CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2024
Cassazione n. 01997/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01BNWLZ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in regie di equivalenza con la contestata recidiva rideterminando la pena, confermando nel resto la condanna per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen. Letta la memoria sottoscritta dal difensore di fiducia pervenuta in data 21 novembre 2024 con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente contesta la violazione della legge penale posta a base del diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il cons 'ere' estnsore [OSCURATO:PERSONA]