CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19130/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SSANDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 7 febbraio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Trani il 22 marzo 2023, ha ridotto ad anni 1 di reclusione ed euro 3.000 di multa la pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Barletta il 2 novembre 2022. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte della esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente valorizzato gli accertamenti di RG., da cui è emersa la detenzione illecita da parte dell'imputato di cocaina, la cui destinazione allo spaccio è stata adeguatamente argomentata, avendo altresì la Corte territoriale evidenziato, in maniera pertinente, che, pur in assenza di analisi chimiche, l'analisi speditiva eseguita con kit monouso sui campioni sequestrati ha dato esito positivo senza distonie circa l'accertamento della natura stupefacente della sostanza (cfr. pagine 7, 8, 9 e 10 della sentenza impugnata). Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.M