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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11306/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11098‒2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di Gianni, Antonio e Bandino [OSCURATO:PERSONA], società agricola semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti Giuseppe PUGI e Giuseppe GIGLI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Pisanelli, n. 4, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1900/24/2015 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata il 29/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un atto di contestazione di sanzioni di emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti della società agricola semplice [OSCURATO:PERSONA] di Gianni, Antonio e Bandino [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 per superamento dell’importo massimo compensabile per ciascun anno d’imposta, pari a 516mila euro, previsto dagli artt. 17 e 25 del d.lgs. n. 241 del 1997, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Toscana rigettava l’appello dell’Ufficio avverso la sfavorevole sentenza di primo grado confermando la riduzione ad un quarto delle sanzioni applicate dall’Agenzia delle entrate nella misura del 30 per cento, ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973. 2.Avverso tale statuizione l ’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo con cui la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, 16, comma 3, e 17, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2, comma 2 del d.lgs. n. 462 del 1997.

3. La società intimata ha replicato con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 34 della legge n. 388 del 2000 in relazione agli artt. 1 e 8 della legge n. 212 del 2000 nonché la violazione della IV Direttiva CEE.

5. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.

6. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione degli artt. 10, comma 3, della legge n. legge n. 212 del 2000 del 2000, 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 8 del d.lgs. n. 546 del 1992.

7. La controricorrente i n data 29/09/2017 ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 11, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni condonistiche di cui alla citata disposizione.

8. In data 05/10/2011 ha depositato copia della domanda avanzata all’Agenzia delle entrate corredata dalla ricevuta di deposito all’Ufficio ma non della ricevuta di pagamento sostenendo al riguardo di non essere tenuta al pagamento di alcun importo ai sensi della circolare 23/E Agenzia delle entrate del 25/09/2017, punto 5.1., pag. 16.

9. Successivamente, in vista dell’odierna adunanza camerale, la società controricorrente ha depositato ulteriore istanza di estinzione del giudizio sostenendo che entro il 31/07/2018 non le era pervenuto alcun diniego di condono ma, anzi, le constava il deposito presso la Cancelleria di questa Corte di una memoria dell’Agenzia delle entrate attestante la regolarità della domanda di definizione.

Considerato che:

1. In relazione alla presente controversia la società contribuente ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata, in relazione ai carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 11, comma 1, del d.l. 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, chiedendo la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 11, comma 8, della citata disposizione e successivamente depositando copia dell’istanza corredata della relativa ricevuta di deposito presso l’ufficio finanziario.

2. Il comma 10 della disposizione in esame prevede espressamente che «Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse».

Nel caso in esame non risulta presentata tale istanza da parte dell’amministrazione finanziaria che evidentemente ne avrebbe interesse.

3. Non resta, dunque, che dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721).

4. Ai sensi del comma 10, ultima parte, dell’art. 11 citato, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

5. Stante la cessazione della materia del contendere per l'adesione alla definizione agevolata, si dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, del c.d.

"doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11098‒2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di Gianni, Antonio e Bandino [OSCURATO:PERSONA], società agricola semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti Giuseppe PUGI e Giuseppe GIGLI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Pisanelli, n. 4, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1900/24/2015 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata il 29/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un atto di contestazione di sanzioni di emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti della società agricola semplice [OSCURATO:PERSONA] di Gianni, Antonio e Bandino [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 per superamento dell’importo massimo compensabile per ciascun anno d’imposta, pari a 516mila euro, previsto dagli artt. 17 e 25 del d.lgs. n. 241 del 1997, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Toscana rigettava l’appello dell’Ufficio avverso la sfavorevole sentenza di primo grado confermando la riduzione ad un quarto delle sanzioni applicate dall’Agenzia delle entrate nella misura del 30 per cento, ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973. 2.Avverso tale statuizione l ’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo con cui la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, 16, comma 3, e 17, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2, comma 2 del d.lgs. n. 462 del 1997. 3. La società intimata ha replicato con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi. 4. Con il primo motivo del ricorso incidentale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 34 della legge n. 388 del 2000 in relazione agli artt. 1 e 8 della legge n. 212 del 2000 nonché la violazione della IV Direttiva CEE. 5. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. 6. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione degli artt. 10, comma 3, della legge n. legge n. 212 del 2000 del 2000, 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 8 del d.lgs. n. 546 del 1992. 7. La controricorrente i n data 29/09/2017 ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 11, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni condonistiche di cui alla citata disposizione. 8. In data 05/10/2011 ha depositato copia della domanda avanzata all’Agenzia delle entrate corredata dalla ricevuta di deposito all’Ufficio ma non della ricevuta di pagamento sostenendo al riguardo di non essere tenuta al pagamento di alcun importo ai sensi della circolare 23/E Agenzia delle entrate del 25/09/2017, punto 5.1., pag. 16. 9. Successivamente, in vista dell’odierna adunanza camerale, la società controricorrente ha depositato ulteriore istanza di estinzione del giudizio sostenendo che entro il 31/07/2018 non le era pervenuto alcun diniego di condono ma, anzi, le constava il deposito presso la Cancelleria di questa Corte di una memoria dell’Agenzia delle entrate attestante la regolarità della domanda di definizione. Considerato che: 1. In relazione alla presente controversia la società contribuente ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata, in relazione ai carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 11, comma 1, del d.l. 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, chiedendo la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 11, comma 8, della citata disposizione e successivamente depositando copia dell’istanza corredata della relativa ricevuta di deposito presso l’ufficio finanziario. 2. Il comma 10 della disposizione in esame prevede espressamente che «Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse». Nel caso in esame non risulta presentata tale istanza da parte dell’amministrazione finanziaria che evidentemente ne avrebbe interesse. 3. Non resta, dunque, che dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721). 4. Ai sensi del comma 10, ultima parte, dell’art. 11 citato, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 5. Stante la cessazione della materia del contendere per l'adesione alla definizione agevolata, si dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia d
Sentenza Cassazione n. 11306/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris