CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46411/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarata responsabile del delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000), mediante il quale è stata denunciata la violazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, è inammissibile a causa della sua genericità, in quanto consiste nella generica asserzione della insufficienza degli elementi di prova acquisiti per poter ritenere dimostrati l'istituzione della documentazione contabile e il suo successivo occultamento da parte della ricorrente, priva di considerazione di quanto esposto nella sentenza impugnata, nella quale è stato sottolineato il rinvenimento presso un terzo di fatture emesse dalla ditta della ricorrente, da cui è stata desunta in modo logico l'istituzione e l'esistenza della documentazione contabile non rinvenuta, con la conseguente corretta affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 contestato alla ricorrente. Osservato che il secondo motivo di ricorso, mediante il quale è stata eccepita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente alla Guardia di Finanza (peraltro non determinanti nella ricostruzione della condotta, con la conseguente irrilevanza della loro eventuale inutilizzabilità), è inammissibile a causa della tardiva deduzione di tale inutilizzabilità, in quanto la questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le necessarie garanzie difensive da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito (Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Tomasi, Rv. 269891 - 01). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.