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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31650/2026

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O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] t / avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI l' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la doglianza proposta nei confronti della ritenuta assenza di motivazione in ordine alla definizione degli aumenti per la continuazione non supera la soglia di ammissibilità in quanto è manifestamente infondata; osservato, sul punto, che la motivazione della sentenza impugnata indica plurimi elementi di disvalore in punto di definizione del trattamento sanzionatorio facendo puntuale riferimento ai precedenti vantati, al diniego delle attenuanti generiche ed alla differenziazione della pena del ricorrente rispetto a quella del coimputato: tale compendio motivazionale consente di ritenere che la conferma della sentenza di primo grado, anche in punto di congruità del trattamento sanzionatorio, giustifichi l'aumento applicato per la continuazione con motivazione che solo per ragioni di forma può ritenersi "implicita" in quanto la stessa è manifestamente diretta a giustificare il complessivo trattamento punitivo inflitto al ricorrente (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] t / avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI l' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la doglianza proposta nei confronti della ritenuta assenza di motivazione in ordine alla definizione degli aumenti per la continuazione non supera la soglia di ammissibilità in quanto è manifestamente infondata; osservato, sul punto, che la motivazione della sentenza impugnata indica plurimi elementi di disvalore in punto di definizione del trattamento sanzionatorio facendo puntuale riferimento ai precedenti vantati, al diniego delle attenuanti generiche ed alla differenziazione della pena del ricorrente rispetto a quella del coimputato: tale compendio motivazionale consente di ritenere che la conferma della sentenza di primo grado, anche in punto di congruità del trattamento sanzionatorio, giustifichi l'aumento applicato per la continuazione con motivazione che solo per ragioni di forma può ritenersi "implicita" in quanto la stessa è manifestamente diretta a giustificare il complessivo trattamento punitivo inflitto al ricorrente (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca
Sentenza Cassazione n. 31650/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris