CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16795/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise n.580/2021 depositata il 21/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per omessoversamento in relazione all'anno 2014, e relativa sanzione, in relazione adue immobili, siti in Campobasso, dei quali [OSCURATO:PERSONA] eraNumero registro generale 15436/2022Numero sezionale 3573/2026Numero di raccolta generale 16795/2026Data pubblicazione 28/05/2026usufruttuaria mentre nudo proprietario era il figlio Diego PignatelliSpinazzola: uno sito in Via degli Orefici (categoria C/1) e l'altro in ViaMonforte (categoria A/2).La ricorrente aveva chiesto l'esenzione IMU per l'immobile di ViaMonforte (abbandonando sostanzialmente la questione in relazione allapertinenza), sostenendo che fosse la sua abitazione principale, in quantovi risiedeva anagraficamente (dal luglio 2013) e dimorava abitualmenteinsieme al figlio disabile. A sostegno del ricorso produceva bollette relativealle utenze domestiche per l’anno 2014. Tuttavia, il Comune diCampobasso aveva contestato la spettanza dell'agevolazione, sostenendoche non fossero soddisfatti i requisiti di legge.La C.T.R. aveva accolto parzialmente l'appello, riconoscendol'esenzione IMU per l'immobile di [OSCURATO:PERSONA] (categoria A/2), in quantoerano dimostrati i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale. Ilgiudice di merito aveva poi confermato la debenza dell'IMU per l'immobiledi [OSCURATO:PERSONA] (categoria C/1), in quanto aveva ritenuto che non rientrassetra le pertinenze dell'abitazione principale.Il giudice di appello aveva ricostruito, in particolare, la normativa diriferimento ed aveva concluso evidenziando che ai fini IMU l’abitazione pergodere dell’esenzione, ed essere quindi considerata come abitazioneprincipale, dovesse essere quella ove dimoravano stabilmente ilcontribuente ed i suoi familiari.2. Era stato così affermato che: “è accertato che la ricorrente qualeusufruttuaria dell’immobile intestato al figlio (nudo proprietario) nell’anno2014 aveva la propria residenza anagrafica nel Comune di Campobasso edimorava nell’immobile come provato dalle prodotte utenze. La stessaacquistava con atto del notaio Giordano del 27/01/2014 l’appartamento diVia [OSCURATO:SOCIETA]., richiedendo i benefici per l’acquisto della prima casa aseguito di trasferimento avvenuto nel luglio 2013 nel Comune diCampobasso, come in atti documentato da certificati di residenza storici,Numero registro generale 15436/2022Numero sezionale 3573/2026Numero di raccolta generale 16795/2026Data pubblicazione 28/05/2026prendendo, nelle more dell’acquisto medesimo, in locazionetemporaneamente un appartamento in viale Principe di Piemonte n. 126,in attesa di acquisto di un appartamento ove stabilire la dimora del nucleofamiliare formato dalla stessa e dal figlio gravemente disabile, come daprodotta certificazione. É altresì provato che il contratto di locazione inviale Principe di Piemonte n. 126 veniva risolto seppure in ritardo il30/04/2014. Inoltre, la residenza e la dimora sono dimostrate dallarichiesta di subentro nella fornitura idrica del suddetto appartamento e dalcontratto per fornitura di energia elettrica e bolletta di pagamento delfebbraio 2014 intestata a [OSCURATO:PERSONA]”.3. Il Comune di Campobasso propone ricorso per cassazione affidato a duemotivi. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa. La contribuente, pur ritualmente evocata in giudizio, è rimastaintimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo strumento impugnatorio è denunciato l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le partinonché violazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 e degliartt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.Dagli atti del giudizio emergerebbe come la contribuente non abbiamai avuto la residenza presso l’immobile di [OSCURATO:PERSONA].Tale circostanza risulta, secondo il Comune ricorrente, in particolaredai seguenti documenti prodotti in giudizio ed allegati da ricorso ai finidell’ autosufficienza :- all. sub. 2 del ricorso in prime cure della contribuente;- all. sub. 1 delle controdeduzioni in appello del Comune.Secondo parte ricorrente, erroneamente, la Commissione avrebberitenuto che fosse sufficiente la sussistenza della residenza nel territoriodel Comune di Campobasso, senza dare ingresso ad una circostanzadecisiva ed oggetto di discussione, ovvero, che la contribuente non ha maiNumero registro generale 15436/2022Numero sezionale 3573/2026Numero di raccolta generale 16795/2026Data pubblicazione 28/05/2026avuto la residenza presso l’immobile di via [OSCURATO:SOCIETA] oggetto dell’avviso diaccertamento originariamente impugnato.Infatti, come emergerebbe “dai documenti depositati da entrambe le parti,la contribuente in data 12/07/2013, proveniente da Napoli, si trasferivanel Comune di Campobasso e precisamente in [OSCURATO:PERSONA] di Piemonten. 126 (e dunque non nell’immobile accertato), dove fissava al residenzaanagrafica fino al 05/11/2015 quando si trasferiva preso il Comune diCrispano (NA)”.2. Con la seconda censura è denunciata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.La C.T.R. ha ritenuto applicabile l’esenzione prevista per l’abitazioneprincipale sul fabbricato, che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], pur in mancanza del requisito della residenza anagrafica, chenon sussisteva, atteso che “la ricorrente quale usufruttuaria dell’immobileintestato al figlio (nudo proprietario) nell’anno 2014 aveva la propriaresidenza anagrafica nel Comune di Campobasso e dimorava nell’immobilecome provalo dalle prodotte utenze. …”3. Le due censure – le quali possono essere trattate congiuntamente inquanto fra loro connesse – sono da ritenere fondate.3.1. Orbene il mancato esame di un documento può essere denunciato percassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su unpunto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documentonon esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare,con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice dimerito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva difondamento (Cass. n. 16583/2024).Nella specie la mancata valutazione della documentazione innanziindicata rientra nel paradigma normativo.Numero registro generale 15436/2022Numero sezionale 3573/2026Numero di raccolta generale 16795/2026Data pubblicazione 28/05/2026Ed infatti, in tema di IMU, ai fini del riconoscimento dell’esenzionedevono coesistere due elementi: la residenza anagrafica nell’immobile e ladimora abituale.Infatti, l'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif.,dalla l. n. 214 del 2011, anche a seguito dell'intervento correttivo dellaCorte cost. con sentenza n. 209 del 2022, continua a richiedere laricorrenza di un duplice requisito, essendo necessario che il possessore edil suo nucleo familiare, oltre a dimorare abitualmente nell'immobile, virisiedano anche anagraficamente, dovendosi, pertanto, escludere il rilievoesclusivo della dimora abituale, quale presupposto disgiunto dallaresidenza anagrafica; ne consegue che il beneficio può essere fruito solo adecorrere dalla data nella quale il contribuente abbia trasferito laresidenza anagrafica nell'unità immobiliare in cui dimora abitualmente(Cass. Sez. 5, n.33826/2025; in argomento Cass., Sez. 5, n. 12576/2024;Cass., Sez. 5, n. 19684/2024). In conclusione, risultando fondate lecensure di parte ricorrente, deve essere accolto il ricorso, la decisionecassata e rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delMolise, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione,anche per le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma il 28.4.2026Il Presidente