CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07587/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 28905-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoSERGIO CIANNELLA;- ricorrenti -contro2026 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis568 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 2722/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 01/06/2021 R.G.N. 351/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28905/2021Numero di raccolta generale 7587/2026Data pubblicazione 30/03/20261. Il Tribunale di Napoli, per quanto qui ancora rileva,accoglieva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RobertaDe Intinis (e altri litisconsorti), ex-dipendenti della FondazioneTeatro [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, diretto all’inclusione nella base dicalcolo del TFR dell’assegno integrativo aziendale; accoglieval’eccezione di prescrizione quanto all’analoga domanda svoltada [OSCURATO:PERSONA] e altri.2. La sentenza impugnata, della Sezione lavoro della Corted’Appello di Napoli, in accoglimento del gravame proposto dallaper quanto di ragione l’appello di [OSCURATO:PERSONA], dichiarandonon prescritto il suo diritto, con conseguente riforma in partequa della sentenza gravata, ma rigettava il suo appello nel resto.3. Gli ex-dipendenti in epigrafe impugnano la sentenzad’appello sulla base di 3 motivi. Resiste con controricorso laRagioni della decisione1. Con il primo motivo si denuncia la violazione, ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazioneagli artt. 8 e 43, comma 4, del CCNL 17.1.1989 del settore29.7.2003 e al contratto integrativo aziendale dell’ex EnteAutonomo Teatro di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; si sostiene che laCorte d’Appello erroneamente ha ritenuto non computabile nelcalcolo del TFR l’assegno integrativo istituito con accordoaziendale del 20.6.1990 sul presupposto dell’applicabilità dellaclausola di esclusione contenuta in detto accordo, la qualeNumero registro generale 28905/2021avrebbe derogato al criterio di determinazione della retribuzioneN umero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 7587/2026utile di cui all’art. 2120 c.c. Data pubblicazione 30/03/20262. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione, exart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 43, comma 4, del CCNL29.7.2003 per il settore [OSCURATO:PERSONA]Sinfoniche; si censural’errata applicazione del criterio di calcolo del TFR da parte dellaCorte d’Appello, in quanto quest’ultima ha ritenuto di escluderel’assegno integrativo istituito con l’accordo sindacale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] sebbene ciò contrastasse con quanto previstodall’art. 43 del CCNL 1989 e dall’art. 43, comma 4, del CCNL2003, che considerano retribuzione utile qualsiasi elementoavente carattere continuativo e di ammontare determinato.3. Con il terzo motivo, deducono violazione e falsaapplicazione ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., dell’accordoaziendale del 20.6.90 dell’ex [OSCURATO:PERSONA] di SanCarlo, in relazione al CCNL del 2003 per il settore delledi Napoli ha errato nell’estendere al TFR la clausola di esclusionedegli effetti retributivi dell’assegno integrativo previstadall’accordo aziendale del 1990, perché l’accordo non contieneuna chiara e inequivoca deroga sul punto e, inoltre, l’accordoaziendale non può derogare la disciplina del livello nazionale néintende farlo, come dimostra la riproposizione del criterio dicalcolo del TFR dettato nel CCNL del 1989 e nel CCNL del 2003.4. Il ricorso, i cui motivi, per la loro connessione logico-giuridica e per la loro interferenza, possono esserecongiuntamente esaminati, è fondato nei termini che seguono.5. Risulta dagli atti che: a) l’assegno integrativo aziendaleera stato introdotto dall’accordo integrativo aziendale del20.6.1990; era corrisposto per “260 giorni l’anno […] inrelazione all’inquadramento categoriale e alla anzianità diNumero registro generale 28905/2021servizio […] e non era valido a nessun effetto retributivo”; la suaN umero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 7587/2026quantificazione era fissa per tutta la durata della sua validitDàat a pubblicazione 30/03/2026mentre era prevista una rivalutazione in fase di rinnovo oproroga dell’accordo; b) il successivo accordo integrativoaziendale del 25.11.1997 aveva previsto l’estensionedell’accordo integrativo a 286 giornate lavorative, c) lacontrattazione collettiva di settore di livello nazionale (art. 43del CCNL del 17.1.1989 e 43 del CCNL del 2003) derogando aldisposto dell’art. 2120 c.c., stabiliva che andavano computati,ai fini del TFR, tutti gli elementi della retribuzione aventicarattere continuativo purché di ammontare determinato, anchese previsti da accordi aziendali; d) l’assegno in questioneandava incluso tra le somme corrisposte con continuità e diammontare determinato e non aveva carattere incentivante ecollegato alla produttività.6. Secondo la Corte di Napoli, l’accordo aziendale potevaderogare alla contrattazione collettiva nazionale e la locuzione“non è valido a nessun effetto retributivo” non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere l’assegno dal concettodi retribuzione per cui, per effetto della disposizione delcontratto collettivo, non poteva essere computato ai fini delcalcolo del TFR.7. È opportuno premettere che il trattamento di fine rapportoè una quota di retribuzione differita che maturaprogressivamente nel corso del rapporto in proporzione dellaretribuzione. L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 c.c., nel testonovellato dalla legge n. 297/1982 che ha riformato il previgenteistituto dell’indennità di anzianità.8. Come affermato da questa Corte, il secondo commadell'art. 2120 c.c. vigente, nel definire la nozione di retribuzione,ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede,a differenza del vecchio testo della norma codicisticNaum, erola re gistro generale 28905/2021Numero sezionale 568/2026ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestaNzuimoenroi dei r accolta generale 7587/2026dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno escluDsait a pubblicazione 30/03/2026dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, pertali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendalidel tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'oppostocomputare ai fini della determinazione del trattamento di finerapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapportolavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro(Cass. n. 15080/2008; nello stesso senso v. Cass. n.7488/2000, n. 12411/2002, n. 11448/2004, n. 9252/2008, n.16591/2014, n. 29440/2017).9. Difatti, l’art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n.297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo delcalcolo del trattamento di fine rapporto, che include nellarelativa base di computo "tutte le somme, compresol'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte indipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e conesclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese"(comma 2). L'espressione è così ampia da includere qualsiasicompenso corrisposto al dipendente per un titolo connesso alrapporto di lavoro, anche se privo del "carattere continuativo"precedentemente richiesto dal vecchio testo per l'indennità dianzianità. Ne restano esclusi, quindi, soltanto quegliemolumenti erogati per situazioni straordinarie ed imprevedibili,tali da far ragionevolmente presumere che non possa ripetersicon frequenza l'occasione della prestazione lavorativa. Si trattadi una dizione certamente idonea a comprendere compensirelativi a prestazioni che presentino carattere di ricorrenza neltempo, anche se variabili nella cadenza temporale e nellaquantità. Al fine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r.,Numero registro generale 28905/2021diversamente da quanto accade per altri istituti retributiviN umero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 7587/2026indiretti per i quali non vige un principio legale dDait a pubblicazione 30/03/2026onnicomprensività della retribuzione, è sufficiente che nel corsodel rapporto i compensi siano erogati con frequenza e concarattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese, in modotale da escluderne la corresponsione a titolo occasionale (cosìCass. n. 18680/2014).10. Il criterio dell’onnicomprensività della retribuzione utile aifini del calcolo del trattamento di fine rapporto costituisce ilcanone generale che può essere derogato, anche in senso menofavorevole al lavoratore, dai contratti collettivi di lavoro. Lacontrattazione collettiva può derogare al criterio generale postodalla legge in due modi: a) prevedendo l’esclusione dideterminate voci retributive; b) dettando un’autonoma ediversa nozione di retribuzione ai fini del t.f.r. La deroga puòessere dichiarata espressamente o risultare con modalitàindirette purché, però, la volontà delle parti sia desumibile inmodo chiaro ed univoco dal testo contrattuale.11. È pacifico, inoltre, che il generico riferimento ai “contratticollettivi”, contenuto nel citato art. 2120 c.c. consente unadiversa individuazione degli elementi retributivi anche da partedella contrattazione territoriale o aziendale (Cass. n.16549/2005).12. A questo punto giova precisare che, in temadi interpretazione della contrattazione collettiva nazionale (daintendersi come criterio interpretativo diretto, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 d.lgs.40/2006, per la loro parificazione, sul piano processuale, aquella delle norme di diritto e non già come canone esterno dicommisurazione dell'esattezza e della congruità dellamotivazione) trovano applicazione i criteri ermeneutici dettatiNumero registro generale 28905/2021dagli artt. 1362 ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare,N umero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 7587/2026occorrerà tener conto, in modo equi-ordinato, di tutti i canonDait a pubblicazione 30/03/2026previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definitisoggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significatodesumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quellopromanante dall'intero atto negoziale e dal comportamentocomplessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausolealla ricerca di un significato coerente con tutte le regoleinterpretative innanzi dette (Cass. n. 30141/2022).13. In materia di contrattazione collettiva, infatti, al fine diricostruire la comune intenzione delle parti contrattuali, non puòessere attribuita rilevanza esclusiva al senso letterale delleparole, atteso che la natura di detta contrattazione, spessoarticolata in diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale,ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata, inragione dell’interdipendenza dei molteplici profili della posizionelavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore dellerelazioni industriali, non necessariamente coincidente con quellocomune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di radoassumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementitutti che rendono indispensabile una utilizzazione dei generalicriteri ermeneutici che tenga conto della specificità dellamateria, con conseguente assegnazione di un preminente rilievoal canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (Cass. n.2996/2023).14. Nell'interpretare, invece, la norma collettiva aziendale,occorre tener conto del principio secondo cui il giudice del meritopuò limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sullabase del tenore letterale della disposizione soltanto se esso rivelil'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcunaperplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendoNumero registro generale 28905/2021ricorrere, in caso contrario, alla valutazione del comportamentoN umero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 7587/2026successivo delle parti nella sua applicazione e alDlaat a pubblicazione 30/03/2026considerazione di tutti gli altri criteri ermeneutici indicati dagliart. 1362 ss. c.c. (Cass. n. 110/2013).15. Quanto, infine, ai rapporti tra contrattazione collettivanazionale e aziendale, secondo l’indirizzo interpretativo diquesta Corte (ribadito da ultimo da Cass. n. 17939/2022, inmotivazione sub p.to 10), meritevole di continuità, va ricordatoche il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambitoterritoriale deve essere regolato non già in base ai principi digerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dieffettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciprocaautonomia delle due discipline (e di un loro diverso ambitoapplicativo, secondo il criterio di competenza e di specialità nelrispetto del principio di autonomia, talché la fonte collettivaprossima agli interessi disciplinati è, nei limiti della normativainderogabile di legge, prevalente sulle altre consimili: Cass. n.1759/1988). Esso ha trovato riscontro nel mondo sindacaleanche nell'aspetto delle relazioni industriali (Cass. n.19351/2007), sicché, in virtù del principio di autonomianegoziale stabilito dall'art. 1322 c.c., i contratti territorialipossono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli,anche in pejus, senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fattasalva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamenteacquisiti nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di untrattamento deteriore in ragione della posteriore normativa dieguale o diverso livello (Cass. n. 12098/2010).16. Fatte queste necessarie premesse e venendo all’esamedelle disposizioni contrattuali rilevanti nella fattispecie, varilevato quanto segue: l’art. 11 del CCNL Fondazioni LiricheSinfoniche del 2003 prevede: - (Retribuzione ed elementi dellaNumero registro generale 28905/2021retribuzione) 1) Per retribuzione si intende: a) il minimoN umero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 7587/2026retributivo previsto per il livello cui il lavoratore è assegnato; bD)at a pubblicazione 30/03/2026gli aumenti periodici di anzianità; c) gli aumenti di merito; d)l'indennità di contingenza. Le indennità previste dal presentecontratto o da particolari accordi aziendali fanno parte dellaretribuzione qualora siano corrisposte al lavoratore in formacontinuativa e con carattere di corrispettività rispetto allanormale prestazione lavorativa. Non sono invece ad alcuneffetto computabili nella retribuzione le indennità corrisposte daparte della Fondazione al lavoratore a titolo di rimborso spese odi liberalità. Sono elementi aggiuntivi della retribuzione: 1) ilcompenso per eventuale lavoro straordinario, notturno efestivo; 2) le eventuali indennità attribuite per specifichecircostanze o per particolari prestazioni od incarichi; 3) latredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità ed eventualigratifiche aventi carattere continuativo. La retribuzionegiornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26. Laretribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per: - 122per i professori d'orchestra, gli artisti del coro ed i tersicorei; -169 per i maestri collaboratori, gli impiegati e gli operai. N.d.R.:L'accordo 29 luglio 2003 prevede quanto segue: 10)Retribuzione. Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 laretribuzione oraria per gli impiegati e gli operai che, fornendouna prestazione continuata, osservano un orario di lavorosettimanale di 36 ore, si ottiene dividendo la retribuzionemensile per 160; l’art. 43 prevede: - (Indennità di anzianità -Trattamento di fine rapporto) In caso di risoluzione del rapportodi lavoro si applicano le seguenti norme. Fino al 31 maggio 1982è dovuta al lavoratore un'indennità di anzianità pari ad unamensilità di retribuzione in godimento al 31 maggio 1982 perquanti sono gli anni di servizio prestato a tale data. Le frazioniNumero registro generale 28905/2021di anno verranno conteggiate per dodicesimi. La frazione diN umero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 7587/2026mese pari o superiore a 15 giorni sarà considerata come mesDeat a pubblicazione 30/03/2026intero, trascurando la frazione di mese inferiore ai 15 giorni. Aglieffetti del presente articolo sono compresi nella retribuzionespecificata al 1° comma dell'art. 11 anche tutti gli altri elementicostitutivi della retribuzione aventi carattere continuativopurché siano di ammontare determinato. Con decorrenza dal 1°giugno 1982 trova applicazione la legge 29 maggio 1982, n.297; l’art. 47 prevede: - (Contrattazione aziendale). Premessi erichiamati i contenuti del Protocollo sul costo del lavoro 23 luglio1993, le parti, fermo restando il rispetto delle coerenzecomplessive in tema di politica dei redditi, convengono che: - lacontrattazione aziendale ha durata quadriennale e non èsovrapponibile, per il principio della autonomia dei ciclinegoziali, con la contrattazione nazionale. Gli effetti economicidegli eventuali accordi aziendali non potranno avere decorrenzaanteriore al 1° gennaio 2000, ferma restando in ogni caso lascadenza degli accordi integrativi aziendali in essere; - leeventuali erogazioni di carattere economico sarannostrettamente connesse ai risultati conseguiti nella realizzazionedi programmi concordati tra le parti aventi come obiettivoincrementi di produttività, di competitività e di qualità, nonchédi ampliamento, ulteriore qualificazione e possibilediversificazione dell'attività produttiva. Ai fini dell'acquisizionedi elementi di conoscenza comune per la definizione degliobiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico,le parti valuteranno preventivamente le condizioni del teatro edel lavoro, le sue prospettive di sviluppo, tenuto contodell'andamento, delle prospettive di competitività e delle risorsereali da destinare al riguardo; - le eventuali erogazioni dicarattere economico saranno variabili e non predeterminabili,Numero registro generale 28905/2021non saranno utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale eN umero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 7587/2026avranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione dDealt a pubblicazione 30/03/2026particolare trattamento contributivo previsto dalle norme dilegge; - la contrattazione aziendale non potrà avere ad oggettomaterie ed istituti già definiti a livello nazionale. Potrà pertantosvolgersi solo sulle materie per le quali il contratto collettivonazionale prevede tale possibilità nonché sulle trasferte, sullediverse forme di riproduzione audiovisiva e prodotti derivati esui contratti di formazione e lavoro; - i contenuti dellacontrattazione aziendale, ove richiesto anche solo da una delleparti, costituiranno oggetto di preventiva consultazione delleparti sindacali nazionali sottoscrittrici del c.c.n.l., al fine diaccertarne la rispondenza ai principi sopra indicati e, in genere,a quelli del contratto nazionale di lavoro”.17. [OSCURATO:PERSONA] sul costo del lavoro del 23.7 1993, all’art. 2co. 1, dispone: “Gli assetti contrattuali prevedono: - uncontratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; - unsecondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamenteterritoriale, laddove previsto, secondo l'attuale prassi,nell'ambito di specifici settori”; il successivo comma 3, 1° cpv.,dispone: “La contrattazione aziendale riguarda materie e istitutidiversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri delCCNL. Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale sonostrettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazionedi programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivoincrementi di produttività, di qualità ed altri elementi dicompetitività di cui le imprese dispongano, compresi i marginidi produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra leparti, eccedente quella eventualmente già utilizzata perriconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, nonché airisultati legati all'andamento economico dell'impresa”; il commaNumero registro generale 28905/20213, 3° cpv., dispone: “La contrattazione aziendale o territoriale èN umero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 7587/2026prevista secondo le modalità e negli ambiti di applicazione chDeat a pubblicazione 30/03/2026saranno definiti dal contratto nazionale di categoria nello spiritodell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccoleimprese. Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche latempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali,le materie e le voci nelle quali essa si articola”.18. Infine, l’Accordo integrativo aziendale del 20.6.1990(modificato da quello del 25.11.1997 solo per la durata dellegiornate lavorative portate a 286 rispetto alle originarie 260),prevede al 3° cpv. che: «Il presente accordo integrativoaziendale annulla o sostituisce tutti i trattamenti economici chenon siano previsti dal CCNL e le consuetudini aziendali alla datadel 30.06.1990, fatta salva l’integrazione del premio diproduzione»; al 4° cpv. viene sancito che: «L’unica derogaconcordata è quella che riflette la corresponsione dellaforfettizzazione delle quattro ore domenicali per il lavoro a turniche rimane consolidata, per il personale in servizio alla data del30 Giugno 1990, nella misura del 100% della retribuzione»; al5° cpv., poi, sancisce, che: «L’equivalente economico delpresente integrativo aziendale individua che, in relazioneall’inquadramento categoriale e all’anzianità di servizio, vienecorrisposto per 260 giorni l’anno e non è valido a nessun effettoretributivo»; al 7° cpv., si legge: «L’assegno integrativo vienecorrisposto per le giornate in cui i dipendenti sonoeffettivamente presenti in azienda per l’intera prestazionelavorativa, con esclusione delle esenzioni tecniche autorizzatedalla Direzione».19. Orbene, il dictum della Corte territoriale è fondatoessenzialmente su due argomentazioni: i) che gli accordiaziendali potevano derogare alla contrattazione collettivaNumero registro generale 28905/2021nazionale sul punto; ii) la locuzione dell’accordo aziendaleN umero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 7587/2026secondo cui “non è valido a nessun effetto retributivoD”a,t a pubblicazione 30/03/2026riguardante l’assegno integrativo aziendale, non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere lo stesso dal concettodi retribuzione, inteso quale elemento obbligatorio necessario enon eventuale.20. Osserva il Collegio che l’interpretazione dei giudici diseconde cure non è conforme, in iure, ai criteri esegetici soprarichiamati e non è esaustiva, sia con riguardo all’esame delleclausole dell’intero accordo aziendale, sia con riferimento allaproblematica dell’interazione tra i diversi livelli dicontrattazione.21. In particolare, da un lato, deve sottolinearsi che, se è veroche l’art. 1362 c.c., sia sotto il profilo del “chiaro tenoreletterale” del testo, sia sotto il profilo della “comune intenzionedelle parti”, costituisce criterio ermeneutico che deve prevalere,quando riveli con chiarezza e univocità la volontà comune delleparti, al punto che non sussistano residue ragioni di divergenzatra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo deicontraenti (Cass. n. 18180/2007, n. 19357/2013, n.10850/2017), è anche vero che esso non è necessariamentedecisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo; e ciò perché ilsignificato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esitodi un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenoreletterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriorielementi, testuali ed extra-testuali, indicati dal legislatore(Cass. n. 14432/2016), anche secondo un’interpretazioneorientata dal criterio di buona fede, a norma dell’art. 1366 c.c.,avuto riguardo allo “scopo pratico” perseguito dalle parti con lastipulazione del contratto, e quindi della relativa “causaconcreta” (Cass. n. 34795/2021, n. 2173/2022); dall’altro, vaNumero registro generale 28905/2021evidenziato che, in ipotesi di diversi livelli di contrattazioneN umero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 7587/2026(nazionale e decentrata), la ricerca dell’effettiva volontà delDleat a pubblicazione 30/03/2026parti sociali deve essere desunta attraverso il coordinamentodelle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte paridignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivifatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendociascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenticontrattuali e dal loro diverso ambito territoriale (cfr. Cass. n.5651/2021).22. Entrambe le valutazioni non sono state compiute in modoadeguato nel caso de quo. Invero, anche a voler prescinderedalla considerazione che, sotto il profilo dell’esegesi letterale, ilriferimento della clausola agli “effetti retributivi”, pur pertinente(essendo il TFR una forma di retribuzione), non è cosìinequivocamente chiaro in un contesto nel quale il diritto viventerichiamato dalla stessa Corte territoriale richiede una volontàchiara e specifica di esclusione, e che anche meno compatibilecol tenore testuale della clausola è l’assunto che essa esprimauna natura non retributiva dell’assegno; l’assuntodell’impossibilità di una interpretazione alternativa non puòessere convalidato in assenza di una concreta indagine diesegesi complessiva che, da un lato, dia contezza del sensodell’accordo aziendale nel suo complesso, qualeapparentemente volto ad una sorta di conglobamento diprevigenti voci aziendali contestualmente soppresse, della cuiconsistenza e computabilità originarie nulla è dato sapere;dall’altro, che tenga conto della necessità, peraltro accentuatadal riferimento dell’accordo aziendale del 1990 all’art. 47 delCCNL, di dare all’accordo aziendale un senso “coordinato”, neitermini sopra richiamati, con quello delle clausole dellacontrattazione collettiva nazionale contestualmente vigenti, conNumero registro generale 28905/2021particolare riguardo a quelle che definivano la nozione diN umero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 7587/2026retribuzione (art. 8, poi 11), a quella che definiva l’ambito dDait a pubblicazione 30/03/2026competenza della contrattazione integrativa (art. 47), e a quellache definiva la base di calcolo del TFR (art. 43). Verifiche allequali la sentenza si sottrae, salvo dar atto dell’impossibilità difunzione premiale assimilabile ad un premio di risultato; e, peressa, della computabilità della voce, siccome di ammontaredeterminato, secondo l’art. 43 del CCNL, nel TFR, che sonorilievi che contraddicono la predicata impossibilità di una diversaesegesi alla luce di una interpretazione complessiva ecoordinata delle clausole esaminate, rendendo apodittico eformale il richiamo all’art. 1363 c.c..23. Alla stregua di quanto esposto, la gravata sentenza vacassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata allaCorte di appello di Napoli, in diversa composizione, cheprocederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citati principidi diritto e provvederà, altresì, al regolamento delle spese anchedel giudizio di cassazione.Numero registro generale 28905/2021Numero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 7587/2026Data pubblicazione 30/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E TFR- Calcolo -AssegnoSEZIONE LAVOROintegrativoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: aziendaleDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - R.G.N.28905/2021Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 28905-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoSERGIO CIANNELLA;- ricorrenti -contro2026 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis568 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 2722/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 01/06/2021 R.G.N. 351/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28905/2021Numero di raccolta generale 7587/2026Data pubblicazione 30/03/20261. Il Tribunale di Napoli, per quanto qui ancora rileva,accoglieva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RobertaDe Intinis (e altri litisconsorti), ex-dipendenti della FondazioneTeatro [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, diretto all’inclusione nella base dicalcolo del TFR dell’assegno integrativo aziendale; accoglieval’eccezione di prescrizione quanto all’analoga domanda svoltada [OSCURATO:PERSONA] e altri.2. La sentenza impugnata, della Sezione lavoro della Corted’Appello di Napoli, in accoglimento del gravame proposto dallaper quanto di ragione l’appello di [OSCURATO:PERSONA], dichiarandonon prescritto il suo diritto, con conseguente riforma in partequa della sentenza gravata, ma rigettava il suo appello nel resto.3. Gli ex-dipendenti in epigrafe impugnano la sentenzad’appello sulla base di 3 motivi. Resiste con controricorso laRagioni della decisione1. Con il primo motivo si denuncia la violazione, ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazioneagli artt. 8 e 43, comma 4, del CCNL 17.1.1989 del settore29.7.2003 e al contratto integrativo aziendale dell’ex EnteAutonomo Teatro di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; si sostiene che laCorte d’Appello erroneamente ha ritenuto non computabile nelcalcolo del TFR l’assegno integrativo istituito con accordoaziendale del 20.6.1990 sul presupposto dell’applicabilità dellaclausola di esclusione contenuta in detto accordo, la qualeNumero registro generale 28905/2021avrebbe derogato al criterio di determinazione della retribuzioneN umero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 7587/2026utile di cui all’art. 2120 c.c. Data pubblicazione 30/03/20262. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione, exart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 43, comma 4, del CCNL29.7.2003 per il settore [OSCURATO:PERSONA]Sinfoniche; si censural’errata applicazione del criterio di calcolo del TFR da parte dellaCorte d’Appello, in quanto quest’ultima ha ritenuto di escluderel’assegno integrativo istituito con l’accordo sindacale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] sebbene ciò contrastasse con quanto previstodall’art. 43 del CCNL 1989 e dall’art. 43, comma 4, del CCNL2003, che considerano retribuzione utile qualsiasi elementoavente carattere continuativo e di ammontare determinato.3. Con il terzo motivo, deducono violazione e falsaapplicazione ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., dell’accordoaziendale del 20.6.90 dell’ex [OSCURATO:PERSONA] di SanCarlo, in relazione al CCNL del 2003 per il settore delledi Napoli ha errato nell’estendere al TFR la clausola di esclusionedegli effetti retributivi dell’assegno integrativo previstadall’accordo aziendale del 1990, perché l’accordo non contieneuna chiara e inequivoca deroga sul punto e, inoltre, l’accordoaziendale non può derogare la disciplina del livello nazionale néintende farlo, come dimostra la riproposizione del criterio dicalcolo del TFR dettato nel CCNL del 1989 e nel CCNL del 2003.4. Il ricorso, i cui motivi, per la loro connessione logico-giuridica e per la loro interferenza, possono esserecongiuntamente esaminati, è fondato nei termini che seguono.5. Risulta dagli atti che: a) l’assegno integrativo aziendaleera stato introdotto dall’accordo integrativo aziendale del20.6.1990; era corrisposto per “260 giorni l’anno […] inrelazione all’inquadramento categoriale e alla anzianità diNumero registro generale 28905/2021servizio […] e non era valido a nessun effetto retributivo”; la suaN umero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 7587/2026quantificazione era fissa per tutta la durata della sua validitDàat a pubblicazione 30/03/2026mentre era prevista una rivalutazione in fase di rinnovo oproroga dell’accordo; b) il successivo accordo integrativoaziendale del 25.11.1997 aveva previsto l’estensionedell’accordo integrativo a 286 giornate lavorative, c) lacontrattazione collettiva di settore di livello nazionale (art. 43del CCNL del 17.1.1989 e 43 del CCNL del 2003) derogando aldisposto dell’art. 2120 c.c., stabiliva che andavano computati,ai fini del TFR, tutti gli elementi della retribuzione aventicarattere continuativo purché di ammontare determinato, anchese previsti da accordi aziendali; d) l’assegno in questioneandava incluso tra le somme corrisposte con continuità e diammontare determinato e non aveva carattere incentivante ecollegato alla produttività.6. Secondo la Corte di Napoli, l’accordo aziendale potevaderogare alla contrattazione collettiva nazionale e la locuzione“non è valido a nessun effetto retributivo” non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere l’assegno dal concettodi retribuzione per cui, per effetto della disposizione delcontratto collettivo, non poteva essere computato ai fini delcalcolo del TFR.7. È opportuno premettere che il trattamento di fine rapportoè una quota di retribuzione differita che maturaprogressivamente nel corso del rapporto in proporzione dellaretribuzione. L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 c.c., nel testonovellato dalla legge n. 297/1982 che ha riformato il previgenteistituto dell’indennità di anzianità.8. Come affermato da questa Corte, il secondo commadell'art. 2120 c.c. vigente, nel definire la nozione di retribuzione,ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede,a differenza del vecchio testo della norma codicisticNaum, erola re gistro generale 28905/2021Numero sezionale 568/2026ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestaNzuimoenroi dei r accolta generale 7587/2026dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno escluDsait a pubblicazione 30/03/2026dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, pertali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendalidel tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'oppostocomputare ai fini della determinazione del trattamento di finerapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapportolavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro(Cass. n. 15080/2008; nello stesso senso v. Cass. n.7488/2000, n. 12411/2002, n. 11448/2004, n. 9252/2008, n.16591/2014, n. 29440/2017).9. Difatti, l’art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n.297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo delcalcolo del trattamento di fine rapporto, che include nellarelativa base di computo "tutte le somme, compresol'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte indipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e conesclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese"(comma 2). L'espressione è così ampia da includere qualsiasicompenso corrisposto al dipendente per un titolo connesso alrapporto di lavoro, anche se privo del "carattere continuativo"precedentemente richiesto dal vecchio testo per l'indennità dianzianità. Ne restano esclusi, quindi, soltanto quegliemolumenti erogati per situazioni straordinarie ed imprevedibili,tali da far ragionevolmente presumere che non possa ripetersicon frequenza l'occasione della prestazione lavorativa. Si trattadi una dizione certamente idonea a comprendere compensirelativi a prestazioni che presentino carattere di ricorrenza neltempo, anche se variabili nella cadenza temporale e nellaquantità. Al fine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r.,Numero registro generale 28905/2021diversamente da quanto accade per altri istituti retributiviN umero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 7587/2026indiretti per i quali non vige un principio legale dDait a pubblicazione 30/03/2026onnicomprensività della retribuzione, è sufficiente che nel corsodel rapporto i compensi siano erogati con frequenza e concarattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese, in modotale da escluderne la corresponsione a titolo occasionale (cosìCass. n. 18680/2014).10. Il criterio dell’onnicomprensività della retribuzione utile aifini del calcolo del trattamento di fine rapporto costituisce ilcanone generale che può essere derogato, anche in senso menofavorevole al lavoratore, dai contratti collettivi di lavoro. Lacontrattazione collettiva può derogare al criterio generale postodalla legge in due modi: a) prevedendo l’esclusione dideterminate voci retributive; b) dettando un’autonoma ediversa nozione di retribuzione ai fini del t.f.r. La deroga puòessere dichiarata espressamente o risultare con modalitàindirette purché, però, la volontà delle parti sia desumibile inmodo chiaro ed univoco dal testo contrattuale.11. È pacifico, inoltre, che il generico riferimento ai “contratticollettivi”, contenuto nel citato art. 2120 c.c. consente unadiversa individuazione degli elementi retributivi anche da partedella contrattazione territoriale o aziendale (Cass. n.16549/2005).12. A questo punto giova precisare che, in temadi interpretazione della contrattazione collettiva nazionale (daintendersi come criterio interpretativo diretto, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 d.lgs.40/2006, per la loro parificazione, sul piano processuale, aquella delle norme di diritto e non già come canone esterno dicommisurazione dell'esattezza e della congruità dellamotivazione) trovano applicazione i criteri ermeneutici dettatiNumero registro generale 28905/2021dagli artt. 1362 ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare,N umero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 7587/2026occorrerà tener conto, in modo equi-ordinato, di tutti i canonDait a pubblicazione 30/03/2026previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definitisoggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significatodesumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quellopromanante dall'intero atto negoziale e dal comportamentocomplessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausolealla ricerca di un significato coerente con tutte le regoleinterpretative innanzi dette (Cass. n. 30141/2022).13. In materia di contrattazione collettiva, infatti, al fine diricostruire la comune intenzione delle parti contrattuali, non puòessere attribuita rilevanza esclusiva al senso letterale delleparole, atteso che la natura di detta contrattazione, spessoarticolata in diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale,ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata, inragione dell’interdipendenza dei molteplici profili della posizionelavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore dellerelazioni industriali, non necessariamente coincidente con quellocomune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di radoassumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementitutti che rendono indispensabile una utilizzazione dei generalicriteri ermeneutici che tenga conto della specificità dellamateria, con conseguente assegnazione di un preminente rilievoal canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (Cass. n.2996/2023).14. Nell'interpretare, invece, la norma collettiva aziendale,occorre tener conto del principio secondo cui il giudice del meritopuò limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sullabase del tenore letterale della disposizione soltanto se esso rivelil'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcunaperplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendoNumero registro generale 28905/2021ricorrere, in caso contrario, alla valutazione del comportamentoN umero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 7587/2026successivo delle parti nella sua applicazione e alDlaat a pubblicazione 30/03/2026considerazione di tutti gli altri criteri ermeneutici indicati dagliart. 1362 ss. c.c. (Cass. n. 110/2013).15. Quanto, infine, ai rapporti tra contrattazione collettivanazionale e aziendale, secondo l’indirizzo interpretativo diquesta Corte (ribadito da ultimo da Cass. n. 17939/2022, inmotivazione sub p.to 10), meritevole di continuità, va ricordatoche il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambitoterritoriale deve essere regolato non già in base ai principi digerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dieffettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciprocaautonomia delle due discipline (e di un loro diverso ambitoapplicativo, secondo il criterio di competenza e di specialità nelrispetto del principio di autonomia, talché la fonte collettivaprossima agli interessi disciplinati è, nei limiti della normativainderogabile di legge, prevalente sulle altre consimili: Cass. n.1759/1988). Esso ha trovato riscontro nel mondo sindacaleanche nell'aspetto delle relazioni industriali (Cass. n.19351/2007), sicché, in virtù del principio di autonomianegoziale stabilito dall'art. 1322 c.c., i contratti territorialipossono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli,anche in pejus, senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fattasalva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamenteacquisiti nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di untrattamento deteriore in ragione della posteriore normativa dieguale o diverso livello (Cass. n. 12098/2010).16. Fatte queste necessarie premesse e venendo all’esamedelle disposizioni contrattuali rilevanti nella fattispecie, varilevato quanto segue: l’art. 11 del CCNL Fondazioni LiricheSinfoniche del 2003 prevede: - (Retribuzione ed elementi dellaNumero registro generale 28905/2021retribuzione) 1) Per retribuzione si intende: a) il minimoN umero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 7587/2026retributivo previsto per il livello cui il lavoratore è assegnato; bD)at a pubblicazione 30/03/2026gli aumenti periodici di anzianità; c) gli aumenti di merito; d)l'indennità di contingenza. Le indennità previste dal presentecontratto o da particolari accordi aziendali fanno parte dellaretribuzione qualora siano corrisposte al lavoratore in formacontinuativa e con carattere di corrispettività rispetto allanormale prestazione lavorativa. Non sono invece ad alcuneffetto computabili nella retribuzione le indennità corrisposte daparte della Fondazione al lavoratore a titolo di rimborso spese odi liberalità. Sono elementi aggiuntivi della retribuzione: 1) ilcompenso per eventuale lavoro straordinario, notturno efestivo; 2) le eventuali indennità attribuite per specifichecircostanze o per particolari prestazioni od incarichi; 3) latredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità ed eventualigratifiche aventi carattere continuativo. La retribuzionegiornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26. Laretribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per: - 122per i professori d'orchestra, gli artisti del coro ed i tersicorei; -169 per i maestri collaboratori, gli impiegati e gli operai. N.d.R.:L'accordo 29 luglio 2003 prevede quanto segue: 10)Retribuzione. Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 laretribuzione oraria per gli impiegati e gli operai che, fornendouna prestazione continuata, osservano un orario di lavorosettimanale di 36 ore, si ottiene dividendo la retribuzionemensile per 160; l’art. 43 prevede: - (Indennità di anzianità -Trattamento di fine rapporto) In caso di risoluzione del rapportodi lavoro si applicano le seguenti norme. Fino al 31 maggio 1982è dovuta al lavoratore un'indennità di anzianità pari ad unamensilità di retribuzione in godimento al 31 maggio 1982 perquanti sono gli anni di servizio prestato a tale data. Le frazioniNumero registro generale 28905/2021di anno verranno conteggiate per dodicesimi. La frazione diN umero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 7587/2026mese pari o superiore a 15 giorni sarà considerata come mesDeat a pubblicazione 30/03/2026intero, trascurando la frazione di mese inferiore ai 15 giorni. Aglieffetti del presente articolo sono compresi nella retribuzionespecificata al 1° comma dell'art. 11 anche tutti gli altri elementicostitutivi della retribuzione aventi carattere continuativopurché siano di ammontare determinato. Con decorrenza dal 1°giugno 1982 trova applicazione la legge 29 maggio 1982, n.297; l’art. 47 prevede: - (Contrattazione aziendale). Premessi erichiamati i contenuti del Protocollo sul costo del lavoro 23 luglio1993, le parti, fermo restando il rispetto delle coerenzecomplessive in tema di politica dei redditi, convengono che: - lacontrattazione aziendale ha durata quadriennale e non èsovrapponibile, per il principio della autonomia dei ciclinegoziali, con la contrattazione nazionale. Gli effetti economicidegli eventuali accordi aziendali non potranno avere decorrenzaanteriore al 1° gennaio 2000, ferma restando in ogni caso lascadenza degli accordi integrativi aziendali in essere; - leeventuali erogazioni di carattere economico sarannostrettamente connesse ai risultati conseguiti nella realizzazionedi programmi concordati tra le parti aventi come obiettivoincrementi di produttività, di competitività e di qualità, nonchédi ampliamento, ulteriore qualificazione e possibilediversificazione dell'attività produttiva. Ai fini dell'acquisizionedi elementi di conoscenza comune per la definizione degliobiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico,le parti valuteranno preventivamente le condizioni del teatro edel lavoro, le sue prospettive di sviluppo, tenuto contodell'andamento, delle prospettive di competitività e delle risorsereali da destinare al riguardo; - le eventuali erogazioni dicarattere economico saranno variabili e non predeterminabili,Numero registro generale 28905/2021non saranno utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale eN umero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 7587/2026avranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione dDealt a pubblicazione 30/03/2026particolare trattamento contributivo previsto dalle norme dilegge; - la contrattazione aziendale non potrà avere ad oggettomaterie ed istituti già definiti a livello nazionale. Potrà pertantosvolgersi solo sulle materie per le quali il contratto collettivonazionale prevede tale possibilità nonché sulle trasferte, sullediverse forme di riproduzione audiovisiva e prodotti derivati esui contratti di formazione e lavoro; - i contenuti dellacontrattazione aziendale, ove richiesto anche solo da una delleparti, costituiranno oggetto di preventiva consultazione delleparti sindacali nazionali sottoscrittrici del c.c.n.l., al fine diaccertarne la rispondenza ai principi sopra indicati e, in genere,a quelli del contratto nazionale di lavoro”.17. [OSCURATO:PERSONA] sul costo del lavoro del 23.7 1993, all’art. 2co. 1, dispone: “Gli assetti contrattuali prevedono: - uncontratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; - unsecondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamenteterritoriale, laddove previsto, secondo l'attuale prassi,nell'ambito di specifici settori”; il successivo comma 3, 1° cpv.,dispone: “La contrattazione aziendale riguarda materie e istitutidiversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri delCCNL. Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale sonostrettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazionedi programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivoincrementi di produttività, di qualità ed altri elementi dicompetitività di cui le imprese dispongano, compresi i marginidi produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra leparti, eccedente quella eventualmente già utilizzata perriconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, nonché airisultati legati all'andamento economico dell'impresa”; il commaNumero registro generale 28905/20213, 3° cpv., dispone: “La contrattazione aziendale o territoriale èN umero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 7587/2026prevista secondo le modalità e negli ambiti di applicazione chDeat a pubblicazione 30/03/2026saranno definiti dal contratto nazionale di categoria nello spiritodell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccoleimprese. Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche latempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali,le materie e le voci nelle quali essa si articola”.18. Infine, l’Accordo integrativo aziendale del 20.6.1990(modificato da quello del 25.11.1997 solo per la durata dellegiornate lavorative portate a 286 rispetto alle originarie 260),prevede al 3° cpv. che: «Il presente accordo integrativoaziendale annulla o sostituisce tutti i trattamenti economici chenon siano previsti dal CCNL e le consuetudini aziendali alla datadel 30.06.1990, fatta salva l’integrazione del premio diproduzione»; al 4° cpv. viene sancito che: «L’unica derogaconcordata è quella che riflette la corresponsione dellaforfettizzazione delle quattro ore domenicali per il lavoro a turniche rimane consolidata, per il personale in servizio alla data del30 Giugno 1990, nella misura del 100% della retribuzione»; al5° cpv., poi, sancisce, che: «L’equivalente economico delpresente integrativo aziendale individua che, in relazioneall’inquadramento categoriale e all’anzianità di servizio, vienecorrisposto per 260 giorni l’anno e non è valido a nessun effettoretributivo»; al 7° cpv., si legge: «L’assegno integrativo vienecorrisposto per le giornate in cui i dipendenti sonoeffettivamente presenti in azienda per l’intera prestazionelavorativa, con esclusione delle esenzioni tecniche autorizzatedalla Direzione».19. Orbene, il dictum della Corte territoriale è fondatoessenzialmente su due argomentazioni: i) che gli accordiaziendali potevano derogare alla contrattazione collettivaNumero registro generale 28905/2021nazionale sul punto; ii) la locuzione dell’accordo aziendaleN umero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 7587/2026secondo cui “non è valido a nessun effetto retributivoD”a,t a pubblicazione 30/03/2026riguardante l’assegno integrativo aziendale, non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere lo stesso dal concettodi retribuzione, inteso quale elemento obbligatorio necessario enon eventuale.20. Osserva il Collegio che l’interpretazione dei giudici diseconde cure non è conforme, in iure, ai criteri esegetici soprarichiamati e non è esaustiva, sia con riguardo all’esame delleclausole dell’intero accordo aziendale, sia con riferimento allaproblematica dell’interazione tra i diversi livelli dicontrattazione.21. In particolare, da un lato, deve sottolinearsi che, se è veroche l’art. 1362 c.c., sia sotto il profilo del “chiaro tenoreletterale” del testo, sia sotto il profilo della “comune intenzionedelle parti”, costituisce criterio ermeneutico che deve prevalere,quando riveli con chiarezza e univocità la volontà comune delleparti, al punto che non sussistano residue ragioni di divergenzatra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo deicontraenti (Cass. n. 18180/2007, n. 19357/2013, n.10850/2017), è anche vero che esso non è necessariamentedecisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo; e ciò perché ilsignificato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esitodi un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenoreletterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriorielementi, testuali ed extra-testuali, indicati dal legislatore(Cass. n. 14432/2016), anche secondo un’interpretazioneorientata dal criterio di buona fede, a norma dell’art. 1366 c.c.,avuto riguardo allo “scopo pratico” perseguito dalle parti con lastipulazione del contratto, e quindi della relativa “causaconcreta” (Cass. n. 34795/2021, n. 2173/2022); dall’altro, vaNumero registro generale 28905/2021evidenziato che, in ipotesi di diversi livelli di contrattazioneN umero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 7587/2026(nazionale e decentrata), la ricerca dell’effettiva volontà delDleat a pubblicazione 30/03/2026parti sociali deve essere desunta attraverso il coordinamentodelle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte paridignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivifatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendociascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenticontrattuali e dal loro diverso ambito territoriale (cfr. Cass. n.5651/2021).22. Entrambe le valutazioni non sono state compiute in modoadeguato nel caso de quo. Invero, anche a voler prescinderedalla considerazione che, sotto il profilo dell’esegesi letterale, ilriferimento della clausola agli “effetti retributivi”, pur pertinente(essendo il TFR una forma di retribuzione), non è cosìinequivocamente chiaro in un contesto nel quale il diritto viventerichiamato dalla stessa Corte territoriale richiede una volontàchiara e specifica di esclusione, e che anche meno compatibilecol tenore testuale della clausola è l’assunto che essa esprimauna natura non retributiva dell’assegno; l’assuntodell’impossibilità di una interpretazione alternativa non puòessere convalidato in assenza di una concreta indagine diesegesi complessiva che, da un lato, dia contezza del sensodell’accordo aziendale nel suo complesso, qualeapparentemente volto ad una sorta di conglobamento diprevigenti voci aziendali contestualmente soppresse, della cuiconsistenza e computabilità originarie nulla è dato sapere;dall’altro, che tenga conto della necessità, peraltro accentuatadal riferimento dell’accordo aziendale del 1990 all’art. 47 delCCNL, di dare all’accordo aziendale un senso “coordinato”, neitermini sopra richiamati, con quello delle clausole dellacontrattazione collettiva nazionale contestualmente vigenti, conNumero registro generale 28905/2021particolare riguardo a quelle che definivano la nozione diN umero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 7587/2026retribuzione (art. 8, poi 11), a quella che definiva l’ambito dDait a pubblicazione 30/03/2026competenza della contrattazione integrativa (art. 47), e a quellache definiva la base di calcolo del TFR (art. 43). Verifiche allequali la sentenza si sottrae, salvo dar atto dell’impossibilità difunzione premiale assimilabile ad un premio di risultato; e, peressa, della computabilità della voce, siccome di ammontaredeterminato, secondo l’art. 43 del CCNL, nel TFR, che sonorilievi che contraddicono la predicata impossibilità di una diversaesegesi alla luce di una interpretazione complessiva ecoordinata delle clausole esaminate, rendendo apodittico eformale il richiamo all’art. 1363 c.c..23. Alla stregua di quanto esposto, la gravata sentenza vacassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata allaCorte di appello di Napoli, in diversa composizione, cheprocederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citati principidi diritto e provvederà, altresì, al regolamento delle spese anchedel giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviala causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione,alla quale demanda di provvedere anche al regolamento dellespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 4 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioP.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviala causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione,alla quale demanda di provvedere anche al regolamento dellespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 4 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]