CassazionedecretoSezione 4Decisione del 4 marzo 2026
Cassazione n. 30194/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIB. LIBERTA' di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 4.3.2026 il Tribunale di Trani ha rigettato l’istanza diriesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto diconvalida di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministeropresso il locale Tribunale in data 7.2.2026, avente ad oggetto due telefonicellulari con all’interno le Sim della società [OSCURATO:PERSONA] e della società LycaMobile nell’ambito del procedimento penale in cui lo stesso era indagato per ireati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.In particolare, ritenuta la configurabilità del reato ipotizzato, il Tribunale hadisatteso le doglianze difensive, ritenendo che il decreto censurato fosseadeguatamente motivato quanto all’esigenza probatoria di attingere il contenutodei dispositivi per accertare le dinamiche e l’identità di altri soggetti coinvoltinella presunta attività illecita.2. Avverso detta ordinanza la difesa dell’indagato ha proposto ricorso percassazione, formulando cinque motivi.Con il primo, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 125, comma3, 178, lett. c), 253 e 324, cod. proc. pen., per mancanza di effettiva edadeguata motivazione in ordine al sequestro dei dispositivi nella disponibilitàdell’indagato.Si assume che il provvedimento impugnato, nel confermare la convalida delsequestro dei telefoni, ha recepito una motivazione che si esaurisce in formulegeneriche e astrattamente replicabili in qualsiasi procedimento in materia distupefacenti, basata sull’affermazione secondo cui l’ispezione dei dispositiviconsentirebbe di individuare una rete di contatti ed estrapolare elementi, qualichat, messaggi, fotografie e video.Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 253 cod.proc.pen. per difettodi pertinenzialità e di necessità del vincolo reale.Si assume che l’ordinanza considera concreto il collegamento tra i telefoni el’ipotesi d reato, ma non individua alcun elemento fattuale specifico riferibile aOlivieri che consenta di ritenere che nei dispositivi siano custodite tracce relativeal reato per cui si procede con conseguente violazione del paradigma dellapertinenzialità di cui all’art. 253 cod.proc.pen.Con il terzo motivo deduce la violazione dei principi di adeguatezza,proporzionalità, gradualità e residualità del sequestro di dispositivi digitali,richiamando il c.d. sequestro “a strascico” e la delega “in bianco” sull’estrazionedei dati.Si assume che nella specie la motivazione adottata si limita ad evocare in modoindeterminato la ricerca di chat e contenuti multimediali, senza delimitare alcunperiodo temporale ed i criteri di selezione, cosicché si tratta di un sequestrointegrale ed indiscriminato del patrimonio digitale del ricorrente.Con il quarto motivo deduce la sproporzione aggravata ed il difetto dimotivazione differenziata per il sequestro di due dispositivi con conseguentedoppio sacrificio privo di giustificazione.Si rileva che il sequestro é stato disposto su due telefoni senza che l’ordinanzaabbia offerto una motivazione differenziata sul ruolo probatorio di entrambi.Con il quinto motivo deduce la illogicità giuridica della valorizzazione del rifiuto dicomunicare i codici di accesso, quale indice della strumentalità dl un bene e dellapertinenzialità e quindi lo sviamento della funzione del sequestro probatorio.Si assume che l’ordinanza, richiamando il rifiuto di fornire i codici di accesso aidispositivi, eleva il rifiuto ad indice sintomatico della strumentalità dei telefoniall’attività illecita e quindi della loro immediata pertinenzialità.3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia disequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in talenozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo",sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativoposto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 2,n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 ).Nella specie, la doglianza con cui ci si duole della mancanza di effettiva edadeguata motivazione del provvedimento impugnato, non rientra nel perimetrodelineato non potendosi ravvisare una ipotesi di mancanza di motivazione o dimotivazione apparente, avendo, per converso, il Tribunale adito dato contopuntualmente del fumus del reato contestato, dei beni sottoposti a vincolo inquanto corpo del reato o cose pertinenti al reato, del nesso di pertinenzialità edella finalità probatoria perseguita.2. Il secondo motivo é manifestamente infondato.A riguardo giova ribadire che il decreto di sequestro probatorio di cosa pertinenteal reato deve indicare non solo la sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti,richiesta pure per il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato, ma ancheil nesso di derivazione e di pertinenza della cosa con il reato, sicché la mancanzadi motivazione comporta la nullità genetica del provvedimento non sanabile insede di riesame (vedi Sez. 2, n. 39187 del 17/09/2021, Rv. 282200).Va del pari rammentato che il sequestro probatorio può avere ad oggetto, comenoto, sia il «corpo del reato» (ossia, ex art. 253 cod. proc., pen., « cose sullequali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che necostituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo», locuzione che ricomprende quindisia il «provento» che lo «strumento» del reato), che le «cose pertinenti alreato», con cui si intendono «tutti quei beni che, anche senza essere in rapportoqualificato con il fatto illecito, presentino capacità dimostrativa dello stesso»(Sez. 3, n. 22058 del 22/04/2009, Rv. 243721 - 01; conformi, ex multis: Sez. 2,n. 3108 del 29/11/2023, dep., 2024, non massimata; Sez. 2, n. 28306 del16/4/2019, Rv. 276660; Sez. 3, n. 31415 del 15/01/2016, Rv. 267513 – 01).Tanto premesso, questa Corte ha di recente ribadito (Sez. 4, n. 25012 del24/06/2025, n.m.) che il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto diconvalida anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, devecontenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamentedella finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. 6, n. 11817 del26/01/2017, Rv. 269664; Sez. 2, n. 44416 del 16/09/2016, Rv. 268724; Sez. 3,n. 1145 del 27/04/2016, dep. 2017, Rv. 268736; Sez. 3, n. 45034 del24/09/2015, Rv. 265391).Nel caso di specie, posta la contestazione di detenzione a fini di spaccio dellostupefacente, non vi è dubbio che i telefoni cellulare sottratti all’indagatopossano essere considerati sia quale «corpo del reato», ossia oggetto mediante ilquale l’[OSCURATO:PERSONA] ha commesso in passato reati di spaccio, che «cosa pertinente alreato», in riferimento alla prova della destinazione allo spaccio della sostanzadetenuta e sequestrata dando conto l’ordinanza impugnata del fatto che ilsequestro dei telefoni cellulari è stato disposto per l’analisi dei contatti deimessaggi e delle comunicazioni funzionali alla ricostruzione della rete diapprovvigionamento e cessione della sostanza stupefacente.3. Il terzo e quarto motivo, da scrutinarsi congiuntamente, sono manifestamenteinfondati.Con riguardo ai principi di adeguatezza e proporzionalità del sequestro didispositivi digitali, questa Corte ha osservato che in tema di mezzi di ricerca dellaprova, è illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare conil quale il pubblico ministero acquisisca la totalità dei messaggi, filmati efotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai finidell'accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verificadi tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità,un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza (Sez.6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, Rv. 287421).E' stato inoltre precisato che, in tema di sequestro probatorio di documentiinformatici e telematici contenenti dati sensibili, l'obbligo motivazionale delprovvedimento ablatorio può dirsi adempiuto qualora, tenuto conto del momentoprocessuale in cui è stato adottato, nonché delle peculiari esigenze diaccertamento del reato, il pubblico ministero abbia indicato in maniera specifica,ancorché concisa, le ragioni determinanti la necessità di una limitazionetemporanea alla disponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario delprovvedimento ablatorio (Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, Rv. 287778 – 02).Inoltre, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguatavalutazione della proporzionalità della misura, sia nella fase genetica che inquella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre unsequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazionioggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato neldispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale deidati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporalidell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione,con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti(Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Rv. 288139 – 01).In tal senso, in materia reale, il principio di proporzionalità è espressione delprincipio di pertinenzialità in quanto perimetra l’ambito entro il qualel’apposizione del vincolo reale trova giustificazione alla luce del reato contestatoe delle esigenze sottese alle indagini.Nella specie, il giudice del riesame ha ritenuto che la motivazione del decretoimpugnato non si risolva nel richiamo alla possibile utilità investigativa deidispositivi, ma precisa che il vincolo reale su entrambi i dispositivi é giustificatodall’esigenza di ricostruire la rete di approvvigionamento e cessione dellasostanza stupefacente, esplicitandosi che tale collegamento appare concreto enon meramente esplorativo considerato che i darti acquisiti sono per naturavolatili e suscettibili di cancellazione o alterazione.4. Il quinto motivo é del pari manifestamente infondato.Ed invero, il rifiuto di comunicare i codici di sblocco dei telefoni è menzionato nelprovvedimento impugnato ma non si tratta all’evidenza di elemento valutato aifini dell’imposizione del vincolo sui beni.5. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiaratoinammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 17 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]