CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01463/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAdate avviso affe-part-i; --t-1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., del Tribunale di Brescia con cui gli è s ,:ata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine a plurime ipotesi di cui all'art. 73, cm Irna 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla determinazio le della perla alla ed alla ritenuta omessa sussistenza di cause di proscioglimento ex art.. . 29 cod. prcc. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de pi ìno perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apporta' e al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono E ;sere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pen a su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-11s, cod. prcc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputat ), all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del rico rente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dE Ile spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammE nde. Così deciso