CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 30044/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 16 gennaio 2023, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lucca, in data 15 gennaio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di truffa, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto la corte d'appello a pagina 3, sottolineando il fatto che la carta Postepay su cui era confluito il denaro corrisposto dalla vittima fosse intestata al prevenuto, nonché come tutti i dati comunicati durante le trattative risultassero a questi riconducibili, ha individuato solidi argomenti per fondare la colpevolezza del Gabrielli, senza alcun riscontro per le alternative prospettazioni difensive; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente