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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 08217/2022

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ORDINANZA sul ricorso 18126-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; 2022 - ricorrente - 272 contro [OSCURATO:PERSONA]; - Intimato - avverso la sentenza n. 232/2015 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 11/02/2016 R.G.N. 158/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 18126/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 232 del 2015, la Corte d'appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado di annullamento dell'avviso di addebito per contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale, e sanzioni, in riferimento ai redditi prodotti nell'anno 2007, dovuti alla gestione commercianti alla quale l'attuale intimato era stato d'ufficio iscritto dal 2007, per decorso della prescrizione;

2. per la Corte di merito il termine quinquennale di prescrizione, spirato all'epoca della notifica dell'avviso di addebito (19 novembre 2013), era iniziato a decorrere dalla data di versamento dei contributi (il 16 giugno 2008) e nella specie non ricorreva l'ipotesi di sospensione invocata dall'INPS ai sensi dell'art. 2941, n. 8 cod.civ. (doloso occultamento dell'esistenza del debito) giacchè all'epoca della presentazione della dichiarazione dei redditi del 2008 (per i redditi del 2007) l'attuale intimato era ancora iscritto alla gestione dei coltivatori diretti e, alla stregua dell'art. 10 d.lgs. n.241 del 1997, non aveva obbligo di determinare nella dichiarazione fiscale l'importo dei contributi dovuti all'INPS, onere di adempimento dal quale la categoria dei coltivatori diretti era esclusa, per legge, e l'omessa indicazione dei redditi imponibili non comportava la sospensione del decorso della prescrizione; l'attuale intimato fu iscritto, d'ufficio, solo nel giugno 2012, per cui l'iscrizione non poteva essere conosciuta nel 2008 né poteva avere efficacia retroattiva;

3. per la cassazione della sentenza l'INPS ha proposto ricorso, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui [OSCURATO:PERSONA] non ha resistito; [OSCURATO:PERSONA]

4. con il primo motivo, deducendo violazione di plurime disposizioni di legge (fra cui art.2935 cod.civ.) l'INPS assume che la prescrizione era iniziata a decorrere solo dall'accertamento dell'Agenzia delle entrate del reddito effettivamente conseguito dal lavoratore autonomo;

5. con il secondo motivo, deducendo la violazione degli artt. 2935 cod.civ. e 1 d.lgs. n.462 del 1997, l'INPS assume l'idoneità dell'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate (in data 12 novembre 2012) ad interrompere la prescrizione della pretesa contributiva azionata (da versare in due rate, di eguale importo, nelle date del 21 giugno e 31 ottobre del 2008);

6. il primo motivo è da rigettare;

7. questa Corte ha chiarito, in tema di contributi a percentuale dovuti sul reddito eccendente il minimale, che il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4, legge n. 233/1990, ancorché l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3, legge n. 335/1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'eventuale atto successivo con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito, ex art. 1, d.lgs. n. 462/1997 (Cass. n. 13463 del 2017 e succ. conf.,fra tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019; nn. 17610, 5413 del 2020; nn. 1511 e 4899 del 2021);

8. in ogni caso va aggiunto, per completezza, che il richiamato principio risulta in armonia con il principio generale nell'ambito delle assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre, appunto, dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55) (fra tante, Cass., n, 1511 del 2021);

9. si tratta, come è evidente, di termine indicato da disposizioni di legge che il giudice deve individuare attraverso la propria attività interpretativa a prescindere dalle indicazioni offerte dalle parti, in considerazione delle disposizioni, ratione temporis, inerenti al versamento, nella specie nel 2008, delle due rate dei contributi a percentuale in riferimento ai redditi prodotti nell'anno 2007 (art.2, co.2 legge n.233 del 1990);

10. la sentenza impugnata ha, inoltre, escluso la operatività della sospensione, con motivazione non attinta da alcuna censura giacché il ricorso investe unicamente la statuizione sul dies a quo della prescrizione, ex art. 2935 cod.civ., e, come si dirà nella disamina del motivo che segue, l'effetto interruttivo della notifica dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate;

11. il secondo motivo è da accogliere;

12. questa Corte (Cass. n. 13463 del 2017 e successive conf.; fra tante, Cass. nn. 5439 del 2019; 18140 del 2020; 10881 e 30608 del 2021) ha chiarito che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 l'Agenzia delle entrate svolge, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all'INPS, sicchè ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento, come nella specie entro il termine quinquennale di prescrizione, incide sia sul rapporto tributario sia su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell'INPS;

13. la sentenza impugnata, che non si è uniformata al predetto principio, va cassata con rinvio, per nuovo esame, alla luce di quanto sin qui detto, al giudice designato in dispositivo che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione Così deciso nella Adunanza camerale del 16 gennaio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 18126-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; 2022 - ricorrente - 272 contro [OSCURATO:PERSONA]; - Intimato - avverso la sentenza n. 232/2015 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 11/02/2016 R.G.N. 158/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 18126/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 232 del 2015, la Corte d'appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado di annullamento dell'avviso di addebito per contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale, e sanzioni, in riferimento ai redditi prodotti nell'anno 2007, dovuti alla gestione commercianti alla quale l'attuale intimato era stato d'ufficio iscritto dal 2007, per decorso della prescrizione; 2. per la Corte di merito il termine quinquennale di prescrizione, spirato all'epoca della notifica dell'avviso di addebito (19 novembre 2013), era iniziato a decorrere dalla data di versamento dei contributi (il 16 giugno 2008) e nella specie non ricorreva l'ipotesi di sospensione invocata dall'INPS ai sensi dell'art. 2941, n. 8 cod.civ. (doloso occultamento dell'esistenza del debito) giacchè all'epoca della presentazione della dichiarazione dei redditi del 2008 (per i redditi del 2007) l'attuale intimato era ancora iscritto alla gestione dei coltivatori diretti e, alla stregua dell'art. 10 d.lgs. n.241 del 1997, non aveva obbligo di determinare nella dichiarazione fiscale l'importo dei contributi dovuti all'INPS, onere di adempimento dal quale la categoria dei coltivatori diretti era esclusa, per legge, e l'omessa indicazione dei redditi imponibili non comportava la sospensione del decorso della prescrizione; l'attuale intimato fu iscritto, d'ufficio, solo nel giugno 2012, per cui l'iscrizione non poteva essere conosciuta nel 2008 né poteva avere efficacia retroattiva; 3. per la cassazione della sentenza l'INPS ha proposto ricorso, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui [OSCURATO:PERSONA] non ha resistito; [OSCURATO:PERSONA] 4. con il primo motivo, deducendo violazione di plurime disposizioni di legge (fra cui art.2935 cod.civ.) l'INPS assume che la prescrizione era iniziata a decorrere solo dall'accertamento dell'Agenzia delle entrate del reddito effettivamente conseguito dal lavoratore autonomo; 5. con il secondo motivo, deducendo la violazione degli artt. 2935 cod.civ. e 1 d.lgs. n.462 del 1997, l'INPS assume l'idoneità dell'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate (in data 12 novembre 2012) ad interrompere la prescrizione della pretesa contributiva azionata (da versare in due rate, di eguale importo, nelle date del 21 giugno e 31 ottobre del 2008); 6. il primo motivo è da rigettare; 7. questa Corte ha chiarito, in tema di contributi a percentuale dovuti sul reddito eccendente il minimale, che il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4, legge n. 233/1990, ancorché l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3, legge n. 335/1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'eventuale atto successivo con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito, ex art. 1, d.lgs. n. 462/1997 (Cass. n. 13463 del 2017 e succ. conf.,fra tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019; nn. 17610, 5413 del 2020; nn. 1511 e 4899 del 2021); 8. in ogni caso va aggiunto, per completezza, che il richiamato principio risulta in armonia con il principio generale nell'ambito delle assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre, appunto, dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55) (fra tante, Cass., n, 1511 del 2021); 9. si tratta, come è evidente, di termine indicato da disposizioni di legge che il giudice deve individuare attraverso la propria attività interpretativa a prescindere dalle indicazioni offerte dalle parti, in considerazione delle disposizioni, ratione temporis, inerenti al versamento, nella specie nel 2008, delle due rate dei contributi a percentuale in riferimento ai redditi prodotti nell'anno 2007 (art.2, co.2 legge n.233 del 1990); 10. la sentenza impugnata ha, inoltre, escluso la operatività della sospensione, con motivazione non attinta da alcuna censura giacché il ricorso investe unicamente la statuizione sul dies a quo della prescrizione, ex art. 2935 cod.civ., e, come si dirà nella disamina del motivo che segue, l'effetto interruttivo della notifica dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate; 11. il secondo motivo è da accogliere; 12. questa Corte (Cass. n. 13463 del 2017 e successive conf.; fra tante, Cass. nn. 5439 del 2019; 18140 del 2020; 10881 e 30608 del 2021) ha chiarito che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 l'Agenzia delle entrate svolge, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all'INPS, sicchè ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento, come nella specie entro il termine quinquennale di prescrizione, incide sia sul rapporto tributario sia su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell'INPS; 13. la sentenza impugnata, che non si è uniformata al predetto principio, va cassata con rinvio, per nuovo esame, alla luce di quanto sin qui detto, al giudice designato in dispositivo che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione Così deciso nella Adunanza camerale del 16 gennaio 2022
Sentenza Cassazione n. 08217/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris