Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15220/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen., riportandosi alla requisitoria scritta già depositata, conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'entità delle pene accessorie; inammissibilità del ricorso nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commesso nella sua qualità di amministratore di diritto, fino al 31 ottobre 2006, e di amministratore di fatto della S.E. [OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita dal Tribunale di Torino in data 30 ottobre 2007.

2. Tramite il difensore, con sei motivi, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 20 settembre 2021, che ha riformato la sentenza di primo grado esclusivamente in punto di trattamento sanzionatorio e di durata delle pene accessorie fallimentari. - Con il primo motivo eccepisce l'omessa motivazione sul motivo di appello con il quale si era invocata la revoca dell'ordinanza in data 17 luglio 2013, con cui il Tribunale aveva disposto l'acquisizione del verbale di interrogatorio reso al GIP dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (sottrattosi all'esame dibattimentale), pur avendone limitato l'utilizzabilità nei confronti delle sole parti che avevano prestato consenso all'acquisizione, posto che il giudice di primo grado, interpretando la mancata comparizione dell'[OSCURATO:PERSONA] come manifestazione della volontà di non sottoporsi all'esame e come volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere, avrebbe introdotto, surrettiziamente, <<una sorta di utilizzabilità delle dichiarazioni ad personam, in forza della quale superava il dissenso all'acquisizione opposto da [OSCURATO:PERSONA]». - Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 216 e 223 L.F. e 2639 cod. civ. e il vizio di motivazione, sul rilievo che il Tribunale prima e la Corte di appello, poi, incorrendo in plurimi travisamenti delle prove (ossia: per distorsione, quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; per invenzione, quanto al pagamento effettuato dalla S.E. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]; per omissione, quanto alla mancata valutazione delle condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore unico della S.E. [OSCURATO:PERSONA]. e quanto alla mancata risposta ai rilievi di gravame relativi alla vicenda della falsa registrazione della fatturazione dell'immobile di Favria), aveva assegnato al requisito della significatività e continuità dell'attività gestoria, richiesta per il riconoscimento dell'amministrazione di fatto, una valenza non in linea con il precetto di legge. - Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223 L.F. e 43 cod. pen. e il vizio di motivazione, deducendo che le scritture contabili della società fallita erano state, si, tenute con una certa trascuratezza e superficialità, ma senza che ciò avesse impedito al curatore fallimentare di pervenire, usando l'ordinaria diligenza, alla ricostruzione del patrimonio della SE [OSCURATO:PERSONA]. e del movimento dei suoi affari, di modo che, al più il fatto, si sarebbe dovuto inquadrare nella fattispecie della bancarotta documentale semplice; inoltre, nulla era stato indicato nella sentenza impugnata per illustrare gli artifici tesi a dissimulare le condotte distrattive. - Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alle singole ipotesi distrattive, la cui ricostruzione contrasterebbe con le risultanze degli atti processuali: I.) quanto alla distrazione dell'impianto di riduzione volumetrica eccepisce che il teste Davoli avrebbe riferito che la SCS aveva trattenuto presso di sé, a titolo di caparra, l'intero macchinario venduto da NEIFER a S.E. [OSCURATO:PERSONA], e non una parte soltanto di essa, ossia la cesoia: dato probatorio, questo, che troverebbe conferma anche nelle scritture contabili; II.) quanto al pagamento del credito di Euro 71.153,22, vantato dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], la Corte sarebbe incorsa in plurimi travisamenti probatori (delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; della disponibilità da parte del ricorrente dell'originale dell'assegno protestato; del versamento della somma di Euro 135.000,00 da parte del ricorrente nelle casse sociali; della novazione del debito con [OSCURATO:PERSONA]); III.) quanto al pagamento preferenziale della somma di Euro 18.319,42 alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], nulla sarebbe stato addotto nella sentenza impugnata circa la riferibilità della condotta ad [OSCURATO:PERSONA]; IV.) quanto alla distrazione della somma di Euro 171.493,00, la Corte avrebbe riproposto il tema dei flussi di denaro, ancorché dall'integrazione della CT del P.m. fosse emerso che tutti i movimenti finanziari avevano avuto riscontro bancario; quanto, poi, alla locazione dell'immobile di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]. e al deficit di cassa della S.E. [OSCURATO:PERSONA]., nulla sarebbe stato argomentato nella sentenza impugnata per disattendere i rilevi di gravame con i quali erano stati segnalati gli elementi di prova, evidenziati dal CT di parte, atti a dimostrare il contrario di ciò che era stato ritenuto dal Tribunale; V.) quanto agli ulteriori addebiti distrattivi (aventi ad oggetto: la pressa fresatrice, la somma portata in conto cassa, la cessione dell'azienda da S.E. [OSCURATO:PERSONA]. a S.E. [OSCURATO:PERSONA]., la somma di Euro 24.752, 37 pagata a [OSCURATO:PERSONA].) il giudice di appello non avrebbe tenuto conto della decisiva circostanza che gli stessi sarebbero stati integrati da condotte poste in essere allorché il ricorrente aveva disnnesso la carica di amministratore della S.E. [OSCURATO:PERSONA].. - Ti quinto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. - Il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 37, 132, 133 cod. pen. e 217, comma 3, L.F., non essendosi dato specifico conto, nella sentenza impugnata, delle ragioni sottese alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari in misura corrispondente alla durata della pena principale.

3. E' stata disposta la trattazione orale del ricorso, in quanto tempestivamente richiesta dal difensore del ricorrente.

4. Con memoria in data 16 febbraio 2023, Il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha anticipato le proprie conclusioni chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'entità delle pene accessorie di cui all'art. 216, comma 4, L.F., e la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è generico.

Nulla emerge dal tenore della motivazione della sentenza impugnata per ritenere che siano state utilizzate, a sostegno dell'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni rese al GIP dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della S.E. [OSCURATO:PERSONA]. dal 31 ottobre 2006 alla data del fallimento; del resto, dall'esame degli atti, risulta che, all'udienza del 17 luglio 2013, il Tribunale aveva disposto l'acquisizione, ai sensi dell'art. 513, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen. del verbale di interrogatorio reso al GIP il 23 aprile 2012 da [OSCURATO:PERSONA], residente all'estero, ritenendo la mancata duplice comparizione all'udienza per rendere l'esame ex art. 210 cod. proc. pen. come manifestazione della volontà di non sottoporsi all'esame, atto ritenuto utilizzabile nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], non avendo [OSCURATO:PERSONA] dato il consenso alla utilizzabilità delle suddette dichiarazioni nei suoi confronti.

Ne viene che le argomentazioni difensive rassegnate nell'atto di appello, interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], riportate nel ricorso per cassazione e quivi descritte come «in astratto idonee ad incidere sulla utilizzabilità delle dichiarazioni del Sig. [OSCURATO:PERSONA]», confliggono con il disposto dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui «Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse», interpretato dal diritto vivente nel senso che «La facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso.

Ne consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; conf.

Sez.

U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018».

Le stesse, pertanto, essendo prive di effettiva valenza impugnatoria e, di conseguenza, inammissibili ab origine, non meritavano alcun esame e, quindi, nessuna risposta da parte del giudice di appello, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Rv. 265878; Sez. 5, n. 9771 del 27/05/1985, Rv. 170835).

2. Il secondo motivo è generico e deduce, comunque, doglianze non consentite in questa sede.

2.1. Va ribadito che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Rv. 237207).2.2.

Orbene, registratasi conformità di decisioni, in punto di riconoscimento della qualità di amministratore di fatto della S.E. [OSCURATO:PERSONA]. in capo ad [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2006 e la dichiarazione di fallimento della società, e fatta applicazione del principio richiamato, deve riconoscersi che i denunciati travisamenti delle prove, in riferimento al tema dedotto, non sussistono oppure sono eccepiti senza adempiere all'onere di specificità ed autosufficienza della doglianza.

2.2.1. Quanto al travisamento per distorsione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ricordato come, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa, sia necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087), va rilevato che tale lampante discrasia tra il dichiarato di Ferrero e il significato percepitone da entrambi i decidenti di merito non emerge dal verbale allegato al ricorso, dal momento che, questo, letto nella sua interezza, lascia intendere - come non illogicamente argomentato dal Tribunale (cfr. pagg. 9-10 della sentenza di primo grado) - che Ferrero, ottenuto il parziale soddisfacimento del credito vantato nei confronti di S.E. [OSCURATO:PERSONA]. mediante la consegna di un assegno, emesso il 3 ottobre 2006, dell'importo di Euro 59.000,00, una volta che questo era andato protestato si era rivolto - tra l'ottobre 2006 e il settembre 2007 - a [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva riferito che in qualche modo avrebbe pagato (cfr. pagg. 79 e 80 del verbale in data 7 novembre 2012).

Pagamento cui, poi, in parte aveva provveduto [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva consegnato quattro assegni per un importo complessivo di Euro 18.340, 42 e con il quale aveva anche raggiunto un accordo cristallizzato in una scrittura privata.

Tanto basta anche per escludere il travisamento per omissione di elementi probatori atti a comprovare il ruolo spiegato da [OSCURATO:PERSONA], condannato quale concorrente extraneus nella sola condotta di distrazione dei beni aziendali della S.E. [OSCURATO:PERSONA] alla S.E. [OSCURATO:PERSONA]., da lui amministrata, che aveva interesse a che i beni ceduti a questa non fossero attinti da azioni esecutive. 2.2.2 Quanto agli ulteriori rilievi di travisamento, gli stessi sono generici.Per eccepire ammissibilmente il travisamento per invenzione, in riferimento al pagamento effettuato dalla S.E. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], invero, il ricorrente avrebbe dovuto contrastare, in maniera specifica e documentata, il passaggio della sentenza di primo grado in cui veniva affermato che:«In data 11.7.2007 nella contabilità di S.E. [OSCURATO:PERSONA] srl è annotato un pagamento in favore del fornitore [OSCURATO:PERSONA].

Interpellato dal curatore, il legale del beneficiano del pagamento (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) aveva riferito che si trattava di un assegno consegnato da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA] per conto della [OSCURATO:SOCIETA] (Miglia, pag. 64 ud. 27.2.2013)» (cfr. pagina 22 della sentenza impugnata, punto 6); mentre, per far valere il travisamento per omissione degli elementi probatori relativi alla vicenda della falsa registrazione della fatturazione dell'immobile di Favria, avrebbe dovuto specificamente indicare quali fossero questi elementi, dedotti con l'atto di appello e indebitamente preteriti (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 258962; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, dep. 2007, Rv. 236689), e quale ne fosse la decisività.

3. Il terzo motivo è aspecifico.

La conferma della condanna inflitta al ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale è stata argomentata dal giudice di appello evidenziando come le scritture contabili della S.E. [OSCURATO:PERSONA]. presentassero vistose anomalie, indicative di una loro tenuta non rispettosa dei canoni della buona tecnica contabile, ossia caratterizzata da artifici, dettagliatamente illustrati nella sentenza di primo grado, protesi a dissimulare le condotte distrattive poste in essere dagli amministratori.

Al cospetto di tale motivazione, che risente della valenza tutt'altro che perspicua dal punto di vista della chiarezza del motivo di appello sul punto (cfr. pagg. 14 -16 dell'atto di appello), occorre rilevare che, in forza del pacifico principio di diritto secondo il quale, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), il ricorrente, con la doglianza in esame, avrebbe dovuto confrontarsi con la diffusa ed approfondita disamina degli artifizi contabili riscontrati nelle scritture contabili della fallita compiuta dal giudice della sentenza di primo grado (cfr. pagg. 19 e 20), indicando con la dovuta specificità quali fossero gli elementi di prova atti a disarticolarne il ragionamento Ne viene che il rilievo secondo il quale il mancato rispetto dei canoni di buona tecnica contabile avrebbe dovuto suggerire la derubricazione del reato contestato in quello di bancarotta semplice documentale è manifestamente infondato, dando conto i richiamati artifici del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori (nella fattispecie di cui alla prima parte dell'art. 216, comma 1, n. 2 L.F. e generico) o del dolo generico di impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della società fallita (nella fattispecie di cui alla seconda parte dell'art. 216, comma 1, n. 2 L.F.), non certo di una mera condotta di imperita o negligente tenuta delle scritture contabili (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630; Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Rv. 268867).

4. Il quarto motivo denuncia dì vizi non consentiti nel giudizio di legittimità.

4.1. Le dichiarazioni del teste Davoli, già legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., società cui la S.E. [OSCURATO:PERSONA]. aveva commissionato la costruzione di una cesoia mobile CM 2005, sono prive di decisività ai fini del riscontro di quanto dedotto, ossia che alla [OSCURATO:SOCIETA]. la S.E. [OSCURATO:PERSONA]. avesse consegnato l'intero macchinario usato - da porre in permuta con quello nuovo — a titolo di caparra e non una parte soltanto di esso, come sostenuto in tesi d'accusa, giacché dalle stesse emerge soltanto una descrizione sommaria della vicenda, avendo il teste curato soltanto la gestione amministrativa della società (cfr. pag. 56 verbale dichiarazioni di Davoli, allegato al ricorso), così da non essere in grado di fornire notizie sulle caratteristiche tecniche della macchinario, da lui stesso infatti descritto come:«una cesoia, una pressa cesoia» (cfr. pag. 57 dichiarazioni Davoli) e da non scalfire l'assunto del Curatore fallimentare, recepito dai giudici di merito di entrambi i gradi, secondo cui oggetto della caparra era una cesoia soltanto e non anche la pressa: assunto, corroborato, peraltro dai numerosi rilievi di tipo contabile, riportati nella sentenza impugnata (cfr. pag. 13) con i quali il ricorrente non si è affatto confrontato.

4.2. I denunciati travisamenti delle prove poste a sostegno del pagamento del credito di Euro 71.153,22, vantato dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di S.E. [OSCURATO:PERSONA]. (segnatamente: delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; della disponibilità da parte del ricorrente dell'originale dell'assegno protestato; del versamento della somma di Euro 135.000,00 da parte di [OSCURATO:PERSONA] nelle casse sociali; della novazione del debito con [OSCURATO:PERSONA]) dissimulano, invero, la prospettazione di un'alternativa valutazione delle prove, secondo un modello di ragionamento diverso da quello che informa la sentenza impugnata (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260), la quale, invece, considerata in sé e per sé, non esibisce alcun profilo di illogicità manifesta (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come evincibile dal tenore della motivazione rassegnata dalla Corte territoriale, che ha evidenziato come la restituzione ad [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] - che ha sempre negato di avere ricevuto pagamenti in contanti da parte del ricorrente -, dell'assegno protestato per Euro 59.452,12 fosse compatibile soltanto con la parziale estinzione del detto credito, per effetto dell'accollo del debito da parte di [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto spiegato nel punto

2.2.1. della presente sentenza, cui si fa integrale e recettizio rinvio.

4.3. Considerazioni analoghe a quelle fin qui sviluppate valgono per il profilo di censura che si riferisce alla riferibilità alla persona di [OSCURATO:PERSONA] della somma di Euro 18.319,42 alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA].

Esplicitate, infatti, le ragioni per le quali, nel periodo in cui ebbero luogo i pagamenti (maggio - settembre 2007), [OSCURATO:PERSONA] doveva considerarsi amministratore di fatto della fallita, non è possibile dubitare della logicità dell'argomentazione, rassegnata in sentenza, secondo la quale <<la girata, presente sui quattro titoli consegnati a [OSCURATO:PERSONA], di S.E. [OSCURATO:PERSONA]. dimostra che sono pagamenti effettuati dalla società predetta, in un'epoca di conclamata decozione, e perciò preferenziali» (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata), a nulla rilevando che questi titoli fossero stati consegnati da [OSCURATO:PERSONA], in adempimento dell'accordo siglato con il creditore, posto che - come dianzi spiegato (cfr. punto 2.2.1) - [OSCURATO:PERSONA], che aveva acquisito i beni aziendali della S.E. [OSCURATO:PERSONA] mediante la S.E. [OSCURATO:PERSONA]., da lui amministrata, aveva interesse a che i beni a questa ceduti non fossero attinti da azioni esecutive.

4.4. La deduzione che nega la distrazione della somma di Euro 171.493,00 di pertinenza della S.E. [OSCURATO:PERSONA]. in favore della [OSCURATO:PERSONA]., sul rilievo che l'integrazione della CT del P.M. avrebbe dimostrato che «tutti i movimenti finanziari avevano avuto riscontro bancario», è smentita dalla stessa, integrale, lettura del paragrafo 22.4.3 (intitolato: 'I flussi di denaro 2005-2006') della relazione del predetto CT, che ha dato compiutamente conto, tramite il riferimento specifico ai dati contabili - come, sul punto, riportato dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni -, delle ragioni, per le quali la somma «..pari a Euro 171.439,00 evidenzia l'importo netto trasferito tramite banca negli anni 2005/2006 da S.E. [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA].» (cfr. pag. 14 della sentenza di primo grado).

Le residua doglianze al riguardo articolate, ossia di omessa considerazione dei rilievi critici del C.T. di parte in ordine alla locazione dell'immobile di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]. e al deficit di cassa della S.E. [OSCURATO:PERSONA]. è generica, non avendo il ricorrente illustrato la decisività dei detti rilievi in rapporto al tenore della motivazione sul punto rassegnata dai giudici di merito.

4.5. Quanto agli ulteriori addebiti distrattivi (aventi ad oggetto: la pressa fresatrice, la somma portata in conto cassa, la cessione dell'azienda di S.E. [OSCURATO:PERSONA]. a S.E. [OSCURATO:PERSONA]., la somma di Euro 24.752, 37 pagata a [OSCURATO:PERSONA].) - che il ricorrente ritiene non a lui riferibili perché integrati da condotte poste in essere allorché egli aveva già dismesso la carica di amministratore della S.E. [OSCURATO:PERSONA]. -, è sufficiente in questa sede richiamare quanto argomentato nel punto

2.2.1. della presente sentenza sul tema della gestione di fatto della S.E. [OSCURATO:PERSONA]. da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2006 e il 30 ottobre 2007.

5. Il quinto motivo è generico.

Nulla di concreto e specifico è allegato in ricorso per spiegare in che termini le dedotte: <<attiva partecipazione al processo e la buona condotta del [OSCURATO:PERSONA]» integrassero <<elementi suscettibili di valutazione premiale», diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che, nel motivare la dosimetria della pena, ha, oltretutto, valorizzato l'entità dei fatti e la tipologia delle operazioni distrattive, nonché il pregiudizio complessivamente derivato alla classe creditoria (cfr. pag. 26 della sentenza impugnata).

6. Anche il sesto motivo è manifestamente infondato.

Alla stregua dell'analitica motivazione rassegnata a corredo della determinazione della pena principale, l'operato allineamento alla durata di quest'ultima della durata delle pene accessorie fallimentari non si espone a rilievo di sorta, desumendosi dalla stessa i criteri cui il giudice si è attenuto nell'esercizio del potere discrezionale assegnatogli.

7. Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen., riportandosi alla requisitoria scritta già depositata, conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'entità delle pene accessorie; inammissibilità del ricorso nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commesso nella sua qualità di amministratore di diritto, fino al 31 ottobre 2006, e di amministratore di fatto della S.E. [OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita dal Tribunale di Torino in data 30 ottobre 2007. 2. Tramite il difensore, con sei motivi, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 20 settembre 2021, che ha riformato la sentenza di primo grado esclusivamente in punto di trattamento sanzionatorio e di durata delle pene accessorie fallimentari. - Con il primo motivo eccepisce l'omessa motivazione sul motivo di appello con il quale si era invocata la revoca dell'ordinanza in data 17 luglio 2013, con cui il Tribunale aveva disposto l'acquisizione del verbale di interrogatorio reso al GIP dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (sottrattosi all'esame dibattimentale), pur avendone limitato l'utilizzabilità nei confronti delle sole parti che avevano prestato consenso all'acquisizione, posto che il giudice di primo grado, interpretando la mancata comparizione dell'[OSCURATO:PERSONA] come manifestazione della volontà di non sottoporsi all'esame e come volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere, avrebbe introdotto, surrettiziamente, <<una sorta di utilizzabilità delle dichiarazioni ad personam, in forza della quale superava il dissenso all'acquisizione opposto da [OSCURATO:PERSONA]». - Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 216 e 223 L.F. e 2639 cod. civ. e il vizio di motivazione, sul rilievo che il Tribunale prima e la Corte di appello, poi, incorrendo in plurimi travisamenti delle prove (ossia: per distorsione, quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; per invenzione, quanto al pagamento effettuato dalla S.E. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]; per omissione, quanto alla mancata valutazione delle condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore unico della S.E. [OSCURATO:PERSONA]. e quanto alla mancata risposta ai rilievi di gravame relativi alla vicenda della falsa registrazione della fatturazione dell'immobile di Favria), aveva assegnato al requisito della significatività e continuità dell'attività gestoria, richiesta per il riconoscimento dell'amministrazione di fatto, una valenza non in linea con il precetto di legge. - Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223 L.F. e 43 cod. pen. e il vizio di motivazione, deducendo che le scritture contabili della società fallita erano state, si, tenute con una certa trascuratezza e superficialità, ma senza che ciò avesse impedito al curatore fallimentare di pervenire, usando l'ordinaria diligenza, alla ricostruzione del patrimonio della SE [OSCURATO:PERSONA]. e del movimento dei suoi affari, di modo che, al più il fatto, si sarebbe dovuto inquadrare nella fattispecie della bancarotta documentale semplice; inoltre, nulla era stato indicato nella sentenza impugnata per illustrare gli artifici tesi a dissimulare le condotte distrattive. - Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alle singole ipotesi distrattive, la cui ricostruzione contrasterebbe con le risultanze degli atti processuali: I.) quanto alla distrazione dell'impianto di riduzione volumetrica eccepisce che il teste Davoli avrebbe riferito che la SCS aveva trattenuto presso di sé, a titolo di caparra, l'intero macchinario venduto da NEIFER a S.E. [OSCURATO:PERSONA], e non una parte soltanto di essa, ossia la cesoia: dato probatorio, questo, che troverebbe conferma anche nelle scritture contabili; II.) quanto al pagamento del credito di Euro 71.153,22, vantato dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], la Corte sarebbe incorsa in plurimi travisamenti probatori (delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; della disponibilità da parte del ricorrente dell'originale dell'assegno protestato; del versamento della somma di Euro 135.000,00 da parte del ricorrente nelle casse sociali; della novazione del debito con [OSCURATO:PERSONA]); III.) quanto al pagamento preferenziale della somma di Euro 18.319,42 alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], nulla sarebbe stato addotto nella sentenza impugnata circa la riferibilità della condotta ad [OSCURATO:PERSONA]; IV.) quanto alla distrazione della somma di Euro 171.493,00, la Corte avrebbe riproposto il tema dei flussi di denaro, ancorché dall'integrazione della CT del P.m. fosse emerso che tutti i movimenti finanziari avevano avuto riscontro bancario; quanto, poi, alla locazione dell'immobile di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]. e al deficit di cassa della S.E. [OSCURATO:PERSONA]., nulla sarebbe stato argomentato nella sentenza impugnata per disattendere i rilevi di gravame con i quali erano stati segnalati gli elementi di prova, evidenziati dal CT di parte, atti a dimostrare il contrario di ciò che era stato ritenuto dal Tribunale; V.) quanto agli ulteriori addebiti distrattivi (aventi ad oggetto: la pressa fresatrice, la somma portata in conto cassa, la cessione dell'azienda da S.E. [OSCURATO:PERSONA]. a S.E. [OSCURATO:PERSONA]., la somma di Euro 24.752, 37 pagata a [OSCURATO:PERSONA].) il giudice di appello non avrebbe tenuto conto della decisiva circostanza che gli stessi sarebbero stati integrati da condotte poste in essere allorché il ricorrente aveva disnnesso la carica di amministratore della S.E. [OSCURATO:PERSONA].. - Ti quinto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. - Il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 37, 132, 133 cod. pen. e 217, comma 3, L.F., non essendosi dato specifico conto, nella sentenza impugnata, delle ragioni sottese alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari in misura corrispondente alla durata della pena principale. 3. E' stata disposta la trattazione orale del ricorso, in quanto tempestivamente richiesta dal difensore del ricorrente. 4. Con memoria in data 16 febbraio 2023, Il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha anticipato le proprie conclusioni chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'entità delle pene accessorie di cui all'art. 216, comma 4, L.F., e la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è generico. Nulla emerge dal tenore della motivazione della sentenza impugnata per ritenere che siano state utilizzate, a sostegno dell'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni rese al GIP dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della S.E. [OSCURATO:PERSONA]. dal 31 ottobre 2006 alla data del fallimento; del resto, dall'esame degli atti, risulta che, all'udienza del 17 luglio 2013, il Tribunale aveva disposto l'acquisizione, ai sensi dell'art. 513, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen. del verbale di interrogatorio reso al GIP il 23 aprile 2012 da [OSCURATO:PERSONA], residente all'estero, ritenendo la mancata duplice comparizione all'udienza per rendere l'esame ex art. 210 cod. proc. pen. come manifestazione della volontà di non sottoporsi all'esame, atto ritenuto utilizzabile nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], non avendo [OSCURATO:PERSONA] dato il consenso alla utilizzabilità delle suddette dichiarazioni nei suoi confronti. Ne viene che le argomentazioni difensive rassegnate nell'atto di appello, interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], riportate nel ricorso per cassazione e quivi descritte come «in astratto idonee ad incidere sulla utilizzabilità delle dichiarazioni del Sig. [OSCURATO:PERSONA]», confliggono con il disposto dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui «Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse», interpretato dal diritto vivente nel senso che «La facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Ne consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; conf. Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018». Le stesse, pertanto, essendo prive di effettiva valenza impugnatoria e, di conseguenza, inammissibili ab origine, non meritavano alcun esame e, quindi, nessuna risposta da parte del giudice di appello, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Rv. 265878; Sez. 5, n. 9771 del 27/05/1985, Rv. 170835). 2. Il secondo motivo è generico e deduce, comunque, doglianze non consentite in questa sede. 2.1. Va ribadito che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Rv. 237207).2.2. Orbene, registratasi conformità di decisioni, in punto di riconoscimento della qualità di amministratore di fatto della S.E. [OSCURATO:PERSONA]. in capo ad [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2006 e la dichiarazione di fallimento della società, e fatta applicazione del principio richiamato, deve riconoscersi che i denunciati travisamenti delle prove, in riferimento al tema dedotto, non sussistono oppure sono eccepiti senza adempiere all'onere di specificità ed autosufficienza della doglianza. 2.2.1. Quanto al travisamento per distorsione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ricordato come, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa, sia necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087), va rilevato che tale lampante discrasia tra il dichiarato di Ferrero e il significato percepitone da entrambi i decidenti di merito non emerge dal verbale allegato al ricorso, dal momento che, questo, letto nella sua interezza, lascia intendere - come non illogicamente argomentato dal Tribunale (cfr. pagg. 9-10 della sentenza di primo grado) - che Ferrero, ottenuto il parziale soddisfacimento del credito vantato nei confronti di S.E. [OSCURATO:PERSONA]. mediante la consegna di un assegno, emesso il 3 ottobre 2006, dell'importo di Euro 59.000,00, una volta che questo era andato protestato si era rivolto - tra l'ottobre 2006 e il settembre 2007 - a [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva riferito che in qualche modo avrebbe pagato (cfr. pagg. 79 e 80 del verbale in data 7 novembre 2012). Pagamento cui, poi, in parte aveva provveduto [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva consegnato quattro assegni per un importo complessivo di Euro 18.340, 42 e con il quale aveva anche raggiunto un accordo cristallizzato in una scrittura privata. Tanto basta anche per escludere il travisamento per omissione di elementi probatori atti a comprovare il ruolo spiegato da [OSCURATO:PERSONA], condannato quale concorrente extraneus nella sola condotta di distrazione dei beni aziendali della S.E. [OSCURATO:PERSONA] alla S.E. [OSCURATO:PERSONA]., da lui amministrata, che aveva interesse a che i beni ceduti a questa non fossero attinti da azioni esecutive. 2.2.2 Quanto agli ulteriori rilievi di travisamento, gli stessi sono generici.Per eccepire ammissibilmente il travisamento per invenzione, in riferimento al pagamento effettuato dalla S.E. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], invero, il ricorrente avrebbe dovuto contrastare, in maniera specifica e documentata, il passaggio della sentenza di primo grado in cui veniva affermato che:«In data 11.7.2007 nella contabilità di S.E. [OSCURATO:PERSONA] srl è annotato un pagamento in favore del fornitore [OSCURATO:PERSONA]. Interpellato dal curatore, il legale del beneficiano del pagamento (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) aveva riferito che si trattava di un assegno consegnato da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA] per conto della [OSCURATO:SOCIETA] (Miglia, pag. 64 ud. 27.2.2013)» (cfr. pagina 22 della sentenza impugnata, punto 6); mentre, per far valere il travisamento per omissione degli elementi probatori relativi alla vicenda della falsa registrazione della fatturazione dell'immobile di Favria, avrebbe dovuto specificamente indicare quali fossero questi elementi, dedotti con l'atto di appello e indebitamente preteriti (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 258962; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, dep. 2007, Rv. 236689), e quale ne fosse la decisività. 3. Il terzo motivo è aspecifico. La conferma della condanna inflitta al ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale è stata argomentata dal giudice di appello evidenziando come le scritture contabili della S.E. [OSCURATO:PERSONA]. presentassero vistose anomalie, indicative di una loro tenuta non rispettosa dei canoni della buona tecnica contabile, ossia caratterizzata da artifici, dettagliatamente illustrati nella sentenza di primo grado, protesi a dissimulare le condotte distrattive poste in essere dagli amministratori. Al cospetto di tale motivazione, che risente della valenza tutt'altro che perspicua dal punto di vista della chiarezza del motivo di appello sul punto (cfr. pagg. 14 -16 dell'atto di appello), occorre rilevare che, in forza del pacifico principio di diritto secondo il quale, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), il ricorrente, con la doglianza in esame, avrebbe dovuto confrontarsi con la diffusa ed approfondita disamina degli artifizi contabili riscontrati nelle scritture contabili della fallita compiuta dal giudice della sentenza di primo grado (cfr. pagg. 19 e 20), indicando con la dovuta specificità quali fossero gli elementi di prova atti a disarticolarne il ragionamento Ne viene che il rilievo secondo il quale il mancato rispetto dei canoni di buona tecnica contabile avrebbe dovuto suggerire la derubricazione del reato contestato in quello di bancarotta semplice documentale è manifestamente infondato, dando conto i richiamati artifici del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori (nella fattispecie di cui alla prima parte dell'art. 216, comma 1, n. 2 L.F. e generico) o del dolo generico di impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della società fallita (nella fattispecie di cui alla seconda parte dell'art. 216, comma 1, n. 2 L.F.), non certo di una mera condotta di imperita o negligente tenuta delle scritture contabili (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630; Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Rv. 268867). 4. Il quarto motivo denuncia dì vizi non consentiti nel giudizio di legittimità. 4.1. Le dichiarazioni del teste Davoli, già legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., società cui la S.E. [OSCURATO:PERSONA]. aveva commissionato la costruzione di una cesoia mobile CM 2005, sono prive di decisività ai fini del riscontro di quanto dedotto, ossia che alla [OSCURATO:SOCIETA]. la S.E. [OSCURATO:PERSONA]. avesse consegnato l'intero macchinario usato - da porre in permuta con quello nuovo — a titolo di caparra e non una parte soltanto di esso, come sostenuto in tesi d'accusa, giacché dalle stesse emerge soltanto una descrizione sommaria della vicenda, avendo il teste curato soltanto la gestione amministrativa della società (cfr. pag. 56 verbale dichiarazioni di Davoli, allegato al ricorso), così da non essere in grado di fornire notizie sulle caratteristiche tecniche della macchinario, da lui stesso infatti descritto come:«una cesoia, una pressa cesoia» (cfr. pag. 57 dichiarazioni Davoli) e da non scalfire l'assunto del Curatore fallimentare, recepito dai giudici di merito di entrambi i gradi, secondo cui oggetto della caparra era una cesoia soltanto e non anche la pressa: assunto, corroborato, peraltro dai numerosi rilievi di tipo contabile, riportati nella sentenza impugnata (cfr. pag. 13) con i quali il ricorrente non si è affatto confrontato. 4.2. I denunciati travisamenti delle prove poste a sostegno del pagamento del credito di Euro 71.153,22, vantato dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di S.E. [OSCURATO:PERSONA]. (segnatamente: delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; della disponibilità da parte del ricorrente dell'originale dell'assegno protestato; del versamento della somma di Euro 135.000,00 da parte di [OSCURATO:PERSONA] nelle casse sociali; della novazione del debito con [OSCURATO:PERSONA]) dissimulano, invero, la prospettazione di un'alternativa valutazione delle prove, secondo un modello di ragionamento diverso da quello che informa la sentenza impugnata (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260), la quale, invece, considerata in sé e per sé, non esibisce alcun profilo di illogicità manifesta (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come evincibile dal tenore della motivazione rassegnata dalla Corte territoriale, che ha evidenziato come la restituzione ad [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] - che ha sempre negato di avere ricevuto pagamenti in contanti da parte del ricorrente -, dell'assegno protestato per Euro 59.452,12 fosse compatibile soltanto con la parziale estinzione del detto credito, per effetto dell'accollo del debito da parte di [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto spiegato nel punto 2.2.1. della presente sentenza, cui si fa integrale e recettizio rinvio. 4.3. Considerazioni analoghe a quelle fin qui sviluppate valgono per il profilo di censura che si riferisce alla riferibilità alla persona di [OSCURATO:PERSONA] della somma di Euro 18.319,42 alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]. Esplicitate, infatti, le ragioni per le quali, nel periodo in cui ebbero luogo i pagamenti (maggio - settembre 2007), [OSCURATO:PERSONA] doveva considerarsi amministratore di fatto della fallita, non è possibile dubitare della logicità dell'argomentazione, rassegnata in sentenza, secondo la quale <<la girata, presente sui quattro titoli consegnati a [OSCURATO:PERSONA], di S.E. [OSCURATO:PERSONA]. dimostra che sono pagamenti effettuati dalla società predetta, in un'epoca di conclamata decozione, e perciò preferenziali» (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata), a nulla rilevando che questi titoli fossero stati consegnati da [OSCURATO:PERSONA], in adempimento dell'accordo siglato con il creditore, posto che - come dianzi spiegato (cfr. punto 2.2.1) - [OSCURATO:PERSONA], che aveva acquisito i beni aziendali della S.E. [OSCURATO:PERSONA] mediante la S.E. [OSCURATO:PERSONA]., da lui amministrata, aveva interesse a che i beni a questa ceduti non fossero attinti da azioni esecutive. 4.4. La deduzione che nega la distrazione della somma di Euro 171.493,00 di pertinenza della S.E. [OSCURATO:PERSONA]. in favore della [OSCURATO:PERSONA]., sul rilievo che l'integrazione della CT del P.M. avrebbe dimostrato che «tutti i movimenti finanziari avevano avuto riscontro bancario», è smentita dalla stessa, integrale, lettura del paragrafo 22.4.3 (intitolato: 'I flussi di denaro 2005-2006') della relazione del predetto CT, che ha dato compiutamente conto, tramite il riferimento specifico ai dati contabili - come, sul punto, riportato dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni -, delle ragioni, per le quali la somma «..pari a Euro 171.439,00 evidenzia l'importo netto trasferito tramite banca negli anni 2005/2006 da S.E. [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA].» (cfr. pag. 14 della sentenza di primo grado). Le residua doglianze al riguardo articolate, ossia di omessa considerazione dei rilievi critici del C.T. di parte in ordine alla locazione dell'immobile di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]. e al deficit di cassa della S.E. [OSCURATO:PERSONA]. è generica, non avendo il ricorrente illustrato la decisività dei detti rilievi in rapporto al tenore della motivazione sul punto rassegnata dai giudici di merito. 4.5. Quanto agli ulteriori addebiti distrattivi (aventi ad oggetto: la pressa fresatrice, la somma portata in conto cassa, la cessione dell'azienda di S.E. [OSCURATO:PERSONA]. a S.E. [OSCURATO:PERSONA]., la somma di Euro 24.752, 37 pagata a [OSCURATO:PERSONA].) - che il ricorrente ritiene non a lui riferibili perché integrati da condotte poste in essere allorché egli aveva già dismesso la carica di amministratore della S.E. [OSCURATO:PERSONA]. -, è sufficiente in questa sede richiamare quanto argomentato nel punto 2.2.1. della presente sentenza sul tema della gestione di fatto della S.E. [OSCURATO:PERSONA]. da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2006 e il 30 ottobre 2007. 5. Il quinto motivo è generico. Nulla di concreto e specifico è allegato in ricorso per spiegare in che termini le dedotte: <<attiva partecipazione al processo e la buona condotta del [OSCURATO:PERSONA]» integrassero <<elementi suscettibili di valutazione premiale», diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che, nel motivare la dosimetria della pena, ha, oltretutto, valorizzato l'entità dei fatti e la tipologia delle operazioni distrattive, nonché il pregiudizio complessivamente derivato alla classe creditoria (cfr. pag. 26 della sentenza impugnata). 6. Anche il sesto motivo è manifestamente infondato. Alla stregua dell'analitica motivazione rassegnata a corredo della determinazione della pena principale, l'operato allineamento alla durata di quest'ultima della durata delle pene accessorie fallimentari non si espone a rilievo di sorta, desumendosi dalla stessa i criteri cui il giudice si è attenuto nell'esercizio del potere discrezionale assegnatogli. 7. Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento dell
Sentenza Cassazione n. 15220/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris