Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 22247/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13351/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.15, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Siena, via

V. Veneto n. 14. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del Giudice di pace di Siena n. 286/2019, depositata in data 26.6.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.6.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna in cassazione, con ricorso affidato a quattro motivi, la pronuncia del giudice di pace di Siena, con cui, in accoglimento della domanda proposta dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]: gratuito patrocinio [OSCURATO:PERSONA], medico veterinario, era stata condannata al pagamento di €. 930,00 per prestazioni di cura di un animale dimestico. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 83, 132, 320 c.p.c. e 111 Cost., lamentando che, pur vertendosi in causa di valore inferiore ad € 1100,00, non era stata consentita la costituzione personale, avendo il giudice dichiarato la contumacia della ricorrente nonostante il deposito di una memoria di costituzione.

Inoltre, sarebbe stato ritenuto tempestivo il deposito della memoria ex art. 320 c.p.c. - ad opera di parte attrice - sebbene avvenuto quattro mesi dopo la scadenza del relativo termine perentorio.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e l’errata valutazione delle risultanze processuali.

La sentenza si fonderebbe su prove tardivamente articolate nella memoria istruttoria ex art. 320 c.p.c., con cui potevano richiedersi solo i mezzi istruttori la cui esigenza nasca dalle difese della controparte.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c., lamentando che il primo giudice non abbia valutato le prove secondo il suo prudente apprezzamento, avendo accolto la domanda in contrasto con le risultanze processuali.

Il quarto motivo denuncia il vizio di motivazione, l’errata ricostruzione delle vicende di causa nonché l’omessa risposta ai quesiti tecnici sollevati in giudizio e alle contestazioni della ricorrente.

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza è stata depositata nel 2019 e pertanto ricade nel disposto dell’art. 339 c.p.c., come novellato dal D.LGS 40/2006.

Il nuovo testo dell'art. 339, comma 3, c.p.c. dispone l’appellabilità delle sentenze del giudice di pace (pubblicate a far data dal 2.3.2006), avendo rilievo l'eventuale pronuncia secondo equità con esclusivo riferimento ai motivi deducibili con l'impugnazione, che, in tal caso, sono solo quelli per cui, nell'assetto precedente, era consentito il ricorso per cassazione (Cass. 1213/2018; Cass.27339/2008).

Dall’inammissibilità del ricorso consegue l’aggravio delle spese a carico della ricorrente, con liquidazione in dispositivo.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 600,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13351/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.15, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Siena, via V. Veneto n. 14. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del Giudice di pace di Siena n. 286/2019, depositata in data 26.6.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.6.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna in cassazione, con ricorso affidato a quattro motivi, la pronuncia del giudice di pace di Siena, con cui, in accoglimento della domanda proposta dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]: gratuito patrocinio [OSCURATO:PERSONA], medico veterinario, era stata condannata al pagamento di €. 930,00 per prestazioni di cura di un animale dimestico. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 83, 132, 320 c.p.c. e 111 Cost., lamentando che, pur vertendosi in causa di valore inferiore ad € 1100,00, non era stata consentita la costituzione personale, avendo il giudice dichiarato la contumacia della ricorrente nonostante il deposito di una memoria di costituzione. Inoltre, sarebbe stato ritenuto tempestivo il deposito della memoria ex art. 320 c.p.c. - ad opera di parte attrice - sebbene avvenuto quattro mesi dopo la scadenza del relativo termine perentorio. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e l’errata valutazione delle risultanze processuali. La sentenza si fonderebbe su prove tardivamente articolate nella memoria istruttoria ex art. 320 c.p.c., con cui potevano richiedersi solo i mezzi istruttori la cui esigenza nasca dalle difese della controparte. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c., lamentando che il primo giudice non abbia valutato le prove secondo il suo prudente apprezzamento, avendo accolto la domanda in contrasto con le risultanze processuali. Il quarto motivo denuncia il vizio di motivazione, l’errata ricostruzione delle vicende di causa nonché l’omessa risposta ai quesiti tecnici sollevati in giudizio e alle contestazioni della ricorrente. Il ricorso è inammissibile. La sentenza è stata depositata nel 2019 e pertanto ricade nel disposto dell’art. 339 c.p.c., come novellato dal D.LGS 40/2006. Il nuovo testo dell'art. 339, comma 3, c.p.c. dispone l’appellabilità delle sentenze del giudice di pace (pubblicate a far data dal 2.3.2006), avendo rilievo l'eventuale pronuncia secondo equità con esclusivo riferimento ai motivi deducibili con l'impugnazione, che, in tal caso, sono solo quelli per cui, nell'assetto precedente, era consentito il ricorso per cassazione (Cass. 1213/2018; Cass.27339/2008). Dall’inammissibilità del ricorso consegue l’aggravio delle spese a carico della ricorrente, con liquidazione in dispositivo. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 600,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della
Sentenza Cassazione n. 22247/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris