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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 18259/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6417/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’indirizzo pec dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 6814/2019 pubblicata il13.12.2019, RGN 1835/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Napoli, per quanto qui rileva, ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del locale Tribunale (a sua volta di rigetto dell’opposizione all'ordinanza resa in esito alla fase sommaria) di rigetto dell’impugnazione del licenziamento disciplinare irrogato da [OSCURATO:SOCIETA]. il 31/3/2016 per intervenuta decadenza, in quanto la proposizione dell'azione giudiziaria era avvenuta (con ricorso depositato il 3/10/2016) oltre il termine di 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale del licenziamento (con raccomandata spedita il 2/4/2016); 2.avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con 2 motivi, cui resiste la società con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in combinato disposto con l'art. 6 legge n. 604/1966 come modificata dalla legge n. 92/2012: sostiene che, avendo richiesto con l'impugnativa del licenziamento i motivi specifici dello stesso, il termine per l'impugnativa doveva essere posposto di 15 giorni (art. 360, n. 3, c.p.c.), e comunque dovendosi calcolare la data di ricezione (6/4/2016) della raccomandata di impugnativa del licenziamento; 2.con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione della medesima sotto il profilo dell’errore di calcolo del termine di 180 giorni, che sarebbe scaduto il giorno 1/10/2016 e quindi prorogato a lunedì 3/10/2016; 3.i motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché entrambi relativi al calcolo del termine di 180 giorni per il deposito del ricorso previsto dall'impugnazione del licenziamento, e stabilito a pena di inefficacia dell'impugnazione dall'art. 6, comma 2, legge n.604/1966 e successive modifiche, non sono fondati, come rilevato nel tre precedenti provvedimenti intervenuti sulla questione concreta in esame (inefficacia dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento non seguita tempestivamente dall’azione giudiziale); 4.in primo luogo, la teoria di parte ricorrente sulla proroga di 15 giorni del termine in caso di richiesta dei motivi contestuale all'impugnazione non trova alcun riscontro nella normativa, né appare fondata su ragioni sistematiche, trattandosi di termine (quello in contestazione) acceleratorio posto a tutela della certezza delle situazioni giuridiche, mentre il termine per i motivi opera su un piano del tutto differente; d’altra parte l’estensione dei due termini è molto differenziata, nel senso che comunque il termine per il deposito del ricorso, anche dopo l’eventuale richiesta e l’eventuale ricezione dei motivi, risulta del tutto congruo, e quindi non lesivo delle possibilità di difesa del lavoratore; nel caso di specie, inoltre, è contestato anche il presupposto difatto dell ’ effettiva mancanza dei motivi nella comunicazione del licenziamento, e della richiesta espressa di ribadirli degli stessi o nell’impugnativa; 5.in secondo luogo, la Corte di merito, sulla questione della decorrenza del termine dalla data di spedizione della raccomandata contenente l'impugnativa del licenziamento oppuredalla data di ricezione della stessa, ha seguito la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il termine didecadenza di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010 e modificato dall'art. 1, comma 38, della legge n. 92 del 2012, decorre dalla data di trasmissione dell'atto scritto d'impugnazione dellicenziamento, di cui al comma 1 del citato art. 6, e non dal perfezionamento dell'impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro (Cass. n. 20666/2018; conf.

Cass. n. 16591/2018, n. 7851/2019); si tratta, quindi di profilo di censura della sentenza inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, né l'esame dei motivi offre elementi per mutare orientamento, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. (v. anche Cass. n. 12352/2017, secondo cui l’art. 6, comma 2, della legge n. 604 del 1966, nel testo novellato dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010, nel prevedere l’inefficacia dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento non seguita tempestivamente dall’azione giudiziale, comporta che il termine di decadenza per proporre tale azione decorra dalla data di impugnativa stragiudiziale di licenziamento anche laddove il lavoratore l'abbia impugnato con maggiore tempestività, senza la necessità di attendere lo scadere del termine, posto a pena di decadenza dal comma 1 del medesimo articolo, di sessanta giorni dalla comunicazione dell’atto di recesso); 6.infine, si osserva che, anche correttamente escludendo dal computo del termine di 180 giorni dalla spedizione della raccomandata di impugnativa del licenziamento il dies a quo (2/4/2016), il termine previsto a pena di inefficacia dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento non seguita tempestivamente dall’azione giudiziale è venuto a scadere giovedì 29 settembre 2016, e non nella successiva data indicata da parte ricorrente; 7.le spese del grado seguono la soccombenza; il rigetto dell’impugnazione comporta il raddoppio del contributo unificato, ove spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6417/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’indirizzo pec dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 6814/2019 pubblicata il13.12.2019, RGN 1835/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Napoli, per quanto qui rileva, ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del locale Tribunale (a sua volta di rigetto dell’opposizione all'ordinanza resa in esito alla fase sommaria) di rigetto dell’impugnazione del licenziamento disciplinare irrogato da [OSCURATO:SOCIETA]. il 31/3/2016 per intervenuta decadenza, in quanto la proposizione dell'azione giudiziaria era avvenuta (con ricorso depositato il 3/10/2016) oltre il termine di 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale del licenziamento (con raccomandata spedita il 2/4/2016); 2.avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con 2 motivi, cui resiste la società con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in combinato disposto con l'art. 6 legge n. 604/1966 come modificata dalla legge n. 92/2012: sostiene che, avendo richiesto con l'impugnativa del licenziamento i motivi specifici dello stesso, il termine per l'impugnativa doveva essere posposto di 15 giorni (art. 360, n. 3, c.p.c.), e comunque dovendosi calcolare la data di ricezione (6/4/2016) della raccomandata di impugnativa del licenziamento; 2.con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione della medesima sotto il profilo dell’errore di calcolo del termine di 180 giorni, che sarebbe scaduto il giorno 1/10/2016 e quindi prorogato a lunedì 3/10/2016; 3.i motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché entrambi relativi al calcolo del termine di 180 giorni per il deposito del ricorso previsto dall'impugnazione del licenziamento, e stabilito a pena di inefficacia dell'impugnazione dall'art. 6, comma 2, legge n.604/1966 e successive modifiche, non sono fondati, come rilevato nel tre precedenti provvedimenti intervenuti sulla questione concreta in esame (inefficacia dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento non seguita tempestivamente dall’azione giudiziale); 4.in primo luogo, la teoria di parte ricorrente sulla proroga di 15 giorni del termine in caso di richiesta dei motivi contestuale all'impugnazione non trova alcun riscontro nella normativa, né appare fondata su ragioni sistematiche, trattandosi di termine (quello in contestazione) acceleratorio posto a tutela della certezza delle situazioni giuridiche, mentre il termine per i motivi opera su un piano del tutto differente; d’altra parte l’estensione dei due termini è molto differenziata, nel senso che comunque il termine per il deposito del ricorso, anche dopo l’eventuale richiesta e l’eventuale ricezione dei motivi, risulta del tutto congruo, e quindi non lesivo delle possibilità di difesa del lavoratore; nel caso di specie, inoltre, è contestato anche il presupposto difatto dell ’ effettiva mancanza dei motivi nella comunicazione del licenziamento, e della richiesta espressa di ribadirli degli stessi o nell’impugnativa; 5.in secondo luogo, la Corte di merito, sulla questione della decorrenza del termine dalla data di spedizione della raccomandata contenente l'impugnativa del licenziamento oppuredalla data di ricezione della stessa, ha seguito la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il termine didecadenza di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010 e modificato dall'art. 1, comma 38, della legge n. 92 del 2012, decorre dalla data di trasmissione dell'atto scritto d'impugnazione dellicenziamento, di cui al comma 1 del citato art. 6, e non dal perfezionamento dell'impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro (Cass. n. 20666/2018; conf. Cass. n. 16591/2018, n. 7851/2019); si tratta, quindi di profilo di censura della sentenza inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, né l'esame dei motivi offre elementi per mutare orientamento, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. (v. anche Cass. n. 12352/2017, secondo cui l’art. 6, comma 2, della legge n. 604 del 1966, nel testo novellato dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010, nel prevedere l’inefficacia dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento non seguita tempestivamente dall’azione giudiziale, comporta che il termine di decadenza per proporre tale azione decorra dalla data di impugnativa stragiudiziale di licenziamento anche laddove il lavoratore l'abbia impugnato con maggiore tempestività, senza la necessità di attendere lo scadere del termine, posto a pena di decadenza dal comma 1 del medesimo articolo, di sessanta giorni dalla comunicazione dell’atto di recesso); 6.infine, si osserva che, anche correttamente escludendo dal computo del termine di 180 giorni dalla spedizione della raccomandata di impugnativa del licenziamento il dies a quo (2/4/2016), il termine previsto a pena di inefficacia dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento non seguita tempestivamente dall’azione giudiziale è venuto a scadere giovedì 29 settembre 2016, e non nella successiva data indicata da parte ricorrente; 7.le spese del grado seguono la soccombenza; il rigetto dell’impugnazione comporta il raddoppio del contributo unificato, ove spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis
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