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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2021

Cassazione n. 06875/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 14 maggio 2021 la Corte d'appello di Milano ha parzialmente confermato la sentenza con cui il Tribunale di Varese, il giorno 31 gennaio 2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 300,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che la Corte territoriale, ritenete prescritte le condotte poste in essere sino a tutto i 16 gennaio 2013 ha rideterminato la pena inflitta al Bezzi in mesi 6 di reclusione ed euro 240,00 di multa; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo a due motivi di impugnazione con il primo dei quali eccepiva la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non aver la Corte territoriale rilevato il difetto dell'elemento oggettivo del reato, mentre con il secondo motivo il ricorrente lamentava la carenza dell'elemento soggettivo.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto i motivi di impugnazione in esso contenuti risultano manifestamente infondati; che la Corte territoriale, dato atto della circostanza, non contestata, che il Bezzi fosse il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] Sri, società tenuta al pagamento delle contribuzioni previdenziali di cui in contestazione, non aveva ottemperato a quanto su di lui incombente dal punto di vista previdenziale, ha adeguatamente chiarito le ragioni che hanno portato sotto il profilo della oggettività giuridica alla contestazione del reato a carico del Bezzi; che, con riferimento all'elemento soggettivo, la rilevata circostanza che il Bezzi fosse ben consapevole del ruolo da lui assunto all'interno della compagine sociale sopra ricordate, depongono, quanto meno a livello di assunzione del rischio, che il prevenuto si sia consapevolmente accollato tutti gli incombenti connessi alla carica rivestita; che il ricorso, stante la manifesta infondatezza dei motivi posto a suo sostegno, deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativannente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 14 maggio 2021 la Corte d'appello di Milano ha parzialmente confermato la sentenza con cui il Tribunale di Varese, il giorno 31 gennaio 2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 300,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che la Corte territoriale, ritenete prescritte le condotte poste in essere sino a tutto i 16 gennaio 2013 ha rideterminato la pena inflitta al Bezzi in mesi 6 di reclusione ed euro 240,00 di multa; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo a due motivi di impugnazione con il primo dei quali eccepiva la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non aver la Corte territoriale rilevato il difetto dell'elemento oggettivo del reato, mentre con il secondo motivo il ricorrente lamentava la carenza dell'elemento soggettivo. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto i motivi di impugnazione in esso contenuti risultano manifestamente infondati; che la Corte territoriale, dato atto della circostanza, non contestata, che il Bezzi fosse il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] Sri, società tenuta al pagamento delle contribuzioni previdenziali di cui in contestazione, non aveva ottemperato a quanto su di lui incombente dal punto di vista previdenziale, ha adeguatamente chiarito le ragioni che hanno portato sotto il profilo della oggettività giuridica alla contestazione del reato a carico del Bezzi; che, con riferimento all'elemento soggettivo, la rilevata circostanza che il Bezzi fosse ben consapevole del ruolo da lui assunto all'interno della compagine sociale sopra ricordate, depongono, quanto meno a livello di assunzione del rischio, che il prevenuto si sia consapevolmente accollato tutti gli incombenti connessi alla carica rivestita; che il ricorso, stante la manifesta infondatezza dei motivi posto a suo sostegno, deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativannente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26
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