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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 30734/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]-N) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]-N) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento di entrambi i ricorsi limitatamente alla omessa valutazione della sussistenza della provocazione e lannullamento con rinvio in parte qua e il rigetto nel resto; le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nellinteresse di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell'accoglimento del ricorso e, quale parte civile costituita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso proposto da quest'ultimo e di condannarlo alla rifusione delle spese (come da nota); [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza del 10 giugno 2022 la Corte di appello di Potenza - a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, in parziale riforma della pronuncia in data 9 settembre 2019 del Tribunale di Matera, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di lesioni personali (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in danno del Morano) a lui ascritta, per non aver commesso il fatto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del Morano in ordine al reato di porto in luogo pubblico di un oggetto atto ad offendere) perché estinto per prescrizione, ricieterminando in mitius la pena a lui irrogata; ha confermato nel resto la prima decisione: - che aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni personali aggravate (perché commesse con armi) e minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e gli aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza; - aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali nei confronti del Morano e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - aveva reso le conseguenti statuizioni civili.

2. Avverso la sentenza di appello i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati due motivi.

2.1.1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità assoluta per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato, in particolare rappresentando che all'udienza del 21 gennaio 2022 la Corte di appello ha rilevato che la notificazione del decreto nei confronti del Morano era intervenuta senza il rispetto del termine a comparire e ne aveva disposto la rinnovazione; l'atto è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], quale «compagna convivente», presso la sua abitazione, senza «l'espressa rinotifica all'imputato» non essendo ciò specificato nella relata ed avendo la Prinzo ricevuto la notifica quale parte civile (come tale indicata nel decreto stesso); ragion per cui il Morano non avrebbe mai avuto «formale conoscenza dell'udienza».

2.1.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il travisamento della prova in ordine all'esclusione della legittima difesa, deducendo che il Giudice di appello non avrebbe considerato che il ricorrente nella specie aveva il fondato timore di subire un'aggressione da parte del Solimando (che stava andando incontro al Morano, tenuto conto pure delle «liti pendenti» tra loro) e che tra gli attrezzi da lavoro di un muratore (come il Morano) possa ricomprendersi la zappa.

2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati due motivi.

2.2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale per il mancato riconoscimento dell'attenuante provocazione, poiché - come emerso dall'istruttoria ed esposto nella sentenza del Tribunale - il Solirnando è stato aggredito dal Morano (che ha impiegato una zappa) mentre si trovava sulla pubblica via con amici, ragion per cui in relazione all'aggressione a sua volta posta in essere dal Solimando in pregiudizio del Morano ricorrevano i presupposti della provocazione (ossia lo stato d'ira e il fatto ingiusto altrui), che non è necessario si trovino in rapporto di immediatezza con il fatto.

2.2.2. Con il secondo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione, in relazione all'esclusione provocazione, evidenziando come: - la Corte di merito abbia affermato che - perché essa ricorra - non è necessario che la reazione sia immediata rispetto al fatto altrui, tuttavia soggiungendo che, quando essa si verifica a distanza di tempo, occorrerebbe che consegua ad un accumulo di rancore determinato dalla reiterazione di comportamenti ingiusti; - e nella specie il susseguirsi degli eventi (come emersi all'esito dell'istruttoria) deporrebbe in tal senso, tenuto conto la distanza di circa 30 minuti tra l'aggressione da parte del Morano e la reazione del Solimando (che ha anzi dirsi immediata).

3. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Solimando nella qualità di parte civile, ha fatto pervenire conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020,. n. 176, il giorno 17 maggio 2013, ossia lo stesso giorno dell'udienza, quando era già decorso il termine del quinto giorno antecedente all'udienza previsto dalla stessa norma: esse, dunque, sono tardive e non deve tenersene conto (cfr. Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Paolini, Rv. 281148 - 01). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile; è, invece, fondato - nei termini di seguito esposti - quello presentato da [OSCURATO:PERSONA].

1. Il primo motivo di impugnazione formulato dal Morano è manifestamente infondato e generico.

Risulta dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) che: - il decreto di citazione per il giudizio di appello, da celebrarsi all'udienza del 21 gennaio 2022, è stato notificato al Morano (imputato e parte civile costituita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) a mezzo del servizio postale (in Tursi, via Lussemburgo n. 5), con plico ritirato dal medesimo Morano il 7 gennaio 2022; e a mezzo PEC presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come domiciliatario dello stesso Morano quale parte civile (oltre che di [OSCURATO:PERSONA]), il 30 novembre 2021; - dunque, la rinnovazione della citazione, disposta all'udienza del 21 gennaio 2021 con rinvio al 1° giugno 2022, al fine di rispettare il termine a comparire di venti giorni (art. 601, comma 3, cod. proc. pen.) del Morano, atteneva alla sola citazione dello stesso quale imputato (essendo rituale la sua citazione come parte civile presso il difensore: cfr. art. 100, comma 5, cod. proc. pen.); - la nuova notificazione risulta eseguita il 22 marzo 2022 nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], quale «compagna convivente presso la propria abitazione» (cfr. relata di notifica) - che risulta essere in Tursi, via Lussemburgo n. 5 (cfr. la ncta di trasmissione della notificazione da parte della Polizia giudiziaria che l'ha eseguita)-, espressione che deve riferirsi alla notificazione al Morano e non certo alla stessa Prin2:o quale parte civile (nei confronti della quale non è stata disposta la rinnovazione della citazione, essendo stata ritualmente citata per la prima udienza presso il suo difensore, come esposto), come evidenzia il riferimento alla sua qualità di convivente.

Dunque, la ritualità della nuova notifica nei confronti dell'imputato, come appena esposta, non può dirsi utilmente censurata dal ricorso, che ha prospettato che la Prinzo avrebbe ricevuto l'atto come parte civile senza neppure assumere che la notificazione non sia stata eseguita nell'abitazione dell'imputato, come esposto, a mani della sua convivente.

In ogni caso, quantunque, nella giurisprudenza di questa Corte si ravvisino orientamenti non convergenti a proposito della necessità, nel caso in cui la notifica della vocatio in ius abbia avuto luogo ma non sia stato rispettato il termine dilatorio a comparire, di procedere alla rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e dell'ordinanza di rinvio dell'udienza (per tutte, si vedano, nel senso della necessità di disporre la notifica all'imputato non comparso dell'ordinanza di rinvio, Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020, Chiavaro, Rv. 278707 - 01, e conf.

Sez. 3, n. 48367 del 18/04/2018, Lettieri, Rv. 274738 - 01, entrambe in tema di giudizio di appello; in senso contrario, tra le altre, proprio con riferimento al giudizio di appello, Sez. 2, n. 630 del 25/10/2022 dep. 2023, Pavese, Rv. 284342 - 01; Sez. 5, n. 8896 del 18/01/2021, Mottarlini, Rv. 281136 - 01), è dirimente considerare che non ricorrendo nella specie un'ipotesi di omessa citazione dell'imputato che determina una nullità assoluta e insanabile ex art. 179 cod. proc. pen. (che può ravvisarsi solo nel caso in cui essa sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato: Sez.

U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 18560 del 13/03/2019, Vitale, Rv. 276097 - 01), al più ricorrerebbe una nullità di ordine generale e a regime intermedio che avrebbe dovuto essere eccepita dal difensore appena possibile secondo quanto disposto dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 26585 del 19/04/2017, Giordano, Rv. 270873 - 01; Sez. 6, n. 28299 del 10/11/2015, dep. 2016, Bonomelli, Rv. 267046 - 01; Sez. 1, n. 18147 del 02/04/2014, Messina, Rv. 261995 - 01; Sez. 5, n. 13283 del 17/01/2013, Bucca, Rv. 255188 - 01); dunque, il vizio è stato irritualmente dedotto per la prima volta innanzi a questa Corte di legittimità, giacché all'udienza del 10 giugno 2022 - allorché la Corte di appello ha dato conto della ritualità della notifica nei confronti del Morano, il difensore presente nulla ha eccepito (cfr. verbale dell'udienza cit.).2.

Il secondo motivo articolato nell'interesse del Morano, relativo al mancato riconoscimento dei presupposti della legittima difesa, è privo di specificità poiché non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato che ha anzitutto escluso i presupposti della causa di giustificazione rilevando che le testimonianze acquisite - di cui non è stato denunciato il travisamento - abbiano escluso «qualsiasi atteggiamento anche latamente intimidatorio» del Solimando (oltre a rilevare che dalle deposizioni di due di essi, il Cuccarese e il [OSCURATO:PERSONA], si è tratto solo che il Solimando stava andando incontro al Morano, ritenendo che ciò non determinasse il pericolo di un'offesa ingiusta), finendo pure per perorare un diverso apprezzamento di fatto (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01).

3. I motivi di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], relativi al mancato riconoscimento della provocazione, possono essere esaminati congiuntamente.

Questa Corte ha già chiarito che ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorra - per quel che qui interessa - «lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"» (Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894 - 02); ragion per cui erroneamente la Corte territoriale ha escluso i presupposti della circostanza invocata dal ricorrente assumendo che, quando sia trascorso un lasso di tempo tra il fatto ingiusto altrui e la reazione di chi l'ha subito, possa venire in rilievo solo la c.d. provocazione per accumulo (riportando parzialmente il principio posi:o da Sez. 1, n. 51041 del 08/10/2013, Mosca, Rv. 257877 - 01, secondo cui, invece, «è configurabile la circostanza attenuante della provocazione anche quando la reazione iraconcla esploda a distanza di tempo, in occasione di un episodio scatenante, quale conseguenza di un accumulo di rancore determinato dalla reiterazione di comportamenti ingiusti»), il che è a dirsi a fortiori se si considera che dalla ricostruzione del fatto compiuto dai Giudici di merito l'aggressione del Solimando al Morano ha avuto luogo lo stesso giorno in cui quest'ultimo aveva aggredito il primo, quando costoro si erano nuovamente incontrati presso la Caserma dei Carabinieri.

Ricorre, dunque, la prospettata violazione di legge, rimanendo assorbita ogni ulteriore considerazione (anche in relazione all'irrituale prospettazione da parte del ricorrente del vizio di motivazione/ in relazione a una pronuncia di appello rasa pronunciata per reati di competenza del giudice di pace, come quello in discorso ascritto al Solimando: cfr. artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274).

4. In conclusione: - il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., il medesimo ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); - il Morano non deve essere condannato alla rifusione delle spese di parte civile richieste da [OSCURATO:PERSONA] che, come esposto, ha presentato le proprie conclusioni tardivamente (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020 - dep. 2021, Ara, Rv, 281308 — 01); - la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]-N) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]-N) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento di entrambi i ricorsi limitatamente alla omessa valutazione della sussistenza della provocazione e lannullamento con rinvio in parte qua e il rigetto nel resto; le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nellinteresse di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell'accoglimento del ricorso e, quale parte civile costituita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso proposto da quest'ultimo e di condannarlo alla rifusione delle spese (come da nota); [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 10 giugno 2022 la Corte di appello di Potenza - a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, in parziale riforma della pronuncia in data 9 settembre 2019 del Tribunale di Matera, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di lesioni personali (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in danno del Morano) a lui ascritta, per non aver commesso il fatto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del Morano in ordine al reato di porto in luogo pubblico di un oggetto atto ad offendere) perché estinto per prescrizione, ricieterminando in mitius la pena a lui irrogata; ha confermato nel resto la prima decisione: - che aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni personali aggravate (perché commesse con armi) e minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e gli aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza; - aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali nei confronti del Morano e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - aveva reso le conseguenti statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza di appello i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati due motivi. 2.1.1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità assoluta per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato, in particolare rappresentando che all'udienza del 21 gennaio 2022 la Corte di appello ha rilevato che la notificazione del decreto nei confronti del Morano era intervenuta senza il rispetto del termine a comparire e ne aveva disposto la rinnovazione; l'atto è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], quale «compagna convivente», presso la sua abitazione, senza «l'espressa rinotifica all'imputato» non essendo ciò specificato nella relata ed avendo la Prinzo ricevuto la notifica quale parte civile (come tale indicata nel decreto stesso); ragion per cui il Morano non avrebbe mai avuto «formale conoscenza dell'udienza». 2.1.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il travisamento della prova in ordine all'esclusione della legittima difesa, deducendo che il Giudice di appello non avrebbe considerato che il ricorrente nella specie aveva il fondato timore di subire un'aggressione da parte del Solimando (che stava andando incontro al Morano, tenuto conto pure delle «liti pendenti» tra loro) e che tra gli attrezzi da lavoro di un muratore (come il Morano) possa ricomprendersi la zappa. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati due motivi. 2.2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale per il mancato riconoscimento dell'attenuante provocazione, poiché - come emerso dall'istruttoria ed esposto nella sentenza del Tribunale - il Solirnando è stato aggredito dal Morano (che ha impiegato una zappa) mentre si trovava sulla pubblica via con amici, ragion per cui in relazione all'aggressione a sua volta posta in essere dal Solimando in pregiudizio del Morano ricorrevano i presupposti della provocazione (ossia lo stato d'ira e il fatto ingiusto altrui), che non è necessario si trovino in rapporto di immediatezza con il fatto. 2.2.2. Con il secondo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione, in relazione all'esclusione provocazione, evidenziando come: - la Corte di merito abbia affermato che - perché essa ricorra - non è necessario che la reazione sia immediata rispetto al fatto altrui, tuttavia soggiungendo che, quando essa si verifica a distanza di tempo, occorrerebbe che consegua ad un accumulo di rancore determinato dalla reiterazione di comportamenti ingiusti; - e nella specie il susseguirsi degli eventi (come emersi all'esito dell'istruttoria) deporrebbe in tal senso, tenuto conto la distanza di circa 30 minuti tra l'aggressione da parte del Morano e la reazione del Solimando (che ha anzi dirsi immediata). 3. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Solimando nella qualità di parte civile, ha fatto pervenire conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020,. n. 176, il giorno 17 maggio 2013, ossia lo stesso giorno dell'udienza, quando era già decorso il termine del quinto giorno antecedente all'udienza previsto dalla stessa norma: esse, dunque, sono tardive e non deve tenersene conto (cfr. Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Paolini, Rv. 281148 - 01). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile; è, invece, fondato - nei termini di seguito esposti - quello presentato da [OSCURATO:PERSONA]. 1. Il primo motivo di impugnazione formulato dal Morano è manifestamente infondato e generico. Risulta dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) che: - il decreto di citazione per il giudizio di appello, da celebrarsi all'udienza del 21 gennaio 2022, è stato notificato al Morano (imputato e parte civile costituita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) a mezzo del servizio postale (in Tursi, via Lussemburgo n. 5), con plico ritirato dal medesimo Morano il 7 gennaio 2022; e a mezzo PEC presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come domiciliatario dello stesso Morano quale parte civile (oltre che di [OSCURATO:PERSONA]), il 30 novembre 2021; - dunque, la rinnovazione della citazione, disposta all'udienza del 21 gennaio 2021 con rinvio al 1° giugno 2022, al fine di rispettare il termine a comparire di venti giorni (art. 601, comma 3, cod. proc. pen.) del Morano, atteneva alla sola citazione dello stesso quale imputato (essendo rituale la sua citazione come parte civile presso il difensore: cfr. art. 100, comma 5, cod. proc. pen.); - la nuova notificazione risulta eseguita il 22 marzo 2022 nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], quale «compagna convivente presso la propria abitazione» (cfr. relata di notifica) - che risulta essere in Tursi, via Lussemburgo n. 5 (cfr. la ncta di trasmissione della notificazione da parte della Polizia giudiziaria che l'ha eseguita)-, espressione che deve riferirsi alla notificazione al Morano e non certo alla stessa Prin2:o quale parte civile (nei confronti della quale non è stata disposta la rinnovazione della citazione, essendo stata ritualmente citata per la prima udienza presso il suo difensore, come esposto), come evidenzia il riferimento alla sua qualità di convivente. Dunque, la ritualità della nuova notifica nei confronti dell'imputato, come appena esposta, non può dirsi utilmente censurata dal ricorso, che ha prospettato che la Prinzo avrebbe ricevuto l'atto come parte civile senza neppure assumere che la notificazione non sia stata eseguita nell'abitazione dell'imputato, come esposto, a mani della sua convivente. In ogni caso, quantunque, nella giurisprudenza di questa Corte si ravvisino orientamenti non convergenti a proposito della necessità, nel caso in cui la notifica della vocatio in ius abbia avuto luogo ma non sia stato rispettato il termine dilatorio a comparire, di procedere alla rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e dell'ordinanza di rinvio dell'udienza (per tutte, si vedano, nel senso della necessità di disporre la notifica all'imputato non comparso dell'ordinanza di rinvio, Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020, Chiavaro, Rv. 278707 - 01, e conf. Sez. 3, n. 48367 del 18/04/2018, Lettieri, Rv. 274738 - 01, entrambe in tema di giudizio di appello; in senso contrario, tra le altre, proprio con riferimento al giudizio di appello, Sez. 2, n. 630 del 25/10/2022 dep. 2023, Pavese, Rv. 284342 - 01; Sez. 5, n. 8896 del 18/01/2021, Mottarlini, Rv. 281136 - 01), è dirimente considerare che non ricorrendo nella specie un'ipotesi di omessa citazione dell'imputato che determina una nullità assoluta e insanabile ex art. 179 cod. proc. pen. (che può ravvisarsi solo nel caso in cui essa sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato: Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 18560 del 13/03/2019, Vitale, Rv. 276097 - 01), al più ricorrerebbe una nullità di ordine generale e a regime intermedio che avrebbe dovuto essere eccepita dal difensore appena possibile secondo quanto disposto dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 26585 del 19/04/2017, Giordano, Rv. 270873 - 01; Sez. 6, n. 28299 del 10/11/2015, dep. 2016, Bonomelli, Rv. 267046 - 01; Sez. 1, n. 18147 del 02/04/2014, Messina, Rv. 261995 - 01; Sez. 5, n. 13283 del 17/01/2013, Bucca, Rv. 255188 - 01); dunque, il vizio è stato irritualmente dedotto per la prima volta innanzi a questa Corte di legittimità, giacché all'udienza del 10 giugno 2022 - allorché la Corte di appello ha dato conto della ritualità della notifica nei confronti del Morano, il difensore presente nulla ha eccepito (cfr. verbale dell'udienza cit.).2. Il secondo motivo articolato nell'interesse del Morano, relativo al mancato riconoscimento dei presupposti della legittima difesa, è privo di specificità poiché non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato che ha anzitutto escluso i presupposti della causa di giustificazione rilevando che le testimonianze acquisite - di cui non è stato denunciato il travisamento - abbiano escluso «qualsiasi atteggiamento anche latamente intimidatorio» del Solimando (oltre a rilevare che dalle deposizioni di due di essi, il Cuccarese e il [OSCURATO:PERSONA], si è tratto solo che il Solimando stava andando incontro al Morano, ritenendo che ciò non determinasse il pericolo di un'offesa ingiusta), finendo pure per perorare un diverso apprezzamento di fatto (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 3. I motivi di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], relativi al mancato riconoscimento della provocazione, possono essere esaminati congiuntamente. Questa Corte ha già chiarito che ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorra - per quel che qui interessa - «lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"» (Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894 - 02); ragion per cui erroneamente la Corte territoriale ha escluso i presupposti della circostanza invocata dal ricorrente assumendo che, quando sia trascorso un lasso di tempo tra il fatto ingiusto altrui e la reazione di chi l'ha subito, possa venire in rilievo solo la c.d. provocazione per accumulo (riportando parzialmente il principio posi:o da Sez. 1, n. 51041 del 08/10/2013, Mosca, Rv. 257877 - 01, secondo cui, invece, «è configurabile la circostanza attenuante della provocazione anche quando la reazione iraconcla esploda a distanza di tempo, in occasione di un episodio scatenante, quale conseguenza di un accumulo di rancore determinato dalla reiterazione di comportamenti ingiusti»), il che è a dirsi a fortiori se si considera che dalla ricostruzione del fatto compiuto dai Giudici di merito l'aggressione del Solimando al Morano ha avuto luogo lo stesso giorno in cui quest'ultimo aveva aggredito il primo, quando costoro si erano nuovamente incontrati presso la Caserma dei Carabinieri. Ricorre, dunque, la prospettata violazione di legge, rimanendo assorbita ogni ulteriore considerazione (anche in relazione all'irrituale prospettazione da parte del ricorrente del vizio di motivazione/ in relazione a una pronuncia di appello rasa pronunciata per reati di competenza del giudice di pace, come quello in discorso ascritto al Solimando: cfr. artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274). 4. In conclusione: - il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., il medesimo ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); - il Morano non deve essere condannato alla rifusione delle spese di parte civile richieste da [OSCURATO:PERSONA] che, come esposto, ha presentato le proprie conclusioni tardivamente (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020 - dep. 2021, Ara, Rv, 281308 — 01); - la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
Decreto Cassazione n. 30734/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris