CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09348/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zza unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del suocuratore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Amore;- controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 654/2020depositata il 24/06/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedeva e otteneva dal [OSCURATO:PERSONA] decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,Numero registro generale 3558/2021Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 9348/2026Data pubblicazione 13/04/2026per il pagamento in suo favore di €. 83.350,00, quale corrispettivo perle prestazioni di servizi rese nei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2013;credito maturato nell’ambito del contratto di appalto stipulato con laconvenuta in data 28.12.2010, avente a oggetto la pulizia esanificazione delle strutture alberghiere e degli uffici della societàcommittente.[OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo innanzial Tribunale di Bergamo, adducendo l’inesistenza della pretesacreditoria, essendo intervenuta tra le parti una transazione in data05.11.2014, avente a oggetto tutti i crediti-debiti scaturiti dal rapportocontrattuale intercorso. Esponeva l’opponente che la società GSGaveva in precedenza convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale diBergamo la società [OSCURATO:SOCIETA] - con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. -chiedendo l’accertamento di un credito per le prestazioni eseguitenell’ambito del medesimo contratto d’appalto di cui alle fatture relativeai mesi di aprile, maggio e giugno 2013, per un totale di €. 155.254,26.A seguito di tale richiesta giudiziale, [OSCURATO:SOCIETA] aveva propostodomanda riconvenzionale opponendo a sua volta un credito di €.100.000,00, rappresentato dalla somma di numerosi pagamenti daessa effettuati a titolo di retribuzione in favore dei lavoratori impiegatida due società subappaltatrici di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:SOCIETA]. durante il primotrimestre e, successivamente, [OSCURATO:SOCIETA]. durante il secondotrimestre), rispetto alle quali obbligazioni retributive essa convenutaera responsabile in solido ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003.Evidenziava, quindi, l’opponente che, in occasione del procedimentosommario di cognizione, le parti erano addivenute alla stipula di unatransazione “tombale”, datata 05.11.2014, con cui prevedevano ilpagamento di €. 80.520,00 in favore di GSG, con ciò non avendo piùnulla a pretendere l’una dall’altra per qualsivoglia causa. In viaNumero registro generale 3558/2021Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 9348/2026Data pubblicazione 13/04/2026subordinata, eccepiva l’opponente l’infondatezza o inesigibilità dellapretesa creditoria, proprio in quanto destinataria delle numerose azionidei dipendenti delle società subappaltatrici. In via ulteriormentesubordinata, l’opponente proponeva domanda riconvenzionale per idanni patrimoniali subiti e per i danni all’immagine.Con sentenza n. 2271/2017 il Tribunale di Bergamo revocava ildecreto ingiuntivo, accogliendo l’opposizione, e condannava la societàGSG al pagamento delle spese di lite. In particolare, riteneva il primogiudice che con la transazione, avente contenuto generale e novativo,le parti avessero inteso regolare tutti i rapporti di debito-creditoscaturiti dal rapporto contrattuale di appalto, con conseguente rinunciaa ogni futura pretesa avente titolo nei predetti rapporti.Con atto di appello la società GSG chiedeva la riforma dellasentenza di primo grado.Con sentenza n. 654/2020 la Corte d’Appello di Brescia, in totaleriforma della precedente decisione, condannava la committente acorrispondere all’appaltatrice la somma di €. 83.350,00 e alla rifusionedelle spese del doppio grado di giudizio.In particolare, riteneva la Corte territoriale che, in applicazionedelle regole di interpretazione del contratto tracciate dal codice civile,la transazione del 5.11.2014 dovesse essere intesa in sensoconservativo, non novativo; e che essa avesse un ambito applicativospeciale, non generale, sì che le parti - con la scrittura privata inoggetto - avevano inteso definire transattivamente soltanto le posizioniin dare e avere relative al periodo di rapporto finale (trimestre aprile-giugno 2013), durante il quale le prestazioni di servizio erano stateeseguite dal personale dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]., restando pertantoescluso da detto rapporto transattivo il credito maturato da GSG sullaNumero registro generale 3558/2021Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 9348/2026Data pubblicazione 13/04/2026base delle fatture da essa emesse nel periodo gennaio-marzo 2013,oggetto del presente giudizio.2. La sentenza in epigrafe è stata impugnata per la cassazione daLungarno [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso affidato a quattro motivi illustratida memoria.Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].r.l.All’esito della camera di consiglio del 4.2.2026 la Corte ha riservatoil deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, articolato in riferimento al n. 3,comma 1, dell’art. 360 c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362, 1363 e 1365 c.c., nonché degli artt. 1965e 1976 c.c. In particolare, il giudice avrebbe errato nel ritenere che latransazione ha carattere conservativo e non novativo, in violazione deicanoni di ermeneutica contrattuale stabiliti dal codice civile, in quantonon avrebbe rispettato l’interpretazione letterale del contratto, ai sensidell’articolo 1362 c.c.; sostiene emergano in vari punti del testo (art.5 transazione) elementi che esplicitano la volontà delle parti disostituire i rapporti contrattuali fino a quel momento esistenti con unnuovo rapporto. Quanto all’interpretazione complessiva delle clausole,la volontà delle parti di definire ogni rapporto fino ad allora pendentenon è in contraddizione con la pattuizione di manleva in favore dellaLungarno, in caso di ulteriori azioni esercitate da terzi. Infine, laricorrente contesta alla Corte territoriale di avere considerato comeargomento dirimente la presenza di una clausola risolutiva dellatransazione, con conseguente reviviscenza del rapporto transatto.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3, comma1, dell’art. 360 c.p.c., la ricorrente denuncia la violazione degli artt.Numero registro generale 3558/2021Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 9348/2026Data pubblicazione 13/04/20261366 e 1371 c.c., nonché degli artt. 1965 e 1976 c.c. Il giudice disecondo grado avrebbe errato nel ritenere che la transazione oggettodel giudizio ha carattere speciale e non generale. In particolare, poichéla comune intenzione delle parti emergeva con chiarezza dall’attotransattivo di cui si discute, il giudice del gravame avrebbe dovutointerpretare l’atto sulla base del solo criterio letterale, senza farericorso ai criteri integrativi di cui alla interpretazione oggettivadell’accordo, nel rispetto del principio di gerarchia, in forza del quale icanoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, e ne escludono l’operatività quando sufficienti. Del resto, lastessa Corte, nel caso di specie, ha dato conto degli specifici elementiletterali che avvalorano il riconoscimento della natura generaledell’accordo. La ricorrente, inoltre, contesta la corretta applicazione delcriterio di buona fede di cui all’art. 1366 c.c., poiché la Corte d’appelloha svolto valutazioni di ordine giuridico ed economico che vanno oltrela ricerca della comune intenzione delle parti. Neanche ha fattobuongoverno dell’art. 1371 c.c., avendo applicato il criterio dell’equocontemperamento per fornire un’interpretazione più in sintonia con lasituazione economica delle parti.3. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente inquanto logicamente connessi, e sono entrambi inammissibili, perché sirisolvono nella richiesta di eseguire un’interpretazione alternativa aquella che la Corte territoriale ha eseguito senza incorre in alcunaviolazione dei canoni di interpretazione del contratto.Come in premessa metodologica, la Corte d’Appello si è avvalsainnanzitutto dei criteri c.d. soggettivi di ermeneutica contrattuale(ricerca della comune volontà delle parti alla luce non solo del sensoletterale delle parole, ma – ove non sufficiente – della valutazioneunitaria delle singole clausole e del comportamento delle parti: artt.Numero registro generale 3558/2021Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 9348/2026Data pubblicazione 13/04/20261362-1365 c.c.), salvo fare ricorso anche alla c.d. interpretazioneoggettiva (artt. 1366-1371 c.c.) ove non fosse possibile pervenire adun risultato univoco (v. sentenza pag. 8, 3o e 4o capoverso).E in effetti, osserva la Corte d’appello come rilevi, sul pianoletterale, il richiamo al contenzioso in essere (ossia il procedimentosommario di cognizione) contenuto nella premessa dell’accordotransattivo (integralmente riportato in sentenza), espressamenteriferito al mancato pagamento, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], delleprestazioni di GSG afferenti al periodo temporale compreso tra aprile egiugno 2013 (v. sentenza pag. 10, primo capoverso), che quindiOsserva, però, la stessa Corte che tale richiamo letterale è incontraddizione con un ulteriore elemento letterale contenuto nellaclausola n. 5, ove invece si parla di transazione “tombale” che, invece,riferito all’intero rapporto di appalto intercorso tra le parti (v. sentenzapag. 9, ultimi due righi; pag. 10, primi 3 righi).Stante, quindi, la non univocità del significato proprio delle paroleutilizzate nel testo dell’accordo, legittimamente la Corte procede allaricostruzione della volontà delle parti secondo i criteri ermeneuticiprima enunciati.Con specifico riferimento alla natura conservativa, e non novativa,della transazione (v. sentenza pagg. 8-9, punto a)), il secondo giudicecorrettamente si è avvalso dell’interpretazione complessiva delleclausole (ex art. 1363 c.c.) deducendo - dalla concordata reviviscenzaintegrale del credito dell’appaltatrice nel caso di inadempienzadell’accordo transattivo, nonché dall’obbligo di manleva assunto dallastessa nei confronti della committente, nel caso in cui quest’ultima sifosse trovata a far fronte a ulteriori richieste da parte delleNumero registro generale 3558/2021Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 9348/2026Data pubblicazione 13/04/2026subappaltatrici per eventuali obblighi retributivi - l’estinzione delle soleobbligazioni nascenti dal secondo trimestre 2013, e non anchel’estinzione delle obbligazioni afferenti all’intero contratto di appalto,precedentemente in essere; tanto, peraltro, nel rispetto del criterio diconservazione del contratto (art. 1367 c.c.).Con riferimento, poi, alla natura speciale, e non generale, dellatransazione (v. sentenza pagg. 9-12, punto b)), il secondo giudice haproceduto alla lettura dei dati numerici emergenti dall’accordo,avvalendosi di un’interpretazione secondo buona fede (ex art. 1366c.c., che peraltro – come evidenziato da attenta dottrina – ancorarientra tra i canoni soggettivi di interpretazione del contratto; Cass.Sez. 3, n. 14882 del 08/06/2018), dalla quale risulta che il pagamentofinale accordato da [OSCURATO:SOCIETA] a GSG nell’accordo in esame per €.80.250,00 non può che essere riferito al solo secondo trimestre del2013, durante il quale la committente aveva corrisposto allasubappaltatrice di GSG, [OSCURATO:SOCIETA]. (ma anche a [OSCURATO:SOCIETA].,subappaltatrice nel periodo precedente, gennaio-marzo 2013), leretribuzioni di talune lavoratrici. Tanto perché risulta dal negoziotransattivo l'avvenuta assunzione da parte della committente dicomplessivi €. 56.661,03 per i suddetti pagamenti anticipati diretti ditalune lavoratrici, a fronte di un credito di GSG ammontante a €.155.254,26 per il solo secondo trimestre. Osserva la Corte d'Appelloche, detraendo il credito della committente da quello dell’appaltatriceper il secondo trimestre, si ottiene una differenza d €. 98.593,23: cifranon molto distante da quella promessa da [OSCURATO:SOCIETA] nell’accordotransattivo; di contro, prosegue la Corte, detraendo lo stesso creditodella committente dal credito complessivo dell'appaltatrice maturato suentrambi i semestri (ossia: €. 83.350,00 per il primo semestre, sommaqui in contestazione + €. 155.254,26 per il secondo trimestre),Numero registro generale 3558/2021Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 9348/2026Data pubblicazione 13/04/2026ammontante a complessivi €. 238.604,26, si otterrebbe la maggiorecifra di €. 181.943,23, ben lontana da quella promessa da Lungarnonell’accordo di cui si discute. Quindi, legittimamente la Corteterritoriale conclude che, in quanto riferita al solo secondo trimestredel 2013, la transazione realizza un equo contemperamento degliinteressi di entrambe le parti, ai sensi dell’art. 1371 c.c.3.1. In definitiva, ritiene il Collegio che l’interpretazionedell’accordo contrattuale fornita dalla Corte distrettuale sia plausibile eal contempo rispettosa dei canoni ermeneutici prescritti dal codicecivile e della loro corretta applicazione secondo un criterio gerarchico.Al contrario, è la ricorrente che appunta l’attenzione solo sulle partidell’accordo che ritiene confermino la sua lettura, con tentativo che nonpuò trovare ingresso in questa sede: compito della Corte di cassazionenon è quello di condividere o non condividere l’interpretazione delcontratto contenuta nella decisione impugnata, né quello di procederea una autonoma rilettura delle dichiarazioni negoziali poste afondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propriainterpretazione a quella dei giudici del merito, dovendo invece limitarsia controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della lorodecisione e se il ragionamento, da essi reso manifesto nellamotivazione della sentenza impugnata, non violi le regole della logicao le regole legali di interpretazione dei contratti (Cass. Sez. L, n. 18214del 03/07/2024; Cass. Sez. 2, n. 21912 del 21/07/2023; Cass. Sez. 1,n. 16987 del 27/06/2018; Cass. Sez. 3, n. 28319 del 28/11/2017, pertutte); ciò che, come esposto, nel caso di specie è dato riscontrare.4. Con il terzo motivo di ricorso, articolato in riferimento al n. 4,comma 1, dell’art. 360 c.p.c., la ricorrente ha prospettato la violazioneo falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., nella parte in cui la Corted’Appello ha rigettato l’eccezione di inadempimento formulata dallaNumero registro generale 3558/2021Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 9348/2026Data pubblicazione 13/04/2026committente in relazione alle inadempienze dell’appaltatrice rispettoagli obblighi retributivi e all’omessa attuazione dei correlati obblighiinformativi. In particolare, la Corte d’Appello avrebbe violato il principiodi corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., inquanto ha omesso di valutare l’inadempimento di GSG in riferimentoalle obbligazioni contrattuali di cui alla richiesta economica avanzata ingiudizio contro [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte, infatti, da un lato ha ritenuto chela transazione del 05.11.2014 non avesse definito tutto il rapportocontrattuale di appalto; dall’altro lato, però, ha rigettato l’eccezione diinadempimento sollevata dall’allora appellata in quanto riferita asituazioni di fatto già incluse nell’accordo transattivo.5. Con il quarto motivo di ricorso, articolato in riferimento al n. 3,comma 1, dell’articolo 360 c.p.c., la ricorrente ha denunciato laviolazione e falsa applicazione degli articoli 1965 e 1460 cc. In tesi, ladecisione risulterebbe illegittima in quanto assunta in violazionedell’art. 1460 c.c.: la Corte d’Appello avrebbe dovuto comunquevalutare l’inadempimento posto in essere dalla GSG con riferimentoalle obbligazioni (obblighi informativi e retributivi riguardanti ilrapporto di subappalto, con conseguenti accessi ispettivi a danno dellaLungarno, obbligata in solido per i detti adempimenti) che l’appellatalamentava essere rimaste inadempiute.6. Il terzo e quarto motivo possono essere trattati congiuntamente,in quanto censurano la sentenza nella parte in cui avrebbeerroneamente rigettato l’appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA].,riferito agli inadempimenti di GSG.Essi si rivelano entrambi inammissibili, perché carenti di riferibilitàalla ratio decidendi della sentenza impugnata, agli effetti dell'art. 366,comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. Sez. 3, n. 8247 del 27/03/2024; Cass.Sez. 6 - 3, n. 19989 del 10/08/2017).Numero registro generale 3558/2021Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 9348/2026Data pubblicazione 13/04/2026La Corte territoriale ha rigettato l’eccezione di inadempimentodell’appellata committente in quanto riferita alle medesime situazionidi fatto già oggetto di considerazione in sede di accordo transattivo (v.sentenza p. 12, 5° capoverso).Come sopra ricordato (punto 3), il secondo giudice giungeva allaconclusione che le parti avessero inteso regolare, con l’atto transattivo,le sole poste di dare e avere relative al secondo trimestre del 2013,quando subappaltatrice era [OSCURATO:SOCIETA].: conclusione, quest'ultima, nonincompatibile con la considerazione dell'intervenuto pagamento anchedi lavoratrici dipendenti della prima subappaltatrice ([OSCURATO:SOCIETA].), perprestazioni, quindi, riferite al trimestre precedente ma entrate a farparte delle reciproche concessioni inerenti le poste dare/avere delsecondo semestre (v. sentenza p. 11, righi 20-28).Alla luce di detta argomentazione, innanzitutto non è datoriscontrare alcuna omissione di pronuncia, ovvero contraddizione nelragionamento del secondo giudice, e neanche alcuna violazionedell’art. 1460 c.c.; in ogni caso, i due motivi non propongono alcunaargomentazione alternativa a quella, plausibile, fornita della Corte,come sopra sintetizzata.7. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Le spese sono liquidate in dispositivo secondo la regola dellasoccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto.Numero registro generale 3558/2021Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 9348/2026Data pubblicazione 13/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 5.800,00 percompensi, oltre a €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nellamisura del 15% dei compensi, IVA e CPA ex lege.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R.n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 febbraio 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino