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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 37098/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 ottobre 2020 (dep. il 20 ottobre 2020) la Corte di appello di Bari, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - per quel che qui rileva - ha confermato la pronuncia in data 11 marzo 2019, con la quale il Tribunale di Bari aveva affermato la responsabilità di: - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni personali in danno di Abdelrhani ELAMRI e [OSCURATO:PERSONA]DIMAGH (capo B. della rubrica); tentata violenza privata in danno di Abdelrhani ELAMRI, così riqualificata l'originaria imputazione di tentato sequestro di persona (capo C.); lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA] ELAMRI (capo D.); porto fuori dall'abitazione di bastoni e di una mazza da baseball (capo E.); e - ritenuta fa recidiva reiterata - aveva condannato ciascuno alla pena di un anno e due mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata violenza privata in danno di Abdelrhani ELAMRI, così riqualificata l'originaria imputazione di tentato sequestro di persona (capo C.), e - ritenuta la recidiva infranquinquennale - lo aveva condannato alla pena di tre mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con separati atti, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen).

2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati due motivi.

2.1.1. Con il primo motivo sono state prospettate la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), con riguardo alla partecipazione dell'imputato ai fatti descritti ai capi B., C., D. ed E. e alla mancata applicazione del principio dell'affermazione della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

La difesa ha censurato la sentenza di secondo grado poiché avrebbe disatteso le argomentazioni addotte con i motivi di appello e - come già il primo Giudice - avrebbe fondato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sulla mera presenza dell'imputato nel luogo dell'aggressione; e ciò in maniera contraddittoria rispetto a quanto statuito, in ragione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]DIMAGH, per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e, all'esito del primo grado, per il coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Difatti, le dichiarazioni della teste (così come quelle di Adelrhami ELAMRI) avrebbero dovuto condurre alla stessa decisione per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la cui condanna per i reati di cui ai capi B. e C. sarebbe immotivata e contraddittoria.

2.1.2. Con il secondo motivo è stata addotta l'illogicità della motivazione posta a sostegno del diniego dell'esclusione della contestata recidiva (art. 606, comma 1, e), cod. proc. pen.).

La Corte di merito avrebbe fatto riferimento ai precedenti penali datati dell'[OSCURATO:PERSONA] e al disvalore della «spedizione punitiva» cui egli avrebbe partecipato, non valorizzando gli elementi indicati dalla difesa (in particolare, non considerando che: la persona offesa non ha sporto querela, non ha riconosciuto i propri aggressori e non ha riportato danni gravi; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun interesse a picchiare l'ELAMRI, l'episodio è datato e sporadico - tanto che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non ha precedenti per condotte violente, bensì in materia di stupefacenti - e successivamente è stato esente da altri rilievi, come dimostrato dal fatto ha riportato la sua ultima condanna per un reato del 1996).

2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati quattro motivi.

2.2.1. Con il primo motivo sono state denunciate la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), con riguardo alla partecipazione dell'imputato ai fatti descritti ai capi B., C. e alla mancata applicazione del principio dell'affermazione della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

La difesa ha censurato la sentenza di secondo grado poiché avrebbe considerato sufficienti a fondare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il reati di cui ai capo B., C. e D., le contradditorie dichiarazioni della persona offesa Abdelrhani ELAMRI, riportando quelle rese da quest'ultimo ai Carabinieri, non confermate in dibattimento (sede in cui egli ha riferito di non ricordare chi lo avesse picchiato); dunque, la prova della responsabilità dell'imputato si fonderebbe su dati incerti, poiché non si sarebbe spiegato in che modo un soggetto privo degli arti inferiori possa utilizzare la stampella che gli occorre per camminare per colpire gli altri; e difetterebbero elementi atti a suffragare la narrazione dell'ELAMRI.

La sentenza, inoltre, in maniera contraddittoria rispetto a quanto statuito per i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (entrambi assolti, quest'ultimo all'esito del primo grado di giudizio), ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nonostante la teste [OSCURATO:PERSONA]DIMAGH, in ordine al fatto di quest'ultimo, si sia espressa in termini laconici e insufficienti, fermo restando che, ammesso che egli abbia in effetti dato il proprio bastone ad altri, non si comprenderebbe come abbia potuto picchiare taluno (dato che non può camminare senza il bastone).

Infine, la motivazione sarebbe mancante, poiché avrebbe disatteso le argomentazioni addotte con i motivi di appello e avrebbe fondato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sulla generiche dichiarazioni della M'DIMAGH.

2.2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), con riguardo alla partecipazione dell'imputato al fatto descritto al capo D., e alla mancata applicazione del principio dell'affermazione della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

La difesa ha censurato la sentenza impugnata poiché avrebbe ritenuto sufficienti le dichiarazioni della persona offesa Driss ELAMRI (secondo cui dalla vettura [OSCURATO:PERSONA] de qua era scesa una persona che usava le stampelle e che pure lo aveva aggredito), nonostante la contraddittorietà delle sue dichiarazioni, senza spiegare le ragioni per cui si possa ritenere provato il fatto dell'imputato (atteso che la persona offesa, recatasi in caserma, ha dichiarato di non voler sporgere querela e di esser scappata, sottraendosi a qualsiasi tentativo di aggressione).

2.2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta - in relazione al capo E. della rubrica - la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) e, in particolare, dell'art. 4 legge 110/1975, rappresentando che: il ricorrente è stato condannato per aver portato fuori dalla propria abitazione le armi utilizzate per commettere i reati di cui ai capi A., B., e C. (recte: D.); tuttavia, le sentenze di merito non avrebbero fatto alcun cenno all'utilizzo da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di un cric o di una mazza da baseball, ossia le armi indicate nei predetti capi di imputazione, alle quali nessun teste avrebbe fatto riferimento specifico e che non sono mai state sequestrate; inoltre, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe in grado portare armi con sé, in quanto paraplegico, come emerso nel procedimento.

2.2.4. Con il quarto motivo è stata prospettata l'illogicità della motivazione posta a sostegno del diniego dell'esclusione della contestata recidiva (art. 606, comma 1, e), cod. proc. pen.).

La Corte di merito avrebbe fatto riferimento ai precedenti penali datati dell'[OSCURATO:PERSONA] e al disvalore della «spedizione punitiva» cui egli avrebbe partecipato, non valorizzando gli elementi indicati dalla difesa (in particolare, non considerando che: le persone offese non hanno sporto querela, non hanno «chiarito le responsabilità individuali dei presunti aggressori» e non hanno riportato danni gravi; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun interesse a picchiare l'ELAMRI, l'episodio è datato e sporadico - tanto che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non ha precedenti per condotte violente, bensì in materia di stupefacenti - e successivamente è stato esente da altri rilievi, l'imputato è persona dalle limitate capacità fisiche poiché paraplegico).

2.3. Con l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. - sono stati allegati la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione all'esclusione di un bis in idem.

La difesa ha dedotto che l'imputato è già stato giudicato per le lesioni personali in danno di Abdelrhani ELAMRI, a seguito del suo arresto in flagranza e della presentazione per il giudizio direttissimo (allorché gli era stato contestato il delitto di lesioni personali aggravate, commesse il 2 aprile 2014 in concorso con altri soggetti in corso di identificazione, e gli è stata applicata la pena su richiesta).

Tuttavia, nel presente procedimento è stato condannato per tentata violenza privata (così riqualificato il fatto contestato ex art. 605 cod. pen.), per avere, in concorso con gli altri aggressori, tentato di spingere la stessa persona offesa all'interno 4 Lv dell'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

La Corte avrebbe escluso l'identità del fatto, in contrasto con quanto chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (in particolare da Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01) e non tenendo conto che già nel verbale di sommarie informazioni del 2 aprile 2014 la persona offesa aveva riferito del tentativo di trascinarlo verso la stessa vettura compiuto dagli aggressori unitamente alla condotta di lesioni.

Peraltro, la motivazione resa dalla Corte di appello sarebbe contraddittoria poiché, da una parte ha affermato l'unicità del fatto e negato rilevanza alla condotta frazionata per ritenere il concorso materiale dei concorrenti e, dall'altra, con riferimento alla specifica posizione del [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che si tratti della stessa vicenda ma di un fatto storico distinto. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Il primo motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] possono essere esaminati congiuntamente.

Essi difettano di specificità poiché hanno addotto una lettura parziale, ed anzi parcellizzata, del compendio probatorio, senza confrontarsi effettivamente con tutti gli elementi su cui si è fondata la decisione impugnata e con il suo iter argomentativo (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannnnarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che, in maniera congrua e logica e conforme al diritto, ha ritenuto che gli imputati (e, per quanto qui interessa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) si sono organizzati per punire Abdelrhani ELAMRI, ponendo in essere un'aggressione fisica nei suoi confronti, nonché di [OSCURATO:PERSONA]DIMAGH e di [OSCURATO:PERSONA] ELAMRI (fratello di Abdelrhani ELAMRI): e ciò, in particolare, alla luce della deposizione non solo di [OSCURATO:PERSONA]DIMAGH (evidenziando come ella, pur non avendo indicato lo specifico contenuto dei gesti posti in essere dagli imputati, abbia chiarito il movente della loro azione) e di Abdelrhani ELAMRI, ma anche sulla scorta di quanto rassegnato da [OSCURATO:PERSONA] ELAMRI, Antonietta GIORDANO e Cinzia COVELLO (soggetti del tutto estranei ai fatti) e, quanto ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], pure da Angela AFFERRI.

In ragione di tali testimonianze i Giudici distrettuali hanno ritenuto dimostrato il concorso anche dei ricorrenti nei reati de quibus, evidenziando che gli agenti si sono presentati tutti insieme, muniti di oggetti atti a perpetrare l'aggressione e hanno tentato di spingere il destinatario della spedizione punitiva all'interno della vettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Quanto, poi, all'utilizzo ai fini di prova delle dichiarazioni predibattinnentali di Abdelrhani ELAMRI - addotto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - il ricorso non è specifico.

Invero, «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali [...], pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo», indicare «gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (cfr. Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01); e, nel caso di specie, il ricorso non solo ha assunto in maniera apodittica e senza alcuna ulteriore indicazione che le dichiarazioni in discorso (riportate a p. 12 della sentenza impugnata) sarebbero state «rese dalla persona offesa in caserma ai carabinieri ma [...] non confermate» in dibattimento, ma non ha neppure indicato il rilievo di esse rispetto al più ampio compendio già richiamato.

Ancora, i ricorsi sono generici anche nella parte in cui hanno assunto che sarebbero stati disattesi i motivi di appello, facendo mero rimando ad essi (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02: «in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica»; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01).

Infine, fermo quanto già rilevato, sono versate in fatto le allegazioni difensive con le quali si è rappresentato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a causa delle sue condizioni di salute, non avrebbe potuto porre in essere le condotte aggressive a lui attribuite (cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.).

2. Il secondo motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], relativo alla partecipazione dell'imputato al fatto descritto al capo D., è inammissibile non soltanto per la sua patente genericità (essendosi limitato a richiamare solo parzialmente le dichiarazioni di Driss ELAMRI, rispetto agli elementi già richiamati sui quali i Giudici di appello hanno fondato la propria decisione) ma anche perché, lungi dal censurare la motivazione della sentenza impugnata, ha prospettato irritualnnente a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento di fatto (cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.).

3. Il terzo motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], relativo all'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 4 legge 110/1975, è manifestamente infondato, generico e versato in fatto. (`.La sentenza impugnata - come anticipato - ha attribuito anche all'[OSCURATO:PERSONA] di aver preso parte all'organizzazione e all'esecuzione (mediante mezzi atti ad offendere) della spedizione punitiva in danno della persona offesa; e, ai fini della configurabilità del concorso nel reato in discorso, «è sufficiente la consapevole disponibilità concreta ed immediata dell'arma stessa da parte di un concorrente nel reato, essendo irrilevante l'appartenenza di essa ad uno solo dei correi e la circostanza che sia stato uno soltanto di essi ad utilizzarla, quando tutti abbiano programmato il reato e si siano portati sul luogo di consumazione dello stesso» (Sez. 5, n. 44943 del 21/09/2012, Magazzeno, Rv. 253779 - 01).

Ragion per cui, con evidenza, correttamente il ricorrente è stato condannato anche per aver portato, in concorso con i correi, fuori dalla propria abitazione bastoni e una mazza da baseball, ossia gli oggetti (atti a offendere), impiegati - come si trae dalla sentenza impugnata, alla luce delle deposizioni dei testi, e per vero già dalla decisione di primo grado) - nell'agire illecito, senza che in senso contrario possano utilmente dedursi: alla luce del principio di diritto appena richiamato, il mancato utilizzo in prima persona di tutti gli oggetti da parte sua; né ex se lo stato di salute dell'[OSCURATO:PERSONA] (e la conseguente incapacità dello stesso di colpire gli altri), profilo di fatto che non può essere valutato da questa Corte di legittimità; né, infine, il mancato sequestro degli oggetti in discorso e la circostanza che l'imputato utilizzasse un bastone per camminare, per la dirimente considerazione che tali allegazioni non si confrontano con la motivazione della decisione impugnata che (come già quella di primo grado) ha dato conto dell'utilizzo nell'aggressione di più oggetti (bastoni nonché una mazza da baseball) sulla scorta di quanto rassegnato dai soggetti escussi.

4. Il secondo motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che hanno censurato la sentenza impugnata in relazione alla ritenuta recidiva prospettando il medesimo ordine di doglianze (e, quanto al secondo, richiamandone le limitate capacità fisiche), possono essere trattati congiuntamente.

Al riguardo è dirimente considerare che per entrambi gli imputati la Corte territoriale ha compiuto l'apprezzamento di merito ad essa riservato, compiutamente esplicitando gli elementi sui cui l'ha fondato.

La Corte di merito - oltre a rilevare correttamente al riguardo l'irrilevanza della mancata proposizione della querela da parte dei fratelli ELAMRI, dato estraneo al profilo in discorso e, peraltro, (secondo quanto esposto dai Giudici distrettuali) dettato dal timore di costoro verso gli imputati - non si è limitata affatto valorizzare i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ma ha tratto la maggiore pericolosità da costoro dimostrata dal particolare disvalore della condotta, rilevando come essa - ammantata pure da connotati razziali - sia stata commessa nei confronti di un «ragazzino indifeso [...] intento a passeggiare con la fidanzata, al solo fine di ristabilire "l'amor proprio" violato del familiare Savino [OSCURATO:PERSONA], che prima aveva avuto una relazione con la stessa donna.

In tal modo, ha reso la motivazione richiesta (cfr. Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690 - 01; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01), congrua e logica, che non può essere qui censurato sulla scorta del diverso apprezzamento di fatto che la difesa ha finito col sottoporre a questa Corte senza confrontrarsi compiutamente con il detto iter.

5. Il motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché generico e perché ha pure devoluto a questa Corte una decisione che non può essere resa ritualmente sulla base degli elementi da apprezzare in questa sede.

Le Sezioni Unite, in tema di divieto di secondo giudizio, hanno chiarito che «ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez.

U, n. 34655/2005, cit.).

Nel giudizio di cassazione, tuttavia, tale preclusione può essere utilmente dedotta purché la decisione su di essa non comporti la necessità di svolgere accertamenti in punto di fatto (cfr. Sez. 6 n. 22394 del 04/05/2022, Curiale, n.m.; Sez. 1, n. 37282 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282044; Sez. 6, n. 598 del 05/12/2017, dep. 2018, B., Rv. 271764; Sez. 5, n. 2807 del 06/11/2014, dep. 2015, Verde, Rv. 262586).

Nel caso in esame: - il ricorso difetta di specificità, poiché non ha neppure prospettato puntualmente che le lesioni personali in danno di Abdelrhani ELAMRI per cui l'imputato è stato in precedenza arrestato in flagranza e presentato per il giudizio direttissimo (e per cui gli è stata applicata la pena su richiesta) fossero soltanto funzionali a fare salire la vittima in macchina (ossia per porre in essere il fatto storico per cui nel presente procedimento è stato condannato per tentata violenza privata in danno di Abdelrhani ELAMRI, così riqualificata l'originaria imputazione di tentato sequestro di persona); - come esposto, la sentenza ha fatto riferimento a una «spedizione punitiva» in danno dell'ELAMRI, ossia a un fatto che non può dirsi si identifichi ex se - nei termini chiariti dalla giurisprudenza - con le lesioni personali per cui già si è proceduto nei confronti dell'imputato (cfr. Sez. 7 n. 42994 del 20/10/2021, C., Rv. 282187 - 01; Sez. 5, n. 663 del 28/09/2021, Leto, Rv. 282529 - 01); e il ricorso ha rappresentato che l'offeso, allorché è stata esercitata l'azione penale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali, aveva già riferito del tentativo di farlo salire sull'automobile de qua, ma le sole dichiarazioni rese in sede di indagini da parte dello stesso ELAMRI non consentono di avere contezza della piena identità tra il fatto per cui era già stata esercitata l'azione (e per cui è stata applicata la pena su richiesta) e quello oggetto del presente procedimento, acclarato tramite un più ampio compendio probatorio (ed anzi, dallo stesso verbale compiegato dalla difesa, si trae che l'offeso è stato colpito, anche dal [OSCURATO:PERSONA], già prima del tentativo di farlo salire sull'autoveicolo).

Difettano, in altri termini, la «chiara rappresentazione della corrispondenza storico-naturalistica» dell'oggetto dei due procedimenti e l'«altrettanto evidente constatazione» di essa «alla stregua della lettura degli atti», necessarie per la rituale e utile proposizione in questa sede della censura (Sez. 1, n. 37282/2021, cit.).

6. All'inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuire loro profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 ottobre 2020 (dep. il 20 ottobre 2020) la Corte di appello di Bari, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], - per quel che qui rileva - ha confermato la pronuncia in data 11 marzo 2019, con la quale il Tribunale di Bari aveva affermato la responsabilità di: - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni personali in danno di Abdelrhani ELAMRI e [OSCURATO:PERSONA]DIMAGH (capo B. della rubrica); tentata violenza privata in danno di Abdelrhani ELAMRI, così riqualificata l'originaria imputazione di tentato sequestro di persona (capo C.); lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA] ELAMRI (capo D.); porto fuori dall'abitazione di bastoni e di una mazza da baseball (capo E.); e - ritenuta fa recidiva reiterata - aveva condannato ciascuno alla pena di un anno e due mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata violenza privata in danno di Abdelrhani ELAMRI, così riqualificata l'originaria imputazione di tentato sequestro di persona (capo C.), e - ritenuta la recidiva infranquinquennale - lo aveva condannato alla pena di tre mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con separati atti, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen). 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati due motivi. 2.1.1. Con il primo motivo sono state prospettate la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), con riguardo alla partecipazione dell'imputato ai fatti descritti ai capi B., C., D. ed E. e alla mancata applicazione del principio dell'affermazione della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. La difesa ha censurato la sentenza di secondo grado poiché avrebbe disatteso le argomentazioni addotte con i motivi di appello e - come già il primo Giudice - avrebbe fondato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sulla mera presenza dell'imputato nel luogo dell'aggressione; e ciò in maniera contraddittoria rispetto a quanto statuito, in ragione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]DIMAGH, per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e, all'esito del primo grado, per il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Difatti, le dichiarazioni della teste (così come quelle di Adelrhami ELAMRI) avrebbero dovuto condurre alla stessa decisione per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la cui condanna per i reati di cui ai capi B. e C. sarebbe immotivata e contraddittoria. 2.1.2. Con il secondo motivo è stata addotta l'illogicità della motivazione posta a sostegno del diniego dell'esclusione della contestata recidiva (art. 606, comma 1, e), cod. proc. pen.). La Corte di merito avrebbe fatto riferimento ai precedenti penali datati dell'[OSCURATO:PERSONA] e al disvalore della «spedizione punitiva» cui egli avrebbe partecipato, non valorizzando gli elementi indicati dalla difesa (in particolare, non considerando che: la persona offesa non ha sporto querela, non ha riconosciuto i propri aggressori e non ha riportato danni gravi; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun interesse a picchiare l'ELAMRI, l'episodio è datato e sporadico - tanto che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non ha precedenti per condotte violente, bensì in materia di stupefacenti - e successivamente è stato esente da altri rilievi, come dimostrato dal fatto ha riportato la sua ultima condanna per un reato del 1996). 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati quattro motivi. 2.2.1. Con il primo motivo sono state denunciate la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), con riguardo alla partecipazione dell'imputato ai fatti descritti ai capi B., C. e alla mancata applicazione del principio dell'affermazione della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. La difesa ha censurato la sentenza di secondo grado poiché avrebbe considerato sufficienti a fondare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il reati di cui ai capo B., C. e D., le contradditorie dichiarazioni della persona offesa Abdelrhani ELAMRI, riportando quelle rese da quest'ultimo ai Carabinieri, non confermate in dibattimento (sede in cui egli ha riferito di non ricordare chi lo avesse picchiato); dunque, la prova della responsabilità dell'imputato si fonderebbe su dati incerti, poiché non si sarebbe spiegato in che modo un soggetto privo degli arti inferiori possa utilizzare la stampella che gli occorre per camminare per colpire gli altri; e difetterebbero elementi atti a suffragare la narrazione dell'ELAMRI. La sentenza, inoltre, in maniera contraddittoria rispetto a quanto statuito per i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (entrambi assolti, quest'ultimo all'esito del primo grado di giudizio), ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nonostante la teste [OSCURATO:PERSONA]DIMAGH, in ordine al fatto di quest'ultimo, si sia espressa in termini laconici e insufficienti, fermo restando che, ammesso che egli abbia in effetti dato il proprio bastone ad altri, non si comprenderebbe come abbia potuto picchiare taluno (dato che non può camminare senza il bastone). Infine, la motivazione sarebbe mancante, poiché avrebbe disatteso le argomentazioni addotte con i motivi di appello e avrebbe fondato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sulla generiche dichiarazioni della M'DIMAGH. 2.2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), con riguardo alla partecipazione dell'imputato al fatto descritto al capo D., e alla mancata applicazione del principio dell'affermazione della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. La difesa ha censurato la sentenza impugnata poiché avrebbe ritenuto sufficienti le dichiarazioni della persona offesa Driss ELAMRI (secondo cui dalla vettura [OSCURATO:PERSONA] de qua era scesa una persona che usava le stampelle e che pure lo aveva aggredito), nonostante la contraddittorietà delle sue dichiarazioni, senza spiegare le ragioni per cui si possa ritenere provato il fatto dell'imputato (atteso che la persona offesa, recatasi in caserma, ha dichiarato di non voler sporgere querela e di esser scappata, sottraendosi a qualsiasi tentativo di aggressione). 2.2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta - in relazione al capo E. della rubrica - la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) e, in particolare, dell'art. 4 legge 110/1975, rappresentando che: il ricorrente è stato condannato per aver portato fuori dalla propria abitazione le armi utilizzate per commettere i reati di cui ai capi A., B., e C. (recte: D.); tuttavia, le sentenze di merito non avrebbero fatto alcun cenno all'utilizzo da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di un cric o di una mazza da baseball, ossia le armi indicate nei predetti capi di imputazione, alle quali nessun teste avrebbe fatto riferimento specifico e che non sono mai state sequestrate; inoltre, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe in grado portare armi con sé, in quanto paraplegico, come emerso nel procedimento. 2.2.4. Con il quarto motivo è stata prospettata l'illogicità della motivazione posta a sostegno del diniego dell'esclusione della contestata recidiva (art. 606, comma 1, e), cod. proc. pen.). La Corte di merito avrebbe fatto riferimento ai precedenti penali datati dell'[OSCURATO:PERSONA] e al disvalore della «spedizione punitiva» cui egli avrebbe partecipato, non valorizzando gli elementi indicati dalla difesa (in particolare, non considerando che: le persone offese non hanno sporto querela, non hanno «chiarito le responsabilità individuali dei presunti aggressori» e non hanno riportato danni gravi; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun interesse a picchiare l'ELAMRI, l'episodio è datato e sporadico - tanto che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non ha precedenti per condotte violente, bensì in materia di stupefacenti - e successivamente è stato esente da altri rilievi, l'imputato è persona dalle limitate capacità fisiche poiché paraplegico). 2.3. Con l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. - sono stati allegati la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione all'esclusione di un bis in idem. La difesa ha dedotto che l'imputato è già stato giudicato per le lesioni personali in danno di Abdelrhani ELAMRI, a seguito del suo arresto in flagranza e della presentazione per il giudizio direttissimo (allorché gli era stato contestato il delitto di lesioni personali aggravate, commesse il 2 aprile 2014 in concorso con altri soggetti in corso di identificazione, e gli è stata applicata la pena su richiesta). Tuttavia, nel presente procedimento è stato condannato per tentata violenza privata (così riqualificato il fatto contestato ex art. 605 cod. pen.), per avere, in concorso con gli altri aggressori, tentato di spingere la stessa persona offesa all'interno 4 Lv dell'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. La Corte avrebbe escluso l'identità del fatto, in contrasto con quanto chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (in particolare da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01) e non tenendo conto che già nel verbale di sommarie informazioni del 2 aprile 2014 la persona offesa aveva riferito del tentativo di trascinarlo verso la stessa vettura compiuto dagli aggressori unitamente alla condotta di lesioni. Peraltro, la motivazione resa dalla Corte di appello sarebbe contraddittoria poiché, da una parte ha affermato l'unicità del fatto e negato rilevanza alla condotta frazionata per ritenere il concorso materiale dei concorrenti e, dall'altra, con riferimento alla specifica posizione del [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che si tratti della stessa vicenda ma di un fatto storico distinto. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] possono essere esaminati congiuntamente. Essi difettano di specificità poiché hanno addotto una lettura parziale, ed anzi parcellizzata, del compendio probatorio, senza confrontarsi effettivamente con tutti gli elementi su cui si è fondata la decisione impugnata e con il suo iter argomentativo (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannnnarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che, in maniera congrua e logica e conforme al diritto, ha ritenuto che gli imputati (e, per quanto qui interessa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) si sono organizzati per punire Abdelrhani ELAMRI, ponendo in essere un'aggressione fisica nei suoi confronti, nonché di [OSCURATO:PERSONA]DIMAGH e di [OSCURATO:PERSONA] ELAMRI (fratello di Abdelrhani ELAMRI): e ciò, in particolare, alla luce della deposizione non solo di [OSCURATO:PERSONA]DIMAGH (evidenziando come ella, pur non avendo indicato lo specifico contenuto dei gesti posti in essere dagli imputati, abbia chiarito il movente della loro azione) e di Abdelrhani ELAMRI, ma anche sulla scorta di quanto rassegnato da [OSCURATO:PERSONA] ELAMRI, Antonietta GIORDANO e Cinzia COVELLO (soggetti del tutto estranei ai fatti) e, quanto ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], pure da Angela AFFERRI. In ragione di tali testimonianze i Giudici distrettuali hanno ritenuto dimostrato il concorso anche dei ricorrenti nei reati de quibus, evidenziando che gli agenti si sono presentati tutti insieme, muniti di oggetti atti a perpetrare l'aggressione e hanno tentato di spingere il destinatario della spedizione punitiva all'interno della vettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, poi, all'utilizzo ai fini di prova delle dichiarazioni predibattinnentali di Abdelrhani ELAMRI - addotto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - il ricorso non è specifico. Invero, «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali [...], pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo», indicare «gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (cfr. Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01); e, nel caso di specie, il ricorso non solo ha assunto in maniera apodittica e senza alcuna ulteriore indicazione che le dichiarazioni in discorso (riportate a p. 12 della sentenza impugnata) sarebbero state «rese dalla persona offesa in caserma ai carabinieri ma [...] non confermate» in dibattimento, ma non ha neppure indicato il rilievo di esse rispetto al più ampio compendio già richiamato. Ancora, i ricorsi sono generici anche nella parte in cui hanno assunto che sarebbero stati disattesi i motivi di appello, facendo mero rimando ad essi (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02: «in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica»; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01). Infine, fermo quanto già rilevato, sono versate in fatto le allegazioni difensive con le quali si è rappresentato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a causa delle sue condizioni di salute, non avrebbe potuto porre in essere le condotte aggressive a lui attribuite (cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.). 2. Il secondo motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], relativo alla partecipazione dell'imputato al fatto descritto al capo D., è inammissibile non soltanto per la sua patente genericità (essendosi limitato a richiamare solo parzialmente le dichiarazioni di Driss ELAMRI, rispetto agli elementi già richiamati sui quali i Giudici di appello hanno fondato la propria decisione) ma anche perché, lungi dal censurare la motivazione della sentenza impugnata, ha prospettato irritualnnente a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento di fatto (cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.). 3. Il terzo motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], relativo all'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 4 legge 110/1975, è manifestamente infondato, generico e versato in fatto. (`.La sentenza impugnata - come anticipato - ha attribuito anche all'[OSCURATO:PERSONA] di aver preso parte all'organizzazione e all'esecuzione (mediante mezzi atti ad offendere) della spedizione punitiva in danno della persona offesa; e, ai fini della configurabilità del concorso nel reato in discorso, «è sufficiente la consapevole disponibilità concreta ed immediata dell'arma stessa da parte di un concorrente nel reato, essendo irrilevante l'appartenenza di essa ad uno solo dei correi e la circostanza che sia stato uno soltanto di essi ad utilizzarla, quando tutti abbiano programmato il reato e si siano portati sul luogo di consumazione dello stesso» (Sez. 5, n. 44943 del 21/09/2012, Magazzeno, Rv. 253779 - 01). Ragion per cui, con evidenza, correttamente il ricorrente è stato condannato anche per aver portato, in concorso con i correi, fuori dalla propria abitazione bastoni e una mazza da baseball, ossia gli oggetti (atti a offendere), impiegati - come si trae dalla sentenza impugnata, alla luce delle deposizioni dei testi, e per vero già dalla decisione di primo grado) - nell'agire illecito, senza che in senso contrario possano utilmente dedursi: alla luce del principio di diritto appena richiamato, il mancato utilizzo in prima persona di tutti gli oggetti da parte sua; né ex se lo stato di salute dell'[OSCURATO:PERSONA] (e la conseguente incapacità dello stesso di colpire gli altri), profilo di fatto che non può essere valutato da questa Corte di legittimità; né, infine, il mancato sequestro degli oggetti in discorso e la circostanza che l'imputato utilizzasse un bastone per camminare, per la dirimente considerazione che tali allegazioni non si confrontano con la motivazione della decisione impugnata che (come già quella di primo grado) ha dato conto dell'utilizzo nell'aggressione di più oggetti (bastoni nonché una mazza da baseball) sulla scorta di quanto rassegnato dai soggetti escussi. 4. Il secondo motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che hanno censurato la sentenza impugnata in relazione alla ritenuta recidiva prospettando il medesimo ordine di doglianze (e, quanto al secondo, richiamandone le limitate capacità fisiche), possono essere trattati congiuntamente. Al riguardo è dirimente considerare che per entrambi gli imputati la Corte territoriale ha compiuto l'apprezzamento di merito ad essa riservato, compiutamente esplicitando gli elementi sui cui l'ha fondato. La Corte di merito - oltre a rilevare correttamente al riguardo l'irrilevanza della mancata proposizione della querela da parte dei fratelli ELAMRI, dato estraneo al profilo in discorso e, peraltro, (secondo quanto esposto dai Giudici distrettuali) dettato dal timore di costoro verso gli imputati - non si è limitata affatto valorizzare i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ma ha tratto la maggiore pericolosità da costoro dimostrata dal particolare disvalore della condotta, rilevando come essa - ammantata pure da connotati razziali - sia stata commessa nei confronti di un «ragazzino indifeso [...] intento a passeggiare con la fidanzata, al solo fine di ristabilire "l'amor proprio" violato del familiare Savino [OSCURATO:PERSONA], che prima aveva avuto una relazione con la stessa donna. In tal modo, ha reso la motivazione richiesta (cfr. Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690 - 01; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01), congrua e logica, che non può essere qui censurato sulla scorta del diverso apprezzamento di fatto che la difesa ha finito col sottoporre a questa Corte senza confrontrarsi compiutamente con il detto iter. 5. Il motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché generico e perché ha pure devoluto a questa Corte una decisione che non può essere resa ritualmente sulla base degli elementi da apprezzare in questa sede. Le Sezioni Unite, in tema di divieto di secondo giudizio, hanno chiarito che «ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez. U, n. 34655/2005, cit.). Nel giudizio di cassazione, tuttavia, tale preclusione può essere utilmente dedotta purché la decisione su di essa non comporti la necessità di svolgere accertamenti in punto di fatto (cfr. Sez. 6 n. 22394 del 04/05/2022, Curiale, n.m.; Sez. 1, n. 37282 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282044; Sez. 6, n. 598 del 05/12/2017, dep. 2018, B., Rv. 271764; Sez. 5, n. 2807 del 06/11/2014, dep. 2015, Verde, Rv. 262586). Nel caso in esame: - il ricorso difetta di specificità, poiché non ha neppure prospettato puntualmente che le lesioni personali in danno di Abdelrhani ELAMRI per cui l'imputato è stato in precedenza arrestato in flagranza e presentato per il giudizio direttissimo (e per cui gli è stata applicata la pena su richiesta) fossero soltanto funzionali a fare salire la vittima in macchina (ossia per porre in essere il fatto storico per cui nel presente procedimento è stato condannato per tentata violenza privata in danno di Abdelrhani ELAMRI, così riqualificata l'originaria imputazione di tentato sequestro di persona); - come esposto, la sentenza ha fatto riferimento a una «spedizione punitiva» in danno dell'ELAMRI, ossia a un fatto che non può dirsi si identifichi ex se - nei termini chiariti dalla giurisprudenza - con le lesioni personali per cui già si è proceduto nei confronti dell'imputato (cfr. Sez. 7 n. 42994 del 20/10/2021, C., Rv. 282187 - 01; Sez. 5, n. 663 del 28/09/2021, Leto, Rv. 282529 - 01); e il ricorso ha rappresentato che l'offeso, allorché è stata esercitata l'azione penale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali, aveva già riferito del tentativo di farlo salire sull'automobile de qua, ma le sole dichiarazioni rese in sede di indagini da parte dello stesso ELAMRI non consentono di avere contezza della piena identità tra il fatto per cui era già stata esercitata l'azione (e per cui è stata applicata la pena su richiesta) e quello oggetto del presente procedimento, acclarato tramite un più ampio compendio probatorio (ed anzi, dallo stesso verbale compiegato dalla difesa, si trae che l'offeso è stato colpito, anche dal [OSCURATO:PERSONA], già prima del tentativo di farlo salire sull'autoveicolo). Difettano, in altri termini, la «chiara rappresentazione della corrispondenza storico-naturalistica» dell'oggetto dei due procedimenti e l'«altrettanto evidente constatazione» di essa «alla stregua della lettura degli atti», necessarie per la rituale e utile proposizione in questa sede della censura (Sez. 1, n. 37282/2021, cit.). 6. All'inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent.
Decreto Cassazione n. 37098/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris