CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 11882/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro-) [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore,difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché-) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentantepro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore,difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché-) E.W. ; F.C. ;- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 7 maggio 2021 n. 548;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 29452/2021N.R.G.: 29452/21Camera di consiglio del 5 marzo 2025 Numero sezionale 894/2025Numero di raccolta generale 11882/2025Data pubblicazione 06/05/2025udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorsoprincipale e l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato;uditi, per la parte ricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA] e per la Lloyd’sInsurance Company l’avv. [OSCURATO:PERSONA].1. Il 21 ottobre 2009 E.W. fu sottoposto ad un intervento diartroprotesi, eseguito dal chirurgo F.C. nella clinica gestitadalla società Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora innanzi, “laClinica”).In conseguenza dell’intervento il paziente patì una copiosa emorragia che neprolungò la convalescenza e provocò la lesione del nervo sciatico popliteo.2. Adducendo le suddette circostanze, E.W. nel 2012convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] F.C. e la Clinica,la quale chiamò in causa quegli assicuratori dei Lloyd’s of London con i qualiaveva stipulato una assicurazione della responsabilità civile.Nella comparsa di costituzione la clinica dedusse:-) di avere stipulato un contratto di assicurazione della responsabilitàcivile con alcuni dei Lloyd’s di Londra;-) che questo contratto copriva due rischi: a) il rischio che la Clinicadovesse rispondere di danni causati ai pazienti da medici non dipendenti daessa; b) il rischio che la Clinica dovesse rispondere di danni causati aipazienti per fatto proprio;-) il primo tipo di rischio era soggetto ad una franchigia di euro500.000, il secondo no.Premessi questi fatti, la Clinica dapprima dedusse (p. 4 della comparsa dirisposta in primo grado) che i Lloyd’s erano tenuti a garantirla “laddove laresponsabilità fosse ricondotta non all’operato diretto del dott. F.C.ma alla disattenzione od all’operato, più in generale, dei sanitari della [OSCURATO:PERSONA]”.Quindi, nel concludere, chiese (p. 6 dell’atto di chiamata in causa notificatoai Lloyd’s) di essere manlevata “di tutto quanto fosse condannata a pagareNumero registro generale 29452/2021N.R.G.: 29452/21Camera di consiglio del 5 marzo 2025 Numero sezionale 894/2025Numero di raccolta generale 11882/2025Data pubblicazione 06/05/2025al ricorrente per comportamenti non riconducibili al diretto operato del dott.Infine la Clinica chiese che, in caso di accoglimento della domanda attorea,danneggiato.3. Si costituirono i Lloyd’s sottoscrittori della polizza, eccependo – perquanto ancora rileva – che il danno patito dal paziente era inferiore allafranchigia contrattualmente prevista per l’ipotesi di danni causati da medicinon dipendenti della Clinica, e che quindi alcun indennizzo era dovuto.4. Si costituirono F.C. e la società assicuratrice dellaresponsabilità civile di quest’ultimo, la [OSCURATO:SOCIETA]. (olim, [OSCURATO:SOCIETA].),anch’essa chiamata in causa del proprio assicurato.5. Con sentenza 28.11.2016 n. 1216 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]:a) ritenne sussistente la responsabilità di F.C.limitatamente al danno consistito nella lesione del nervo sciatico;b) condannò in solido i due assicuratori chiamati in causa (Lloyd’s eAmissima) al risarcimento del danno patito dall’attore;c) nulla statuì quanto al rapporto tra assicurati ed assicuratori.La sentenza fu appellata da tutte e cinque le parti in causa.6. Con sentenza 7.5.2021 n. 548 la Corte d’appello di Ancona (per quanto inquesta sede resta da valutare) così provvide:a) escluse l’obbligo indennitario dei Lloyd’s; ritenne a tal riguardo chel’unico danno patito da E.W. era quello causato da [...]causati dal personale non dipendente della Clinica la polizza prevedeva unafranchigia di euro 500.000; che il danno patito dal paziente era di importoinferiore a tale soglia;b) escluse che la [OSCURATO:SOCIETA] potesse essere condannata al pagamentodirettamente in favore del terzo danneggiato;Numero registro generale 29452/2021N.R.G.: 29452/21Camera di consiglio del 5 marzo 2025 Numero sezionale 894/2025Numero di raccolta generale 11882/2025Data pubblicazione 06/05/2025c) ridusse l’obbligo indennitario della [OSCURATO:SOCIETA] nei limiti delloscoperto contrattualmente previsto (non indicato in sentenza);d) dopo avere dichiarato in motivazione “totalmente infondatol’appello incidentale della Clinica” (p. 12), ivi compreso il motivo col quale laClinica lamentava l’omessa pronuncia sulla propria domanda di regresso neiconfronti di F.C. nel dispositivo ritenne di statuire così:“dichiara il diritto di rivalsa dei coobbligati solidali Casa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e F.C. nella misura del 50%”.6. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla Clinica, conricorso fondato su due motivi.La società [OSCURATO:PERSONA] S.A. (dichiaratasi avente causa deiLloyd’s sottoscrittori della polizza) ha notificato un controricorso chiedendo ilrigetto dell’impugnazione e dichiarando di volere: a) “riproporre” (sic) inquesta sede i motivi d’appello dichiarati assorbiti dalla Corte d’appello; b)proponendo “in via subordinata” una impugnazione incidentale.7. Anche la [OSCURATO:SOCIETA] ha notificato un controricorso dichiarandosi estraneaalle questioni ancora sub iudice e chiedendo “accertarsi la formazione delgiudicato” sull’affermata corresponsabilità paritaria della Clinica e di [...]8. I Lloyd’s e la Clinica hanno depositato memoria.La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendol’accoglimento del ricorso principale e l’inammissibilità di quello incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 1228, 1299e 2055 c.c..Il motivo è rivolto avverso il capo di sentenza che ha rigettato la domandadi garanzia formulata dalla Clinica nei confronti dei Lloyd’s.La censura è sostenuta con un’argomentazione così riassumibile:N.R.G.: 29452/21Camera di consiglio del 5 marzo 2025 Numero registro generale 29452/2021Numero sezionale 894/2025Numero di raccolta generale 11882/2025Data pubblicazione 06/05/2025-) la Clinica è stata condannata a risarcire il danno causato da unmedico del cui operato essa doveva rispondere ai sensi dell’art. 1228 c.c.;-) la responsabilità d’un ospedale per il fatto del medico, ai sensidell’art. 1228 c.c., non è una responsabilità per fatto altrui, ma unaresponsabilità per fatto proprio (la società ricorrente invoca, al riguardo, iprincìpi affermati da questa Corte con la sentenza n. 28897 del 2019), salvoregresso nei confronti del medico responsabile nella misura del 50%;-) la polizza stipulata dalla Clinica con i Lloyd’s prevedeva lacopertura della responsabilità “per fatto proprio” senza franchigie;-) ergo (questa pare alla Corte essere la conclusione cuiimplicitamente intende pervenire la ricorrente), almeno per la metà deldanno patito dall’attore la Clinica avrebbe avuto diritto ad essere manlevatadai Lloyd’s.1.1. Il motivo è inammissibile.In primo luogo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.La sentenza impugnata ha escluso il diritto della Clinica alla manleva sulpresupposto che quest’ultima non era stata chiesta.La Corte d’appello ha ritenuto che la Clinica formulò in giudizio una soladomanda nei confronti dei Lloyd’s: essere garantita per i danni patiti daE.W. e “non riconducibili alla condotta del dott. F.C.(così la sentenza d’appello, p. 3).Dunque, correttamente il giudice d’appello ha ritenuto di non dovereaffrontare il tema dell’esistenza e dell’estensione della coperturaassicurativa, per la semplice ragione che la Clinica era stata condannata arisarcire un danno (quello causato dal medico) per il quale la stessa societàgarantita aveva ammesso non vi fosse copertura.Incurante di questa motivazione, la società ricorrente si diffonde adiscorrere della distinzione tra responsabilità per fatto proprio e per fattoaltrui, diméntica del fatto che la sua domanda di garanzia è stata ritenutadalla Corte territoriale non già infondata, ma mai formulata.1.2. In secondo luogo, il motivo è inammissibile per la sua novità.Numero registro generale 29452/2021N.R.G.: 29452/21Camera di consiglio del 5 marzo 2025 Numero sezionale 894/2025Numero di raccolta generale 11882/2025Data pubblicazione 06/05/2025Nel presente giudizio si è infatti verificata la seguente sequenzaprocessuale:-) con l’atto di chiamata in causa la Clinica ha chiesto ai Lloyd’s diessere tenuta indenne delle somme che fosse stata costretta a pagareall’attore per fatti non dipesi dalla condotta di F.C. (p. 6dell’atto di chiamata in causa);-) tale domanda non è stata mai ritualmente modificata: la Clinica,infatti, non depositò la memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; e se lofece, la suddetta memoria non è stata allegata al ricorso;-) la stessa posizione fu ribadita nella comparsa conclusionale diprimo grado (pp. 5-6);-) con l’atto d’appello, infine, la Clinica non propose né ripropose (exart. 346 c.p.c.) alcun argomento inteso a sostenere il suo dirittoall’indennizzo per i danni causati da F.C.1.3. La società ricorrente ammette di non avere formulato entro il terminedi legge la richiesta di essere garantita per la responsabilità scaturente dallacondotta di F.C. Invoca, tuttavia, il principio per cui la partedovrebbe essere ammessa a formulare istanze per le quali sia maturata unapreclusione, quando ciò consegua al mutamento imprevisto d’un consolidatoorientamento giurisprudenziale (c.d. overruling). Aggiunge che nel caso dispecie questo mutamento sarebbe rappresentato dalla sentenza n. 28897del 2019, la quale ha stabilito il principio per cui la responsabilità d’unospedale per il fatto del medico è una responsabilità “per fatto proprio”, nonper fatto altrui.Tale allegazione, tuttavia, non giova alla ricorrente, per due ragioni.1.3.1. La prima ragione è che il mutamento imprevisto di giurisprudenzalegittima la rimessione in termini soltanto quando riguardi l’interpretazionedi norme processuali, e non quando investa princìpi di diritto sostanziale (exmultis, Cass. Sez. 3, 09/12/2024, n. 31681; Cass. Sez. L., 04/07/2024, n.18290; Cass. Sez. 1, 14/02/2024, n. 4085). Nella specie, il dedottomutamento di giurisprudenza - intervenuto, oltretutto, quando la causaNumero registro generale 29452/2021N.R.G.: 29452/21Camera di consiglio del 5 marzo 2025 Numero sezionale 894/2025Numero di raccolta generale 11882/2025Data pubblicazione 06/05/2025ancora pendeva davanti al giudice del merito - attiene, appunto, a princìpidi diritto sostanziale e non può, quindi, legittimare alcuna rimessione.1.3.2. La seconda ragione è che, in ogni caso, il problema dei limiti delregresso tra condebitori (cioè, l’oggetto della decisione n. 28897/19 diquesta Corte) nulla ha a che vedere col tema della delimitazione del rischioassicurato.Nell’assicurazione della responsabilità civile l’estensione del rischioassicurato va stabilita in base alle pattuizioni delle parti, non in base adisquisizioni dogmatiche sulla natura delle obbligazioni.Nel caso di specie l’art. 7.2, lettera (n), delle condizioni generali di contrattoescludeva dalla copertura i danni derivanti “dalla responsabilità personaledel medici in libera prestazione e/o dei medici convenzionati, se non dopoaver applicato una franchigia fissa ed assoluta per sinistro pari al massimaleindicato all’articolo 10 lettera C”, ovvero euro 500.000.Il contratto, dunque, faceva dipendere l’operatività della garanzia non dacriteri astratti (e cioè se la responsabilità dell’assicurato dovesse qualificarsi“per fatto proprio” o “per fatto altrui”), ma da un elemento oggettivo: che ildanno patito dal paziente “derivasse da” una responsabilità personale delmedico non dipendente della Clinica.Pertanto, che la responsabilità d’un ospedale ex art. 1228 c.c. la si volessequalificare come “per fatto proprio” o “per fatto altrui”, nulla cambierebbenel caso di specie: nell’uno, come nell’altro caso, s’applicherebbe lafranchigia prevista per l’ipotesi di danni causati da medici non dipendenti.2. Il secondo motivo di ricorso.Col secondo motivo è prospettata la violazione dell’art. 112 c.p.c..La società ricorrente sostiene che la sua domanda sarebbe stataerroneamente interpretata dalla Corte d’appello.In particolare, non sarebbe stata corretta “la interpretazione della domandadata dalla Corte d’Appello di Ancona per la quale il petitum della domanda digaranzia nei confronti dei Lloyd’s sarebbe limitato al solo caso di dannoNumero registro generale 29452/2021N.R.G.: 29452/21Camera di consiglio del 5 marzo 2025 Numero sezionale 894/2025Numero di raccolta generale 11882/2025Data pubblicazione 06/05/2025naturalisticamente riconducibile al diretto operato del dott. [...]Aggiunge che “interpretando correttamente la domanda ben avrebbe potutola Corte d’Appello di Ancona dichiarare la operatività della polizza”. Dopoavere detto ciò, l’illustrazione del motivo prosegue con la trascrizione di duemassime di questa Corte.2.1. Il motivo è manifestamente infondato.Per le ragioni in fatto già esposte al precedente § 1.2, deve escludersi che laClinica abbia mai formulato alcuna domanda di manleva nei confronti deiLloyd’s, che avesse ad oggetto la copertura della responsabilità scaturentedai danni causati da F.C.Di tale domanda non solo non v’è traccia, ma al contrario sia nell’atto dichiamata in causa, sia nella comparsa conclusionale di primo grado, sianell’atto d’appello, si ammette (ex art. 2733 c.c.) che la polizza non coprissequesto tipo di danni.3. Il ricorso incidentale condizionato resta formalmente assorbito, sicchénon mette conto vagliarne l’ammissibilità.4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dellaricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate neldispositivo.4.1. La ricorrente è tenuta a sostenere le spese anche della [OSCURATO:SOCIETA].Il ricorso, infatti, dichiara che quest’ultima è stata raggiunta dallanotificazione ai fini della “integrità litisconsorzio”: ma la [OSCURATO:SOCIETA] non eraaffatto un litisconsorte necessario, sicché l’ambiguità di quella definizionerese non superflua la costituzione in giudizio.Tuttavia, la modestia dell’impegno difensivo richiesto dal ricorso allaAmissima giustifica una liquidazione in misura prossima al minimo tabellare.N.R.G.: 29452/21Camera di consiglio del 5 marzo 2025 Numero registro generale 29452/2021Numero sezionale 894/2025Numero di raccolta generale 11882/2025Data pubblicazione 06/05/20255. Per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, incaso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificatividell’originario attore, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003. P.Q.Mla Corte di cassazione:(-) rigetta il ricorso principale;(-) dichiara assorbito il ricorso incidentale;(-) condanna la Casa di cura privata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione in favoredi [OSCURATO:PERSONA] S.A. delle spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.200, di cui 200 per spesevive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m.10.3.2014 n. 55;(-) condanna la Casa di cura privata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione in favoredi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.200, di cui 200 per spesevive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m.10.3.2014 n. 55;(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto;(-) dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso didiffusione siano omessi generalità ed altri dati identificativi di E.W.[...] .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 5 marzo 2025.Il consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])