CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31823/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi. Sono presenti l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riportano ai motivi del ricorso ed insistono per l'accoglimento dello stesso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI è altresì presente in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI difensore di [OSCURATO:PERSONA] 4ANTONIO E [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore deposita nomina a sostituto processuale, si riporta ai motivi dei ricorsi e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Gip del locale Tribunale, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, ed 'esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.p.r. 309 del 1990 e per [OSCURATO:PERSONA] l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen., aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa. 2. Il presente procedimento ha ad oggetto una contestazione di coltivazione di una piantagione di marijuana commessa in Pistoia con l'aggravante dell'ingente quantità e del fine di agevolare l'associazione di 'ndrangheta denominata clan [OSCURATO:PERSONA] di Rosarno. In particolare nel mese di luglio 2017 il Goa della Guardia di Finanza aveva iniziato un'indagine nei riguardi di alcuni cittadini albanesi sospettati di importare sostanze stupefacenti dal paese di origine per la successiva distribuzione in Italia. Emergeva che il cellulare con cui era in contatto uno degli albanesi era in uso ad un cittadino italiano identificato in [OSCURATO:PERSONA] e dal contenuto delle intercettazioni si giungeva ad ipotizzare che in Pistoia vi fosse una piantagione di sostanza stupefacente. Effettuata una perquisizione in data 27 settembre 2017 in Pistoia, via Prata, venivano rinvenute n. 148 piantine poste in essicazione all'interno dell'abitazione ed all'interno delle serre venivano rinvenute oltre 3000 piantine per un totale di n. 3185 piantine. Nell'ambito dell'intervento venivano tratti in arresto in flagranza di reato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dalle indagini svolte emergeva poi il coinvolgimento nell'attività di altri soggetti. Sulla scorta del compendio intercettivo nonché delle risultanze dell'attività di sopralluogo e sequestro si individuava il ruolo svolto dagli imputati ed il contributo causale dagli stessi arrecato nelle varie fasi dell'attività. Dalle intercettazioni e dall'analisi del traffico telefonico é emerso che [OSCURATO:PERSONA] si é preoccupato di inviare soggetti esperti per valutare lo stato di crescita delle piante di rnariujana, 3. Avverso la pronuncia d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto, e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: si articola in due motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b), d) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 495 cod.proc.pen. Assume che la sentenza impugnata non risponde adeguatamente alle censure sollevate nei motivi di appello con particolare riguardo alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno fondato la ritenuta partecipazione dei [OSCURATO:PERSONA] alla 'ndrina dei Bellocco di Rosarno senza fornire adeguato riscontro a dette dichiarazioni. In particolare evidenzia che l'Albanese nulla ha riferito su [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione al combinato disposto degli artt. 172, comma 5, 582 comma 2 e 585 comma 4 cod.proc.pen. Censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto l'inammissibilità dei motivi aggiunti in quanto tardivi atteso che gli stessi sono stati tempestivamente depositati presso la cancelleria del tribunale in cui si trovano i difensori. ~±NA 3.2. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in quattro motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione degli artt. 12 lett. c), 16 cod.proc.pen., 21 comma 3 e 22 comma 3 cod.proc.pen. nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (con riferimento all'art. 606, lett. c) ed e) cod.proc.pen.) in ordine alla mancata declaratoria della incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, sollevata nei motivi di appello, e alla mancata trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], territorialmente competente per connessione. In subordine si prospetta la questione di illegittimità costituzionale del disposto dell'art. 438, comma 6 bis, ultima alinea cod.proc.pen. (così come introdotto dall'art. 1 comma 43 I. 23 giugno 2017, n. 103) nella parte in cui esso dispone che la richiesta di giudizio abbreviato "preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice" per contrasto con gli artt. 3, 24 comma 2, 25 comma 1 e 111 commi 1 e 2 Cost.In particolare censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che l'eccezione di incompetenza territoriale é improponibile ex art. 438, comma 6 bis, cod.proc.pen. atteso che a seguito della richiesta di giudizio abbreviato rimane preclusa ogni questione sulla competenza per territorio del giudice. Inoltre sottolinea che l'eccezione é stata riproposta dalla difesa del Morano anche nel corso del giudizio abbreviato. Del pari censura le argomentazioni con cui la Corte territoriale ha ritenuto incompatibile il nesso teleologico con l'aggravante della condotta agevolativa. Quanto all'interpretazione dell'art. 438, comma 6 bis, cod.proc.pen., rileva che se la richiesta di abbreviato precludesse la riproposizione delle questioni di competenza per territorio già avanzate nel corso dell'udienza preliminare tale disposizione non risulterebbe compatibile con una serie di fondamentali principi costituzionali tra cui l'art. 24 comma 2 Cost., l'art. 25 comma 1 Cost., l'art. 3 Cost., l'art. 111 commi 1 e 2 Cost. Con il secondo motivo deduce la violazione e l'erronea applicazione degli art. 125, comma 3 cod.proc.pen. e 110 cod.pen., 73 e 80 comma 2, d.p.r. 309 del 1990, 416 bis 1 cod.pen. nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata (con riferimento all'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen.) in relazione alla ritenuta irrilevanza del deficit grafico che caratterizza la sentenza di primo grado. Il giudice d'appello ha ritenuto di poter colmare la lacuna della sentenza di primo grado ritenendo che la stretta di mano tra Morano e Madeo da cui invece può trarsi solo la prova che vi é stato un incontro stia a significare che il Morano ha dato consigli sulla gestione della marijuana ed ha incontrato Madeo "lasciandolo contento". Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 110 cod.pen., 73 e 80 comma 2, d.p.r. 309 del 1990 nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata con riferimento all'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermata sussistenza del contributo concorsuale del Morano ed alla sua concreta incidenza causale sulla consumazione del reato contestato. Assume che la visita del Morano è durata solo quattro minuti, tempo sicuramente insufficiente per esaminare lo stato della coltivazione e per fornire consigli utili a porre rimedio alle problematiche richiamate. Inoltre la sentenza non chiarisce quale sia stato l'oggetto dell'asserita consulenza e quale ne sia stata l'incidenza concreta. Peraltro la consulenza era durata anche meno di quattro minuti, perché il tempo era destinato anche a tranquillizzare il Madeo sulla questione finanziaria. Inoltre la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale si farebbe riferimento al fatto che Morano avrebbe valutato positivamente lo stato della coltivazione in realtà si riferisce ad una visita che sarebbe avvenuta tre giorni dopo con conseguente travisamento della prova. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 62 bis e 133 cod.pen. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione al medesimo delle circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti rispetto alle contestate aggravanti. Censura la sentenza impugnata in considerazione del contributo di minima rilevanza arrecato dal Morano. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati. La prima censura mira ad infirmare, sull'assunto che non siano attendibili, la valenza probatoria delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Albanese e Lentini in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 1 cod.pen., consistente nell'avere i ricorrenti realizzato la piantagione di sostanza stupefacente al fine di agevolare l'attività della 'ndrina [OSCURATO:PERSONA] di Rosarno. A riguardo, dalla lettura della sentenza impugnata nonché da quella di primo grado, che trattandosi di c.d. doppia conforme, vanno a costituire un unico apparato motivazionale, si evince in primo luogo che la sussistenza e l'operatività del clan Bellocco è acclarata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nonché dalla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 26 aprile 2016 che a sua volta richiama sentenze passate in giudicato mentre la "serietà" dei collaboratori medesimi é stata valutata nell'ordinanza cautelare emessa nel processo c.d. Magma. In ordine alla "vicinanza" degli odierni ricorrenti alla kdkla di Rosarno, la sentenza di primo grado ha posto in rilievo che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto in un album fotografico [OSCURATO:PERSONA] indicandolo come "zio di [OSCURATO:PERSONA]", menzionando anche il figlio [OSCURATO:PERSONA] e precisando che il Corrao era stato "battezzato" in senso criminale dalla famiglia Bellocco. L'altro collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] (cl. 72) aveva installato delle piantagioni di mariujana facendole gestire ai Gallizzi e che dette coltivazioni erano andate a buon fine; inoltre il 21.12.2017 ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] era affiliato al clan Bellocco e che trafficava in stupefacenti. La sentenza de qua, dopo aver enucleato la portata di dette dichiarazioni, si occupa di trovarne i riscontri individuandoli nell' ordinanza cautelare prima citata e nelle indagini che hanno dato origine al presente giudizio. Inoltre il collegamento tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emerge altresì dalle intercettazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] parla di [OSCURATO:PERSONA] con tono di ossequio indicandolo altresì come colui il soggetto che ha mandato gli "specialisti" a visionare la serra di marijuana. A ciò si aggiungono costanti riferimenti a soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] parlato sia Morano che [OSCURATO:PERSONA] e la frequentazione con soggetti vicini al clan. Sulla base di tale congerie di elementi la sentenza impugnata, ha quindi ritenuto con motivazione congruente e non manifestamente illogica la sussistenza dell'aggravante contestata per [OSCURATO:PERSONA] il quale, oltre che per fine di profitto individuale, ha agito al fine di consentire un più ampio intervento del clan, dapprima indirettamente tramite la figura del Gallizzi, ed in prospettiva direttamente qualora l'attività si fosse rivelata redditizia. Quanto al figlio [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata con motivazione logica e puntuale ha evidenziato che se non vi sono elementi certi della sussistenza del dolo specifico agevolativo, ciononostante sussistono elementi oggettivi che consentono di ritenere che lo stesso fosse pienamente consapevole della posizione e dell'intento del padre; inoltre è stato inviato dal padre per parlare in sua vece con Madeo e Galluccio ed a prendere il Gallizzi a Nettuno. Il secondo motivo é parimenti manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di impugnazione, sono inammissibili i motivi aggiunti all'impugnazione depositati nella cancelleria del giudice "a quo" anziché in quella della Suprema Corte ed ivi pervenuti oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza, in quanto alla specifica disposizione di cui all'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen. non si può derogare con applicazione analogica delle modalità di presentazione ex art. 582, cod. proc. pen. o di spedizione ex art. 583, comma primo, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 1381 del 12/12/2014 dep. 2015 , Rv. 261862 ). Nella specie i motivi aggiunti erano pervenuti alla Corte d'appello in data 7.12.2021 allorché l'udienza era fissata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non sono stati rispettati i quindici giorni liberi prescritti dall'art. 585, comma 4 cod.proc.pen. di talché era stati ritenuti inammissibili a nulla rilevando il precedente deposito presso la cancelleria di altro tribunale. Ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto i motivi aggiunti tardivi e come tali inammissibili. 2. Il ricorso per Morano é nel suo complesso infondato. La prima censura é infondata. L'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3/8/2017), stabilisce che "la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice." Detta norma, nello stabilire che la richiesta di giudizio abbreviato «preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice», si riferisce non solo alle parti ma anche alla possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza, dovendosi ritenere prevalente l'interesse pubblico alla speditezza del processo rispetto alla possibilità di discutere della competenza territoriale lungo l'arco del processo stesso (in motivazione la Corte ha precisato che il giudice, ai sensi dell'art. 21, comma 2, cod. proc. pen. può rilevare d'ufficio la propria incompetenza territoriale prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. 2, n. 1596 del 03/10/2019, dep. 2020, Angrisani, Rv. 277790). Ed invero, l'ammissione al giudizio abbreviato preclude la proposizione dell'eccezione di incompetenza per territorio, poichè l'imputato, in tal caso, ha accettato di essere giudicato con un rito in cui difetta la fase dedicata alla trattazione ed alla risoluzione delle questioni preliminari quali quelle relative alla competenza (Sez. 6, n. 45868 del 03/11/2011, Rv. 250989). Nella specie all'udienza preliminare in data 20.11.2020, celebratasi dinanzi al Gip del Tribunale di Firenze, dopo che era stata rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, i difensori degli imputati hanno chiesto procedersi con rito abbreviato senza che l'eccezione venisse riproposta di talché la stessa correttamente è stata ritenuta rinunciata. Va del pari ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 6 bis c.p. sollevata in via subordinata per contrasto con l'art. 24 comma 2 Cost., l'art. 25 comma 1 Cost., l'art. 3 Cost., l'art. 111 commi 1 e 2 Cost. come prospettata dal ricorrente. Va invero ravvisata la ragionevolezza della scelta del legislatore di collegare il giudizio abbreviato alla libera determinazione dell'imputato di rinunciare ad eccepire le questioni di competenza, questioni che comunque l'imputato può avanzare in momento antecedente alla presentazione dell'istanza di ammissione al rito premiale con conseguente piena esplicazione del diritto di difesa. Del tutto inconferente il richiamo del ricorrente al principio costituzionale di precostituzione per legge del giudice naturale; essendo proprio la legge processuale, nell'ottica appena descritta, a determinare specificamente quale giudice naturale del procedimento quello al quale l'imputato stesso chiede di celebrare il giudizio con il rito abbreviato. Inoltre la richiesta di giudizio abbreviato «preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice», dovendosi ritenere prevalente l'interesse pubblico alla speditezza del Processo rispetto alla possibilità di discutere della competenza territoriale lungo l'arco del processo (vedi sul punto sentenze Corte Costituzionale n. 349 del 2000, n. 130 del 1995, n. 521 del 1991).Il secondo motivo é del pari infondato. Come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata il deficit grafico della sentenza di primo grado (pg. 125) non rende inintellegibile il ragionamento seguito dal giudicante in ordine all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA], che in ogni caso é stato facilmente tradotto dal giudice di appello e che non avrebbe comunque dato luogo a nullità della sentenza. La sentenza impugnata ha precisato che non rileva la esatta individuazione delle parole (più correttamente l'omissione di alcune parole) ma piuttosto la corrispondenza tra il contenuto delle intercettazioni e le immagini che ritraevano il Morano che era andato a visionare la serra dove si trovava la coltivazione ed il cui contributo nella ricostruzione offerta dal giudicante era quello di offrire un suo contributo tecnico per la coltivazione e non ultimo con la sua presenza di rappresentare l'interesse di terzi soggetti anche in prospettiva futura. Il terzo motivo di ricorso é parimenti infondato. La sentenza impugnata ha puntualmente risposto alle censure difensive individuando il contributo causale del Morano nella realizzazione della coltivazione di marijuana estrinsecatosi in un viaggio dalla Calabria a Pistoia per il tempo strettamente necessario a visionare la serra ed a rendere il suo parere tecnico in quanto specializzato in tale tipo di coltura. Dal compendio intercettivo si ricava che il Morano (detto Gianfranco) è stato coinvolto nell'affare da [OSCURATO:PERSONA] il quale gli ha chiesto di ispezionare la coltivazione di mariujana perché ne verificasse il corretto sviluppo come emerge anche dal riferimento ad un trattamento chimico praticato sulle piante, che giustifica la preoccupazione ed il successivo intervento di Morano che viene ripreso dalla videocamera installata dalla Finanza. Il coinvolgimento del Morano riguarda sia i consigli di natura tecnica sia il reperimento dei fondi necessari a proseguire l'attività, inoltre ha tacitato il [OSCURATO:PERSONA], convincendolo a soprassedere sulle sue continue richieste di denaro, "lasciandolo contento". Il quarto motivo é parimenti infondato. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è fondato su una motivazione esente da manifesta illogicità e pertanto insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).Nel caso di specie la sentenza impugnata ha correttamente fondato la decisione sulla circostanza che il Morano, pur comparendo in un momento preciso della complessa vicenda, ha avuto una portata decisiva sia in relazione allo stato della coltivazione che alla gestione dell'affare. In conclusione il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. I ricorsi proposti per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]