianza.

Il Tribunale, anziché esaminare la nota della polizia giudiziaria del 9 marzo 2020 - allegata al ricorso, al pari degli altri atti di indagine richiamati, per la sua autosufficienza - ha limitato il suo esame agli atti investigativi e tecnici del 2011.

In tal modo ha, però, trascurato che, al contrario dell'inziale valutazione investigativa, orientata all'identificazione dei possibili autori in un contesto in cui si procedeva contro ignoti, la nota più recente, passando in rassegna gli elementi di conforto del narrato del collaboratore Arena, si è soffermata, in modo specifico, su profili di compatibilità tra la sagoma di [OSCURATO:PERSONA], chiamato in causa dell'Arena, e le immagini impresse nel filmato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Giova, innanzitutto, premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, esso può essere sindacato dalla Corte di legittimità solo se risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, "restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto"; al giudice di legittimità spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Siciliano, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che tutte le deduzioni contenute nei motivi di ricorso, che possono essere tratta congiuntamente per la connessione logica delle questioni poste, siano inammissibili, perché versate in fatto o riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati, o, comunque, si risolvono nella inammissibile sollecitazione di nuovi apprezzamenti, che, per quanto plausibili, si sovrappongono a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito cautelare.

2.1. L'apparato argomentativo a sostegno del giudizio di inattendibilità della chiamata in reità del collaboratore Arena è esente dalle incongruenze o contraddizioni denunziate.

Ritiene il Tribunale l'accusa dell'Arena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pur provenendo da un soggetto soggettivamente credibile, non ha un contenuto intrinsecamente attendibile perché formulata in termini imprecisi ed impliciti.

L'Arena, infatti, ha riferito di essere venuto a conoscenza che gli esecutori materiali dell'omicidio del Polito erano stati due soggetti, molto vicini a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto il correo che aveva trasmesso l'ordine del Fiorillo a [OSCURATO:PERSONA] e a un suo cugino.

Rispetto a quest'ultimo, ha precisato di non averlo non mai conosciuto di persona, ma di sapere che era incaricato della custodia delle armi del gruppo criminale.

Non solo le circostanze, astrattamente individualizzanti, riferite dall'Arena non hanno trovato alcuna conferma nelle evidenze investigative (anzi il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come soggetto in grado di procacciare armi all'interno del gruppo), ma non è nemmeno chiaro, se l'Arena abbia appresso tali notizie direttamente da [OSCURATO:PERSONA], a sua volta informato dal mandante [OSCURATO:PERSONA], o le abbia desunte dal contesto criminoso o, infine, si sia limitato a recepire una notizie circolanti nelle articolazioni criminali operanti a [OSCURATO:PERSONA] di Ippona.

Quanto al dialogo intercettato il 13 settembre 2011 tra i due cugini all'interno del carcere di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si riferisce espressamente ad una pistola e ad un passamontagna, ma non ricollega né l'una né l'altro alla consumazione dell'omicidio del Polito né fornisce indicazioni sul suo ruolo abituale di procacciatore delle armi in dotazione al gruppo di appartenenza.A proposito del passamontagna, i giudici della cautela osservano che se è vero che [OSCURATO:PERSONA] chiede al cugino di toglierlo dal luogo dove è stato nascosto e che la polizia giudiziaria qualche mese dopo ha effettivamente ritrovato l'indumento proprio nel luogo indicato da [OSCURATO:PERSONA], è altrettanto vero che dalla conversazione non traspare alcun ruolo di [OSCURATO:PERSONA] collegato al possesso del passamontagna.

Al contrario, sembra inverosimile al Tribunale che [OSCURATO:PERSONA] abbia nascosto il passamontagna usato dal cugino per commettere l'omicidio Polito senza nemmeno avvisarlo e, anzi, dimenticandosi della circostanza per molti mesi, quando era in stato di libertà, sentendo il bisogno di comunicarlo all'interessato solo nel periodo della detenzione.

Altrettanto strano è che il cugino, una volta avvertito del pericolo, pur essendo interessato ad eleminare la prova del suo coinvolgimento nel fatto di sangue, si sia del tutto disinteressato, non attivandosi per recuperarlo e farlo scomparire.

Non vi è alcuna prova scientifica che possa ricondurre il passamontagna in questione ad uno degli esecutori materiali dell'omicidio Polito.

2.2. I rilievi del ricorrente propongo una lettura alternativa del compendio indiziario che, tuttavia, non è idoneo a superare le criticità evidenziate dal Tribunale che ha valorizzato non solo il contenuto impreciso e vago della chiamata in reità de relato, in quanto tale dotata di forza probatoria condizionata all'osservanza di precise regole prudenziali (Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134; Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255143), specie se, come nel caso in esame, vi è l'impossibilità di risalire ad una verificabile fonte primaria di informazione ([OSCURATO:PERSONA] non è indicato dall'Arena quale fonte diretta delle notizie sull'identità degli esecutori materiali), ma anche sul dato, di certo non ininfluente, che tale accusa, nemmeno esplicita, era rimasta isolata perché non suffragata, neanche indirettamente, dalle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia che pure avevano rivelato particolari sulla vicenda omicidiaria.

Né la genericità dei riferimenti forniti dall'Arena per individuare il cugino di [OSCURATO:PERSONA], possono essere superati, così da modificare il giudizio negativo di attendibilità, attingendo alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] o alla conversazione del 13 settembre 2011.

L'odierno ricorrente si è limitato a spiegare la possibile causale delle accuse rivoltegli dall'Arena muovendo dal presupposto che quest'ultimo lo avesse effettivamente indicato come autore del reato.

Nella conversazione valorizzata dal pubblico ministro ricorrente vi è un solo riferimento, nel corso di un dialogo dai contorni non chiari, ad una pistola dunque ad una circostanza da cui, in assenza di altri elementi, non è possibile inferire che [OSCURATO:PERSONA] si occupasse stabilmente di armi per conto del gruppo mafioso di appartenenza, nei termini indicati dall'Arena laddove ha fatto riferimento al "cugino di [OSCURATO:PERSONA]", indicandolo come l'esecutore materiale dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

Nel valutare la rilevanza probatoria della conversazione del settembre 2011 rispetto al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio del Polito, il Tribunale non si è limitato ad aderire acriticamente al giudizio già espresso da altra autorità giudiziaria, in un procedimento relativo ad un diverso fatto omicidiario, sull'impossibilità di attribuirle un significato chiaro.

Al contrario, ha osservato con specifico riferimento alla vicenda posta alla sua attenzione, che le informazioni ricavabili dalla conversazione non rafforzavano affatto la piattaforma indiziaria a carico dell'odierno ricorrente.

E' fortemente equivoco anche l'unico dato astrattamente utilizzabile come riscontro della chiamata in reità de relato, peraltro inattendibile nei termini già chiariti, ossia il possesso, in epoca di poco successiva all'omicidio, del passamontagna, quindi di un indumento effettivamente usato dai due esecutori materiali durante l'azione che aveva portato all'uccisione del Polito.

Difettano, infatti, elementi idonei a stabilire un nesso, di carattere necessariamente individualizzante, tra il passamontagna oggetto di conversazione e [OSCURATO:PERSONA]: non solo l'altro interlocutore, [OSCURATO:PERSONA] - partecipe all'omicidio con il ruolo di esecutore materiale per sua stessa ammissione in un'altra conversazione - era fortemente interessato all'occultamento di tale indumento, sicché ben avrebbe potuto chiedere al cugino di non farlo trovare agli inquirenti per fargli un favore , ma, attraverso l'esame dei fotogrammi, non è stata acquisita alcuna certezza che il killer, diverso da quello identificato con [OSCURATO:PERSONA], indossasse in occasione dell'omicidio proprio il passamontagna con il numero "43" rinvenuto e sequestrato grazie alle rivelazioni contenute nella conversazione in esame.

Né a diversa conclusione può pervenirsi maggiormente valorizzando la nota dei RIS dei Carabinieri del 2020 che non dà atto dell'esecuzione di ulteriori accertamenti idonei a migliorare la qualità delle immagini registrate, rimasta sempre scadente, e contiene giudizi di mera compatibilità tra i soggetti con il volto travisato da passamontagna ripresi nel filmato ed i cugini Pannace.

Non può pertanto considerarsi illogica la valutazione del Tribunale che non ha ritenuto rassicurante l'esito delle nuove indagini tecniche perché, al pari di quelle svolte in precedenza, pur sempre fondate su immagini non nitide.

In questo contesto è del tutto irrilevante l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nell'interpretare la conversazione del 13 settembre 2011.Tanto nel caso in cui il [OSCURATO:PERSONA] avesse comandato al cugino di protrarre l'occultamento del passamontagna, tanto nel caso in cui avesse ordinato di toglierlo dal nascondiglio, rimane il dato fermo che entrambe le azioni potevano più plausibilmente essere state ordinate a [OSCURATO:PERSONA] al fine esclusivo di adottare cautele finalizzate ad impedire il ritrovamento di una prova compromettente a carico di chi gli aveva dato l'ordine, [OSCURATO:PERSONA], e non a suo carico. 3.

Per quanto esposto, il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha accolto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha annullato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, con riferimento al reato di omicidio commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] nonché alla strumentale violazione in materia di armi comuni da sparo. Secondo l'ipotesi accusatoria, il Pannace aveva agito quale esecutore materiale, partecipando insieme con il cugino, [OSCURATO:PERSONA], all'agguato che, come documentato dal filmato ripreso da una telecamera di sorveglianza, era stato commesso da due soggetti travisati da passamontagna, i quali avevano esploso cinque colpi di pistola cal. 7,65 all'indirizzo del Polito. Osserva il Tribunale che la provvista indiziaria a carico del Pannace non è connotata dal necessario carattere di gravità. L'indagato è stato raggiunto dalla chiamata in reità proveniente da un solo collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], valutata soggettivamente ma non oggettivamente attendibile per il suo contenuto impreciso. Altri due collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno reso concordi dichiarazioni solo sul mandante, individuato in [OSCURATO:PERSONA], e sulla causale, indicata nel risentimento del Fiorillo per uno schiaffo ricevuto dalla vittima durante un periodo di detenzione. Le ulteriori emergenze investigative non consentono di sopperire a tale carenza: - il colloquio intercettato il 13 settembre 2011 tra i due cugini all'interno del carcere di [OSCURATO:PERSONA], dove [OSCURATO:PERSONA] si trovava detenuto per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], non contiene indicazioni chiare, come già evidenziato dalla sentenza irrevocabile di assoluzione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per quest'ultimo episodio; - il filmato ripreso dalla telecamera di sorveglianza, a causa della scarsa definizione delle immagini, non consente né di individuare, con la necessaria certezza, la presenza nel passamontagna indossato da uno dei due esecutori dell'omicidio del numero "46", presente in quello trovato dalla polizia giudiziaria sulla base delle indicazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione intercettata, né di effettuare, come attestato nella relazione tecnica eseguita dai RIS di Messina depositata il 2 settembre 2011, un'utile comparazione tra i tratti somatici delle due persone effigiate ed i cugini Pannace. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Catanzaro articolando tre motivi, alla cui esposizione premette una critica di fondo, riferita all'intero apparato argomentativo, indicato come viziato sul piano logico, oltre che imperniato su una valutazione delle emergenze investigative parcellizzata ed atomistica anziché globale nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova indiziaria, ampiamente richiamata, e, comunque, sganciata dalle base fattuale. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione, anche sotto il profilo della contraddittorietà del testo del provvedimento impugnato con gli atti di indagine, con riferimento alla chiamata in reità del collaboratore Arena, erroneamente ritenuta generica ed imprecisa e comunque non individualizzante. Nel ritenere che le circostanze riferite dall'Arena, ossia il grado di parentela con [OSCURATO:PERSONA] ed il ruolo di custode delle armi del sodalizio, non siano idonee ad individuare in [OSCURATO:PERSONA] uno dei due esecutori materiali del delitto, il Tribunale - secondo il ricorrente - propone una interpretazione alternativa delle dichiarazioni e accusatorie che non trova alcuna conferma negli atti di indagine e non riesce, comunque, a fornire una spiegazione adeguata delle ragioni per cui l'assenza di riscontri su aspetti secondari mini irrimediabilmente la credibilità oggettiva delle dichiarazioni accusatorie dell'Arena, anche in base al principio che permette la valutazione frazionata delle chiamate in reità. Nemmeno il diretto interessato, in sede di interrogatorio di garanzia, ha ipotizzato che l'Arena avesse chiamato in causa cugini diversi da lui e, anzi, ha spiegato per quale motivo il Pardea, fonte dell'Arena, aveva interesse a coinvolgerlo nell'omicidio. Dalla conversazione del 13 settembre 2011 si evince l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] per le armi, segnatamente per una pistola, peraltro nell'ambito di una discussione più ampia su conteggi di denaro. La sua valenza dimostrativa è stata esclusa aderendo acriticamente alle valutazioni espresse nella sentenza emessa in altro procedimento ai fini dell'accertamento della responsabilità penale per un diverso episodio omicidiairio, senza considerare che, nella presente sede cautelare, il dato investigativo doveva essere valutato non come prova autonoma ma quale riscontro delle dichiarazioni del collaboratore Arena. Anche la critica sull'insuperabile incertezza della fonte di informazione dell'Arena è infondata. Il collaboratore Arena, per come si evince dal tenore delle sue dichiarazioni, ha costantemente riferito di essere stato informato dal Pardea "in stretto rapporto con le articolazioni criminali di [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]". 2.2. Con il secondo motivo lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al contenuto del verbale di trascrizione del colloquio del 13 settembre 2011 tenutosi presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA]. Mentre nel dialogo intercettato i cugini Pannace, attraverso parole dal significato chiaro ed inequivocabile, esprimono la comune intenzione di non spostare il passamontagna dal posto dove all'epoca si trovava nascosto e dove, qualche mese dopo, verrà rinvenuto dalla polizia giudiziaria, l'ordinanza impugnata ha erroneamente interpretato la conversazione nel senso che sia stato [OSCURATO:PERSONA] ad indicare a Giuseppe il posto dove era nascosto il passamontagna per chiedergli di "toglierlo".Si tratta di un travisamento su una circostanza decisiva posto che il Tribunale ha ravvisato un argomento logico a favore della estraneità all'addebito di [OSCURATO:PERSONA] nell'incompressibile mancato adempimento dell'ordine, impartitogli dal cugino nel suo interesse, di nascondere il passamontagna. 2.3. Con il terzo motivo lamenta illogicità della motivazione con riferimento al punto dell'ordinanza in cui il Tribunale ritiene di non attribuire valenza indiziaria ai fotogrammi estrapolati dalle telecamere dell'impianto di sorveglianza. Il Tribunale, anziché esaminare la nota della polizia giudiziaria del 9 marzo 2020 - allegata al ricorso, al pari degli altri atti di indagine richiamati, per la sua autosufficienza - ha limitato il suo esame agli atti investigativi e tecnici del 2011. In tal modo ha, però, trascurato che, al contrario dell'inziale valutazione investigativa, orientata all'identificazione dei possibili autori in un contesto in cui si procedeva contro ignoti, la nota più recente, passando in rassegna gli elementi di conforto del narrato del collaboratore Arena, si è soffermata, in modo specifico, su profili di compatibilità tra la sagoma di [OSCURATO:PERSONA], chiamato in causa dell'Arena, e le immagini impresse nel filmato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giova, innanzitutto, premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, esso può essere sindacato dalla Corte di legittimità solo se risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, "restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto"; al giudice di legittimità spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Siciliano, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che tutte le deduzioni contenute nei motivi di ricorso, che possono essere tratta congiuntamente per la connessione logica delle questioni poste, siano inammissibili, perché versate in fatto o riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati, o, comunque, si risolvono nella inammissibile sollecitazione di nuovi apprezzamenti, che, per quanto plausibili, si sovrappongono a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito cautelare. 2.1. L'apparato argomentativo a sostegno del giudizio di inattendibilità della chiamata in reità del collaboratore Arena è esente dalle incongruenze o contraddizioni denunziate. Ritiene il Tribunale l'accusa dell'Arena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pur provenendo da un soggetto soggettivamente credibile, non ha un contenuto intrinsecamente attendibile perché formulata in termini imprecisi ed impliciti. L'Arena, infatti, ha riferito di essere venuto a conoscenza che gli esecutori materiali dell'omicidio del Polito erano stati due soggetti, molto vicini a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto il correo che aveva trasmesso l'ordine del Fiorillo a [OSCURATO:PERSONA] e a un suo cugino. Rispetto a quest'ultimo, ha precisato di non averlo non mai conosciuto di persona, ma di sapere che era incaricato della custodia delle armi del gruppo criminale. Non solo le circostanze, astrattamente individualizzanti, riferite dall'Arena non hanno trovato alcuna conferma nelle evidenze investigative (anzi il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come soggetto in grado di procacciare armi all'interno del gruppo), ma non è nemmeno chiaro, se l'Arena abbia appresso tali notizie direttamente da [OSCURATO:PERSONA], a sua volta informato dal mandante [OSCURATO:PERSONA], o le abbia desunte dal contesto criminoso o, infine, si sia limitato a recepire una notizie circolanti nelle articolazioni criminali operanti a [OSCURATO:PERSONA] di Ippona. Quanto al dialogo intercettato il 13 settembre 2011 tra i due cugini all'interno del carcere di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si riferisce espressamente ad una pistola e ad un passamontagna, ma non ricollega né l'una né l'altro alla consumazione dell'omicidio del Polito né fornisce indicazioni sul suo ruolo abituale di procacciatore delle armi in dotazione al gruppo di appartenenza.A proposito del passamontagna, i giudici della cautela osservano che se è vero che [OSCURATO:PERSONA] chiede al cugino di toglierlo dal luogo dove è stato nascosto e che la polizia giudiziaria qualche mese dopo ha effettivamente ritrovato l'indumento proprio nel luogo indicato da [OSCURATO:PERSONA], è altrettanto vero che dalla conversazione non traspare alcun ruolo di [OSCURATO:PERSONA] collegato al possesso del passamontagna. Al contrario, sembra inverosimile al Tribunale che [OSCURATO:PERSONA] abbia nascosto il passamontagna usato dal cugino per commettere l'omicidio Polito senza nemmeno avvisarlo e, anzi, dimenticandosi della circostanza per molti mesi, quando era in stato di libertà, sentendo il bisogno di comunicarlo all'interessato solo nel periodo della detenzione. Altrettanto strano è che il cugino, una volta avvertito del pericolo, pur essendo interessato ad eleminare la prova del suo coinvolgimento nel fatto di sangue, si sia del tutto disinteressato, non attivandosi per recuperarlo e farlo scomparire. Non vi è alcuna prova scientifica che possa ricondurre il passamontagna in questione ad uno degli esecutori materiali dell'omicidio Polito. 2.2. I rilievi del ricorrente propongo una lettura alternativa del compendio indiziario che, tuttavia, non è idoneo a superare le criticità evidenziate dal Tribunale che ha valorizzato non solo il contenuto impreciso e vago della chiamata in reità de relato, in quanto tale dotata di forza probatoria condizionata all'osservanza di precise regole prudenziali (Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134; Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255143), specie se, come nel caso in esame, vi è l'impossibilità di risalire ad una verificabile fonte primaria di informazione ([OSCURATO:PERSONA] non è indicato dall'Arena quale fonte diretta delle notizie sull'identità degli esecutori materiali), ma anche sul dato, di certo non ininfluente, che tale accusa, nemmeno esplicita, era rimasta isolata perché non suffragata, neanche indirettamente, dalle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia che pure avevano rivelato particolari sulla vicenda omicidiaria. Né la genericità dei riferimenti forniti dall'Arena per individuare il cugino di [OSCURATO:PERSONA], possono essere superati, così da modificare il giudizio negativo di attendibilità, attingendo alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] o alla conversazione del 13 settembre 2011. L'odierno ricorrente si è limitato a spiegare la possibile causale delle accuse rivoltegli dall'Arena muovendo dal presupposto che quest'ultimo lo avesse effettivamente indicato come autore del reato. Nella conversazione valorizzata dal pubblico ministro ricorrente vi è un solo riferimento, nel corso di un dialogo dai contorni non chiari, ad una pistola dunque ad una circostanza da cui, in assenza di altri elementi, non è possibile inferire che [OSCURATO:PERSONA] si occupasse stabilmente di armi per conto del gruppo mafioso di appartenenza, nei termini indicati dall'Arena laddove ha fatto riferimento al "cugino di [OSCURATO:PERSONA]", indicandolo come l'esecutore materiale dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Nel valutare la rilevanza probatoria della conversazione del settembre 2011 rispetto al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio del Polito, il Tribunale non si è limitato ad aderire acriticamente al giudizio già espresso da altra autorità giudiziaria, in un procedimento relativo ad un diverso fatto omicidiario, sull'impossibilità di attribuirle un significato chiaro. Al contrario, ha osservato con specifico riferimento alla vicenda posta alla sua attenzione, che le informazioni ricavabili dalla conversazione non rafforzavano affatto la piattaforma indiziaria a carico dell'odierno ricorrente. E' fortemente equivoco anche l'unico dato astrattamente utilizzabile come riscontro della chiamata in reità de relato, peraltro inattendibile nei termini già chiariti, ossia il possesso, in epoca di poco successiva all'omicidio, del passamontagna, quindi di un indumento effettivamente usato dai due esecutori materiali durante l'azione che aveva portato all'uccisione del Polito. Difettano, infatti, elementi idonei a stabilire un nesso, di carattere necessariamente individualizzante, tra il passamontagna oggetto di conversazione e [OSCURATO:PERSONA]: non solo l'altro interlocutore, [OSCURATO:PERSONA] - partecipe all'omicidio con il ruolo di esecutore materiale per sua stessa ammissione in un'altra conversazione - era fortemente interessato all'occultamento di tale indumento, sicché ben avrebbe potuto chiedere al cugino di non farlo trovare agli inquirenti per fargli un favore , ma, attraverso l'esame dei fotogrammi, non è stata acquisita alcuna certezza che il killer, diverso da quello identificato con [OSCURATO:PERSONA], indossasse in occasione dell'omicidio proprio il passamontagna con il numero "43" rinvenuto e sequestrato grazie alle rivelazioni contenute nella conversazione in esame. Né a diversa conclusione può pervenirsi maggiormente valorizzando la nota dei RIS dei Carabinieri del 2020 che non dà atto dell'esecuzione di ulteriori accertamenti idonei a migliorare la qualità delle immagini registrate, rimasta sempre scadente, e contiene giudizi di mera compatibilità tra i soggetti con il volto travisato da passamontagna ripresi nel filmato ed i cugini Pannace. Non può pertanto considerarsi illogica la valutazione del Tribunale che non ha ritenuto rassicurante l'esito delle nuove indagini tecniche perché, al pari di quelle svolte in precedenza, pur sempre fondate su immagini non nitide. In questo contesto è del tutto irrilevante l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nell'interpretare la conversazione del 13 settembre 2011.Tanto nel caso in cui il [OSCURATO:PERSONA] avesse comandato al cugino di protrarre l'occultamento del passamontagna, tanto nel caso in cui avesse ordinato di toglierlo dal nascondiglio, rimane il dato fermo che entrambe le azioni potevano più plausibilmente essere state ordinate a [OSCURATO:PERSONA] al fine esclusivo di adottare cautele finalizzate ad impedire il ritrovamento di una prova compromettente a carico di chi gli aveva dato l'ordine, [OSCURATO:PERSONA], e non a suo carico. 3. Per quanto esposto, il ricors
Sentenza Cassazione n. 04535/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris