Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 gennaio 1958

Cassazione n. 34142/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

oposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 14/01/2026 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Modena;/ udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili, insiste per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, affinché il ricorso venga rigettato.

Deposita in udienza conclusioni scritte e nota spese; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste nell'accoglimento del ricorso e si riporta allo stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 gennaio 2026, il Tribunale di Modena ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 20 d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, per avere, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]• Amministrazioni s.r.l. e di amministratore pro tempore del condominio "Bellinzona", edificio ad uso civile avente altezza superiore a 24 metri, omesso di presentare la SCIA antincendio prevista dall'art. 4 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e, conseguentemente, di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

2. Avverso la predetta decisione l'imputato, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo con il quale deduce erronea applicazione degli artt. 16 e 20 d.lgs. n. 139 del 2006, nonché vizi di motivazione per contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento della prova.

2.1. Deduce, in primo luogo, che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto sussistente l'obbligo di presentare la SCIA antincendio prima dell'esecuzione degli interventi di adeguamento prescritti, mentre, alla luce della disciplina di settore e delle risultanze tecniche acquisite, tale segnalazione avrebbe potuto essere presentata soltanto a seguito del completamento dei lavori e dell'acquisizione delle necessarie certificazioni di conformità.

Assume che tale interpretazione risulta smentita dalle deposizioni dei consulenti tecnici escussi nel corso del dibattimento, i quali avrebbero concordemente affermato che la SCIA costituisce l'atto conclusivo del procedimento di adeguamento e presuppone l'avvenuta esecuzione delle opere richieste.

2.2. Censura, inoltre, l'affermazione secondo cui l'amministratore avrebbe potuto procedere autonomamente all'esecuzione degli interventi antincendio senza preventiva deliberazione assembleare, in ragione della natura pubblicistica dell'interesse tutelato dalla normativa di settore.

Deduce che il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con le argomentazioni difensive e con la disciplina dettata dall'art. 1135 cod. civ., secondo cui gli interventi di manutenzione straordinaria richiedono l'approvazione dell'assemblea e la costituzione di uno specifico fondo, salvo il caso di opere urgenti, nella specie insussistente.

Sostiene, pertanto, che l'esecuzione dei lavori fosse necessariamente subordinata alle determinazioni dell'assemblea condominiale, avuto riguardo anche all'elevato costo degli interventi prescritti.

2.3. Contesta, infine, il giudizio di sostanziale inerzia posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità, deducendo il travisamento delle risultanze istruttorie.

Evidenzia che la documentazione acquisita, i verbali assembleari, le dichiarazioni testimoniali e gli elaborati tecnici dimostrerebbero il costante 2impegno profuso dall'imputato per ottenere l'approvazione e l'esecuzione degli interventi necessari all'adeguamento antincendio del condominio.

Rileva che, nel corso della propria gestione, sarebbero stati completati i lavori relativi ad alcune delle attività soggette a controllo e avviati quelli concernenti l'attività oggetto dell'imputazione, mentre i residui ritardi sarebbero stati determinati dall'opposizione di parte dei condomini, dalle difficoltà di approvazione delle relative spese, dalle problematiche esecutive e dagli effetti della pandemia.

Deduce, pertanto, che il Tribunale avrebbe omesso di valutare elementi probatori decisivi, pervenendo a conclusioni non coerenti con le emergenze processuali e con il concreto sviluppo dell'attività svolta dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono e merita, pertanto, accoglimento.

2. In premessa appare utile una breve descrizione del pertinente quadro normativo.

La disciplina di riferimento è dettata dagli artt. 16 e 20 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e dal d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, il quale individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina il relativo procedimento amministrativo.

Tra tali attività rientrano gli edifici di civile abitazione aventi altezza antincendio superiore a 24 metri, per i quali il titolare è tenuto agli adempimenti previsti dalla normativa di settore.

Il procedimento delineato dal d.P.R. n. 151 del 2011 prende avvio con la verifica dell'assoggettabilità dell'attività ai controlli di prevenzione incendi mediante riferimento all'Allegato I del regolamento e con l'individuazione della relativa categoria.

A tal fine il titolare dell'attività si avvale ordinariamente di un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno previsti dall'art. 16 del d.lgs. n. 139 del 2006, incaricato di effettuare i rilievi necessari e di predisporre la documentazione tecnica.

Segue la fase della progettazione degli interventi di adeguamento alle prescrizioni della normativa antincendio.

Per le attività appartenenti alle categorie B e C l'art. 3 del d.P.R. n. 151 del 2011 prevede la preventiva valutazione del progetto da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che può approvarlo, formulare prescrizioni o richiedere integrazioni; tale fase non è invece prevista per le attività di categoria A. Una volta definito il progetto, occorre procedere all'esecuzione delle opere necessarie all'adeguamento dell'immobile, acquisendo la documentazione tecnica e le certificazioni richieste dalla normativa di settore.

Solo successivamente 3interviene la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del medesimo d.P.R., che deve essere corredata dall'asseverazione del professionista antincendio e dalla documentazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti.

A seguito della presentazione della SCIA il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco esercita i controlli di competenza secondo le modalità previste dal regolamento.

In tale contesto si inserisce l'art. 20 del d.lgs. n. 139 del 2006, che sanziona il titolare dell'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi il quale ometta di presentare la SCIA antincendio o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio.

3. Tanto premesso, incontestata la qualità di "titolare dell'attività" in capo all'imputato per la carica rivestita, va osservato che, nel quadro normativo delineato, un'eventuale delibera negativa dell'assemblea condominiale non vale, di per sé, ad esonerare l'amministratore dagli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, permanendo in capo allo stesso il dovere di attivarsi per l'adeguamento dell'edificio e per la regolarizzazione della relativa posizione amministrativa, mediante l'espletamento di tutte le attività che rientrano nei poteri attribuitigli dalla legge e dal mandato conferitogli dai condomini.

Tuttavia, la configurabilità della responsabilità dell'amministratore di condominio in relazione all'omessa regolarizzazione antincendio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi non può essere automaticamente desunta dalla sola mancata presentazione della SCIA, atteso che quest'ultima è destinata ad attestare la conformità dell'attività alle prescrizioni antincendio e si inserisce nella fase conclusiva del procedimento amministrativo.

Ne consegue che l'accertamento della responsabilità penale non può prescindere dalla verifica delle condizioni concrete che rendevano possibile tale adempimento.

4. Ebbene, nel caso di specie, dagli stessi accertamenti richiamati nella sentenza emerge che alcuni interventi prescritti dal Comando dei Vigili del Fuoco erano stati eseguiti, mentre altri, riguardanti il completamento dell'impianto elettrico, l'installazione delle luci di emergenza, la compartimentazione delle cantine, l'aerazione dei cavedi degli ascensori e l'installazione delle porte tagliafuoco, non erano stati ultimati.

In tale contesto coglie nel segno la doglianza difensiva, non potendo ritenersi sufficiente la motivazione, posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, secondo cui l'amministratore avrebbe omesso di presentare la SCIA antincendio, trattandosi di adempimento che richiede, di per sé, un 4approfondimento delle ragioni che avevano impedito il perfezionamento delle condizioni tecniche e amministrative necessarie per la sua presentazione e, più in generale, in assenza di qualsivoglia verifica in ordine alla effettiva incidenza della mancata esecuzione delle opere prescritte sulla possibilità di procedere alla regolarizzazione dell'attività.

Più precisamente, la decisione impugnata risulta carente nella parte in cui non esamina il rapporto tra i poteri concretamente esercitabili dall'amministratore, anche alla luce della disciplina dettata dall'art. 1135 cod. civ. in tema di opere di manutenzione straordinaria, lo stato effettivo dell'immobile e la reale possibilità di adempiere all'obbligo amministrativo contestato; il Tribunale avrebbe dovuto, infatti, accertare se l'imputato, pur in presenza della mancata ultimazione degli interventi prescritti, disponesse di autonomi poteri giuridici e materiali idonei a realizzarli ovvero se avesse posto in essere tutte le iniziative concretamente esigibili per promuoverne l'esecuzione, sollecitare l'assemblea condominiale, richiedere l'adozione delle deliberazioni necessarie ed eventualmente attivare gli ulteriori strumenti consentiti dall'ordinamento per superare l'inerzia dei condomini.

5. Tale verifica si rendeva necessaria anche ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo della contravvenzione contestata, non potendo la responsabilità penale essere affermata senza avere preliminarmente chiarito se l'omessa presentazione della SCIA fosse effettivamente riconducibile ad una scelta colpevole dell'imputato ovvero alla persistente mancanza delle condizioni necessarie per l'adempimento e all'assenza di poteri che gli consentissero di rimuovere autonomamente tale situazione.

Il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se la condotta doverosa fosse concretamente esigibile dall'amministratore nella specifica situazione data, accertando non solo la sussistenza dell'obbligo giuridico gravante sul medesimo, ma anche la sua effettiva possibilità di adempiervi mediante gli strumenti concretamente disponibili e i poteri attribuitigli dalla legge e dal mandato ricevuto, tenendo conto degli elementi istruttori richiamati dalla difesa, relativi alle iniziative assembleari e tecniche assunte, alle difficoltà di approvazione delle spese e alle cause del mancato completamento degli interventi.

Ciò in quanto il giudizio di colpevolezza, specialmente con riguardo alle contravvenzioni omissive, postula pur sempre la possibilità concreta del soggetto obbligato di porre in essere la condotta richiesta dall'ordinamento.

6. L'omesso esame di tali profili impedisce di formulare un adeguato giudizio sulla colpevolezza dell'imputato e impone, pertanto, l'annullamento della 5sentenza con rinvio al Tribunale competente, che procederà a nuovo giudizio facendo applicazione dei principi sopra indicati.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] An nella D .O. •, 2 3 SETI 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dort. ssji EiisabettaArrdbito 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 14/01/2026 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Modena;/ udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili, insiste per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, affinché il ricorso venga rigettato. Deposita in udienza conclusioni scritte e nota spese; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste nell'accoglimento del ricorso e si riporta allo stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 gennaio 2026, il Tribunale di Modena ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 20 d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, per avere, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]• Amministrazioni s.r.l. e di amministratore pro tempore del condominio "Bellinzona", edificio ad uso civile avente altezza superiore a 24 metri, omesso di presentare la SCIA antincendio prevista dall'art. 4 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e, conseguentemente, di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi. 2. Avverso la predetta decisione l'imputato, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo con il quale deduce erronea applicazione degli artt. 16 e 20 d.lgs. n. 139 del 2006, nonché vizi di motivazione per contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento della prova. 2.1. Deduce, in primo luogo, che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto sussistente l'obbligo di presentare la SCIA antincendio prima dell'esecuzione degli interventi di adeguamento prescritti, mentre, alla luce della disciplina di settore e delle risultanze tecniche acquisite, tale segnalazione avrebbe potuto essere presentata soltanto a seguito del completamento dei lavori e dell'acquisizione delle necessarie certificazioni di conformità. Assume che tale interpretazione risulta smentita dalle deposizioni dei consulenti tecnici escussi nel corso del dibattimento, i quali avrebbero concordemente affermato che la SCIA costituisce l'atto conclusivo del procedimento di adeguamento e presuppone l'avvenuta esecuzione delle opere richieste. 2.2. Censura, inoltre, l'affermazione secondo cui l'amministratore avrebbe potuto procedere autonomamente all'esecuzione degli interventi antincendio senza preventiva deliberazione assembleare, in ragione della natura pubblicistica dell'interesse tutelato dalla normativa di settore. Deduce che il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con le argomentazioni difensive e con la disciplina dettata dall'art. 1135 cod. civ., secondo cui gli interventi di manutenzione straordinaria richiedono l'approvazione dell'assemblea e la costituzione di uno specifico fondo, salvo il caso di opere urgenti, nella specie insussistente. Sostiene, pertanto, che l'esecuzione dei lavori fosse necessariamente subordinata alle determinazioni dell'assemblea condominiale, avuto riguardo anche all'elevato costo degli interventi prescritti. 2.3. Contesta, infine, il giudizio di sostanziale inerzia posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità, deducendo il travisamento delle risultanze istruttorie. Evidenzia che la documentazione acquisita, i verbali assembleari, le dichiarazioni testimoniali e gli elaborati tecnici dimostrerebbero il costante 2impegno profuso dall'imputato per ottenere l'approvazione e l'esecuzione degli interventi necessari all'adeguamento antincendio del condominio. Rileva che, nel corso della propria gestione, sarebbero stati completati i lavori relativi ad alcune delle attività soggette a controllo e avviati quelli concernenti l'attività oggetto dell'imputazione, mentre i residui ritardi sarebbero stati determinati dall'opposizione di parte dei condomini, dalle difficoltà di approvazione delle relative spese, dalle problematiche esecutive e dagli effetti della pandemia. Deduce, pertanto, che il Tribunale avrebbe omesso di valutare elementi probatori decisivi, pervenendo a conclusioni non coerenti con le emergenze processuali e con il concreto sviluppo dell'attività svolta dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono e merita, pertanto, accoglimento. 2. In premessa appare utile una breve descrizione del pertinente quadro normativo. La disciplina di riferimento è dettata dagli artt. 16 e 20 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e dal d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, il quale individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina il relativo procedimento amministrativo. Tra tali attività rientrano gli edifici di civile abitazione aventi altezza antincendio superiore a 24 metri, per i quali il titolare è tenuto agli adempimenti previsti dalla normativa di settore. Il procedimento delineato dal d.P.R. n. 151 del 2011 prende avvio con la verifica dell'assoggettabilità dell'attività ai controlli di prevenzione incendi mediante riferimento all'Allegato I del regolamento e con l'individuazione della relativa categoria. A tal fine il titolare dell'attività si avvale ordinariamente di un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno previsti dall'art. 16 del d.lgs. n. 139 del 2006, incaricato di effettuare i rilievi necessari e di predisporre la documentazione tecnica. Segue la fase della progettazione degli interventi di adeguamento alle prescrizioni della normativa antincendio. Per le attività appartenenti alle categorie B e C l'art. 3 del d.P.R. n. 151 del 2011 prevede la preventiva valutazione del progetto da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che può approvarlo, formulare prescrizioni o richiedere integrazioni; tale fase non è invece prevista per le attività di categoria A. Una volta definito il progetto, occorre procedere all'esecuzione delle opere necessarie all'adeguamento dell'immobile, acquisendo la documentazione tecnica e le certificazioni richieste dalla normativa di settore. Solo successivamente 3interviene la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del medesimo d.P.R., che deve essere corredata dall'asseverazione del professionista antincendio e dalla documentazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti. A seguito della presentazione della SCIA il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco esercita i controlli di competenza secondo le modalità previste dal regolamento. In tale contesto si inserisce l'art. 20 del d.lgs. n. 139 del 2006, che sanziona il titolare dell'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi il quale ometta di presentare la SCIA antincendio o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio. 3. Tanto premesso, incontestata la qualità di "titolare dell'attività" in capo all'imputato per la carica rivestita, va osservato che, nel quadro normativo delineato, un'eventuale delibera negativa dell'assemblea condominiale non vale, di per sé, ad esonerare l'amministratore dagli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, permanendo in capo allo stesso il dovere di attivarsi per l'adeguamento dell'edificio e per la regolarizzazione della relativa posizione amministrativa, mediante l'espletamento di tutte le attività che rientrano nei poteri attribuitigli dalla legge e dal mandato conferitogli dai condomini. Tuttavia, la configurabilità della responsabilità dell'amministratore di condominio in relazione all'omessa regolarizzazione antincendio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi non può essere automaticamente desunta dalla sola mancata presentazione della SCIA, atteso che quest'ultima è destinata ad attestare la conformità dell'attività alle prescrizioni antincendio e si inserisce nella fase conclusiva del procedimento amministrativo. Ne consegue che l'accertamento della responsabilità penale non può prescindere dalla verifica delle condizioni concrete che rendevano possibile tale adempimento. 4. Ebbene, nel caso di specie, dagli stessi accertamenti richiamati nella sentenza emerge che alcuni interventi prescritti dal Comando dei Vigili del Fuoco erano stati eseguiti, mentre altri, riguardanti il completamento dell'impianto elettrico, l'installazione delle luci di emergenza, la compartimentazione delle cantine, l'aerazione dei cavedi degli ascensori e l'installazione delle porte tagliafuoco, non erano stati ultimati. In tale contesto coglie nel segno la doglianza difensiva, non potendo ritenersi sufficiente la motivazione, posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, secondo cui l'amministratore avrebbe omesso di presentare la SCIA antincendio, trattandosi di adempimento che richiede, di per sé, un 4approfondimento delle ragioni che avevano impedito il perfezionamento delle condizioni tecniche e amministrative necessarie per la sua presentazione e, più in generale, in assenza di qualsivoglia verifica in ordine alla effettiva incidenza della mancata esecuzione delle opere prescritte sulla possibilità di procedere alla regolarizzazione dell'attività. Più precisamente, la decisione impugnata risulta carente nella parte in cui non esamina il rapporto tra i poteri concretamente esercitabili dall'amministratore, anche alla luce della disciplina dettata dall'art. 1135 cod. civ. in tema di opere di manutenzione straordinaria, lo stato effettivo dell'immobile e la reale possibilità di adempiere all'obbligo amministrativo contestato; il Tribunale avrebbe dovuto, infatti, accertare se l'imputato, pur in presenza della mancata ultimazione degli interventi prescritti, disponesse di autonomi poteri giuridici e materiali idonei a realizzarli ovvero se avesse posto in essere tutte le iniziative concretamente esigibili per promuoverne l'esecuzione, sollecitare l'assemblea condominiale, richiedere l'adozione delle deliberazioni necessarie ed eventualmente attivare gli ulteriori strumenti consentiti dall'ordinamento per superare l'inerzia dei condomini. 5. Tale verifica si rendeva necessaria anche ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo della contravvenzione contestata, non potendo la responsabilità penale essere affermata senza avere preliminarmente chiarito se l'omessa presentazione della SCIA fosse effettivamente riconducibile ad una scelta colpevole dell'imputato ovvero alla persistente mancanza delle condizioni necessarie per l'adempimento e all'assenza di poteri che gli consentissero di rimuovere autonomamente tale situazione. Il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se la condotta doverosa fosse concretamente esigibile dall'amministratore nella specifica situazione data, accertando non solo la sussistenza dell'obbligo giuridico gravante sul medesimo, ma anche la sua effettiva possibilità di adempiervi mediante gli strumenti concretamente disponibili e i poteri attribuitigli dalla legge e dal mandato ricevuto, tenendo conto degli elementi istruttori richiamati dalla difesa, relativi alle iniziative assembleari e tecniche assunte, alle difficoltà di approvazione delle spese e alle cause del mancato completamento degli interventi. Ciò in quanto il giudizio di colpevolezza, specialmente con riguardo alle contravvenzioni omissive, postula pur sempre la possibilità concreta del soggetto obbligato di porre in essere la condotta richiesta dall'ordinamento. 6. L'omesso esame di tali profili impedisce di formulare un adeguato giudizio sulla colpevolezza dell'imputato e impone, pertanto, l'annullamento della 5sentenza con rinvio al Tribunale competente, che procederà a nuovo giudizio facendo applicazione dei principi sopra indicati. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] An nella D .O. •, 2 3 SETI 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dort. ssji EiisabettaArrdbito 6
Sentenza Cassazione n. 34142/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris